Testata Giornalistica On Line di Informazione Giuridico - Economica
10 Settembre 2026

LEGGE DI BILANCIO 2021 Schede di lettura Articolo 148 – Attuazione dell’Accordo tra il Governo e le autonomie speciali

Condividi:

L’articolo 148, in attuazione dell’accordo del 5 novembre 2020 tra il Governo e le autonomie speciali, riduce di 100 milioni di euro il contributo alla finanza pubblica dovuto dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per l’anno 2021, a titolo di compensazione della perdita di gettito a causa dell’emergenza COVID-19, (comma 1). Stabilisce, inoltre, l’accantonamento, a decorrere dal 2021, della somma di 300 milioni di euro annui da impiegare per la revisione degli accordi bilaterali in materia finanziaria tra lo Stato e la Regione Friuli Venezia Giulia, la Regione Sardegna e la Regione Sicilia, nonché per la sottoscrizione di un accordo quadro in materia finanziaria con le Autonomie speciali finalizzato al ristoro della perdita di gettito a causa dell’emergenza COVID-19, per l’anno 2022 (comma 2). Infine, stabilisce che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano con lo Stato le azioni necessarie affinché gli enti locali del proprio territorio si sottopongano alle rilevazioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard poste in essere dalla SOSE (comma 3). L’articolo 148 dà attuazione all’accordo quadro tra il Governo e le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, sottoscritto il 5 novembre 2020, concernente le misure per assicurare l’espletamento delle rispettive funzioni istituzionali per l’anno 2021, in conseguenza della perdita di entrate connesse all’emergenza COVID-19. Il comma 1 stabilisce che il ristoro della perdita di gettito connessa all’emergenza COVID-19 è attuato mediante riduzione del contribuito alla finanza pubblica dovuto dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per l’anno 2021, di 100 milioni di euro. La somma è distribuita tra le autonomie speciali nella tabella inserita nella norma. Anche in riferimento all’anno 2020 il ristoro della perdita di gettito per le autonomie speciali è avvenuto mediante riduzione del contribuito alla finanza pubblica stabilito dall’articolo 111, comma 2-bis, del decreto legge 34 del 2020, in attuazione dell’accordo quadro del 20 luglio 2020. Si ricorda che il contributo alla finanza pubblica dovuto dalle autonomie speciali è stabilito dalla legge in attuazione di accordi bilaterali e per la regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Bolzano e di Trento, contributo e disciplina dello stesso sono stabilite dallo Statuto (D.P.R. n. 670 del 1972) all’articolo 79. Il contributo è determinato dalla legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018, come modificata e integrata dagli articoli 33-ter e 38-quater del decreto legge 34 del 2019) per le regioni Valle d’Aosta (commi 876-879 e 886-bis), Sicilia (commi 880-886-bis) e Friuli-Venezia Giulia (commi da 875-bis a 875-septies). Per questa regione, inoltre, la misura del concorso alla finanza pubblica è stata successivamente inserita nella norma di attuazione adottata con decreto legislativo 154 del 2019. Per la regione Sardegna, la legge di bilancio 2020, in attuazione dell’accordo sottoscritto il 7 novembre 2019, determina il contributo alla finanza pubblica dovuto dalla regione per gli anni 2018, 2019 e a regime dal 2020 (legge 160 del 2019, commi 868-869). Per la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Bolzano e di Trento, invece, il contributo e la disciplina dello stesso sono stabilite dallo Statuto (D.P.R. n. 670 del 1972) all’articolo 79, modificato da ultimo dalla legge di stabilità 2015 (comma 407 della legge 190 del 2014). Il comma 2 stabilisce l’accantonamento di 300 milioni di euro annui, a decorrere dall’anno 2021, per l’attuazione dei punti 9 e 10 dell’Accordo quadro tra il Governo, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano in materia di finanza pubblica, sancito in Conferenza Stato-Regioni del 20 luglio 2020 (di seguito “Accordo”). La norma specifica che per l’anno 2021 la somma di 300 milioni è comprensiva dei 100 milioni destinati alla riduzione del contributo alla finanza pubblica per l’anno 2021 stabilito dal comma 1. Il punto 9 dell’Accordo stabilisce che entro il 30 settembre 2020 siano rivisti gli accordi bilaterali in materia di finanza pubblica tra lo Stato e la Regione Friuli Venezia Giulia, la Regione Sardegna, con particolare riferimento alla costituzione del tavolo tecnico politico per la condizione di insularità e la Regione Sicilia per la revisione delle norme di attuazione in materia finanziaria. Il punto 10 dell’Accordo prevede la sottoscrizione, entro il 30 novembre 2020, di un Accordo quadro in materia finanziaria con le Autonomie speciali per l’anno 2021, analogo a quello del 20 luglio 2020, al fine di ristorare la perdita di gettito connessa all’emergenza Covid-19, previa individuazione della relativa copertura finanziaria. Gli accordi bilaterali tra Stato e Regioni Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Sicilia. Con l’accordo sottoscritto il 25 febbraio 2019 sono stato definiti i rapporti finanziari tra lo Stato e la regione Friuli-Venezia Giulia in relazione al contributo regionale alla finanza pubblica ed alle competenze regionali in materia di tributi locali. I contenuti principali sono stati recepiti dai commi da 875-bis a 875-septies dell’art. 1 della legge di bilancio per il 2019 (legge 145 del 2018), inseriti dall’art. 33-ter, commi 1-3, del decreto legge 34 del 2019. In