L’articolo 161, al comma 1, reca interventi di razionalizzazione dell’impiego di personale estraneo al MAECI e di potenziamento dell’apporto di competenze specialistiche all’attività della rete diplomaticoconsolare, tra cui:
– la modifica del limite di esperti tratti dal personale statale non diplomatico e di quelli tratti dal Corpo della Guardia di Finanza;
– l’incremento della dotazione per l’indennità di missione all’estero per il 2021 e a decorrere dal 2022.
La lettera a) del comma 1 novella l’articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante ordinamento dell’Amministrazione degli affari esteri, operando l’abrogazione del settimo comma e la sostituzione dell’ottavo comma con una nuova disciplina che stabilisce in 172 il numero massimo degli esperti che il MAECI può complessivamente utilizzare, escluse le unità del Ministero dell’Interno riservate all’espletamento di particolari compiti relativi alla tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza nazionale nonché al contrasto della criminalità organizzata e di tutte le condotte illecite, anche transnazionali, ad essa riconducibili (ai sensi dell’articolo 11 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e dell’articolo 2, comma 6-duodecies del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n.10) e delle unità destinate alla prevenzione dell’immigrazione clandestina (ex art. 36 della legge 30 luglio 2002, n. 189) e delle unità del Corpo della Guardia di Finanza destinate all’accertamento delle violazioni in materia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell’Unione europea, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n.68, anch’esso oggetto di novella recata dalla lettera d) del presente comma 1. L’articolo 11, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n.309/1990 prevede che il Dipartimento della pubblica sicurezza possa destinare, fuori del territorio nazionale, personale appartenente alla Direzione centrale per i servizi antidroga, del Ministero dell’Interno, che opererà presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari in qualità di esperti per la sicurezza, per lo svolgimento di attività di studio, osservazione, consulenza e informazione in vista della promozione della cooperazione contro il traffico della droga. L’articolo 2, comma 6-duodecies del menzionato decreto-legge n,.225/2010 disciplina la procedura con cui viene definito il numero di tali esperti per la sicurezza presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari (con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell’economia e delle finanze, al fine di assicurare la compatibilità con gli equilibri della finanza pubblica). L’articolo 36 della legge n. 189/2002 prevede che il Ministero dell’Interno, d’intesa con il MAECI, possa inviare presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari funzionari della Polizia di Stato in qualità di esperti. L’articolo 4 del decreto legislativo n. 68/2001, nell’ambito della cooperazione internazionale per il contrasto delle violazioni in materia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell’Unione europea, stabilisce che il Corpo della Guardia di finanza possa destinare proprio personale presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari. Nella qualità di esperti, esso svolge attività di supporto e consulenza in materia economica e finanziaria. La lettera b) del comma 1 incrementa le dotazioni destinate all’erogazione delle indennità di servizio all’estero, di cui all’articolo 170 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 18/1967 nella misura di euro 5.257.345 per l’anno 2021 ed euro 10.514.690 a decorrere dall’anno 2022. La lettera c) del comma 1 abroga l’articolo 1 della legge 31 marzo 2005, n. 56 in materia di costituzione di sportelli unici all’estero, non più attuali – secondo quanto riportato nella relazione tecnica – a seguito dei successivi definanziamenti della predetta norma e dell’attribuzione al MAECI delle competenze in materia di commercio estero. L’articolo 1 della legge n. 56 del 2005, recante misure per l’internazionalizzazione delle imprese, nonché delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel medesimo settore detta disposizioni circa la costituzione degli sportelli unici all’estero. Essi sono promossi dal Ministro delle attività produttive e dal MAECI (di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie), al fine di rendere più efficace e sinergica l’azione svolta dai soggetti operanti all’estero, per il sostegno all’internazionalizzazione del sistema produttivo italiano, per la tutela del made in Italy e per la promozione degli interessi italiani all’estero. La lettera d) del comma 1 novella il comma 3 dell’articolo 4 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, innalzando da 12 a 25 il numero degli esperti del Corpo della Guardia di Finanza presso le rappresentanze diplomatiche e consolari e recando la relativa autorizzazione di spesa, pari a euro 1.366.910 per l’anno 2021 e di euro 2.733.819 a decorrere dall’anno 2022. L’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 68 del 2001 dispone sul numero degli esperti provenienti dal Corpo della Guardia di finanza, di cui si è detto sopra, trasferiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, per l’attività di supporto e consulenza in materia economica e finanziaria, per il contrasto delle violazioni in materia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell’Unione europea.
