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9 Settembre 2026

LEGGE DI BILANCIO 2021 Schede di lettura Articolo 171 – Disposizioni in materia di Guardia di finanza

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L’articolo 171 reca innanzitutto la revisione dei criteri di ripartizione, in favore dei militari della Guardia di finanza, dei proventi delle sanzioni pecuniarie. Incrementa inoltre il Fondo di assistenza della Guardia di finanza di 15 milioni di euro annui. Disciplina, infine, la destinazione dei proventi derivanti dallo sfruttamento commerciale delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e di ogni altro segno distintivo della Guardia di finanza. Nel dettaglio, il comma 1 apporta alcune modificazioni alla legge n. 168 del 1951 (Ripartizione dei proventi delle sanzioni pecuniarie dovute per violazioni alle leggi tributarie) attraverso la sostituzione dell’articolo 3 e l’abrogazione dell’articolo 4. Come chiarito dal Governo nella relazione illustrativa, il comma 1 reca la revisione dei criteri di ripartizione, in favore dei militari della Guardia di finanza, dei proventi delle sanzioni pecuniarie stabiliti dalla legge n. 168 del 1951. In particolare, tale legge definisce i criteri di ripartizione, in favore (tra gli altri) dei militari del Corpo, delle somme rivenienti dalle seguenti “fonti”:

a) proventi da sanzioni pecuniarie per violazione delle leggi tributarie;

b) premi connessi a servizi resi nell’interesse del commercio e nel settore doganale;

c) proventi da sanzioni pecuniarie per violazione in materia di apparecchi e congegni da intrattenimento e divertimento;

d) proventi da sanzioni pecuniarie per violazioni in materia antiriciclaggio.

La ratio del sistema premiale disciplinato dalla citata legge è quella di riservare una parte dei proventi agli “scopritori” che abbiano svolto attività di controllo in specifici settori (articolo 1, primo comma, lettera c)) e un’altra parte agli appartenenti all’Amministrazione ritenuti particolarmente “meritevoli” (articolo 1, primo comma, lettera d)). A questi ultimi sono altresì devolute le somme eccedenti il limite individuale (lire 50.000 per ogni accertamento) fissato per ciascun accertatore (articolo 1, terzo comma). Una ulteriore quota, pari al 20 per cento delle somme riscosse per pene pecuniarie e ammende per violazione delle leggi tributarie, è destinata, invece, al Fondo di assistenza finanzieri (FAF), per il raggiungimento degli scopi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla relativa legge istitutiva (legge n. 1265 del 1960). In particolare, la legge n. 168 del 1951 dispone all’articolo 1 che, nei casi in cui le leggi tributarie prevedono la partecipazione degli accertatori delle violazioni alle leggi medesime nella ripartizione delle somme riscosse per le pene pecuniarie ed ammende, la ripartizione stessa, detratto il 10 per cento per le spese inerenti alla riscossione, viene effettuata come segue:

a) il 60 per cento all’Erario;

b) il 20 per cento ai fondi di previdenza o assistenza delle Amministrazioni civili e dei Corpi di polizia cui appartengono gli accertatori;

c) il 10 per cento da dividersi in eguale misura fra gli accertatori, fino all’assegnazione a ciascuno di essi di un massimo di lire 50.000 per ogni accertamento;

d) il 10 per cento da devolversi a speciali fondi, costituiti presso le Amministrazioni civili ed i Corpi di polizia cui appartengono i funzionari, ufficiali ed agenti partecipanti all’accertamento, per la distribuzione di premi al personale delle Amministrazioni e dei Corpi medesimi che si sia distinto per particolari meriti. Alla liquidazione e al pagamento delle somme dovute agli accertatori ai sensi del presente articolo, lettera c), provvedono i fondi, di cui alla lettera d).

Qualora detti fondi non siano costituiti, le somme stesse sono versate all’ufficio cui spetta la riscossione dei proventi delle pene pecuniarie o delle ammende, il quale provvede a rimetterle agli aventi diritto per il tramite delle Amministrazioni cui essi appartengono. Ai fondi di cui alla lettera d) sono devolute le somme eccedenti il limite individuale fissato per ciascun accertatore. Qualora l’Amministrazione cui gli accertatori appartengono, non abbia costituito al momento della ripartizione i fondi di cui alle lettere b) e d), le quote attribuite ai fondi stessi ai termini del presente articolo sono devolute all’Erario. L’articolo 2 dispone che, nei casi di violazione della legge doganale e delle altre leggi che ad essa si richiamano, agli effetti della ripartizione dei proventi delle sanzioni pecuniarie e del ricavo della vendita delle cose confiscate, restano ferme le disposizioni per tale ripartizione contenute nella legge doganale medesima e nel relativo regolamento. Il vigente articolo 3 della legge n. 168 del 1951 stabilisce che, se gli accertatori sono militari della guardia di finanza, le quote previste dalle lettere b), c) e d) dell’art. 1 e quelle spettanti agli accertatori nei casi suindicati dall’art. 2 sono versate al Fondo massa della guardia di finanza. Le quote di cui alle lettere c) e d) dell’art. 1 nonché quelle spettanti agli accertatori nei casi di cui all’art. 2 sono integralmente distribuite in premi ai militari del Corpo a cura di apposita Commissione, presieduta dal comandante generale o, per sua delega, dal comandante in 2° della guardia di finanza, e composta dei seguenti membri nominati annualmente con decreto del Ministro per le finanze:

