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10 Settembre 2026

LEGGE DI BILANCIO 2021 Schede di lettura Articolo 180 – Proroga del contingente delle Forze armate impiegato nel dispositivo “Strade Sicure”

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L’articolo 180, al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di controllo del territorio, dispone la proroga nel dispositivo “Strade sicure” di un contingente di personale delle Forze armate pari a: 

– 7.050 unità fino al 30 giugno 2021:

– 6.000 unità dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022;

– unità dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022.

Si dispone, inoltre, al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, l’ulteriore proroga, fino al 31 gennaio del 2021, del contingente di 753 di unità di personale militare facente parte del citato dispositivo “Strade sicure”, da ultimo prorogato, fino al 31 dicembre 2020, dal d.l. 125 del 2020. Scopo dell’intervento previsto dal comma 1 dell’articolo in esame è quello di garantire la prosecuzione degli interventi delle Forze Armate nelle attività di vigilanza a siti e obiettivi sensibili (commi 74 e 75 dell’articolo 24 del D.L. n. 78 del 2009) anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e di contrasto della criminalità e del terrorismo e di prevenzione dei fenomeni di criminalità organizzata e ambientale nella regione Campania (articolo 3, comma 2 del decreto-legge n. 136 del 2013).

  • Il dispositivo “Strade sicure”

L’operazione “Strade sicure” rappresenta la più capillare e longeva operazione delle Forze armate, sul territorio nazionale, a fianco delle Forze dell’ordine, in funzione di contrasto alla criminalità e al terrorismo in numerose città italiane. L’operazione è svolta in massima parte dall’Esercito, con il contributo della Marina, dell’Aeronautica e dell’Arma dei Carabinieri, questi ultimi, in particolare, con funzioni di comando e controllo nelle sale operative. Per l’Esercito rappresenta a tutt’oggi l’impegno più oneroso in termini di uomini, mezzi e materiali. Il principale riferimento normativo in merito alle possibilità di impiego delle Forze armate in compiti di ordine pubblico è attualmente rappresentato dall’articolo 89 del Codice dell’ordinamento militare (di cui al decreto legislativo n.66 del 2010) il quale include tra i compiti delle Forze Armate, oltre alla difesa della patria, il concorso alla “salvaguardia delle libere istituzioni” e lo svolgimento di “compiti specifici in circostanze di pubblica calamità e in altri casi di straordinaria necessità e urgenza”. La possibilità di fare ricorso alle Forze armate per far fronte a talune gravi emergenze di ordine pubblico sul territorio nazionale è stata contemplata per la prima volta nel corso della XI legislatura (1992-1994, Cfr. operazione “Forza Paris” in Sardegna 15 luglio 1992). Da ultimo, il comma 132 dell’articolo 1 della legge di bilancio per l’anno 2020 (legge n. 160 del 2019) ha prorogato fino al 31 dicembre 2020 e limitatamente a 7.050 unità l’operatività del Piano di impiego concernente l’utilizzo di un contingente di personale militare appartenente alle Forze Armate per il controllo del territorio in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia. Scopo dell’intervento è quello di garantire la prosecuzione degli interventi delle Forze Armate nelle attività di vigilanza a siti e obiettivi sensibili (commi 74 e 75 dell’articolo 24 del D.L. n. 78 del 2009) anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e di contrasto della criminalità e del terrorismo e di prevenzione dei fenomeni di criminalità organizzata e ambientale nella regione Campania (articolo 3, comma 2 del decreto-legge n. 136 del 2013). Per quanto concerne le disposizioni di carattere ordinamentale applicabili al personale militare impiegato nelle richiamate attività:

1. il personale militare è posto a disposizione dei prefetti interessati;

2. il Piano di impiego del personale delle Forze armate è adottato con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Comitato nazionale dell’ordine e della sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore della difesa e previa informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell’interno riferisce in proposito alle competenti Commissioni parlamentari;

3. nel corso delle operazioni i militari delle Forze armate agiscono con le funzioni di agenti di pubblica sicurezza.

