L’articolo 158 istituisce un Fondo per le assunzioni di personale destinato al finanziamento delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. L’articolo 159, comma 39, prevede un obbligo di comunicazione alla Presidenza del Consiglio del Ministri da parte delle amministrazioni che, in base ai commi da 1 a 38 dell’articolo 159 sono autorizzate ad assumere personale sulla base delle risorse stanziate nel Fondo di cui all’articolo 157. In dettaglio, la disposizione dell’articolo 158, nell’istituire il predetto Fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze quantifica risorse da ripartire per una dotazione di 35.987.135 milioni di euro per l’anno 2021, di 166.537.624 milioni di euro per l’anno 2022, di 297.761.740 milioni di euro per l’anno 2023 di 306.213.355 milioni di euro per l’anno 2024 di 311.402.228 milioni di euro per l’anno 2025 di 311.885.567 milioni di euro per l’anno 2026 di 312.656.893 milioni di euro per l’anno 2027 di 313.413.428 milioni di euro per l’anno 2028 di 313.921.086 milioni di euro per l’anno 2029 di 314.741.024 milioni di euro per l’anno 2030 di 315.062.443 milioni di euro per l’anno 2031 di 315.303.506 milioni di euro per l’anno 2032 di 315.442.410 milioni di euro a decorrere dall’anno 2033. La disposizione dell’articolo 159, comma 38, prevede che le amministrazioni di cui ai commi da 1 a 38 dell’articolo 159 comunicano alla Presidenza del Consiglio del Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica e al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, entro 30 giorni dalle assunzioni previste dall’articolo in commento, i dati concernenti le unità di personale effettivamente assunte ed i corrispondenti oneri, anche al fine del conseguente trasferimento delle risorse mediante il riparto del fondo per le assunzioni di personale, di cui all’articolo 158.
Articolo 159, commi 1-10 – Assunzioni con copertura sul Fondo – Ministero della giustizia
L’articolo 159, commi da 1 a 10, dispone l’assunzione, previo svolgimento di concorso pubblico, di personale sia di magistratura che amministrativo, destinato a coprire le carenze organiche del comparto della giustizia, con risorse a valere sul Fondo di cui all’articolo 158. Più nel dettaglio, i commi da 1 a 10 dell’articolo 159, per far fronte alle esigenze di personale dell’amministrazione della giustizia, prevedono assunzioni di varie tipologie di figure, tra cui:
– magistrati ordinari (comma 1);
– personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell’Amministrazione giudiziaria (commi 2-4);
– personale del comparto funzioni centrali per il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (commi 5-7);
– personale del comparto funzioni centrali per il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità (commi 8-10).
Tali assunzioni, derivano in parte da concorsi già banditi (comma 1) e in parte da concorsi da bandire nel 2021 (commi 2, 5 e 8). Secondo quanto specificato nella relazione illustrativa, le assunzioni in oggetto sono essenzialmente motivate dalle gravi scoperture di organico che caratterizzano l’amministrazione della giustizia, tanto da essere previste in aggiunta alle facoltà assunzionali già riconosciute dalla normativa attualmente vigente. Il comma 1 autorizza il Ministero della giustizia, per l’anno 2021, ad assumere magistrati ordinari che risultino vincitori di concorsi già banditi alla data di entrata in vigore della legge di bilancio, in aggiunta a quelli di cui è prevista l’assunzione in base alla normativa in vigore, ma comunque nell’ambito della dotazione organica vigente. Il medesimo comma stanzia altresì le risorse finanziarie necessarie, tratte dal Fondo di cui all’articolo 158, nel limite di euro 6.981.028 per il primo anno (2021) fino ad arrivare a euro 25.606.881 a decorrere dall’anno 2030. La relazione tecnica specifica che i magistrati da assumere ai sensi del comma 1 sono i vincitori del concorso a 330 posti bandito con D.M. 10/10/2018, di cui è prevista l’approvazione della graduatoria entro il mese di giugno 2021. Gli oneri sono stati stimati in via prudenziale, tenendo conto che, alla data del 16 ottobre 2020, sono cessate dal servizio n. 143 unità di personale di magistratura ordinaria. Il comma 2 autorizza il Ministero della giustizia ad indire una serie di procedure concorsuali finalizzate all’assunzione, con decorrenza dal 1° gennaio 2023 e con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di 3.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale, di cui:
– 1.500 unità da impiegare nell’Area II-F1;
– 1.200 unità da impiegare nell’Area II-F2;
– 300 unità da impiegare nell’Area III-F1.
In tali procedure concorsuali è previsto un punteggio aggiuntivo a favore dei soggetti che abbiano maturato i titoli di preferenza di cui all’articolo 50, commi 1-quater e 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Costituiscono titoli di preferenza nei concorsi indetti dalla pubblica amministrazione, ai sensi dell’articolo 50 del d.l. 90/2014, lo svolgimento, con esito positivo, di un periodo di perfezionamento presso l’ufficio per il processo (comma 1-quater) o il completamento, con esito positivo, del tirocinio formativo di cui all’articolo 37, comma 11, del d.l, 98/2011 (richiamato dal comma 1-quinquies), pur in assenza di un ulteriore periodo di perfezionamento nell’ufficio per il processo. Per quanto riguarda il periodo di perfezionamento di cui al comma 1-quater è altresì specificamente previsto che nelle procedure concorsuali indette dall’amministrazione della giustizia siano introdotti meccanismi finalizzati a valorizzare l’esperienza formativa acquisita presso l’ufficio per il processo. Analogamente a quanto previsto dal comma 1, il contingente di personale sopra indicato è aggiuntivo rispetto alle facoltà assunzionali già riconosciute dalla legislazione vigente. Per far fronte agli oneri derivanti dalle procedure concorsuali suddette, al comma 3 viene autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, mentre per la copertura degli oneri derivanti dall’assunzione del personale il comma 4 autorizza la spesa di euro 119.010.951 annui a valere sulle risorse del Fondo di cui all’articolo158, con decorrenza dall’anno 2023. Il comma 5 riguarda l’assunzione di personale a favore del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria. A tal fine il Ministero della giustizia è autorizzato, per l’anno 2021, a bandire alcune procedure concorsuali finalizzate all’assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di 200 unità di personale del comparto funzioni centrali (aggiuntive rispetto alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente), di cui:
– 70 unità da impiegare nell’Area III posizione economica F1;
– 10 unità da impiegare nell’Area II posizione economica F3;
– 120 unità da impiegare nell’Area II posizione economica F2.
Per far fronte agli oneri derivanti dalle procedure concorsuali suddette, al comma 6 viene autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per l’anno 2021, mentre per la copertura degli oneri derivanti dall’assunzione del personale il comma 7 autorizza la spesa di euro 2.115.962 per l’anno 2021 e di euro 8.463.845 a decorrere dall’anno 2022 a valere sulle risorse del Fondo di cui all’articolo158. Il comma 8 concerne l’assunzione di personale a favore del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, col fine specifico di rafforzare l’offerta trattamentale legata all’esecuzione penale esterna, oltre che per coprire le carenze organiche. A tal fine il Ministero della giustizia è autorizzato, per l’anno 2021, a bandire alcune procedure concorsuali finalizzate all’assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di 80 unità di personale del comparto funzioni centrali (aggiuntive rispetto alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente), di cui:
– 35 unità da impiegare nell’Area III posizione economica F1;
– 45 unità da impiegare nell’Area II posizione economica F2.
Per far fronte agli oneri derivanti dalle procedure concorsuali suddette, al comma 9 viene autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per l’anno 2021, mentre per la copertura degli oneri derivanti dall’assunzione del personale il comma 10 autorizza la spesa di euro 855.648 per l’anno 2021 e di euro 3.422.590 a decorrere dall’anno 2022, a valere sulle risorse del Fondo di cui all’articolo158. Secondo quanto specificato nella Relazione tecnica, le carenze di organico che interessano il personale del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità risultano particolarmente gravi, anche alla luce dell’entrata in vigore dell’ordinamento penitenziario minorile, di cui al decreto legislativo 121 del 2018, che amplia notevolmente i compiti di tale struttura. Secondo quanto asserito nella relazione tecnica, oltre che con le assunzioni previste dalle disposizioni di cui al comma 8, ai vuoti organici si dovrebbe far fronte altresì tramite lo scorrimento di graduatorie in corso di validità anche di altre pubbliche amministrazioni.
