L’articolo 149 reca una serie di disposizioni che intervengono su ambiti diversi. Il comma 1 modifica la disciplina dei contributi alle regioni ordinarie (recata dai commi 134-138 della legge di bilancio 2019), al fine precipuo di incrementare di 1 miliardo le risorse stanziate e di ampliare le finalità a cui sono destinate, prevedendo che possano essere utilizzate anche per l’acquisto di particolari forniture. Il comma 2 prevede che le risorse destinate dal comma 63 della legge di bilancio 2020 per l’edilizia scolastica di province, città metropolitane ed enti di decentramento regionale possono essere utilizzate anche per interventi di messa in sicurezza, nuova costruzione e cablaggio interno degli edifici stessi. Il comma 3 amplia la tipologia degli interventi che la Regione Sardegna può attuare con le risorse di cui al comma 871 della legge di bilancio 2020, prevedendo che le stesse possono essere destinate anche all’acquisto di particolari forniture. Modifica della disciplina dei contributi per investimenti alle regioni ordinarie (comma 1). Il comma 1 modifica la disciplina recata dai commi 134-138 della legge di bilancio 2019 (L. 145/2018) al fine precipuo di incrementare di 1 miliardo le risorse stanziate e di ampliare le finalità a cui sono destinate, prevedendo che possano essere utilizzate anche per l’acquisto di forniture.
- Le risorse destinate alle regioni dai commi 134 138 della L. 145/2018
Il primo periodo del comma 134 della L. 145/2018, legge di bilancio 2019 (come riscritto dal comma 66 della L. 160/2019), assegna alle regioni a statuto ordinario, per il periodo 2021-2034, contributi per investimenti per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nonché per interventi di viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico anche con la finalità di ridurre l’inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti inquinati, nel limite complessivo di 135 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 5,3 miliardi per gli anni successivi, poi ridotti a 3 miliardi dall’art. 39, comma 14-octies, del D.L. 162/2019 (c.d. proroga termini). In base al disposto del secondo periodo del comma 134, gli importi spettanti a ciascuna regione a valere sui contributi di cui al periodo precedente sono indicati nella tabella 1 allegata alla L. 145/2018 e possono essere modificati, a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2021, in sede di Conferenza Stato-Regioni. In virtù della riduzione di risorse operata dal succitato comma 14-octies dell’art. 39 del “milleproroghe”, il successivo comma 14-novies ha provveduto alla riscrittura della tabella 1 al fine di operare le conseguenti modifiche al prospetto regionale di riparto dei contributi in questione. Le risorse stanziate dal comma 134 sono in ultima istanza destinate soprattutto ai comuni: il comma 135 precisa infatti che i citati contributi sono assegnati per almeno il 70 per cento, per ciascun anno, dalle regioni a statuto ordinario ai comuni del proprio territorio, entro il 30 ottobre dell’anno precedente al periodo di riferimento. Lo stesso comma 135 indica, nel dettaglio, le seguenti finalità che devono essere perseguite dai comuni nell’utilizzo dei contributi: messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti nonché per interventi sulla viabilità e sui trasporti anche con la finalità di ridurre l’inquinamento ambientale; messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dei comuni; messa in sicurezza e sviluppo di sistemi di trasporto pubblico di massa finalizzati al trasferimento modale verso forme di mobilità maggiormente sostenibili e alla riduzione delle emissioni climalteranti; progetti di rigenerazione urbana, riconversione energetica e utilizzo fonti rinnovabili; infrastrutture sociali; bonifiche ambientali dei siti inquinati. I commi 136-138 disciplinano invece le procedure da seguire per l’impiego delle risorse stanziate nonché per il monitoraggio degli investimenti e delle opere realizzate con tali risorse. La lettera a) della disposizione in esame riscrive il comma 134 della L. 145/2018 al fine di: inserire, tra le finalità a cui sono destinate le risorse, anche il finanziamento degli investimenti di cui alla lettera c) del comma 18 dell’art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, vale a dire l’acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale; Si fa osservare che la norma fa erroneamente riferimento all’art. 18 (che non esiste) invece che al comma 18 dell’art. 3 della legge 350/2003. incrementare di 1 miliardo di euro le risorse stanziate, prevedendo un aumento di 300 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e un aumento di 400 milioni per il 2024. La riscrittura in esame provvede inoltre a chiarire che i nuovi importi tengono già conto delle riduzioni operate dal decreto “milleproroghe” (v. supra). La lettera b), in virtù del rifinanziamento operato dalla lettera a), provvede alla conseguente riscrittura della tabella 1 allegata alla L. 145/2018, che contiene il riparto regionale delle risorse. Il nuovo totale complessivo della tabella, relativo al periodo 2021-2034, è quindi pari a 4.279,5 milioni di euro. La lettera c) provvede a integrare il comma 135 onde inserire la nuova finalità introdotta dalla precedente lettera a) – vale a dire l’acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale – nel novero delle finalità a cui devono tendere gli investimenti effettuati dai comuni con le risorse ad essi assegnate. La lettera d) inserisce un nuovo comma 135-bis in base al quale:
– le regioni, nell’atto di assegnazione del contributo ai comuni del proprio territorio, provvedono all’individuazione degli interventi oggetto di finanziamento attraverso il CUP;
– i comuni beneficiari dei contributi, entro il 30 novembre dell’anno precedente al periodo di riferimento, provvedono alla classificazione, nel sistema di monitoraggio previsto dal comma 138 (che viene riscritto dalla successiva lettera g), sotto la voce “Contributo investimenti indiretti articolo 1, comma 134, legge di bilancio 2019”.
