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9 Settembre 2026

LEGGE DI BILANCIO 2021 Schede di lettura Articolo 157 – Revisione della spesa per Stato, regioni ed enti locali

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L’articolo 157 detta norme per la revisione della spesa delle amministrazioni centrali, delle regioni, delle province, dei comuni e delle autonomie speciali. In particolare, per le amministrazioni centrali si prevede la riduzione delle dotazioni relative ai programmi e alle missioni di spesa degli stati di previsione dei Ministeri, nella misura stabilita in apposito allegato (allegato D). Per le autonomie territoriali si definiscono specifiche modalità di concorso alla finanza pubblica. Il comma 1 disciplina la revisione della spesa delle amministrazioni centrali. In particolare si prevede che le amministrazioni statali siano tenute, a decorrere dal 2023, a porre in essere processi di riorganizzazione amministrativa volti a conseguire risparmi di spesa nella misura corrispondente alle riduzioni delle dotazioni (di competenza e di cassa), relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei ministeri, nella misura indicata in apposito allegato al disegno di legge (allegato D). Su proposta dei ministri competenti, con decreto del MEF, le riduzioni di spesa possono essere rimodulate nell’ambito dei pertinenti stati di previsione, fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa in termini di indebitamento netto della P.A. Per un quadro della normativa vigente in materie di revisione della spesa a livello delle amministrazioni centrali si rinvia al tema web Il controllo della spesa pubblica e la spending review. I commi 2-5 disciplinano il contributo alla finanza pubblica del sistema delle autonomie territoriali (regioni, province autonome, province, comuni e città metropolitane), fissandolo, per gli anni dal 2023 al 2025, in 350 milioni di euro annui, così suddivisi:

– 200 milioni annui per le regioni e le province autonome;

– 100 milioni annui per i comuni;

– 50 milioni annui per le province e le città metropolitane.

Il concorso alla finanza pubblica è connesso ai risparmi derivanti dalla riorganizzazione amministrativa, da attuare anche attraverso la digitalizzazione delle attività e il potenziamento del lavoro agile. Per quanto riguarda il concorso alla finanza pubblica di regioni e province autonome (200 milioni annui), si prevede (comma 3) che il riparto tra i vari enti sia effettuato, entro il 31 maggio 2022, in sede di autocoordinamento, formalizzato con DPCM su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie. In assenza di accordo in sede di autocoordinamento il riparto è effettuato sulla base di un’istruttoria tecnica sugli obiettivi di efficientamento condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, con il supporto di CINSEDO e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Per quanto riguarda il concorso alla finanza pubblica delle autonomie speciali si prevede (comma 4) che, fermo restando l’importo complessivo di 200 milioni di euro annui a carico del comparto, la quota del concorso delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano è determinata nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione. Per la Regione Trentino Alto Adige e le Province autonome di Trento e Bolzano, la norma prevede che il concorso alla finanza pubblica è determinato ai sensi dell’articolo 79, comma 4 ter, del DPR 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per il Trentino Alto-Adige). La necessità di fare riferimento alle norme contenute negli statuti speciali discende dal fatto che la legge ordinaria non può intervenire, senza l’accordo della regione, nell’ordinamento finanziario delle autonomie speciali dettato da norme di rango costituzionale. Attualmente il contributo alla finanza pubblica delle regioni a statuto speciale è determinato dalla legge in attuazione di accordi bilaterali. Il contributo è determinato dalla legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018, come modificata e integrata dagli articoli 33-ter e 38-quater del decreto legge 34 del 2019) per le regioni Valle d’Aosta (commi 876-879 e 886-bis), Sicilia (commi 880-886-bis) e Friuli-Venezia Giulia (commi da 875-bis a 875-septies). Per questa regione, inoltre, la misura del concorso alla finanza pubblica è stata successivamente inserita nella norma di attuazione adottata con decreto legislativo 154 del 2019. Per la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Bolzano e di Trento, come ricordato nella norma in commento, il contributo e la disciplina dello stesso sono stabilite dallo Statuto (D.P.R. n. 670 del 1972) all’articolo 79, modificato da ultimo dalla legge di stabilità 2015 (comma 407 della legge 190 del 2014). Per la regione Sardegna, infine, la legge di bilancio 2020, in attuazione dell’accordo sottoscritto il 7 novembre 2019, determina il contributo alla finanza pubblica dovuto dalla regione per gli anni 2018, 2019 e a regime dal 2020 (legge 160 del 2019, commi 868-869). Si segnala, infine che l’articolo 148, comma 1, del disegno di legge in esame, in attuazione dell’accordo tra il Governo e le autonomie speciali del 5 novembre 2020, a titolo di compensazione della perdita di gettito a causa dell’emergenza COVID-19, riduce di 100 milioni di euro il contributo alla finanza pubblica dovuto dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per l’anno 2021. Per quanto riguarda il concorso alla finanza pubblica dei comuni (100 milioni annui) e delle province e città metropolitane (50 milioni annui) si prevede (comma 5) che il riparto tra i vari enti sia effettuato, entro il 31 maggio 2022, con DPCM, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sulla base di un’istruttoria tecnica sugli obiettivi di efficientamento condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, con il supporto di IFEL e UPI e previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Si ricorda che il contributo alla finanza pubblica agli enti locali e alle regioni è stato assicurato oltre che attraverso le regole e gli obiettivi del patto di stabilità interno (ora pareggio di bilancio), anche tramite misure di riduzione delle risorse finanziarie attribuite agli enti (Fondo di solidarietà comunale/Fondo sperimentale di riequilibrio provinciale, e trasferimenti erariali per gli enti della Regione Siciliana e della Regione Sardegna) o mediante la richiesta di risparmi di spesa corrente, da versare al bilancio dello Stato. Per quel che riguarda in particolare comuni e province/città metropolitane, i principali tagli dei trasferimenti sono stati previsti dall’art. 14, co. 1-2, D.L. n. 78/2010, dall’art. 28, co. 7-8, del D.L. n. 201/2011 (c.d. decreto Salva Italia) e dall’art. 16 del D.L. n. 95/2012 (c.d. spending review), poi implementato dalla legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013). A partire dal 2014, con il D.L. n. 66/2014 (art. 47), il concorso alla finanza pubblica è stato assicurato attraverso la richiesta di risparmi di spesa corrente da versare al bilancio dello Stato, relativi a determinate categorie di spesa (acquisto di beni e servizi, autovetture, incarichi di consulenza, studio e ricerca e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa), sulla base di specifici criteri indicati dalla norma. Il concorso più rilevante è quello richiesto dalla legge n. 190/2014, che impone alle province/Città metropolitane risparmi di spesa corrente nell’importo di 1 miliardo di euro per il 2015, di 2 miliardi per il 2016 e di 3 miliardi a decorrere dal 2017 (da versare ad apposito capitolo del bilancio dello Stato) (comma 418); e ai comuni una riduzione del Fondo di solidarietà comunale di 1,2 miliardi a decorrered all’anno 2015 (comma 435). Il contributo finanziario cumulato richiesto dai tre principali interventi di spending review (D.L. n. 95/2012, D.L. n. 66/2014 e legge n. 190/2014) ammonta a oltre 4,3 miliardi per il comparto dei comuni e a oltre 3,8 miliardi per le province.

 

 

Fonte: Servizio Studi Senato della Repubblica – dossier 20/11/2020

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