Articolo 161, commi 2-4 – Piano di assunzioni del Ministero della giustizia per accelerare l’esecuzione delle sentenze penali di condanna
I commi da 2 a 4 dell’articolo 161 consentono al Ministero della giustizia di assumere a tempo determinato, con contratti della durata massima di 12 mesi, fino a 1.080 unità di personale amministrativo non dirigenziale da impiegare nelle attività di eliminazione dell’arretrato relativo ai procedimenti di esecuzione delle sentenze penali di condanna. Una disposizione analoga, prevista dal decreto Sicurezza-bis (D.L. n. 53 del 2019) ha consentito analoghe assunzioni straordinarie nel 2020 ed è oggetto di abrogazione. In particolare, ai sensi del comma 2 dell’articolo 161, il Ministero della giustizia è autorizzato, in conformità a quanto disposto dall’articolo 36, comma 2, del TU pubblico impiego (D.Lgs. n. 165 del 2001), ad assumere a tempo determinato, con contratti di durata non superiore a 12 mesi, fino ad un massimo di 1.080 unità di personale amministrativo non dirigenziale di Area II/Fascia retributiva 1, anche in sovrannumero ed in aggiunta alle facoltà assunzionali ordinarie e straordinarie previste a legislazione vigente. Il comma 2 dell’articolo 36 del TU pubblico impiego prevede che le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell’impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l’applicazione nelle amministrazioni pubbliche. Tali contratti possono essere stipulati soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall’articolo 35. Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. Il personale potrà essere assunto con la seguente tempistica:
– 290 unità a partire dal 1° giugno 2021;
– 240 unità a partire dal 1° novembre 2021;
– 550 unità a partire dal 1° gennaio 2022.
Al reclutamento del personale il Ministero potrà procedere mediante loscorrimento delle graduatorie vigenti al momento dell’entrata in vigore della legge di bilancio 2021. La Relazione tecnica del d.d.l. bilancio specifica che al fine di accelerare le procedure di reclutamento, si prevede di attingere dalle graduatorie, relative ai medesimi profili professionali, vigenti alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2021, considerato che è attualmente in corso la procedura per assunzione di 1.000 operatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 255 del D.L. n. 34 del 2020 (c.d. Decreto Rilancio). Tale concorso è stato bandito il 15 settembre scorso e si caratterizza per lo svolgimento con modalità semplificate (colloquio di idoneità e valutazione dei titoli) e per essere espressamente riservato – ferma restando la riserva di legge prevista dal codice dell’ordinamento militare – a coloro che hanno già svolto positivamente attività di formazione e tirocinio presso l’Amministrazione giudiziaria. Tale personale dovrà essere impiegato nell’attuazione ad un programma di interventi, temporaneo ed eccezionale, finalizzato ad eliminare, anche mediante l’uso di strumenti telematici, l’arretrato relativo ai procedimenti di esecuzione delle sentenze penali di condanna, nonché ad assicurare la piena efficacia dell’attività di prevenzione e repressione dei reati. Ad una identica finalità erano orientate le assunzioni straordinarie, sempre a tempo determinato e per la durata di 12 mesi, previste dall’art. 8 del D.L. n. 53 del 2019, che il d.d.l. di bilancio abroga (v. infra, comma 4). L’esigenza di un piano volto a consentire agli uffici di dare celere esecuzione alle sentenze penali di condanna era sorta per neutralizzare i riflessi negativi sull’ordine pubblico derivanti dalla ritardata esecuzione di sentenze di condanna per reati anche gravi, i cui effetti risultano pregiudizievoli per l’ordine e la sicurezza pubblica, anche in relazione alla mancata iscrizione delle sentenze di condanna nel casellario giudiziale, grazie alla quale i condannati risultano incensurati e quindi possono, di fatto, in caso di reiterazione, ottenere il beneficio della sospensione condizionale della pena pur non avendone titolo. Il comma 3, a copertura degli oneri per le suddette assunzioni straordinarie, autorizza la spesa di:
– 7.844.587 euro per l’anno 2021;
– 32.659.734 euro per l’anno 2022.