Articolo 159, commi 11-14 – Assunzioni presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Il comma 11 dell’articolo 159 autorizza il MIPAAF a bandire, per il biennio 2021-2022, procedure concorsuali pubbliche, secondo i principi e i criteri direttivi relativi alla semplificazione e svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali e alla conclusione delle procedure di reclutamento della Commissione RIPAM per il personale delle pubbliche amministrazioni, e conseguentemente ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di 140 unità di personale, di cui: n. 58 unità in Area terza, posizione economica F1 e n. 28 unità in Area seconda, posizione economica F2 da assumere nel 2021; n. 30 in Area terza posizione economica F1, n 21 in Area seconda posizione economica F2 e n. 3 unità di personale dirigenziale di seconda fascia da assumere nel 2022. Nel dettaglio, si ricorda che gli articoli 247, 248 e 249 del D.L. n. 34/2020 (L. n. 77/2020) hanno previsto la semplificazione e svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali (artt. 247 e 248) e disposizioni per la conclusione delle procedure di reclutamento della Commissione RIPAM per il personale delle pubbliche amministrazioni (art. 249). In dettaglio, la disposizione di cui all’articolo 247, al comma 1, ha previsto che, nel rispetto delle condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro, le procedure concorsuali per reclutamento del personale non dirigenziale possono essere svolte presso sedi decentrate e anche attraverso l’utilizzo di tecnologia digitale, in base alle seguenti regole.
Sedi di svolgimento delle prove concorsuali.
Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri individua le sedi di svolgimento delle prove concorsuali anche sulla base della provenienza geografica dei candidati, utilizzando idonei locali di plessi scolastici di ogni ordine e grado, di sedi universitarie e di ogni altra struttura pubblica o privata, anche avvalendosi del coordinamento dei prefetti territorialmente competenti (comma 2). L’individuazione delle strutture disponibili avviene tenendo conto delle esigenze di economicità delle procedure concorsuali e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente delle amministrazioni destinatarie delle predette procedure concorsuali a carico delle quali sono posti gli oneri derivanti dall’utilizzo delle strutture.
Svolgimento delle prove concorsuali
La prova orale può essere svolta in videoconferenza, attraverso l’utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l’adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa, l’identificazione dei partecipanti, nonché la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità (comma 3). Per l’applicazione software dedicata allo svolgimento delle prove concorsuali e le connesse procedure, ivi compreso lo scioglimento dell’anonimato anche con modalità digitali, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche per il tramite di Formez PA, può avvalersi di CINECA Consorzio Interuniversitario (comma 6).
Domanda di partecipazione ai concorsi
La domanda di partecipazione ai concorsi, è presentata entro quindici giorni dalla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale, esclusivamente in via telematica, attraverso apposita piattaforma digitale già operativa o predisposta anche avvalendosi di aziende pubbliche, private, o di professionisti specializzati in selezione di personale, anche tramite il riuso di soluzioni o applicativi esistenti. Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato e registrarsi nella piattaforma attraverso il Sistema pubblico di identità digitale (SPID). Ogni comunicazione concernente il concorso, compreso il calendario delle relative prove e del loro esito, è effettuata attraverso la predetta piattaforma. Data e luogo di svolgimento delle prove sono resi disponibili sulla piattaforma digitale con accesso da remoto attraverso l’identificazione del candidato, almeno dieci giorni prima della data stabilita per lo svolgimento delle stesse (commi 4 e 5).
Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice comunica i risultati delle prove ai candidati all’esito di ogni sessione di concorso. La commissione esaminatrice e le sottocommissioni possono svolgere i propri lavori in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni. Nelle more dell’adozione del decreto chiamato a stabilire le cause di incompatibilità e inconferibilità dell’incarico nonché le modalità di gestione e di aggiornamento dell’Albo nazionale dei componenti delle commissioni esaminatrici di concorso, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, individua i componenti delle commissioni esaminatrici sulla base di manifestazioni di interesse pervenute a seguito di apposito avviso pubblico. A tal fine e per le procedure concorsuali di cui all’articolo in esame, i termini di cui al comma 10, dell’articolo 53, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativi all’autorizzazione a rivestire l’incarico di commissario nelle procedure concorsuali di cui al presente articolo, sono rideterminati, rispettivamente, in dieci e quindici giorni. Si dispone, infine, la modifica dell’articolo 3, comma 13, della legge 19 giugno 2019, n. 56, che disciplina i compensi da corrispondere al presidente, ai membri e al segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l’accesso a un pubblico impiego indetti dalle amministrazioni dello Stato, nella parte in cui prevede che tali compensi “sono dovuti ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l’accesso a un pubblico impiego nominate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge”. Alle procedure concorsuali di cui al presente articolo non si applica la riserva di posti, comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso, che le amministrazioni possono destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno, di cui all’articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (commi 7, 9, 10 e 11).
Requisiti di accesso
Il requisito di accesso alle qualifiche e ai profili professionali, reclutati secondo le modalità di cui al presente articolo, è individuato esclusivamente in base all’ordinamento professionale già definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, anche in deroga agli ordinamenti professionali delle singole pubbliche amministrazioni (comma 8).
Mobilità del personale
Per le procedure di cui al presente articolo, si prevede la riduzione dei termini previsti dai commi 2 e 4 dell’articolo 34-bis del D.Lgs 165/2001, rispettivamente da 15 a 7 giorni e da 45 a 15 giorni: tali termini decorrono dalla comunicazione che le amministrazioni pubbliche sono tenute ad effettuare, prima di avviare le procedure di assunzione di personale, al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e alle strutture regionali e provinciali competenti che gestiscono il personale in disponibilità iscritto in appositi elenchi secondo l’ordine cronologico di sospensione del relativo rapporto di lavoro. Il comma 2 dell’articolo 34-bis prevede, appunto, che entro 15 giorni (7 giorni secondo la novella) da tale comunicazione la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e le strutture regionali e provinciali provvede ad assegnare secondo l’anzianità di iscrizione nel relativo elenco il personale collocato in disponibilità. Ai sensi del comma 3 dell’art. 34-bis, le amministrazioni, decorsi quarantacinque giorni (15 giorni per effetto della novella) dalla ricezione della predetta comunicazione da parte del Dipartimento della funzione pubblica, possono procedere all’avvio della procedura concorsuale per le posizioni per le quali non sia intervenuta l’assegnazione di personale ai sensi del comma 2 (comma 12). L’articolo 248 dispone che per le procedure concorsuali per il personale non dirigenziale, di cui all’articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 e all’articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, già bandite alla data di entrata in vigore del D.L. 34/2020 e per quelle nelle quali, alla medesima data, sia stata effettuata anche una sola delle prove concorsuali previste, la Commissione per l’attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) può modificare, su richiesta delle amministrazioni destinatarie delle procedure concorsuali, le modalità di svolgimento delle prove previste dai relativi bandi di concorso, dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti alle procedure(comma 1). La Commissione per l’attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), istituita con Decreto interministeriale del 25 luglio 1994, è composta dai rappresentanti del Ministro dell’Economia e delle finanze, del Ministro della Funzione Pubblica e del Ministro dell’Interno e ha le seguenti competenze (come definite nel DM 16 maggio 2018): approvazione del bando di concorso per il reclutamento di personale a tempo indeterminato; indizione dei bandi di concorsi; nomina delle commissioni esaminatrici; validazione della graduatoria finale di merito della procedura concorsuale trasmessa dalla Commissione esaminatrice; assegnazione dei vincitori e degli idonei della procedura concorsuale alle amministrazioni pubbliche interessate; adozione degli ulteriori eventuali atti connessi alla procedura concorsuale, fatte comunque salve le competenze delle Commissioni esaminatrici. Si rinvia, infine, alle disposizioni dell’articolo 247, comma 7, per quanto concerne le commissioni esaminatrici e le sottocomissioni e, quanto alle modalità di svolgimento delle prove concorsuali, si autorizza Formez PA a risolvere i contratti stipulati per l’organizzazione delle procedure concorsuali indette dalla Commissione per l’attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) che, alla data del presente decreto, non hanno avuto un principio di esecuzione, fermo restando l’indennizzo limitato alle spese sostenute dall’operatore economico sino alla data della risoluzione, con oneri a carico delle amministrazioni interessate alle procedure concorsuali a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente. Il pagamento dell’indennizzo al ricorrere dei presupposti di cui sopra non costituisce ipotesi di danno erariale (commi 2, 3 e 4). L’articolo 249, infine, dispone che i principi e i criteri direttivi concernenti lo svolgimento delle prove concorsuali in modalità decentrata e attraverso l’utilizzo di tecnologia digitale di cui alle lettere a) e b), del comma 1, dell’articolo 248, nonché le modalità di svolgimento delle attività delle commissioni esaminatrici di cui al comma 7 dell’articolo 247, e quelle di presentazione della domanda di partecipazione di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo 247, possono essere applicati dalle singole amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L’autorizzazione all’espletamento delle procedure concorsuali è diretta ad assicurare i necessari standard di funzionalità dell’amministrazione e delle relative strutture interne, anche in relazione ai peculiari compiti in materia di politiche di tutela, coordinamento e programmazione dei settori agroalimentare, ippica, pesca e forestale, nonché per adeguare tempestivamente i livelli dei servizi alle nuove esigenze anche a seguito degli effetti derivanti dall’emergenza COVID-19, e far fronte, conseguentemente, alla necessità di coprire le vacanze di organico. Il comma 12 specifica che l’autorizzazione all’assunzione è destinata anche per avviare nuove procedure concorsuali per il reclutamento di professionalità con competenze in materia di:
a) digitalizzazione;
b) razionalizzazione e semplificazione dei processi e dei procedimenti amministrativi;
c) qualità dei servizi pubblici;
d) gestione dei fondi strutturali e della capacità di investimento;
e) contrattualistica pubblica;
f) controllo di gestione e attività ispettiva;
g) tecnica di redazione degli atti normativi e analisi e verifica di impatto della regolamentazione;
h) monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica e di bilancio.
