Il comma 1 dell’articolo 160 autorizza l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), per il biennio 2021-2022, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, a bandire procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato (anche utilizzando le graduatorie dei concorsi pubblici, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali e nel rispetto dei limiti previsti a legislazione vigente) 6 unità di personale di livello dirigenziale non generale, nonché 55 unità di personale non dirigenziale appartenenti all’Area C posizione economica C1, nell’ambito della vigente dotazione organica dell’Agenzia relativa al personale non dirigenziale. A tal fine, la dotazione organica dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura è incrementata di 4 posizioni di livello dirigenziale non generale. Il comma 1 riconduce tale autorizzazione alla finalità di garantire il mantenimento dei requisiti di riconoscimento previsti dal regolamento delegato (UE) n. 907/2014 e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 nonché di adeguare la propria struttura organizzativa allo svolgimento delle funzioni ad essa attribuite dal d.lgs. n. 74/2018 e agli ulteriori e innovativi compiti derivanti dall’attuazione delle misure di sostegno economico disposte nel contesto emergenziale determinato dal Covid-19. Il comma 2 autorizza la spesa di euro 1.910.000 per il 2021 e di euro 3.819.000 a decorrere dal 2022 per far fronte agli oneri relativi alle predette assunzioni.
Articolo 160, commi 3-6 – Assunzioni presso l’Agenzia nazionale per i giovani
I commi 3-6 dell’articolo 160 in commento autorizzano l’Agenzia nazionale per i giovani a bandire, nel corso del 2021, procedure concorsuali pubbliche e ad effettuare conferimenti di incarichi al fine di incrementare la propria dotazione organica in modo da poter assicurare la piena operatività della stessa Agenzia in qualità di responsabile della gestione in Italia del Corpo europeo di solidarietà. In tal senso, nel 2021, l’Agenzia nazionale per i giovani (ANG) è autorizzata a bandire procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratti di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, in modo da poter assicurare la piena operatività della stessa Agenzia in qualità di responsabile della gestione in Italia del Corpo europeo di solidarietà (istituito dal Regolamento 2018/1475 del 2 ottobre 2018). Più in particolare l’incremento della dotazione organica autorizzato è di: 14 unità, di cui una di livello dirigenziale non generale, 6 di Area terza e 7 di area seconda, un contingente di ventuno unità di personale, di cui due unità con qualifica dirigenziale di livello non generale e diciannove unità di personale non dirigenziale di cui nove da inquadrare nell’area terza, di cui 4 in posizione economica F3 e 5 in posizione economica F1 e dieci nell’area seconda, posizione economica F2. L’Agenzia Nazionale per i Giovani è un ente governativo, vigilato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Commissione Europea, istituito dal Parlamento italiano con legge n. 15 del 2007 in attuazione della Decisione 1719/2006/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio d’Europa. È un ente di diritto pubblico dotato di autonomia regolamentare, organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziaria e contabile. Come previsto dall’art. 2 dello Statuto: promuove la cittadinanza attiva dei giovani, e in particolare la loro cittadinanza europea; sviluppa la solidarietà, la tolleranza fra i giovani per rafforzare la coesione sociale; favorisce la conoscenza, la comprensione e l’integrazione culturale tra i giovani di Paesi diversi; contribuisce allo sviluppo della qualità dei sistemi di sostegno alle attività dei giovani ed allo sviluppo della capacità delle organizzazioni della società civile nel settore della gioventù; favorisce la cooperazione nel settore della gioventù a livello locale, nazionale ed europeo. L’Agenzia gestisce in Italia i programmi europei Erasmus+, Youth in Action e Corpo Europeo di Solidarietà e attraverso la loro implementazione in Italia, dà attuazione alla strategia dell’Unione europea per la gioventù 2019-2027. Per il tramite dei beneficiari (enti pubblici, associazioni o gruppi informali), offre ai ragazzi dai 13 ai 30 anni opportunità ed occasioni