Il comma 4, infine, abroga l’articolo 8 del decreto-legge n. 53 del 2019 che – a seguito della modifica introdotta dall’art. 8, comma 6-bis del decreto-legge n. 162 del 2019 (c.d. Proroga termini) – ha consentito al Ministero, per le medesime finalità espresse al comma 2, di procedere all’assunzione straordinaria, con contratti a tempo determinato della durata massima di 12 mesi e con scadenza 31 dicembre 2020, fino a 1.095 unità di personale amministrativo.
Articolo 161, commi 5-10 – Norme sul personale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
L’articolo 161, commi da 5 a 10, reca una serie di disposizioni in materia di personale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MIBACT). Il comma 5 aumenta il limite di spesa per il 2021 per consentire al MIBACT di autorizzare la stipula di contratti a tempo determinato, da parte degli Uffici periferici, nelle more dei concorsi per profili tecnici già autorizzati. Il comma 6 prevede l’estensione al 2021 e al 2022 delle disposizioni che consentono agli istituti di cultura di avvalersi di competenze o servizi professionali nella gestione di beni culturali mediante incarichi a tempo determinato. I commi 7 e 8 prevedono, fino al 31 dicembre 2025, la possibilità per il MIBACT di avvalersi della società ALES per attività di accoglienza e supporto tecnico, amministrativo e contabile nei musei, stanziando apposite risorse. I commi 9 e 10 prorogano per un periodo massimo di sei mesi i contratti a tempo determinato con professionisti competenti sui beni culturali, stipulati dagli istituti e da luoghi della cultura. Incarichi di collaborazione presso gli Uffici periferici per funzioni di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale (comma 5).In dettaglio, il comma 5 novella l’art. 24, comma 1, del D.L. 104/2020 (L. 126/2020). In virtù della novella, per assicurare lo svolgimento, nel territorio di competenza, delle funzioni di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio degli Uffici periferici (e non più solo delle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio), il MIBACT può autorizzare il conferimento di incarichi di collaborazione ai sensi dell’art. 7, co. 6, del d.lgs. 165/2001. L’art. 39 del D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, recante il regolamento di organizzazione del MIBACT, menziona quali organi periferici del Dicastero:
a) i Segretariati regionali;
b) le Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio;
c) le Direzioni regionali Musei;
d) i musei, le aree e i parchi archeologici e gli altri luoghi della cultura;
e) le Soprintendenze archivistiche e bibliografiche;
f) gli Archivi di Stato;
g) le biblioteche.