Il comma 13 autorizza per lo svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche la spesa di euro 100.000 per il 2021. Il comma 14 reca la copertura degli oneri, pari a 967.722 euro per il 2021 e a 6.592.412 euro a decorrere dal 2022, ai quali si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo per le assunzioni di personale di cui all’articolo 158.
Articolo 159, commi 15-17 – Assunzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
L’articolo 159, commi 15-17, autorizza l’assunzione straordinaria di un contingente massimo di 750 unità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nel ruolo iniziale di vigile del fuoco. Il comma 15 autorizza l’assunzione straordinaria di un contingente massimo di 750 unità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel ruolo iniziale di vigile del fuoco. È autorizzazione che si pone come aggiuntiva rispetto alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, fermo restando il limite della dotazione organica. Queste nuove assunzioni sono ‘scaglionate’, un terzo per ciascun anno. Ossia: un numero massimo di 250 unità, non prima del 1° ottobre 2021; 250 unità, non prima del 1° ottobre 2022; infine le rimanenti 250 unità, non prima del 1° ottobre 2023. Finalità è l’incremento dei servizi di soccorso pubblico, di prevenzione incendi e di lotta attiva agli incendi boschivi (funzione, quest’ultima, traslata al Corpo nazionale dei vigili del fuoco per effetto del decreto legislativo n. 177 del 2016, a sua volta attuativo dell’articolo 8 della legge n. 124 del 2015, che hanno disposto in ordine all’assorbimento, entro altre forze, del Corpo forestale dello Stato). Per la spesa connessa alla ‘macchina’ organizzativa di tale reclutamento, il comma 17 autorizza la correlativa spesa (inclusiva della copertura delle spese per mense e buoni pasto). Si tratta di: 75.000 euro per l’anno 2021; 300.000 per l’anno 2022; 525.000 per l’anno 2023; 675.000 a decorrere dall’anno 2024. Quanto alle assunzioni straordinarie in sé considerate ed ai loro oneri di spesa, il comma 16 ne fornisce la quantificazione, autorizzando una spesa che ‘a regime’ ammonta a circa 32-33 milioni di euro. La sua copertura è assicurata attingendo allo specifico Fondo per le assunzioni di personale (v. supra, articolo 157). Più in dettaglio, l’andamento della spesa per queste nuove assunzioi è: 2,558 milioni di euro per l’anno 2021; 13,104 milioni per il 2022; 23,755 milioni per il 2023; 31,848 milioni per il 2024; 32,038 milioni per il 2025; 32,382 milioni per il 2026; 32,726 milioni per il 2027; 32,984 milioni per il 2028; 33,064 milioni per il 2029; 33,386 milioni per il 2030; 33,707 milioni per il 2031; 33,948 milioni per il 2032; 34,087 milioni a decorrere dall’anno 2033. Per rammentare qui l’andamento normativo dei più recenti anni, può ricordarsi come la legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018) abbia incrementato di 300 unità la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (articolo 1, comma 289). Nel corso della presente XVIII legislatura, la legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019) ha incrementato di 1.500 unità la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco (articolo 1, comma 389). Tale incremento è stato scaglionato nel modo che segue: 650 unità non prima del 10 maggio 2019; ulteriori 200 unità non prima del 1° settembre 2019; ulteriori 650 unità non prima del 1° aprile 2020. Indi la legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020) ha incrementato di 500 unità la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco (articolo 1, comma 136). Tale incremento è stato scaglionato nel modo che segue: 60 unità a decorrere dal 1° aprile 2020; 40 unità non prima del 1° ottobre 2021; 100 unità non prima del 1° ottobre di ciascuno degli anni dal 2022 al 2025. La dotazione organica – si ricorda – è determinata dal decreto legislativo n. 217 del 2005 (recante l’ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). La Tabella A allegata a quel decreto legislativo (come sostituita dall’articolo 12 del decreto legislativo n. 97 del 2017: atto quest’ultimo – poi modificato dal decreto legislativo n. 127 del 2018 – con cui è stato completato il riassetto della disciplina del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in attuazione della legge di riorganizzazione della pubblica amministrazione n. 124 del 2015) determina la dotazione organica del Corpo in complessive 37.781 unità. Di queste, 30.890 sono le unità del personale non direttivo e non dirigente che espleti funzioni tecnico-operative. Di queste ultime, 19.059 sono le unità complessivamente annoverate nel ruolo dei vigili del fuoco. La disposizione del presente disegno di legge non incide sulla dotazione organica così quantificata.
Articolo 159, commi 18 e 19 – Assunzioni personale non dirigenziale Ministero dell’interno
I commi 18 e 19 dell’articolo 159 autorizzano per il 2021 il Ministero dell’interno ad assumere con contratto a tempo indeterminato un contingente di 250 unità di personale di livello non dirigenziale, nel limite della dotazione organica, per far fronte alle accresciute attività nei diversi settori istituzionali di competenza, con particolare riguardo a quelle relative al settore della depenalizzazione. Il comma 18, nell’autorizzare la facoltà assunzionale nel limite della dotazione organica, specifica che il personale da assumere è inquadrato nel ruolo dell’amministrazione civile dell’Interno, area funzionale seconda e fascia retributiva seconda. Le assunzioni sono autorizzate in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, anche in deroga alle procedure di mobilità collettiva, di cui agli articoli 34 e 34-bis del D.Lgs. 165/2001 (sotto il profilo della formulazione del testo, andrebbe richiamato anche l’art. 33 perché strettamente connesso agli altri due. La procedura di mobilità collettiva è infatti regolata da questo complesso di norme e non solo dal 34 e 34-bis), che si verifica nelle ipotesi di soprannumero o eccedenze di personale. Tale procedura è regolamentata da una specifica disciplina alla quale devono attenersi le amministrazioni, con conseguente divieto di assunzioni in caso di mancata osservanza della stessa. Scopo dell’istituto è verificare la possibilità di applicare le norme in materia di collocamento a riposo d’ufficio al compimento dell’anzianità massima contributiva del personale interessato, oppure di pervenire alla ricollocazione totale (o parziale) del personale in soprannumero o di eccedenza nell’ambito della stessa amministrazione (o presso altre amministrazioni comprese nell’ambito della regione o in quello diverso determinato dai contratti collettivi nazionali), anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà. Il personale in disponibilità è iscritto in appositi elenchi, secondo l’ordine cronologico di sospensione del rapporto di lavoro, con diritto alla corresponsione di un’indennità. Si dispone, inoltre, che le procedure pubbliche possono essere bandite nel corso del 2021 e che il Ministero può procedere alle assunzioni non prima del 1° dicembre 2021. Ai sensi del comma 19, gli oneri derivanti dalle assunzioni del Ministero dell’interno sono quantificati in:
– 778.073 euro per l’anno 2021, in considerazione dei necessari tempi tecnici di espletamento delle procedure concorsuali;
– 9.336.880 euro a decorrere dall’anno 2022;
La copertura finanziaria è interamente a valere sulle risorse del Fondo istituito ai sensi dell’art. 158 (si v., supra).