relazione al concorso alla finanza pubblica, l’accordo è stato compiutamente recepito dalla norma di attuazione dello statuto speciale in materia di coordinamento della finanza pubblica, adottata con decreto legislativo 154 del 2019. La norma definisce il sistema integrato degli enti territoriali del Friuli-Venezia Giulia come l’insieme della regione, degli enti locali del proprio territorio e dei rispettivi enti strumentali e organismi interni (articolo 1). Con il metodo dell’accordo e nel rispetto del principio di leale collaborazione, devono essere regolati i rapporti finanziari tra Stato e sistema integrato, nonché disciplinata l’applicazione al sistema stesso delle norme statali di contenimento della spesa (articolo 2). I principi generali in materia di concorso alla finanza pubblica (articolo 3) si sostanziano nell’obbligo da parte degli enti che fanno parte del sistema integrato di mantenere i bilanci in equilibrio (secondo le disposizioni costituzionali) e di corrispondere un contributo in termini di saldo netto da finanziare, di durata provvisoria e preventivamente concordato con lo Stato. L’articolo 4 stabilisce la misura e le modalità di realizzazione del concorso alla finanza pubblica del sistema integrato regionale, riprendendo quando stabilito nell’accordo del 25 febbraio 2019. L’ultimo accordo in materia di finanza pubblica tra il Governo e la regione Sardegna è stato siglato il 7 novembre 2019 ed è stato recepito con la legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019) ai commi da 866 a 873. Il comma 867 recepisce il contenuto dell’accordo nella parte in cui si dichiara che attraverso le norme concordate sono attuate le sentenze della Corte costituzionale n. 77 del 2015, n. 154 del 2017 e n. 10 del 2018 nelle quali viene esplicitato il principio di leale collaborazione che regola i rapporti tra lo Stato e le autonomie speciali, nonché la sentenza n. 6 del 2019, con la quale la Corte ribadisce la necessità di arrivare ad una ridefinizione delle relazioni finanziarie tra lo Stato e la regione Sardegna. Viene inoltre citato anche il pronunciamento del Tribunale amministrativo (sentenza del TAR della Sardegna n. 194 del 2019) che interviene in quella che è stata definita la ‘vertenza entrate’, ossia il mancato adeguamento delle entrate erariali della regione alle modifiche statutarie che hanno attribuito alla regione, a decorrere dal 2010, i nove decimi dell’IVA e i sette decimi di tutte le entrate erariali dirette o indirette. Il richiamo a queste sentenze, perciò, significa che con le norme in esame le due parti ritengono concluso tale contenzioso. A conferma di ciò, la norma specifica che rimane invece aperta la questione della compensazione dei costi dell’insularità che verrà affrontata in apposita sede istituzionale, come stabilito al punto 10 dell’accordo. Il tavolo ‘tecnico-politico’, da istituire entro 60 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo, dovrà ultimare i propri lavori entro il 30 giugno 2020 con la predisposizione di un testo di ‘accordo istituzionale’. L’accordo tra il Governo e la Regione siciliana sottoscritto il 19 dicembre 2018 stabilisce il contributo della regione alla finanza pubblica a partire dall’anno 2018; disciplina nel dettaglio le possibilità e le modalità per lo Stato di modificare unilateralmente il contributo richiesto alla Regione ed attribuisce alla regione un contributo di 540 milioni da destinare ai liberi consorzi e città metropolitane per le spese di manutenzione straordinaria di strade e scuole; è stato recepito con la legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018) ai commi 880-886. Con tale accordo si intendono risolti i contenziosi ancora pendenti e la Regione si impegna a ritirare i ricorsi contro lo Stato pendenti dinnanzi alle diverse giurisdizioni relativi alle impugnative di leggi in materia di finanza pubblica e a rinunciare agli effetti finanziari positivi derivanti da pronunce di accoglimento di ricorsi pendenti. Il 15 maggio 2019 è stato sottoscritto un accordo integrativo dell’Accordo del 19 dicembre 2018 in relazione al sostegno agli enti di area vasta della regione: liberi consorzi e città metropolitane. I contenuti dell’accordo sono stati recepiti dall’art. 38-quater del decreto legge n. 34 del 2019, che dispone in deroga alla legislazione contabile per consentire agli enti di area vasta di utilizzare le risorse pubbliche e integra le norme della legge di bilancio 2019 sul concorso alla finanza pubblica della regione, al fine ridurre il contributo regionale alla finanza pubblica. Il comma 3, infine, concerne le rilevazioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard necessari per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. La norma, in recepimento di quanto stabilito al punto 5 dell’Accordo, prevede che ciascuna autonomia speciale ponga in essere le azioni necessarie affinché gli enti locali del proprio territorio si sottopongano alle rilevazioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard poste in essere dalla SOSE, come anche stabilito dall’art. 31 del decreto legislativo n. 68 del 2011. Il comma 3 del citato articolo 31, infatti, estende agli enti locali appartenenti ai territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano l’applicazione, a fini esclusivamente conoscitivi e statistico-informativi, delle disposizioni relative alla raccolta dei dati, inerenti al processo di definizione dei fabbisogni standard.

 

 

Fonte: Servizio Studi Senato della Repubblica – dossier 20/11/2020

Partner