Testata Giornalistica On Line di Informazione Giuridico - Economica
9 Settembre 2026

LEGGE DI BILANCIO 2021 Schede di lettura Articolo 150 – Fondo per la perequazione infrastrutturale

Condividi:

L’articolo 150 prevede interventi volti ad assorbire il divario infrastrutturale tra le aree del Paese e a tal fine istituisce un fondo con una dotazione pari a 4,6 miliardi di euro. Nello specifico, l’articolo novella l’art. 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, di attuazione all’art. 119, quinto comma, della Costituzione, sostituendo il comma 1 ed aggiungendo i commi da 1-bis a 1-sexies. L’art.119, quinto comma, della Costituzione dispone in ordine a risorse statali aggiuntive (rispetto a quanto previsto nei primi quattro commi del medesimo articolo) nei confronti degli enti territoriali e all’effettuazione da parte dello Stato di interventi speciali in favore di tali enti al fine di perseguire una o più delle seguenti finalità: promuovere sviluppo economico, coesione e solidarietà sociale, rimuovere gli squilibri economici e sociali, favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona, provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni. In luogo di operare specifiche novelle all’art.22, l’articolo in esame riscrive la disposizione, pur confermandone parte dell’impianto. Nell’esposizione che segue di segnaleranno gli aspetti innovativi rispetto alla disciplina vigente. Con il comma 1 del novellando art.22, viene demandato ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri il compito di effettuare una ricognizione delle dotazioni infrastrutturali esistenti (nel testo vigente si prevede invece direttamente una ricognizione degli “interventi infrastrutturali”, “in sede di prima applicazione” della disposizione). I DPCM sono adottati entro e non oltre il 30 giugno 2021, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro degli affari regionali e le autonomie e con il Ministro per il sud e la coesione territoriale. Non è contemplato alcun coinvolgimento delle regioni e degli enti locali nel processo di adozione dei DPCM. Al riguardo, parrebbe suscettibile di approfondimento tale mancato coinvolgimento, anche alla luce dei compiti che il novellando art.22 della legge n.42 del 2009 assegna alle regioni (v. infra) e alla previsione di un’intesa nell’ambito del sistema delle conferenze sui DPCM relativi all’individuazione delle infrastrutture per colare il gap infrastrutturale, nonché ai criteri per l’assegnazione dei finanziamenti e infine al riparto del fondo perequativo infrastrutturale (v. infra). La finalità degli interventi perequativi è il recupero del deficit infrastrutturale tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale, anche infra-regionali. Tale riferimento ai territori intraregonali, ancorché potenzialmente desumibile dalla disciplina vigente, viene ora reso esplicito. La tipologia di perequazione perseguita va pertanto intesa non come volta a beneficiare esclusivamente le regioni con minore grado di sviluppo infrastrutturale, bensì come diretta a colmare eventuali divari strutturali riguardanti territori anche situati all’interno di regioni che, nelle restanti parti, siano adeguatamente dotate di capitale fisico. Sono confermati gli ambiti oggetto della ricognizione, già previsti dalla norma in vigore: strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche, nonché rete stradale, autostradale, ferroviaria, portuale, aeroportuale, idrica, elettrica e digitale e di trasporto e distribuzione del gas. Risulta invece innovativa la scelta di precisare che la ricognizione si avvale dei dati e delle informazioni forniti dalla Conferenza delle regioni e delle Province autonome. Considerato che nell’ambito della ricognizione delle dotazioni infrastrutturali saranno verosimilmente censite anche strutture statali e di enti locali, la norma parrebbe doversi intendere nel senso che le regioni, per il tramite della Conferenza, siano tenute a trasmettere i dati delle strutture di propria competenza e che pertanto la ricognizione si avvalga “anche” (quindi non esclusivamente) del contributo della Conferenza delle regioni. Ai medesimi DPCM è demandata altresì la definizione degli standard di riferimento per la perequazione infrastrutturale in termini di servizi minimi per le predette tipologie di infrastrutture. Il comma 1-bis dell’art.22 della legge n.42 del 2009, che il comma 1 dell’articolo in commento intende introdurre, riguarda i parametri su cui la ricognizione va condotta. Esso riproduce i contenuti della disposizione vigente (di cui al comma 1, secondo periodo, dell’art.22 medesimo), anche se va rilevato che la stessa riguarda, come detto, la ricognizione degli interventi, non già delle dotazioni. Ai fini della ricognizione, si terrà conto, in particolare:

a) dell’estensione delle superfici territoriali;

b) della valutazione della rete viaria con particolare riferimento a quella del Mezzogiorno;

c) del deficit infrastrutturale e del deficit di sviluppo;

d) della densità della popolazione e della densità delle unità produttive;

e) di particolari requisiti delle zone di montagna;

f) delle carenze della dotazione infrastrutturale esistente in ciascun territorio;

g) della specificità insulare con definizione di parametri oggettivi relativi alla misurazione degli effetti conseguenti al divario di sviluppo economico derivante dall’insularità, anche con riguardo all’entità delle risorse per gli interventi speciali di cui all’articolo 119, quinto comma, della Costituzione.