Articolo 159, commi 20-21 – Assunzioni da parte del Ministero della salute
I commi 20 e 21 dell’articolo 159 autorizzano il Ministero della salute ad assumere con contratto a tempo indeterminato, a decorrere dal 2021, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, 45 dirigenti di livello non generale e 135 unità di personale (non dirigenziale) appartenente all’Area terza (con posizione economica iniziale F1) del comparto contrattuale Funzioni centrali. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo di una quota del Fondo per le assunzioni di personale di cui al precedente articolo 158. Le assunzioni di cui ai commi 20 e 21 in esame sono disposte per far fronte alle accresciute esigenze in materia di profilassi internazionale, di controlli sanitari e di procedure autorizzatorie. Si prevede che il Ministero della salute possa procedere a tali assunzioni mediante utilizzo delle graduatorie concorsuali in vigore presso il Ministero medesimo ovvero mediante appositi concorsi pubblici per esami. Si valuti l’opportunità di chiarire se con quest’ultima formula si escluda che i bandi concorsuali contemplino un punteggio anche per titoli. Il suddetto contingente di 45 dirigenti di livello non generale è così suddiviso: 11 medici, 4 veterinari e 10 psicologi, da imputare all’aliquota dei dirigenti sanitari; 2 dirigenti con profilo economico-sanitario, 10 dirigenti con profilo giuridico-sanitario, 1 dirigente ingegnere biomedico, 1 dirigente informatico, 2 dirigenti ingegneri gestionali, 2 dirigenti ingegneri industriali, 2 dirigenti ingegneri ambientali, da imputare all’aliquota dei dirigenti non sanitari. Per il contingente di 135 unità di personale (non dirigenziale) destinato all’Area terza, si specifica che esso comprende professionalità anche tecniche. In conseguenza delle autorizzazioni alle assunzioni in esame, la dotazione organica del Ministero della salute viene incrementata delle unità eccedenti, pari a 7 unità dirigenziali non generali e alle suddette 135 unità di personale non dirigenziale appartenenti all’Area terza. Il comma 21 quantifica gli oneri derivanti dalle nuove assunzioni in 3.329.688 euro per il 2021 e in 13.318.749 annui a decorrere dal 2022. Riguardo all’importo più basso per il primo anno, la relazione tecnica allegata al disegno di legge di bilancio osserva che la quantificazione tiene conto dei tempi tecnici per l’espletamento delle procedure concorsuali e fa riferimento alla data del 1° ottobre 2021 per la decorrenza iniziale delle assunzioni.
Articolo 159, commi 22-23 – Assunzioni presso le Ragionerie Territoriali dello Stato e le Commissioni Tributarie
I commi 22-23 dell’articolo 158 autorizzano il MEF a bandire concorsi di personale non dirigenziale per assumere 550 unità con contratto a tempo indeterminato, da destinare alle Ragionerie Territoriali dello Stato (450) e alle Commissioni Tributarie (100). Il comma 22 autorizza il Ministero dell’Economia e delle Finanze a bandire procedure concorsuali, anche in deroga alla previsione dei concorsi pubblici unici (art. 4, comma 3-bis, del D.L. n. 101 del 2013) e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nei limiti dell’attuale dotazione organica, a decorrere dall’entrata in vigore della legge in esame, un contingente di personale non dirigenziale di cui 350 unità di Area III-F1 e 100 unità di Area II-F2 da destinare alle Ragionerie Territoriali dello Stato e 100 unità di Area III-F1 da destinare alle Commissioni Tributarie, in deroga ai vigenti vincoli in materia di reclutamento di personale nelle pubbliche amministrazioni. Le assunzioni sono dirette a potenziare e accelerare le attività e i servizi svolti dalle Ragionerie Territoriali dello Stato sul territorio nazionale nei confronti degli uffici periferici delle amministrazioni statali, delle altre amministrazioni pubbliche interessate e dei cittadini, nonché a incrementare il livello di efficienza degli uffici e delle strutture della giustizia tributaria, tenuto anche conto del contenzioso tributario instaurato avverso i provvedimenti adottati dagli uffici territoriali dell’amministrazione finanziaria. Le Ragionerie territoriali dello Stato unitamente agli Uffici centrali di bilancio costituiscono il sistema delle ragionerie ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. n. 123/2011. Esse svolgono, su base provinciale o interprovinciale le funzioni attribuite al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato nonché, a livello territoriale, quelle di pertinenza del Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi. Con il D.M. 3 settembre 2015 sono state individuate le Ragionerie territoriali dello Stato, articolate in 87 uffici di livello dirigenziale non generale, e sono stati definiti i relativi compiti. Tra le attività principali da esse svolte si segnalano i controlli preventivi e successivi di regolarità amministrativa e contabile. Le Commissioni Tributarie (Provinciali e Regionali) sono organi giurisdizionali speciali giudicanti nelle controversie in materia tributaria, con competenza riguardo ai tributi di ogni genere e specie comunque denominati. Nell’esercizio della loro attività i giudici tributari sono coadiuvati dagli uffici di segreteria delle Commissioni Tributarie, che dipendono dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e svolgono sia attività di preparazione dell’udienza e assistenza ai collegi giudicanti, sia attività amministrative proprie. La giurisdizione tributaria è esercitata dalle Commissioni Tributarie Provinciali, con sede nei capoluoghi di ogni provincia, che pronunciano in primo grado, e dalle Commissioni Tributarie Regionali, con sede nel capoluogo di ogni Regione, che pronunciano in grado di appello sulle impugnazioni proposte contro le sentenze delle Commissioni Tributarie Provinciali. Sono state istituite sezioni staccate delle Commissioni Tributarie Regionali. La norma fa salva la possibilità di avvalersi della Commissione per l’attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM), di cui all’articolo 35, comma 5, del D.Lgs. n. 165 del 2001. La Commissione per l’attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) è nominata con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione ed è composta dal Capo del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che la presiede, dall’Ispettore generale capo dell’Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l’analisi dei costi del lavoro pubblico del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze e dal Capo del Dipartimento per le politiche del personale dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell’interno, o loro delegati. La Commissione: a) approva i bandi di concorso per il reclutamento di personale a tempo indeterminato; b) indìce i bandi di concorso e nomina le commissioni esaminatrici; c) valida le graduatorie finali di merito delle procedure concorsuali trasmesse dalle commissioni esaminatrici; d) assegna i vincitori e gli idonei delle procedure concorsuali alle amministrazioni pubbliche interessate; e) adotta ogni ulteriore eventuale atto connesso alle procedure concorsuali, fatte salve le competenze proprie delle commissioni esaminatrici. Il comma 23 autorizza la spesa derivante dalle assunzioni previste dal comma 22, quantificata in 5.888.113 euro per l’anno 2021 e in 23.552.453 euro a decorrere dall’anno 2022. Alla relativa copertura si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo per le assunzioni di personale di cui all’articolo 158. La relazione tecnica specifica che l’onere pro capite per la qualifica Area III-F1 è di 44.089,15 euro, mentre per la qualifica Area II-F2 è di 37.123,36 euro.
Articolo 159, comma 24 – Assunzioni presso il MEF per l’attuazione del Programma Next Generation EU
Il comma 24 dell’articolo 159 autorizza il MEF a bandire concorsi per assumere 20 unità di personale non dirigenziale con contratto a tempo indeterminato, ai fini delle attività connesse all’attuazione del Programma Next Generation EU. Il comma 24 prevede che, per le finalità contemplate dall’articolo 184 (alla cui scheda si rinvia), il quale prevede misure di attuazione del Programma Next Generation EU, il Ministero dell’economia e delle finanze, per il triennio 2021-2023, è autorizzato a bandire procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti dell’attuale dotazione organica, un contingente di personale non dirigenziale pari a 20 unità da inquadrare nell’Area III-F1. La norma esclude la necessità del previo espletamento delle procedure di mobilità e deroga alla previsione dei concorsi pubblici unici (art. 4, comma 3-bis, del D.L. n. 101 del 2013), ferma restando la possibilità di avvalersi della Commissione per l’attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM). Al tal fine è autorizzata la spesa di 220.446 euro per l’anno 2021 e di 881.783 euro a decorrere dal 2022. Alla relativa copertura si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo per le assunzioni di personale di cui all’articolo 158. La relazione tecnica specifica che l’onere pro capite per la qualifica Area III-F1 è di 44.089,15 euro.
Articolo 159, commi 25-32 – Disposizioni in materia di personale delle Istituzioni AFAM
I commi da 25 a 32 dell’articolo 159 recano disposizioni riguardanti il personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). In particolare:
– il comma 25 modifica ulteriormente la disciplina per l’inquadramento nei ruoli dello Stato del personale degli Istituti superiori di studi musicali e delle Accademie di belle arti non statali, nell’ambito del processo di statizzazione delle medesime istituzioni;
– i commi 26 e 27 riguardano l’incremento, all’esito di tale processo, a decorrere dal 1° novembre 2021, delle dotazioni organiche delle istituzioni AFAM statali;
– il comma 30 prevede l’inserimento nelle dotazioni organiche delle istituzioni AFAM delle figure di accompagnatori al pianoforte, accompagnatori al clavicembalo e tecnici di laboratorio;
– il comma 28 differisce ulteriormente (dall’a.a. 2021/2022) all’a.a. 2022/2023 l’applicazione del regolamento sul reclutamento nelle istituzioni AFAM e, nelle more, definisce un ordine di priorità nell’utilizzo delle graduatorie per soli titoli per il conferimento di incarichi di docenza a tempo indeterminato;
– il comma 29 prevede una riduzione degli incarichi di docenza per esigenze cui non si possa far fronte nell’ambito delle dotazioni organiche in proporzione all’incremento delle stesse. Sul conferimento degli incarichi in questione interviene anche il comma 32;
– il comma 31 reca una disciplina transitoria, nelle more dell’applicazione del regolamento sul reclutamento, riguardante le procedure per il passaggio alla prima fascia riservate ai docenti di seconda fascia in servizio a tempo indeterminato da almeno 3 anni accademici.