– un magistrato della Corte dei conti;

– un funzionario della carriera amministrativa del Ministero delle finanze di grado non inferiore al 7°;

– un funzionario della ragioneria centrale del Ministero delle finanze di grado non inferiore al 7°;

– due ufficiali della guardia di finanza di grado non inferiore a tenente colonnello;

– un segretario, funzionario della carriera amministrativa del Ministero delle finanze o ufficiale della guardia di finanza, di grado non inferiore al 9°.

Il comma 1 dell’articolo in esame dispone che, attraverso la sostituzione dell’articolo 3 della legge n. 168 del 1951, se gli accertatori sono militari della Guardia di finanza, le quote previste dalle lettere c) e d) e dal terzo comma dell’articolo 1 e quelle spettanti agli accertatori nei casi indicati dall’articolo 2 sono assegnate ad apposito fondo istituito nell’ambito dello Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per la distribuzione ai militari del medesimo Corpo. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, le quote di cui al primo comma sono integralmente distribuite in premi ai militari della Guardia di finanza secondo modalità e criteri stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Comandante Generale del medesimo Corpo (lettera a)). Il medesimo comma 1 in esame dispone l’abrogazione dell’’articolo 4 della legge n. 168 del 1951 (lettera b)). Come chiarito dal Governo nella relazione illustrativa, la presente proposta normativa è volta – ferma restando l’assegnazione al FAF della predetta quota di risorse del 20 per cento – a:

a) sotto un profilo di ordine generale, superare talune difficoltà/criticità riscontrate nella fase di ripartizione, in favore dei militari del Corpo, dei premi di cui alle lettere c) e d) del primo comma e al terzo comma dell’articolo 1 della legge n. 168/1951, che avviene sulla base delle informazioni comunicate al predetto Fondo dai reparti del Corpo dislocati sul territorio;

b) prevedere l’assegnazione al bilancio della Guardia di finanza, in luogo del FAF, delle suindicate risorse, limitatamente a quelle destinate ai militari del Corpo “accertatori” e a quelli “meritevoli”;

c) demandare a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze (non regolamentare), su proposta del Comandante Generale, la definizione delle modalità e dei nuovi criteri di ripartizione delle somme in rassegna;

d) conseguentemente, sopprimere la Commissione prevista dall’articolo 3 della citata legge, incaricata della distribuzione dei premi in argomento sulla scorta degli elementi segnalati dai suddetti reparti, attraverso una procedura complessa e basata su criteri ritenuti ormai non più attuali e non rispondenti alla necessità di valorizzare le risorse umane adeguatamente/correttamente.

Viene prevista, altresì, l’abrogazione dell’articolo 4 della legge n. 168 del 1951, nel quale sono contemplati i criteri di ripartizione delle risorse in commento, ritenuti non più adeguati alle finalità premiali perseguite dalla norma. Il comma 2 apporta una modificazione all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo n. 157 del 2015 (Misure per la revisione della disciplina dell’organizzazione delle agenzie fiscali), prevedendo che, con decreto ministeriale, può essere stabilita una ulteriore quota, eccedente i vigenti limiti di spesa, di ammontare non superiore a 15 milioni di euro annui, da destinare al fondo di cui alla legge n. 1265 del 1960 (Fondo di assistenza per i finanzieri). Nella relazione illustrativa il Governo chiarisce che tale disposizione lascia inalterata la misura del 5 per cento già prevista dall’articolo 9, comma 33, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Il comma 3 dispone, attraverso l’aggiunta del comma 28-bis all’articolo 2 della legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria 2010), che le somme derivanti dalla concessione in uso temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi del Corpo della Guardia di finanza sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnate al programma 5 «Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica» nell’ambito della missione 7 «Ordine pubblico e sicurezza» e al programma 3 «Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali» nell’ambito della missione 29 «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. L’articolo 2, commi da 28 a 31, della legge finanziaria 2010 ha attribuito alla Guardia di finanza il diritto all’uso esclusivo delle proprie denominazioni, dei propri stemmi, degli emblemi e di ogni altro segno distintivo, stabilendo, altresì, la possibilità per il Corpo di consentirne a terzi l’uso, anche temporaneo, se del caso avvalendosi dell’apposito ente (“Ente editoriale per il Corpo della Guardia di finanza”). Nella relazione tecnica, il Governo chiarisce che tale ultima proposta allineerebbe le modalità di gestione economica delle peculiari risorse, derivanti dallo sfruttamento commerciale dei segni distintivi della Guardia di finanza, a quelle già stabilite per altre analoghe amministrazioni dello Stato.

 

 

Fonte: Servizio Studi Senato della Repubblica – dossier 20/11/2020

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