La disposizione estende dunque a tutti gli Uffici periferici la possibilità di stipulare incarichi di collaborazione, i quali assicurano il rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza nelle diverse fasi della procedura. La possibilità per il MIBACT di conferire detti incarichi decorre dalla pubblicazione dei bandi delle procedure concorsuali per l’assunzione di funzionari di Area III – posizione economica F1, dei profili tecnici già autorizzati dall’art. 1, co. 338, della L. 145/2018. Tali incarichi hanno una durata massima di quindici mesi e sono conferiti non oltre il 31 dicembre 2021. La Tabella B allegata al D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, prevede che la dotazione organica relativa all’Area III consiste in 5.427 unità di personale. Si ricorda che l’art. 1, co. 338 della L. 145/2018 ha autorizzato il Ministero per i beni e le attività culturali ad assumere, a decorrere dall’anno 2020, 500 unità di personale di qualifica non dirigenziale, di cui 250 unità appartenenti all’Area III, posizione economica F1, e 250 unità appartenenti all’Area II, posizione economica F1, e, a decorrere dall’anno 2021, ulteriori 500 unità di personale di qualifica non dirigenziale, di cui 250 unità appartenenti all’Area III, posizione economica F1, e 250 unità appartenenti all’Area II, posizione economica F1. L’art. 24, comma 1, del D.L. 104/2020 stabilisce poi che ciascun incarico ha un importo massimo di 40.000 euro, per un limite di spesa di 4 milioni di euro per l’anno 2020 e di 16 milioni di euro per l’anno 2021. L’ulteriore novella apportata dalla disposizione in commento aumenta il limite di spesa per il 2021 da 16 a 24 milioni. La relazione tecnica allegata al disegno di legge presentato in prima lettura precisa che tale aumento, pari a 8 milioni di euro, del limite di spesa per il 2021 consentirà agli Uffici periferici il conferimento di 750 incarichi, in luogo dei 500 originariamente previsti dall’art. 24, co. 1, del D.L.104/2020. In base alla normativa vigente, ai destinatari degli incarichi di collaborazione possono essere attribuite le funzioni di responsabile unico del procedimento (RUP). Incarichi di natura occasionale o coordinata e continuativa presso gli istituti e i luoghi della cultura dotati di autonomia speciale per servizi professionali nei beni culturali (comma 6). Il comma 6 novella l’art. 22, co. 6, terzo periodo, del D.L. 50/2017 (L.96/2017), secondo cui ciascun istituto o luogo della cultura di rilevante interesse nazionale dotato di autonomia speciale può avvalersi di competenze o servizi professionali nella gestione dei beni culturali, mediante il conferimento, ai sensi dell’art. 7, co. 6, del d.lgs. 165/2001, di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, per una durata massima di 24 mesi, entro il limite di spesa di 200.000 euro annui. A tal fine, ciascun istituto o luogo della cultura provvede con le risorse disponibili sul proprio bilancio. In base all’art. 101 del d.lgs. 42/2004, recante il Codice dei beni culturali, sono istituti e luoghi della cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali. L’art. 33 del D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, individua gli uffici del MIBACT dotati di autonomia speciale. Il suddetto co. 6 dell’art. 22 del D.L. 50/2017 ha tuttavia previsto la compensazione degli effetti finanziari derivanti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto (solo) per il periodo 2017-2019, per importi definiti, mediante riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali (art. 6, co. 2, del D.L. 154/2008 – L. 189/2008). Con la novella in commento, si estende agli anni 2021 e 2022 tale compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, per un importo pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. La relazione tecnica allegata al disegno di legge presentato in prima lettura esplicita che la disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica in quanto le maggiori risorse sono a valere sulle disponibilità dei bilanci degli istituti e dei luoghi della cultura dotati di autonomia. Utilizzo di ALES per attività di accoglienza e vigilanza nei musei e per attività di supporto tecnico, amministrativo e contabile (commi 7 e 8) Il comma 7 novella l’art. 1-ter, co. 1, del D.L. 104/2019 (L. 132/2019). In virtù della novella, nelle more dell’espletamento delle procedure concorsuali autorizzate ai sensi del D.P.C.M. 20 giugno 2019, e comunque fino al 31 dicembre 2025 (termine non previsto nel testo in vigore), e delle ulteriori procedure necessarie a soddisfare il fabbisogno di personale del Ministero da impiegare nelle attività di accoglienza e vigilanza nei musei, nei parchi archeologici statali e negli altri istituti e luoghi della cultura, e previa verifica dell’impossibilità di utilizzare proprio personale dipendente, il MIBACT può avvalersi della società Ales (Arte, lavoro e servizi) S.p.A. per lo svolgimento delle medesime attività, nonchè – in base alla novella – delle attività di supporto tecnico, amministrativo e contabile (comma 7, lett. a)). Si ricorda che A.L.E.S. s.p.a Arte Lavoro e Servizi è stata, costituita, come evidenzia l’art. 1 dello statuto, ai sensi dell’art. 20, co. 3 e 4, della L. 196/1997 e dell’art. 10, co. 