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9 Settembre 2026

LEGGE DI BILANCIO 2021 Schede di lettura Articolo 152 – Regioni TPL Scuola – Incremento risorse per il trasporto pubblico locale

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L’articolo 152 finanzia i servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e Bolzano, istituendo un apposito fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l’anno 2021. In dettaglio il comma 1 istituisce un fondo, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una dotazione di 200 milioni di euro per l’anno 2021, finalizzato a consentire l’erogazione di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti. Il finanziamento è destinato a fronteggiare le esigenze trasportistiche conseguenti all’attuazione delle misure di contenimento derivanti dall’applicazione delle Linee Guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico e le Linee Guida per il trasporto scolastico dedicato, ove i predetti servizi nel periodo ante COVID-19 abbiano avuto un riempimento superiore a quello previsto dal DPCM in vigore all’atto dell’emanazione del decreto ministeriale di attuazione previsto dal secondo periodo del comma 1. Si ricorda che le Linee guida sul trasporto pubblico, di cui all’Allegato 15 del DPCM 3 novembre 2020, prevedono tra le misure di sistema, che i servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale “dichiarati indispensabili dagli Enti di governo del trasporto pubblico locale in ciascuna Regione per assicurare il servizio con l’avvio dell’anno scolastico, sulla base di un piano che tenga conto del numero di utenti e degli orari di ingresso e di uscita dagli istituti scolastici, sono considerati come essenziali anche ai fini del finanziamento a carico di un fondo straordinario ovvero del fondo nazionale TPL di cui alla Legge 228/2012 e successive modificazioni, per le Regioni a Statuto Ordinario, e di un fondo straordinario per le Regioni a Statuto Speciale e le Province autonome. In tale contesto il Governo provvederà a stanziare nella legge di bilancio per per l’anno 2021 risorse per 200 milioni di euro per le Regioni e per 150 milioni di euro per le province e i comuni. Le risorse già stanziate a favore delle Regioni per i mancati introiti delle aziende di trasporto pubblico, conseguenti alla ridotta capacità di riempimento prevista dalle disposizioni vigenti, e per gli enti locali per la riduzione delle entrate di cui al decreto legge n. 104 del 2020, potranno essere a seguito di apposita modifica normativa utilizzate anche per i servizi aggiuntivi. Il Governo, a consuntivo, al netto dell’aumento delle entrate da bigliettazione per la maggiore capienza prevista dalle presenti linee guida, verificherà la necessità di riconoscere le eventuali ulteriori risorse.” Nella seduta del 5 novembre 2020 della Conferenza Stato-Regioni (Repertorio atti n. 187/CSR del 5 novembre 2020), è stato raggiunto un accordo in materia di interventi strategici a favore delle Regioni e delle Province autonome, in considerazione dell’articolo 111 del decreto-legge n. 34/2020, modificato dall’articolo 41 del decreto legge n. 104/2020, che ha istituito il “Fondo per l’esercizio delle funzioni delle Regioni e delle Province autonome” per garantire alle regioni e alle province autonome il ristoro della perdita di gettito connessa all’emergenza COVID-19 e in attuazione degli accordi sanciti in sede di Conferenza in data 20 luglio 2020. L’accordo prevede tra l’altro (punto 7), che lo Stato, le Regioni e le Province autonome, in considerazione dell’impegno del Governo assunto in sede di Conferenza unificata del 31 agosto 2020, concordano di prevedere uno specifico finanziamento per i servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale di Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano ritenuti indispensabili per la prosecuzione dell’anno scolastico. Inoltre (punto 1) le Regioni a statuto ordinario concordano con lo Stato la necessità di realizzare opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, di adottare misure opportune in materia di viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico anche con la finalità di ridurre l’inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti. A tal fine, si prevede l’assegnazione alla Regioni ordinarie di ulteriori contributi (indicati in Allegato 1) per investimenti per il periodo 2021-2034 (di cui all’articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145). Un finanziamento analogo a quello in commento è disposto a favore dei comuni dall’articolo 146 del presente disegno di legge, alla cui scheda di lettura si rinvia per approfondimenti. Il secondo periodo del comma 1 rinvia l’assegnazione delle risorse alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano ad un successivo decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, previa intesa, in sede di Conferenza unificata, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. La ripartizione delle risorse avverrà secondo i criteri stabiliti ai sensi del decreto previsto dal comma 1-bis dell’articolo 44 del decreto-legge n. 104/2020. Si tratta della disposizione che ha autorizzato le regioni e le province autonome all’attivazione dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, nei limiti del 50 per cento delle risorse ad essa attribuibili applicando alla spesa di 300 milioni autorizzata dal comma 1, le stesse percentuali di ripartizione previste dal Decreto interministeriale dell’11 agosto 2020 n. 340 adottato in attuazione dell’articolo 200, comma 2, del decreto-legge n. 34/2020.

 

 

Fonte: Servizio Studi Senato della Repubblica – dossier 20/11/2020

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