Si ricorda che l’art. 11 della L. 3/2003 prevede, a fini di monitoraggio degli investimenti pubblici, che “ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonché ogni progetto in corso di attuazione alla predetta data, è dotato di un ‘Codice unico di progetto’, che le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatori richiedono in via telematica secondo la procedura definita dal CIPE”. Nel sito internet del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica è disponibile una trattazione approfondita del CUP. La lettera e) introduce un nuovo comma 136-bis che disciplina la procedura per la revoca dei contributi. Viene infatti previsto che, nel caso di mancato rispetto del termine di affidamento dei lavori e/o delle forniture di cui al comma 136 o di parziale utilizzo del contributo, verificato attraverso il sistema di monitoraggio di cui al successivo comma 138, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 30 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo stesso. Le somme revocate sono riassegnate con il medesimo provvedimento di revoca ai comuni per piccole opere. I comuni beneficiari della riassegnazione devono provvedere all’affidamento dei lavori entro il 15 dicembre di ciascun anno e sono tenuti agli obblighi di monitoraggio di cui al comma 138. Nel caso di mancato rispetto del termine citato, verificato attraverso il sistema di monitoraggio di cui al successivo comma 138, le somme sono revocate e versate dalle regioni ad apposito capitolo del bilancio dello Stato. La lettera f) modifica il comma 137, nella parte in cui prevede che le regioni effettuano un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto dei contributi, precisando che tale controllo dovrà essere svolto non solo sulle opere ma anche sulle forniture. Si tratta di una disposizione conseguente alla modifica recata dalla lettera a) che consente di destinare i contributi anche all’acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale, per cui il controllo a campione viene esteso anche su tali acquisti. La lettera g) riscrive il comma 138 al fine di estendere il monitoraggio da parte dei comuni (che in base al testo vigente deve essere svolto, mediante il sistema di cui al d.lgs. 229/2011, per le sole opere pubbliche) anche alle forniture. Viene altresì precisato che, nel caso di investimenti diretti, il monitoraggio sarà svolto dalle regioni. Un’ulteriore modifica consiste nell’eliminazione della parte della disposizione che impone di classificare le opere sotto la voce “Contributo investimenti legge di bilancio 2019”, dato che tale disposizione, opportunamente modificata, viene ricollocata nel nuovo comma 135-bis dalla lettera d) del comma in esame. Si fa notare che anche le modifiche operate dalla lettera in esame sono consequenziali a quelle recate dalle lettere precedenti. Ampliamento delle finalità nell’utilizzo delle risorse per l’edilizia scolastica (comma 2). Il comma 2 modifica il comma 63 dell’art. 1 della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020) – che ha autorizzato una serie di stanziamenti per il finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria e incremento dell’efficienza energetica delle scuole di province e città metropolitane, nonché degli enti di decentramento regionale – al fine di includere, tra gli interventi finanziabili, anche quelli di messa in sicurezza, di nuova costruzione e di cablaggio interno degli edifici scolastici. Si ricorda che, per le finalità indicate, il comma 63 (come da ultimo riscritto dall’art. 48, comma 1, del D.L. 104/2020) autorizza, nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, la spesa di 90 milioni di euro per l’anno 2020, 215 milioni di euro per l’anno 2021, 625 milioni di euro per l’anno 2022, 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 225 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029. Ampliamento delle finalità nell’utilizzo delle risorse attribuite alla Sardegna (comma 3). Il comma 3 amplia la tipologia degli interventi per spese di investimento che la Regione Sardegna può attuare con le risorse di cui all’art. 1, comma 871, della L. 160/2019, prevedendo che tali risorse possono essere destinate anche all’acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico scientifiche, mezzi di trasporto ed altri beni mobili ad utilizzo pluriennale. Si ricorda che il citato comma 871, in estrema sintesi, riconosce alla regione Sardegna un trasferimento di risorse aggiuntive per spese di investimento di complessivi euro 1.425,8 milioni per le spese di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione e valorizzazione di strade, scuole, immobili di proprietà regionale, beni culturali ed archeologici ed aree contermini, nonché per la realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale, inclusi ospedali e strutture destinate al servizio sanitario regionale, per il potenziamento delle residenze universitarie e delle strutture destinate a servizi connessi al diritto allo studio universitario e per l’integrazione dei fondi statali destinati ad opere di prevenzione idrauliche ed idrogeologiche da danni atmosferici. A tali possibili utilizzi, il comma in esame aggiunge l’acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico scientifiche, mezzi di trasporto ed altri beni mobili ad utilizzo pluriennale.
Fonte: Servizio Studi Senato della Repubblica – dossier 20/11/2020