Il Piano di impiego è stato adottato con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della difesa, il 29 luglio 2008 ed è operativo dal 4 agosto 2008. Il Piano riguardava inizialmente un contingente massimo di 3.000 unità con una durata massima di sei mesi, rinnovabile per una sola volta. Il D.L. n.151/2008 ha, successivamente, autorizzato, fino al 31 dicembre 2008, l’impiego di un ulteriore contingente massimo di 500 militari delle Forze Armate da destinare a quelle aree del Paese dove, in relazione a specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità, risultava necessario assicurare un più efficace controllo del territorio. Il Piano è stato successivamente prorogato. Si segnala, infine, che lo scorso 18 marzo 2020, il Ministro dell’interno ha trasmesso al Parlamento il decreto ministeriale 5 febbraio 2020 , recante la proroga di un contingente di 7.050 unità di personale delle Forze armate per lo svolgimento di servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili. Per un approfondimento dell’operazione “Strade sicure” al seguente link il documento conclusivo dell’indagine conoscitiva sulle condizioni del personale militare impiegato nell’operazione “Strade Sicure”, approvato dalla Commissione Difesa della Camera nella seduta del 30 luglio 2020. Si veda, altresì, il seguente tema: Impiego delle Forze armate nella tutela del territorio. Per quanto concerne la quantificazione degli oneri relativi all’impiego del richiamato contingente, l’articolo in esame, al comma 2, autorizza la spesa 166.678.933 per l’anno 2021 e di euro 141.521.230 per l’anno 2022, con specifica destinazione: per l’anno 2021 di euro:

– 164.208.250 milioni per il personale delle Forze Armate utilizzato nel piano di impiego operativo (comma 74 dell’articolo 24 del decreto legge n.78 del 2009);

– 2.470.683milioni per il personale delle Forze di Polizia che concorrono, unitamente alle Forze armate, nel controllo del territorio (comma 75 dell’articolo 24 del decreto legge n. 78 del 2009.

Per l’anno 2022di euro:

– 139.050.547 milioni per il personale delle Forze Armate utilizzato nel piano di impiego operativo (comma 74 dell’articolo 24 del decreto legge n.78 del 2009);

– 2.470.683 milioni per il personale delle Forze di Polizia che concorrono, unitamente alle Forze armate, nel controllo del territorio (comma 75 dell’articolo 24 del decreto legge n. 78 del 2009.

A sua volta il comma 3, al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, ha prorogato al 31 gennaio 2021, l’integrazione di 753 unità di personale militare a disposizione dell’operazione “Strade sicure”, da ultimo prorogata, fino al 31 dicembre 2020 dall’articolo 35 del decreto legge n. 125 del 2020. A tal fine il comma 4 autorizza per l’anno 2021 la spesa complessiva di euro 2.494.486, di cui euro 549.650 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 1.944.836 per gli altri oneri connessi all’impiego del personale. Al riguardo, si ricorda che l’articolo 22 comma 2, secondo periodo, del decreto legge n. 9 del 2020 ha disposto una prima integrazione di 253 unità del contingente di personale militare facente parte del dispositivo “Strade sicure”. Successivamente, l’articolo 74-ter del decreto legge n. 18 del 2020 (c.d. “Cura Italia”), nel confermare la richiamata integrazione ha, altresì, precisato che l’intero dispositivo di “Strade sicure” – pari a 7.050 unità, secondo la previsione dell’articolo 1, comma 132 della legge n. 160 del 2019 – può essere impegnato nelle attività di contenimento dell’emergenza Covid-19. A sua volta, l’articolo 22 del D.L. n. 34 del 2020 (c.d. “decreto Rilancio”) ha ulteriormente integrato, di ulteriori 500 unità – da affiancare, quindi, alle 7.303 unità già autorizzate (7.050 + 253) – il contingente delle Forze armate facente parte del dispositivo “Strade sicure”, fino alla data del 31 luglio 2020. Gli articoli 35 dei decreti legge nn. 104 e 125 del 2020 hanno, infine, prorogato, rispettivamente al 15 ottobre 2020 e al 31 dicembre 2020 la complessiva integrazione delle richiamate 753 unità.

 

 

Fonte: Servizio Studi Senato della Repubblica – dossier 20/11/2020

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