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10 Settembre 2026

LEGGE DI BILANCIO 2021 Schede di lettura Articolo 174 – Eredità giacenti

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L’articolo 174 affida all’Agenzia del demanio la gestione e valorizzazione, in aggiunta agli immobili, anche dei beni mobili, dei valori, delle obbligazioni, delle partecipazioni societarie, delle quote di fondi comuni di investimento e degli altri valori mobiliari, dei crediti nonché dei diritti e dei beni immateriali, relativi alle eredità giacenti di cui all’articolo 586 del codice civile situati nel territorio nazionale. Per consentire di svolgere tale nuova funzione, le risorse stanziate in favore dell’Agenzia del demanio sono incrementate, a decorrere dal 2021, di 500 mila euro annui. Nel dettaglio, il comma 1 affida all’Agenzia del demanio, relativamente ai beni devoluti allo Stato per eredità giacenti di cui all’articolo 586 c.c. situati nel territorio nazionale, la gestione e valorizzazione, in aggiunta alle funzioni già esercitate in ordine agli immobili, anche dei beni mobili, dei valori, delle obbligazioni, delle partecipazioni societarie, delle quote di fondi comuni di investimento e degli altri valori mobiliari, dei crediti nonché dei diritti e dei beni immateriali. Si rammenta che l’articolo 586 del Codice civile (Acquisto dei beni da parte dello Stato) prevede che, in mancanza di altri successibili, l’eredità è devoluta allo Stato. L’acquisto si opera di diritto senza bisogno di accettazione e non può farsi luogo a rinunzia. Lo Stato non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati. Il comma prevede altresì la facoltà per l’Agenzia del demanio, ai fini del funzionamento del sistema di gestione, di stipulare convenzioni con altre amministrazioni e con enti specializzati pubblici e privati. Per assicurare lo svolgimento di tali attività, il presente articolo incrementa le risorse stanziate sul capitolo 3901 in favore dell’Agenzia del demanio, a decorrere dall’anno 2021, per un importo pari a 500 mila euro, da utilizzarsi nelle forme e nei limiti dell’autonomia gestionale propria di Ente Pubblico Economico. Il comma 2 rinvia a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare di concerto con il Ministro della giustizia, la determinazione dei criteri per l’acquisizione, anche mediante la predisposizione di un apposito sistema telematico, dei dati e delle informazioni rilevanti per individuare i beni giacenti o vacanti nel territorio dello Stato. Secondo quanto riportato dal Governo nella relazione illustrativa, la disposizione in esame ha la finalità di superare l’assenza di una chiara imputazione delle competenze in materia di gestione dei beni ereditati dallo Stato ai sensi dell’articolo 586 del codice civile, tenuto conto che, allo stato attuale, secondo la relazione medesima, non è individuabile con chiarezza il soggetto competente in materia di gestione di eredità giacenti costituite da beni diversi dagli immobili. Attribuisce, altresì, all’Agenzia del demanio nuove competenze rispetto a quelle previste dall’articolo 65 del decreto legislativo n. 200 del 1999, al fine di attribuire ad un unico soggetto la gestione di tutti i beni (di qualunque tipologia) devoluti allo Stato ai sensi dell’articolo 586 del codice civile. L’obiettivo è quello di assicurare una gestione proficua ed efficiente di tutti le attività patrimoniali che pervengono allo Stato da eredità giacenti, garantendo la valorizzazione e lo sfruttamento economico degli stessi, dalla cui gestione possono derivare nuove entrate per l’Erario dello Stato. La relazione chiarisce inoltre che i risultati attesi saranno definiti attraverso la Convenzione di servizi per l’erogazione dei servizi immobiliari e gestione del patrimonio dello Stato. 

 

 

Fonte: Servizio Studi Senato della Repubblica – dossier 20/11/2020

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