Preliminarmente si ricorda che, in base all’art. 2 della L. 508/1999, il sistema delle Istituzioni AFAM è composto dalle Accademie di belle arti, dall’Accademia nazionale di arte drammatica, dagli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), nonché, con la trasformazione in Istituti superiori di studi musicali e coreutici, dai Conservatori di musica, dall’Accademia nazionale di danza e dagli Istituti musicali pareggiati. Complessivamente, come ricapitolato sul sito del Ministero, si tratta di 145 istituzioni, di cui 82 statali. Disposizioni in materia di statizzazione delle Istituzioni AFAM non statali Il comma 25 modifica la disciplina per l’inquadramento nei ruoli dello Stato del personale degli Istituti superiori di studi musicali e delle Accademie di belle arti non statali, nell’ambito del processo di statizzazione delle medesime istituzioni. A tal fine, novella il terzo periodo del co. 2 dell’art. 22-bis del D.L. 50/2017 (L. 96/2017) e introduce nel medesimo un quinto periodo. L’art. 22-bis, co. 2, terzo periodo, del D.L. 50/2017 (L. 96/2017) – come modificato dall’art. 33, co. 2-ter, del D.L. 104/2020 (L. 126/2020)54 – ha previsto che, nell’ambito del processo di statizzazione e razionalizzazione delle Accademie di belle arti e degli Istituti superiori di studi musicali non statali (non ancora concluso, e per il quale si veda, più approfonditamente, infra), con DPCM, di concerto con il Ministro (ora) dell’università e della ricerca55 e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definiti criteri per la determinazione delle relative dotazioni organiche nei limiti massimi del personale in servizio presso le predette istituzioni alla data del 24 giugno 2017 (data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 50/2017), compreso il personale con contratti di lavoro flessibile, nonché per il graduale inquadramento nei ruoli dello Stato di tale personale in servizio alla data di conclusione del processo di statizzazione, che deve concludersi entro il 31 dicembre 2021, e comunque nei limiti delle predette dotazioni organiche. Il quarto periodo ha disposto che, per l’inquadramento, il DPCM, sulla base della verifica delle modalità utilizzate per la selezione del personale, prevede, ove necessario, il superamento di procedure concorsuali pubbliche. Inoltre, tiene conto dell’anzianità maturata con contratti di lavoro flessibile – se pari ad almeno 3 anni, anche non continuativi, negli ultimi 8 anni – e dei titoli accademici e professionali valutabili. Più nello specifico, il comma 25, nel confermare che, ai fini della determinazione delle dotazioni organiche degli Istituti superiori di studi musicali e delle Accademie di belle arti non statali, i limiti massimi sono costituiti dal personale in servizio presso le predette istituzioni alla data di entrata in vigore della L. 96/2017, anche con contratto di lavoro flessibile, stabilisce che il graduale inquadramento nei ruoli dello Stato riguarda il personale docente e non docente in servizio, a tempo determinato e indeterminato, presso le medesime istituzioni alla medesima data (e non più alla data di conclusione del processo di statizzazione). Completato tale inquadramento, nei limiti delle dotazioni organiche e delle risorse ancora disponibili e nel rispetto dei criteri fissati con il DPCM di cui si è detto, ovvero di analogo DPCM, può essere inquadrato anche il personale in servizio alla data del 1 dicembre 2020, anche con contratto di lavoro flessibile. Per effetto delle novelle di cui si è dato conto, non è più previsto il termine fissato dall’art. 33, co. 2-ter, del D.L. 104/2020 (L. 126/2020) per la conclusione del processo di statizzazione. Al riguardo, si valuti l’opportunità di un chiarimento. Il processo di statizzazione e razionalizzazione delle Accademie di belle arti e degli Istituti superiori di studi musicali non statali L’art. 22-bis del D.L. 50/2017 (L. 96/2017) ha disposto, a decorrere dal 2017, l’avvio di un processo di graduale statizzazione e razionalizzazione delle Accademie di belle arti non statali e di parte degli Istituti superiori di studi musicali non statali. Ai fini dell’attuazione di tale processo – nonché, nelle more del suo completamento, per il funzionamento ordinario di ciascuno degli istituti –, ha previsto l’istituzione di un apposito fondo, con uno stanziamento iniziale di € 7,5 mln nel 2017, € 17 mln nel 2018, € 18,5 nel 2019 ed € 20 mln annui dal 2020, da ripartire con decreto del Ministro dell’economia delle finanze, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. In seguito, l’art. 1, co. 652 e 656, della L. 205/2017 (L. di bilancio 2018) – come successivamente modificato dall’art. 5-bis del D.L. 59/2019 (L. 81/2019) – ha previsto un incremento del fondo di € 5 mln per il 2018, € 14 mln per il 2019, ed € 35 mln annui dal 2020, al fine di consentire la statizzazione di tutti gli Istituti superiori di studi musicali non statali. La disciplina dei processi di statizzazione è stata definita con D.I. 121 del 22 febbraio 2019. In particolare, il D.I. ha previsto che il processo di statizzazione doveva essere avviato su domanda delle singole Istituzioni – corredata dalla documentazione indicata – da presentare al Ministero entro 90 giorni dall’apertura della procedura telematica di presentazione delle istanze. Le domande dovevano essere valutate da una Commissione formata da 5 componenti. Sulla base dell’esito positivo della valutazione, la Commissione doveva proporre, entro il termine di 90 giorni: a) gli schemi di convenzione da sottoscrivere da parte dei rappresentanti legali delle Istituzioni da statizzare, dagli enti locali coinvolti e dal Ministero, ove sono formalizzati gli impegni contenuti nella domanda di statizzazione; b) la dotazione organica delle Istituzioni da statizzare. La statizzazione doveva essere disposta con decreto del Ministro non oltre il 31 luglio 2020 e decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo. Sempre in base al D.I., entro il 31 ottobre 2023, su richiesta del Ministero, l’ANVUR effettua una valutazione sulla adeguatezza delle risorse strutturali, finanziarie e di personale delle Istituzioni statizzate in relazione all’ampiezza dell’offerta formativa e degli studenti iscritti, tenuto altresì conto delle sedi ubicate in province sprovviste di Istituzioni statali con offerta formativa analoga. L’esito di tale valutazione è utilizzato dal Ministero che, in relazione alla stessa, può disporre eventuali ulteriori accertamenti, ovvero procedere, con decreto del Ministro, alla trasformazione delle stesse in sedi distaccate di altre Istituzioni e, in caso di gravi carenze strutturali e formative, disporne la soppressione, assicurando il mantenimento dei posti del personale a tempo indeterminato in servizio presso l’Istituzione. Con nota prot. n. 10637 del 27 giugno 2019, il MIUR ha, poi, indicato le modalità operative per la presentazione delle domande di statizzazione, disponendo che le stesse dovevano essere trasmesse, unicamente in modalità telematica, dal 1° luglio al 30 settembre 2019. Ha, altresì, invitato le Istituzioni, ai fini della formulazione della domanda di statizzazione, a tenere conto di quanto previsto dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 2 aprile 2019, adottato ai sensi dell’art. 22-bis, co. 3, del D.L. 50/2017 (L. 96/2017), relativo ai criteri di riparto delle risorse destinate alla statizzazione, facendo presente, in particolare, che, al fine di attribuire una prima parte del finanziamento 2019, le Istituzioni interessate dovevano presentare almeno la domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, entro il 15 luglio 2019, con l’impegno a integrare e completare la documentazione richiesta entro il 30 settembre 2019. Le previsioni di tale nota sono state poi riprese dal già citato art. 5-bis del D.L. 59/2019 (L. 81/2019). Entro il 1° luglio 2020 non sono intervenuti decreti di statizzazione. Successivamente, rispondendo, il 9 luglio 2020, alle interrogazioni a risposta immediata nella VII Commissione della Camera 5-04319, 5-04321, 5-04322, il rappresentante del Governo ha fatto presente che “Gli uffici del Ministero stanno procedendo, in questi giorni, inoltre, a dare nuovo impulso al processo di statizzazione e razionalizzazione delle Istituzioni non statali”. Da ultimo, con le modifiche apportate all’art. 22-bis, co. 2, del D.L. 50/2017 (L. 96/2017) dall’art. 33, co. 2-bis, del D.L. 104/2020 (L. 126/2020), è stato stabilito, in via legislativa, che il processo di stabilizzazione deve concludersi entro il termine perentorio del 31 dicembre 2021 (termine ora non più presente, come si è visto, nello stesso art. 22-bis, co. 2, del D.L. 50/2017, come novellato dal co. 25 del testo in commento).
