L’articolo 153 prevede l’istituzione di un fondo con dotazione di 50 milioni per l’anno 2021 nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, allo scopo di disporre il concorso dello Stato agli oneri sostenuti dalle regioni per l’esercizio della funzione di concessione degli indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie e trasfusioni, con successivo riparto del contributo regionale in proporzione al fabbisogno derivante dagli indennizzi corrisposti. Il comma 1 dispone l’istituzione, nello stato di previsione del MEF, di un nuovo fondo con una dotazione prevista di 50 milioni per il 2021 allo scopo di prevedere il concorso dello Stato agli oneri sostenuti dalle regioni per l’esercizio della funzione di concessione degli indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie e trasfusioni. Tali indennizzi – si ricorda – sono previsti dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210 e la corrispondente funzione di concessione i soggetti beneficiari, come da essa individuati, è stata trasferita alle Regioni in attuazione del D. Lgs. 31 marzo 1998, n.112, facendo rientrare perciò tale funzione nella piena competenza regionale. Detto decreto, attuando la delega prevista dal Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 in relazione al conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, ai sensi dell’art. 123, comma 1, del medesimo decreto, ha peraltro disposto, con riferimento al contenzioso relativo alla concessione degli indennizzi in esame, la conservazione in capo allo Stato delle funzioni in materia di ricorsi per la corresponsione degli indennizzi a favore di soggetti danneggiati da tali complicanze di tipo irreversibile. La norma in esame prevede inoltre che il riparto del contributo in questione dovrà avvenire in proporzione al fabbisogno derivante dagli indennizzi corrisposti, con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare, sentita la Conferenza permanente Stato-regioni, entro il termine di scadenza del 28 febbraio 2021. In proposito si segnala che in base all’Accordo raggiunto in Conferenza Stato-regioni in materia di interventi strategici a favore delle Regioni e delle Province autonome (v. Repertorio atti n. 187/CSR del 5 novembre 2020) lo Stato si è impegnato a concorrere per 50 milioni di euro per l’anno 2021 all’onere sostenuto dalle regioni per l’esercizio della sopra illustrata funzione di concessione degli indennizzi a favore dei soggetti beneficiari certificati come danneggiati dai trattamenti sanitari in questione. Sugli stanziamenti relativi al ripiano delle somme da parte dello Stato dovute per la rivalutazione delle indennità integrative di alcuni indennizzi per vaccinazioni obbligatorie e altri trattamenti sanitari si veda la scheda di lettura dell’articolo 78 del presente Dossier.
Fonte: Servizio Studi Senato della Repubblica – dossier 20/11/2020