in tema di mobilità, formazione, educazione, volontariato e scambio. Attraverso risorse nazionali del Fondo Politiche Giovanili realizza interventi e iniziative volte alla promozione del talento della creatività giovanile e/o dirette a favorire l’inclusione di giovani in situazione di disagio sociale ed economico; favorisce la partecipazione e il coinvolgimento dei giovani ad appuntamenti istituzionali riguardanti le politiche giovanili e il dialogo tra i giovani e le istituzioni. Gestisce il primo network istituzionale radiofonico under30 ANG inRadio presente in 13 regioni, con 44 presidi e 600 giovani attivi (fonte: sito istituzionale dell’Agenzia nazionale per i giovani). Per quanto riguarda la dotazione organica dell’Agenzia, la Tabella n. 42 allegata al D.p.c.m. 22 gennaio 2013 di rideterminazione delle dotazioni organiche del personale di alcuni Ministeri, enti pubblici non economici ed enti di ricerca, in attuazione dell’arti. 2 del decreto legge n. 95 del 2012, riporta 31 unità (di cui 2 dirigenti) quale totale complessivo, riferito alla dotazione organica dell’ANG. Ai sensi del comma 4, il reclutamento del predetto personale avviene mediante uno o più concorsi pubblici da espletare anche in deroga alle diposizioni vigenti in materia di mobilità tra pubbliche amministrazioni (art. 30 del D.Lgs. n. 165 del 2001 relativo al passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse), di concorsi pubblici unici e di assorbimento di graduatorie degli idonei di altre procedure concorsuali (art. 4, commi 3-quinquies e 3-sexies, del decreto legge n. 101 del 2013) nonché in deroga a quanto previsto dall’art. 35, comma 5, del D.Lgs. n. 165 del 2001 in merito alla facoltà data alle amministrazioni pubbliche, per lo svolgimento delle proprie procedure selettive, di rivolgersi al Dipartimento della funzione pubblica e avvalersi della Commissione per l’attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM). Resta in ogni caso ferma la possibilità da parte ANG di avvalersi delle modalità semplificate e delle misure di riduzione dei tempi di reclutamento previste dalla normativa vigente, in particolare delle misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione (di cui all’art. 3 della legge n. 56 del 2019), nonché delle modalità semplificate (di cui all’art. 248 del decreto legge n. 34 del 2020 che ha previsto l’utilizzo di strumenti informatici e digitali per le prove concorsuali e lo svolgimento delle prove anche presso sedi decentrate). Inoltre, per il reclutamento del personale di qualifica non dirigenziale, entro il 2021 e nei limiti sopra indicati, l’Agenzia può procedere alla stabilizzazione del personale in conformità con le disposizioni dell’art. 20, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 75 del 2017, che dettano disposizioni in merito, rispettivamente, ad una specifica procedura di stabilizzazione del suddetto personale in possesso di determinati requisiti, che le amministrazioni possono attuare (tranne talune eccezioni) sino al 31 dicembre 2021, e all’espletamento di specifiche procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, attuabili sino al 31 dicembre 2020. Ancora, ai sensi del comma 5, fino al completamento delle procedure per il reclutamento del personale di qualifica dirigenziale, l’ANG è autorizzata a reclutare una unità di personale di livello dirigenziale non generale mediante conferimento di incarichi a personale non inserito nel Ruolo dei dirigenti, purché si tratti di personale dipendente delle amministrazioni di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti (ai sensi dell’art. 19, comma 5-bis del D.Lgs. n. 165 del 2001). Gli incarichi conferiti hanno durata annuale, sono rinnovabili per un massimo di due volte e, comunque, cessano alla data dell’entrata in servizio dei vincitori del concorso bandito dall’Agenzia. Gli incarichi conferiti non costituiscono titolo né requisito valutabile ai fini della procedura concorsuale bandita dall’Agenzia. Il comma 6 contiene l’autorizzazione di spesa per le predette assunzioni. Gli oneri sono stati quantificati per il primo anno (2021) per euro 259.065, in considerazione dei necessari tempi tecnici di espletamento delle procedure concorsuali (decorrenza assunzioni 1° ottobre 2021) e a regime, a decorrere dall’anno 2022, per euro 1.036.258.