Disposizioni in materia di dotazioni organiche delle Istituzioni AFAM
Il comma 26 dispone che, successivamente all’adozione del DPCM che definisce i criteri per la determinazione delle dotazioni organiche e per il graduale inquadramento nei ruoli dello Stato del personale delle Istituzioni per le quali è in corso il processo di statizzazione, e al fine di corrispondere alle esigenze formative, a decorrere dal 1° novembre 2021 sono incrementate le dotazioni organiche delle istituzioni AFAM statali, incluse quelle delle istituzioni da statizzare. A tal fine, il comma 27 autorizza una spesa di € 12 mln per il 2021 e di € 70 mln annui dal 2022, cui si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all’art. 158. La relazione tecnica evidenzia, al riguardo, che le risorse autorizzate determinano un ampliamento di organico, per ogni istituzione AFAM, pari, in media, a 2 coadiutori, 3 assistenti amministrativi, 0,93 collaboratori amministrativi, 1 direttore di biblioteca, 12 docenti. A sua volta, il comma 28, secondo periodo, dispone che – evidentemente dopo l’intervento del DPCM di cui sopra e l’ampliamento delle dotazioni organiche – con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le quantità numeriche, suddivise fra personale docente e non docente, da assegnare a ogni istituzione AFAM. A sua volta, il comma 29, terzo e quarto periodo, dispone che tale decreto tiene conto degli esiti della ricognizione degli incarichi di docenza attribuiti per esigenze didattiche cui non si possa far fronte nell’ambito delle dotazioni organiche, effettuata dalle istituzioni AFAM ai sensi del medesimo co. 29, e che alle istituzioni che non abbiano effettuato la medesima ricognizione non possono essere attribuiti ampliamenti della dotazione organica ai sensi del co. 26. Si fa riferimento, evidentemente, ai criteri di riparto e all’assegnazione di tutta la dotazione organica. Al riguardo, si valuti l’opportunità di inserire il contenuto del comma 28, secondo periodo, alla fine del comma 26, specificando che il decreto interministeriale riguarda il riparto della dotazione organica complessiva.
Introduzione di posizioni di accompagnatore al pianoforte, accompagnatore al clavicembalo e tecnico di laboratorio
Il comma 30 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca un Fondo con una dotazione di € 2,5 mln per il 2021 e di € 15 mln annui dal 2022, finalizzato all’introduzione di posizioni di accompagnatore al pianoforte, accompagnatore al clavicembalo e tecnico di laboratorio nelle dotazioni organiche del personale non docente delle Istituzioni (AFAM). La disciplina del rapporto di lavoro di tali figure tecniche è definita nell’ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Istruzione e Ricerca, in un’apposita sezione, dove si stabilisce altresì il relativo trattamento economico, prendendo a riferimento l’inquadramento economico dell’attuale Area EP1 del comparto. In base all’art. 1 del CCNL 16 febbraio 2002, il personale delle Istituzioni AFAM è inquadrato nelle seguenti aree professionali:
– area della docenza, articolata, in base all’art. 20, in professori di prima fascia e professori di seconda fascia. Da ultimo, l’art. 98 del CCNL del 19 aprile 2018, relativo al nuovo comparto Istruzione e Ricerca, ha disposto che la qualifica dei professori di seconda fascia è mantenuta ad esaurimento, fatta salva l’eventuale immissione in ruolo del personale dalle graduatorie in essere, sulla base della normativa vigente;
– area dei servizi generali, tecnici e amministrativi. Da ultimo, l’art. 13 del CCNL del 4 agosto 2010 ha disposto che il personale amministrativo e tecnico è articolato nelle Aree Prima (Coadiutore), Seconda (Assistente), Terza (Collaboratore), EP1 (Elevate Professionalità: Direttore di ragioneria e di biblioteca), EP2 (Elevate Professionalità: Direttore amministrativo).
Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca – per la cui emanazione non è previsto un termine – sono definiti i criteri di riparto del Fondo tra le Istituzioni AFAM, nonché i requisiti, i titoli e le procedure concorsuali per le assunzioni del suddetto personale, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 35 del d.lgs. 165/2001 – recante disposizioni in materia di reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni – e dall’art. 19, co. 3-bis, del D.L. 104/2013 (L. 128/2013). L’art. 19, co. 3-bis, del D.L. 104/2013 (L. 128/2013) – di cui l’art. 8 del regolamento sul reclutamento del personale emanato con DPR 143/2019 prevede l’abrogazione (a seguito di quanto disposto dall’art. 3-quater, co. 2, del D.L.1/2020-L. 12/2020) a decorrere dall’a.a. 2021/2022, decorrenza su cui, però, interviene il co. 28 dell’articolo in commento (v. infra) – ha disposto la possibilità di assunzione a tempo indeterminato, al maturare di 3 anni di servizio, e nel rispetto del regime autorizzatorio in materia di assunzioni, per il personale che abbia superato un concorso pubblico per l’accesso all’area “Elevata professionalità” o all’area terza di cui all’all. A al CCNL 4 agosto 2010.
Differimento dell’applicazione del regolamento sul reclutamento del personale delle istituzioni AFAM
Il comma 28, primo periodo, differisce (dall’a.a. 2021/2022) all’a.a. 2022/2023 l’applicazione del regolamento recante procedure e modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente (e del personale amministrativo e tecnico) delle istituzioni AFAM, emanato con DPR 143/2019. Al riguardo, si ricorda che l’applicazione del DPR 143/2019 – regolamento emanato in attuazione dell’art. 2, co. 7, lett. e), della L. 508/1999 – era già stata differita (dall’a.a. 2020/2021) all’a.a. 2021/2022 dall’art. 3-quater del D.L. 1/2020 (L. 12/2020), che, contestualmente, ha disposto che, in sede di prima attuazione, la programmazione del reclutamento del personale di cui all’art. 2 del medesimo DPR è approvata dal consiglio di amministrazione su proposta del consiglio accademico entro il 31 dicembre 2020. Per la nuova disciplina recata dal DPR 143/2019, si veda il tema web Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM), curato dal Servizio Studi della Camera. Si valuti, dunque, l’opportunità di chiarire se – a fronte del differimento del termine di applicazione del regolamento – si intenda differire anche il termine per l’approvazione della prima programmazione triennale del reclutamento.