1, lett. a), 2 e 3, del d.lgs. 468/1997 (d.lgs. poi abrogato dal d.lgs.150/2015), ed è sottoposta alla vigilanza esclusiva del MIBACT, che esercita i diritti dell’azionista, secondo gli indirizzi impartiti dal Ministro in conformità al modello del “in house providing”. Essa – per quanto qui più interessa – svolge attività volte alla gestione, valorizzazione e tutela dei beni culturali, occupandosi, fra l’altro, della gestione di musei, aree archeologiche e monumentali, biblioteche, archivi, compresa la conduzione dei servizi al pubblico e la guardiania. Per completezza, si ricorda, inoltre, che l’art. 1, co. 322, della L. 208/2015 (L.di stabilità 2016) ha disposto la fusione per incorporazione della società ARCUS S.p.A. – Società per lo sviluppo dell’arte, della cultura e dello spettacolo – in ALES S.p.A. In virtù della novella in commento, si precisa poi che non si applica l’art. 192, co. 2, del d.lgs. 50/2016 (comma 7, lett. b)). Quest’ultima disposizione dispone che ai fini dell’affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell’offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all’oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta. Sempre mediante novella, si stabilisce che alla società Ales, oltre alle risorse disponibili a legislazione vigente, è assegnato un contributo (attualmente previsto solo per il triennio 2019-2021) pari a 5.345.00 euro nell’anno 2021 (era 245.000 euro per il 2021) e a 5,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 (comma 7, lett. c)). Il comma 8 precisa che tal fine è autorizzata la spesa di 5,1 milioni di euro per l’anno 2021 e di 5,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025. Contratti a tempo determinato presso istituti e luoghi della cultura per esigenze temporanee di rafforzamento dei servizi di accoglienza e di assistenza al pubblico (commi 9 a 10).In considerazione degli effetti conseguenti all’emergenza epidemiologica da COVID-19 sul patrimonio culturale, il comma 9 consente di prorogare, per un periodo massimo di sei mesi (oltre la scadenza prevista al 31 dicembre 2020), i contratti a tempo determinato stipulati dagli istituti e luoghi della cultura dello Stato allo scopo di fronteggiare esigenze temporanee di rafforzamento dei servizi di accoglienza e di assistenza al pubblico, di miglioramento e di potenziamento degli interventi di tutela, vigilanza e ispezione, protezione e conservazione, nonché valorizzazione dei beni culturali in gestione. Si tratta dei contratti di cui all’art. 8 del D.L.83/2014 (L. 106/2014). L’art. 8 del D.L. 83/2014 ha previsto che gli istituti e i luoghi della cultura dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali possono impiegare, mediante contratti di lavoro a tempo determinato, professionisti competenti a eseguire interventi sui beni culturali, di età non superiore a 40 anni, individuati mediante apposita procedura selettiva. Tali rapporti non possono costituire titolo idoneo a instaurare rapporti di lavoro a tempo indeterminato con l’amministrazione. A tal fine, ha previsto un limite di spesa per i contratti relativi agli istituti e ai luoghi della cultura dello Stato di 1,5 milione di euro per l’anno 2015. La procedura selettiva per titoli e colloquio per l’assunzione di 60 esperti con contratto a tempo determinato della durata di 9 mesi è stata avviata con D.D. 22 dicembre 2015, rettificato con avviso del 18 gennaio 2016 e con avviso dell’8 febbraio 2016. I 60 vincitori finali sono stati individuati con D.D. 2 dicembre 2016. Il contratto individuale di lavoro riguardava il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2017. Successivamente, sono intervenute alcune rinunce e si è, dunque, proceduto a scorrimento della graduatoria dei vincitori. In seguito, l’art. 1, co. 306, della L. 205/2017 (L. di bilancio 2018) ha previsto che i contratti a tempo determinato in questione potevano essere prorogati per l’anno 2018, nel limite di spesa di 1 milione di euro, precisando che gli stessi non possono, comunque, superare il limite massimo di 36 mesi, anche discontinui. Ancora dopo, l’art. 1, co. 343, della L. 145/2018 (L. di bilancio 2019) ha autorizzato la proroga fino al 31 dicembre 2019, autorizzando il limite massimo di spesa di 1 milione di euro. Da ultimo, l’art. 7, co. 6 e 7, del D.L. 162/2019 (L. 8/2020) ha autorizzato l’ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2020. Resta fermo il limite della durata massima complessiva di trentasei mesi, anche non consecutivi, dei medesimi contratti. La proroga è consentita nel limite di spesa di 500.000 euro per il 2021. Ai destinatari dei contratti si applicano le disposizioni di cui all’art. 20,n.1, del d.lgs. 75/2017, in base al quale le amministrazioni, al fine di superare il precariato possono, fino al 31 dicembre 2021 assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possegga determinati requisiti. La relazione tecnica allegata al disegno di legge presentato in prima lettura precisa che, alla scadenza del 31 dicembre 2020, i professionisti attualmente incaricati avranno maturato 31 mesi e 19 giorni di servizio, anziché 36 mesi. Gli oneri conseguenti a tale proroga sono stimati in 500.000 euro per l’anno 2021, per cui si autorizza la corrispondente spesa (comma 9).