Articolo 160, comma 7 e 8 – Assunzione di personale operaio presso l’Arma dei Carabinieri
Il comma 7 dell’articolo 160, al fine di perseguire gli obiettivi nazionali ed europei in materia di tutela ambientale e forestale, di presidio del territorio e di salvaguardia delle riserve naturali statali, ivi compresa la conservazione della biodiversità, autorizza l’Arma dei carabinieri all’assunzione di personale operaio a tempo indeterminato. Il comma 8 contiene la relativa autorizzazione di spesa per le assunzioni. Nello specifico, il comma 8 autorizza la spesa di 585.000,00 per l’anno 2021 e euro 1.770.000,00 a decorrere dall’anno 2022 per all’assunzione di personale operaio a tempo indeterminato, ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, ed in deroga al contingente ivi previsto, nel numero di 19 unità per l’anno 2021 e 38 per l’anno 2022. Come precisato nella relazione tecnica allegata al provvedimento, il livello di inquadramento economico è definito dai contratti collettivi nazionali di riferimento (idraulico forestale e idraulico-agraria) e individua le specializzazioni che sono richieste dall’ente che li impiega (e quindi dei compiti che tale personale sarà materialmente chiamato a svolgere). Gli importi indicati per i due livelli di riferimento sono calcolati secondo una media aritmetica, in ragione delle differenti aliquote impositive stabilite dai singoli enti locali presso cui ciascun operaio presta servizio, da cui discende una leggera differenza nel calcolo della retribuzione lorda annua anche nell’ambito dello stesso livello retributivo. Si ricorda che ai sensi decreto legislativo di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato n. 177/2016 il CFS è stato assorbito dall’Arma dei Carabinieri e il personale è transitato nei ruoli dell’Arma, mentre il personale del Corpo forestale dello Stato assunto ai sensi della legge n. 124 del 1985 con un contratto di diritto privato ha mantenuto il contratto collettivo nazionale di diritto privato. Come emerso nel corso dell’audizione del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri innanzi alla Commissione 13 del Senato in relazione all’accorpamento del Corpo forestale dello Stato all’Arma dei Carabinieri, alla data dell’8 marzo 2017, gli Uffici Territoriali Carabinieri per la Biodiversità gestivano 130 riserve naturali statali e tale opera era assicurata dall’attività svolta da 1.281 OTI (Operai a tempo indeterminato) e 100 OTD (Operai a tempo determinato), impiegati prevalentemente in attività di manutenzione e valorizzazione del patrimonio naturalistico demaniale. Una precedente stabilizzazione a tempo indeterminato è avvenuta in virtù di quanto disposto dall’art. 1, commi 519 e 521 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), ed in precedenza con la legge n. 36/2004 recante Nuovo Ordinamento del Corpo forestale dello Stato che aveva previsto che l’assunzione di tale personale fosse finalizzata a consentirne il supporto alle attività istituzionali. Da ultimo l’articolo 19 – bis del decreto legge n. 162 del 2019 aveva autorizzato la spesa di 1,5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, per l’assunzione, da parte dell’Arma dei Carabinieri, di personale operaio a tempo determinato, sempre secondo i principi della legge n. 124/1985.
Articolo 160, comma 9 – Obblighi di comunicazione dei dati sulle unità di personale assunte
Il comma 9 dell’articolo 160 dispone in ordine ad obblighi di comunicazione dei dati relativi alle unità di personale effettivamente assunte da parte delle amministrazioni, in attuazione delle previsioni in materia di assunzioni dettate dall’articolo 160. La previsione in esame dispone che le amministrazioni di cui all’articolo 160 (quali in particolare AGEA, Agenzia dei giovani, Arma dei carabinieri) sono tenute a comunicare – entro 30 giorni dall’assunzione – i dati concernenti le unità di personale effettivamente assunte ai sensi del medesimo articolo 160 e gli oneri da sostenere a regime. Analoga norma procedurale è prevista dal comma 38 dell’articolo 159 per le assunzioni previste ai sensi di tale articolo. Le comunicazioni sono trasmesse:
– alla Presidenza del Consiglio del Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica;
– al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.
Fonte: Servizio Studi Senato della Repubblica – dossier 20/11/2020