Disposizioni in materia di attribuzione di incarichi di docenza nelle istituzioni AFAM statali
Lo stesso comma 28, primo periodo, disciplina, altresì, nelle more dell’applicazione del citato regolamento, l’attribuzione di incarichi di docenza a tempo indeterminato nelle istituzioni AFAM statali. In particolare, stabilisce un ordine di priorità nell’utilizzo delle graduatorie per soli titoli, disponendo che l’attribuzione di incarichi di docenza a tempo indeterminato avviene utilizzando prioritariamente le vigenti graduatorie nazionali per titoli (art. 270, co. 1, d.lgs. 297/1994; art. 2-bis D.L. 97/2004-L. 143/2004; art. 19, co. 2, D.L. 104/2013-L. 128/2013; art. 1, co. 655, primo periodo, L. 205/2017) e, in subordine, le “graduatorie di cui all’art. 3-quater, comma 3, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1” (L. 12/2020), che – si ricorda – in realtà ha previsto l’inserimento nelle graduatorie nazionali per titoli di cui allo stesso art. 1, co. 655, primo periodo, della L. 205/2017 dei soggetti che maturano la richiesta esperienza triennale entro l’a.a. 2020/2021. Con riferimento all’accesso ai ruoli a tempo indeterminato del personale docente nelle Istituzioni AFAM, si ricorda, preliminarmente, che, già prima della L. 508/1999, l’art. 270, co. 1, del d.lgs. 297/1994 – di cui l’art. 8 del regolamento emanato con DPR 143/2019 ha previsto l’abrogazione, in relazione alla nuova disciplina da esso dettata – ha disposto, riprendendo concetti presenti in norme previgenti, che ai ruoli si accede attingendo annualmente, per il 50% dei posti, alle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami (d’ora in avanti, GET) e, per il restante 50%, alle graduatorie nazionali permanenti (d’ora in avanti, GNE). Tali graduatorie nazionali permanenti sono divenute poi ad esaurimento, a seguito di quanto disposto dall’art. 2, co. 6, della L. 508/1999. Nel caso di insegnamenti per i quali le graduatorie GNE e GET sono esaurite, per l’accesso ai ruoli a tempo indeterminato si attinge, nell’ordine:
– alle graduatorie nazionali (ora) ad esaurimento di cui all’art. 2-bis del D.L. 97/2004 (L. 143/2004), in cui sono stati inseriti, previa valutazione dei titoli artistico-professionali e culturali, i docenti precari che avessero un servizio di 360 giorni nelle Istituzioni AFAM. Tale possibilità, prevista per l’a.a. 2013/2014 dall’art. 19, co. 1, del D.L. 104/2013 (L. 128/2013) è poi stata estesa agli a.a. successivi. Da ultimo, è stata estesa all’a.a. 2020/2021 dall’art. 6, co. 2, del D.L. 162/2019 (L. 8/2020);
– alle graduatorie nazionali (ora) ad esaurimento di cui all’art. 19, co. 2, del D.L. 104/2013 (L. 128/2013), in cui sono stati inseriti i docenti che non fossero già titolari di contratto a tempo indeterminato nelle Istituzioni AFAM, che avessero superato un concorso selettivo per l’inclusione nelle graduatorie di istituto e che avessero maturato almeno 3 anni accademici di insegnamento presso le medesime Istituzioni alla data di entrata in vigore del decreto-legge. Tale possibilità è stata prevista dall’art. 1, co. 653, della L. 205/2017 (L. di bilancio 2018);
– alle graduatorie nazionali ad esaurimento istituite dall’art. 1, co. 655, della stessa L. 205/2017. In base alla disposizione istitutiva, in tali graduatorie sono stati inseriti i docenti che non fossero già titolari di contratto a tempo indeterminato nelle Istituzioni AFAM, che avessero superato un concorso selettivo per l’inclusione nelle graduatorie di istituto e avessero maturato, fino all’a.a. 2017/2018, almeno 3 anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, presso le medesime Istituzioni.
Successivamente, l’art. 3-quater, co. 3, del D.L. 1/2020 (L. 12/2020) ha previsto l’inserimento nelle suddette graduatorie anche dei soggetti che maturano la richiesta esperienza triennale entro l’a.a. 2020/2021. A seguito di contatti per le vie brevi con l’ufficio legislativo del Ministero dell’università e della ricerca, si è appreso che i soggetti in questione saranno, in realtà, inseriti in nuove graduatorie, da costituire nel corso del prossimo anno solare. L’intenzione, dunque, sarebbe quella di attingere alle graduatorie che si formeranno a seguito di quanto disposto dall’art. 3-quater, co. 3, del D.L. 1/2020 (L. 12/2020) solo ove esaurite le graduatorie per soli titoli pregresse. Si valuti l’opportunità di esplicitare in norma primaria che i docenti che maturano l’esperienza triennale entro l’a.a. 2020/2021 saranno inseriti in nuove graduatorie, da costituire (e non più nelle graduatorie di cui all’art. 1, co. 655, della L. 205/2017, come previsto dall’art. 3-quater, co. 3, del D.L. 1/2020). Il comma 29 dispone che gli incarichi di docenza attribuiti dalle Istituzioni AFAM statali per esigenze didattiche cui non si possa far fronte nell’ambito delle dotazioni organiche sono ridotti, a decorrere dall’a.a. 2021/2022, in conseguenza dell’incremento di organico disposto ai sensi del co. 26. Resta comunque ferma la durata dei contratti in essere. A tali fini, come già accennato, le medesime istituzioni effettuano, entro il 1 aprile 2021, una ricognizione degli incarichi in parola. A sua volta, il comma 32 modifica la disciplina per il conferimento degli incarichi di insegnamento per esigenze didattiche cui non si possa far fronte nell’ambito delle dotazioni organiche, attribuiti ai sensi dell’art. 1, co. 284, della L. 160/2019 (L. di bilancio 2020). L’art. 1, co. 284, della L. 160/2019 ha stabilito che per le esigenze didattiche cui non si possa far fronte con il personale di ruolo o con contratto a tempo determinato nell’ambito delle dotazioni organiche, le Istituzioni AFAM provvedono – in deroga a quanto disposto dall’art. 7, co. 5-bis, del d.lgs. 165/2001 – all’attribuzione di incarichi di insegnamento della durata di un anno accademico, rinnovabili annualmente per un periodo massimo di 3 anni, tramite stipula di contratti di collaborazione continuativa. A sua volta, il co. 285 ha disposto che gli incarichi di insegnamento di cui al co. 284 non sono conferibili al personale in servizio di ruolo e sono attribuiti previo espletamento di procedure pubbliche che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti. L’attribuzione dei medesimi incarichi di insegnamento non dà luogo in ogni caso a diritti in ordine all’accesso ai ruoli. In particolare, il comma 32, novellando il co. 285 del citato art. 1 della L. 160/2019, circoscrive il divieto di conferimento di tali incarichi al personale di ruolo nella medesima istituzione.
Disposizioni in materia di procedure per il passaggio alla prima fascia dei docenti di seconda fascia in servizio da almeno 3 anni accademici nelle istituzioni AFAM
Il comma 31 reca una disciplina transitoria, nelle more dell’applicazione del regolamento sul reclutamento, riguardante le procedure per il passaggio alla prima fascia riservate ai docenti di seconda fascia in servizio a tempo indeterminato da almeno 3 anni accademici. A tal fine, inserisce 3 ulteriori periodi nell’art. 1, co. 654, della L. 205/2017 (L. di bilancio 2018). Al riguardo si ricorda, preliminarmente, che l’art. 1, co. 654, della L. 205/2017 ha stabilito, per quanto qui più interessa, che nelle procedure di reclutamento disciplinate dal regolamento di cui all’art. 2, co. 7, lett. e), della L. 508/1999, una quota dei posti, compresa tra il 10% e il 20%, è destinata al reclutamento di docenti di prima fascia, cui concorrono i soli docenti di seconda fascia in servizio a tempo indeterminato da almeno 3 anni accademici. In particolare, si stabilisce ora che, fino all’applicazione del DPR 143/2019, le procedure per il passaggio alla prima fascia riservate ai docenti di seconda fascia in servizio a tempo indeterminato da almeno 3 anni accademici, sono disciplinate con decreto del Ministro dell’università e della ricerca che, nei limiti delle risorse accantonate a tal fine negli a.a. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, può prevedere la trasformazione di tutte le cattedre di seconda fascia in cattedre di prima fascia. La relazione tecnica fa presente, al riguardo, che in attuazione dell’art. 1, co. 654, della L. 205/2017, è stato accantonato, ogni anno, il 10% del budget assunzionale autorizzato. Sommando gli accantonamenti dei 3 a.a., le risorse disponibili sono pari a € 7,6 mln. Si dispone, altresì, che la (eventuale) quota residua delle predette risorse, in seguito alla trasformazione di tutte le cattedre, può essere destinata, con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della pubblica amministrazione, al reclutamento di direttori amministrativi per le stesse istituzioni AFAM, nonché alla determinazione e all’ampliamento delle dotazioni organiche dell’Istituto Superiore di Studi Musicali Gaetano Braga di Teramo (Istituzione AFAM statale) e degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA).