Articolo 161, comma 11- Indennità accessoria spettante al personale non dirigenziale degli Uffici di diretta collaborazione del MIPAAF
Il comma 11 dell’articolo 161 incrementa di 363.000 euro a decorrere dal 2021 la dotazione finanziaria destinata alla corresponsione dell’indennità accessoria di diretta collaborazione spettante al personale non dirigenziale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione del MIPAAF. Tale incremento si giustifica al fine di potenziare le attività derivanti dalle accresciute competenze e dai nuovi compiti previsti dalla riforma della PAC 2021-2027. In base all’articolo 7, comma 6, del regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance (DPCM n. 180/2019), tale indennità è attribuita a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonché dalle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici di diretta collaborazione. Inoltre, essa sostituisce gli istituti retributivi finalizzati all’incentivazione della produttività ed al miglioramento dei servizi.
Articolo 161, comma 12 – Uffici di diretta collaborazione del Ministero dell’università e della ricerca
L’articolo 161, comma 12, incrementa di 500.000 euro a decorrere dal 2021 la dotazione finanziaria relativa agli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell’università e della ricerca. Preliminarmente si ricorda che il D.L. 1/2020 (L. 12/2020) ha disposto la separazione tra il Ministero dell’istruzione e il Ministero dell’università e della ricerca e ha conseguentemente soppresso il Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca. L’art. 3, co. 6, del D.L. 1/2020 ha previsto l’adozione – originariamente entro il 30 giugno 2020, termine poi prorogato al 30 settembre 2020 dall’art. 116 del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) – dei nuovi regolamenti di organizzazione dei due Ministeri, inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, con DPCM, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri; sui regolamenti è acquisito il parere del Consiglio di Stato mentre non è previsto il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti. Nella riunione del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, sono stati approvati, in esame definitivo, i regolamenti, da adottarsi con altrettanti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, concernenti l’organizzazione del Ministero dell’università e della ricerca, nonché degli uffici di diretta collaborazione. Tali regolamenti non risultano ancora pubblicati in Gazzetta Ufficiale. L’art. 1, co. 3, del D.L. 1/2020 ha autorizzato la spesa di 2.261.000 euro per l’anno 2020 e 2.333.000 euro annui a decorrere dall’anno 2021, dei quali 327.500 euro per l’anno 2020 e 393.000 euro annui a decorrere dall’anno 2021 per il Ministero dell’università e della ricerca. Per le medesime finalità è altresì autorizzata la spesa di euro 132.000 per l’anno 2020 e di euro 80.000 annui a decorrere dall’anno 2021 per i maggiori oneri di funzionamento. La disposizione in commento stabilisce quindi che, per garantire la funzionalità degli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell’università e della ricerca, la relativa dotazione finanziaria è incrementata di 500.000 euro a decorrere dal 2021. La relazione tecnica allegata al disegno di legge presentato in prima lettura precisa che si tratta di dare un maggior supporto all’attività di indirizzo politico.
Fonte: Servizio Studi Senato della Repubblica – dossier 20/11/2020