Ai sensi del comma 1-ter dell’art.22 della legge n.42/2009, risultante dall’articolo in esame, il coordinamento delle attività propedeutiche all’emanazione dei richiamati DPCM spetta al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro dallo stesso delegato, anche per il tramite della Struttura di missione Investitalia e del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Si ricorda che InvestItalia è una struttura di missione, istituita con il DPCM 15 febbraio 2019 (in attuazione dell’art.1, comma 162, della legge n.145 del 2018 – legge di bilancio 2019). Essa opera alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio dei Ministri per il coordinamento delle politiche del Governo e dell’indirizzo politico e amministrativo dei Ministri in materia di investimenti pubblici e privati. Il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica è disciplinato dagli articoli 2 e 20 del D.P.C.M. 1/10/2012 “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri”. È la struttura di supporto al Presidente in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione degli investimenti pubblici di interesse nazionale nonché di coordinamento delle politiche finalizzate allo sviluppo economico dei territori e delle aree urbane, finanziate con risorse ordinarie. Fra le principali funzioni vi è quella di segretariato del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE). Trattandosi di strutture che operano già alle dipendenze del Presidente del Consiglio dei ministri, quest’ultimo ha facoltà di avvalersi delle medesime già sulla base dell’ordinamento vigente. In collaborazione con i Ministeri competenti, il Presidente (o il Ministro delegato), avvalendosi delle anzidette strutture, definisce gli schemi-tipo per la ricognizione e gli standard di riferimento. In proposito, parrebbe opportuno specificare con quale atto debbano essere approvati tali schemi tipo. Il comma 1-ter presenta contenuti innovativi rispetto alle disposizioni vigenti. L’articolo in commento introduce un ulteriore comma (1-quater) all’art.22 della l.n.42/2009, contenente disposizioni non previste a legislazione vigente. Ai sensi di tale disposizione, è demandata ad ulteriori DPCM l’individuazione sia delle infrastrutture necessarie a colmare il deficit di servizi rispetto agli standard di riferimento per la perequazione infrastrutturale, sia dei criteri di priorità per l’assegnazione dei finanziamenti. Tali decreti sono adottati, entro sei mesi dalla richiamata ricognizione della dotazione infrastrutturale, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza unificata. La disposizione istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, il “Fondo perequativo infrastrutturale” per il finanziamento delle infrastrutture necessarie ad assorbire il divario infrastrutturale. La relativa dotazione complessiva, pari a 4.600 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2033, è così ripartita: 100 milioni per l’anno 2022, 300 milioni per ciascuno degli anni 2023-2027, 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2028-2033. Si stabilisce che al predetto Fondo non si applica l’articolo 7-bis del decreto-legge n. 243 del 2016, il quale introduce, al fine di favorire il riequilibrio territoriale, un criterio di assegnazione preferenziale di risorse a favore degli interventi nei territori delle regioni del Mezzogiorno. L’articolo 7-bis del citato D.L. n. 243 del 2016 detta un criterio di assegnazione differenziale dei finanziamenti per gli interventi nei territori delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna: il riparto delle risorse dei programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti, da assegnare sull’intero territorio nazionale, per i quali non siano già individuati specifici criteri o indicatori di attribuzione, deve essere disposto anche in conformità all’obiettivo di destinare agli interventi nel Mezzogiorno un volume complessivo di stanziamenti in conto capitale proporzionale alla popolazione residente (ciò che comporta, di fatto, una riserva pari al 34% delle risorse complessive). Ai sensi del comma 1-quinquies dell’art.22 della l.n.42/2009, risultante dall’articolo in esame, la ripartizione del Fondo perequativo infrastrutturale è effettuata con DPCM. La relativa adozione avviene su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro degli affari regionali e le autonomie e con il Ministro dell’economia e delle finanze e previa intesa in Conferenza Stato regioni. Con tale atto sono individuati gli interventi da realizzare, l’importo del relativo finanziamento, i soggetti attuatori e il cronoprogramma della spesa, con indicazione delle risorse annuali necessarie per la loro realizzazione. Rispetto alla procedura prevista per l’adozione dei DPCM di individuazione delle infrastrutture da realizzare e di fissazione dei criteri di priorità per l’assegnazione dei finanziamenti(si veda il comma 1-quater), si rilevano le seguenti differenze: viene meno il concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, nonché l’intesa in sede di Conferenza unificata, che viene “sostituita” con l’intesa in sede di Conferenza Stato-regioni. La relazione illustrativa al disegno di legge non si sofferma sulle ragioni di tali differenze procedurali. Parrebbe in proposito suscettibile di approfondimento il mancato coinvolgimento in questa fase degli enti locali, tenuto conto che gli interventi infrastrutturali potranno riguardare territori infraregionali, di diretto interesse di comuni e enti di area vasta. L’articolo aggiunge infine il comma 1-sexies all’art.22 della l.n.42/2009, ai sensi del quale il monitoraggio della realizzazione degli interventi è effettuato attraverso il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. A tal fine si precisa che la classificazione degli interventi dovrà avvenire sotto la voce “Interventi per il recupero del deficit infrastrutturale legge di bilancio 2021”. Il citato D.lgs. n. 229 contempla specifici obblighi di monitoraggio per le amministrazioni pubbliche e per i soggetti, anche privati, che realizzano opere pubbliche. Si segnala che i contenuti dell’articolo in esame sono frutto di condivisione con le regioni, secondo quanto previsto nell’accordo in materia di interventi strategici a favore delle regioni e delle province autonome, sancito in sede di Conferenza Stato-regioni lo scorso 5 novembre. Ai sensi del punto n. 2 dell’accordo medesimo, le parti hanno concordato sulla necessità di effettuare una ricognizione delle dotazioni infrastrutturali statali esistenti e di individuare le infrastrutture necessarie a colmare il deficit di servizi rispetto agli standard di riferimento per la perequazione infrastrutturale tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale, anche infra-regionali. Tali interventi verranno finanziati con le risorse stanziate sul “Fondo perequativo infrastrutturale”, da istituire nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. Nell’allegato n.1 al predetto accordo, è stato condiviso un testo normativo che prevede specifiche novelle all’art.22, sostanzialmente recepite nell’articolo in esame.

 

 

Fonte: Servizio Studi Senato della Repubblica – dossier 20/11/2020

Partner