Articolo 159, commi 33-36 – Oneri per il personale dell’Agenzia Spaziale Italiana
Il comma 33 dell’articolo 159 autorizza l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) a procedere annualmente all’assunzione di personale con oneri a carico del proprio bilancio sino al conseguimento del valore soglia del 70 per cento relativo al rapporto tra spese per il personale ed entrate correnti, con un incremento annuale della spesa di personale non superiore al 25 per cento, ferma restando la capacità di sostenere la spesa a regime verificata dall’organo interno di controllo. Secondo il comma 34, l’indicatore del limite delle spese di personale è calcolato annualmente rapportando le spese complessive di personale per rapporti di lavoro subordinato e forme di lavoro flessibile, comprensive degli oneri a carico dell’amministrazione, registrate nell’ultimo bilancio approvato, alla media delle entrate correnti come risultanti dagli ultimi tre bilanci consuntivi approvati. Tale rapporto non può superare il valore soglia del 70 per cento. Dalla Determinazione del 27 aprile 2020, n. 27 si evince che la dotazione organica dell’ASI è stata approvata dal Cda nella seduta del 26 marzo 2018, con il Piano triennale delle attività 2018-2020 e consta di 431 unità. Il Consiglio di amministrazione ha provveduto all’aggiornamento del piano del fabbisogno di personale per il corrispondente triennio. Nel 2018 le unità di personale in servizio sono state 262, di cui 244 assunte a tempo indeterminato e 18 a tempo determinato, come evidenziato nella successiva tabella. Le posizioni dirigenziali ASI sono complessivamente quattro, una di I fascia e tre di II fascia. Rispetto alla dotazione organica prevista dal PTA 2018-2020, il numero dei collaboratori di amministrazione di V livello evidenzia un sovrannumero di una unità: 15 dipendenti di ruolo rispetto all’organico previsto di 14 unità. L’Ente, in proposito, ha evidenziato che il complessivo profilo di collaboratore amministrativo, nei suoi vari livelli (59 posti in totale, presenti nella dotazione organica) mostra disponibilità di assunzione per ulteriori 24 unità. Riguardo il fabbisogno di personale, il d. lgs. n. 218 del 24 novembre 2016 prevede, per gli enti di ricerca, la possibilità di assumere personale entro il limite massimo dell’80 per cento delle spese rapportato alla media delle entrate complessive dell’Ente, in riferimento agli andamenti dell’ultimo triennio. L’Ente ha calcolato l’indice dell’onere dell’intero organico sulle entrate complessive pari a 4,50 per cento relativamente al triennio 2015-2017 e al successivo triennio, 2016-2018, a garanzia della sostenibilità finanziaria in base allo schema seguente: Nel 2018 le spese per il personale dell’Agenzia Spaziale Italiana sono state complessivamente pari a euro 21.837.910, in aumento del 7,84 per cento rispetto al pregresso esercizio 2017. La tabella seguente registra l’andamento della spesa del personale. L’incidenza della spesa per il personale sulle spese correnti è pari al 3,41 per cento (2,78 per cento nel 2017); la spesa media unitaria del personale (tabella n. 10) risulta in aumento del 2,08 per cento, attestandosi nel 2018 ad euro 83.351. L’incidenza del costo del personale sull’attività operativa, relativamente alle prestazioni istituzionali nel campo dei sistemi spaziali, è del 3,23 per cento. L’ASI, in aggiunta al personale in pianta stabile, per far fronte a temporanee esigenze tecnico organizzative determinate dalle attività programmate nell’ambito di alcune unità operative, mediante procedura negoziata, ha fatto ricorso al servizio di somministrazione di personale a tempo determinato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, ed ha stipulato 40 contratti di lavoro interinale (nel 2017 erano stati n. 14). La seguente tabella definisce i tempi di tali contratti, operativi nel corso dell’esercizio 2018. L’ impegno complessivo per i contratti di somministrazione è stato pari ad euro 700 mila (nel 2017 erano stati pari ad euro 660.000), di cui sono stati pagati euro 556.051 (nel 2017 ne erano stati pagati euro 554.372). L’ASI, inoltre, ha conferito 13 incarichi esterni ad 11 soggetti diversi, di cui 4 collaborazioni coordinate e continuative; 4 collaborazioni a titolo gratuito; 4 collaborazioni occasionali e 1 incarico di ricerca. Il totale dei relativi compensi lordi è ammontato ad euro 270.998, maggiori del 29,39 per cento rispetto al 2017. Dal confronto fra il 2017 e il 2018 emerge un decremento del numero dei contratti a fronte di un sensibile incremento del loro costo complessivo, con un conseguente innalzamento dell’importo medio pro-capite: le ragioni di tale fenomeno sono ascrivibili almeno in parte, ad un incremento delle collaborazioni occasionali, con specifico riferimento ad un incarico di ricerca particolarmente oneroso. Si vedano le pagine 20-31 per ulteriori ragguagli. Il comma 33 prevede che, in caso di indicatore superiore al valore soglia, l’Agenzia adotta un percorso di graduale riduzione annuale del valore dell’indicatore fino al conseguimento, entro il 2025, del predetto valore soglia. A decorrere dal 2025, in caso di indicatore superiore al limite del 70 per cento, l’Agenzia non può procedere ad assunzioni di personale fino al conseguimento del predetto valore soglia. L’Agenzia, al fine di assicurare il rispetto dell’indicatore, la sostenibilità a regime della spesa di personale e gli equilibri di bilancio, definisce le proprie esigenze assunzionali tenendo anche conto della dinamica retributiva collegata al riconoscimento delle fasce stipendiali previste dalla contrattazione collettiva nazionale. Il comma 35 prevede che, nell’ipotesi di conseguimento del valore soglia del 70 per cento, di cui al comma 33, primo periodo, il limite al trattamento accessorio del personale (l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche, non può superare il corrispondente importo determinato per il 2016), è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito al 2018, del fondo per la contrattazione integrativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018. Gli oneri conseguenti all’incremento dei fondi trovano copertura a valere sulle risorse di bilancio dell’Agenzia garantendo, in ogni caso, il rispetto della percentuale del 70 per cento e dell’equilibrio di bilancio. Il comma 36 esonera l’Agenzia Spaziale Italiana dall’applicazione delle disposizioni relative alla limitazione delle spese per il personale stabilite per gli enti pubblici di ricerca. Il co. 2 dell’articolo 9 del d.lgs. n. 218/2016 ha previsto che l’indicatore del limite massimo alle spese di personale è calcolato rapportando le spese complessive per il personale di competenza dell’anno di riferimento alla media delle entrate complessive dell’Ente pubblico di ricerca come risultante dai bilanci consuntivi dell’ultimo triennio. Negli Enti tale rapporto non può superare l’80 per cento. Il co. 4 ha previsto che il calcolo delle spese complessive del personale è dato dalla somma algebrica delle spese di competenza dell’anno di riferimento, comprensive degli oneri a carico dell’amministrazione, al netto di quelle sostenute per personale con contratto a tempo determinato la cui copertura sia stata assicurata da finanziamenti esterni di soggetti pubblici o privati. Il co. 5 ha previsto che le entrate derivanti da finanziamenti esterni di soggetti pubblici e privati destinate al finanziamento delle spese per il personale a tempo determinato devono essere supportate da norme, accordi o convenzioni approvati dall’Organo di vertice che dimostrino la capacità a sostenere gli oneri finanziari assunti. Il co. 6 ha determinato i criteri per il calcolo dell’indicatore del limite massimo alle spese di personale:
a) gli Enti che, alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento riportano un rapporto delle spese di personale pari o superiore all’80 per cento, non possono procedere all’assunzione di personale;
b) gli Enti che, alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento riportano un rapporto delle spese di personale inferiore all’80 per cento possono procedere all’assunzione di personale con oneri a carico del proprio bilancio per una spesa media annua pari a non più del margine a disposizione rispetto al limite dell’80 per cento;
c) ai fini di cui alle lettere a) e b) e del monitoraggio previsto al comma 3 del presente articolo, per ciascuna qualifica di personale assunto dagli Enti, è definito dal Ministro vigilante un costo medio annuo prendendo come riferimento il costo medio della qualifica del dirigente di ricerca.
Articolo 159, comma 37 – Assunzioni presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Il comma 37 dell’articolo 159 autorizza il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ad assumere a tempo indeterminato, nel biennio 2021-2022 – in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e senza il previo espletamento delle procedure di mobilità richieste – 28 unità di personale. A tal fine è autorizzata la spesa di 292.043 euro per il 2021 e di 1.168.172 euro a decorrere dal 2022. Nel dettaglio, la disposizione in commento, allo scopo di garantire l’espletamento delle funzioni istituzionali del Ministero, autorizza lo stesso a bandire procedure concorsuali pubbliche per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato, con corrispondente incremento della vigente dotazione organica, del seguente personale:
– 1 unità di livello dirigenziale non generale;
– 18 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell’area III, fascia retributiva F1;
– 9 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell’area II, fascia retributiva F2.
Le predette assunzioni, come accennato, avvengono in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e senza il previo espletamento delle procedure di mobilità relative al passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse (di cui all’art. 30 del D.Lgs. 165/2001). Per le suddette finalità è autorizzata la spesa di 292.043 euro per il 2021 e di 1.168.172 a decorrere dal 2022 a valere sul fondo per le assunzioni di personale di cui all’articolo 158 (alla cui scheda di lettura si rinvia). La Relazione tecnica allegata al disegno di legge evidenzia che gli oneri assunzionali sono stati quantificati a partire dalle retribuzioni pro capite (lordo Stato) riportate nella tabella seguente, precisando che, in considerazione dei necessari tempi tecnici di espletamento delle procedure concorsuali, si prevede che il contingente di personale in questione non possa essere assunto prima del 1° ottobre 2021 (rateo di spesa pari ad euro 292.043).
Fonte: Servizio Studi Senato della Repubblica – dossier 20/11/2020