L’articolo 185, commi 1-13, nell’ambito di un più ampio rafforzamento del programma Transizione 4.0 diretto ad accompagnare le imprese nel processo di transizione tecnologica e di sostenibilità ambientale, e per rilanciare il ciclo degli investimenti penalizzato dall’emergenza legata al COVID-19, estende fino al 3 dicembre 2022 la disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, potenziando e diversificando le aliquote agevolative, incrementando le spese ammissibili e ampliandone l’ambito applicativo. Viene altresì anticipata la decorrenza dell’innovata disciplina al 16 novembre 2020. Preliminarmente si ricorda che la legge di bilancio 2020 (articolo 1, commi 184-197 della legge n. 160 del 2019), in luogo di prorogare al 2020 il cd. superammortamento e iperammortamento in favore delle imprese – misure che in sostanza consentivano di maggiorare, a fini fiscali, i costi sostenuti per specifiche categoria di investimenti – ha sostituito tali misure con un credito d’imposta per le spese sostenute, a titolo di investimento in beni strumentali nuovi, fino al 31 dicembre 2020. Esso riguarda tutte le imprese e, con riferimento ad alcuni investimenti, anche i professionisti. Il credito è riconosciuto con aliquota differenziata secondo la tipologia di beni oggetto dell’investimento e copre gli investimenti in beni strumentali nuovi, ivi compresi i beni immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0. Le disposizioni in esame ricalcano quanto già previsto dalla legge di bilancio 2020, con alcune specifiche differenze che verranno evidenziate nel commento che segue. Il credito d’imposta è inquadrabile nella revisione complessiva delle misure fiscali di sostegno del “Piano industria 4.0” annunciato dal Governo a novembre 2019, alla luce del monitoraggio effettuato sull’efficacia delle misure fiscali Industria 4.0 previgenti e della necessità di supportare la trasformazione tecnologica (cd. transizione 4.0) del tessuto produttivo italiano anche in chiave di sostenibilità ambientale. Rientrano in tale riforma anche il credito d’imposta in ricerca e sviluppo e credito d’imposta in formazione 4.0 (articolo 185, commi 14 e 16, alla cui scheda di lettura si rinvia) nonché la disciplina sulla proroga del credito d’imposta formazione 4.0. Beneficiari dell’agevolazione e investimenti agevolabili Il comma 1 individua i beneficiari del credito d’imposta nelle imprese che, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 – in tale ultimo caso, se entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione – effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. Esso è riconosciuto nelle condizioni e nelle misure stabilite ex lege, in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili. Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito. Sono escluse dall’agevolazione (comma 2):
– le imprese in stato di crisi, e più precisamente: imprese in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale ovvero altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare, dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14), o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
– le imprese destinatarie di sanzioni interdittive derivanti dalla violazione delle norme sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231).
Per le imprese ammesse al credito d’imposta, la fruizione del beneficio spettante è condizionata al rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. Il comma 3 chiarisce che sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa. Sono esclusi dall’agevolazione gli investimenti concernenti:
– veicoli e altri mezzi di trasporto, sia che vengano utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa (la cui deducibilità è integrale), sia che vengano usati con finalità non esclusivamente imprenditoriali: si tratta dei beni di cui all’art. 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. n. 917 del 1986, TUIR);
– beni per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 prevede coefficienti d ammortamento inferiori al 6,5 per cento (ammortamento più lungo di 15 esercizi);
– fabbricati e costruzioni;
– beni di cui all’allegato 3 annesso alla legge di stabilità 2016 (legge n.208 del 2015). L’allegato 3 citato riguarda, a titolo di esempio, le condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali naturali o dagli stabilimenti balneari e termali; le condotte utilizzate dalle industrie di produzione e distribuzione di gas naturale; il materiale rotabile, ferroviario e tramviario; gli aerei completi di equipaggiamento;
– i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti, in concessione e a tariffa, nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.
Misura del credito d’imposta secondo la tipologia di beni agevolabili Il credito d’imposta in parola è riconosciuto in misura differenziata secondo la tipologia di beni oggetto dell’investimento. Il comma 4 stabilisce che il credito d’imposta spetta nella misura del 10 per cento del costo sostenuto, alle imprese che effettuano:
– investimenti in beni strumentali materiali, purché diversi dai beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0 (indicati nell’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232), nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro;
– investimenti in beni strumentali immateriali diversi da software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni connessi a investimenti in beni materiali Industria 4.0 (indicati nell’allegato B annesso alla medesima legge 11 dicembre 2016, n. 232), nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.
Il credito spetta nelle predette misure per gli investimenti effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione. Il costo agevolabile è determinato ai sensi dell’articolo 110, comma 1, lettera b), del TUIR. La norma richiamata chiarisce che si comprendono nel costo anche gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali. Tuttavia per i beni materiali e immateriali strumentali per l’esercizio dell’impresa si comprendono nel costo gli interessi passivi iscritti in bilancio ad aumento del costo stesso per effetto di disposizioni di legge. Nel costo di fabbricazione si possono aggiungere con gli stessi criteri anche i costi diversi da quelli direttamente imputabili al prodotto. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni. La misura del credito d’imposta è elevata al 15 per cento per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di forme di lavoro agile, ai sensi dell’articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81. L’articolo 18 definisce il lavoro agile come la modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Il comma 188 della legge di bilancio 2020 disponeva che per tali beni il credito d’imposta spettante nel 2020 fosse pari al 6 per cento delle spese sostenute; non prevedeva maggiorazioni per gli investimenti volti a realizzare forme di lavoro agile. La misura del credito d’imposta, ai sensi del comma 5, scende al 6 per cento per gli stessi investimenti – coi medesimi limiti – se effettuati a dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione. Ai sensi del comma 11, il credito d’imposta di cui ai commi 4 e 5 si applica alle stesse condizioni e negli stessi limiti anche agli investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni. Il comma 6 dispone che, per gli investimenti aventi a oggetto beni ricompresi nell’allegato A annesso alla legge di bilancio 2017, ovvero i beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto:
– nella misura del 50 per cento del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
– nella misura del 30 per cento per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
– nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro.
Il comma 7 prevede che, per gli investimenti aventi a oggetto beni ricompresi nell’allegato A sopra menzionato, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d’imposta sia riconosciuto:
– nella misura del 40 per cento del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
– nella misura del 20 per cento per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
– nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro.
La legge di bilancio 2020 prevedeva una diversa modulazione delle aliquote per le predette tipologie di beni (40 o 20 per cento, secondo la quota di investimenti), con limite massimo di 10 milioni di euro (comma 189). Ai sensi del comma 8, per gli investimenti aventi ad oggetto beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0” (ricompresi nell’allegato B annesso alla legge di bilancio 2017 e successivamente integrato dalla legge di bilancio 2018) il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 20 per cento del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Anche per tali investimenti la legge di bilancio 2020 prevedeva una diversa modulazione delle aliquote (15 per cento, secondo la quota di investimenti), con limite massimo di 700.000 euro (comma 190). L’agevolazione spetta per gli investimenti effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza. Operatività e fruizione del credito d’imposta Il comma 9 chiarisce che il credito d’imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione (ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241) in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni per gli investimenti di cui ai commi 4 e 5 (beni materiali diversi da quelli relativi a Industria 4.0), ovvero a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni (ai sensi del comma 12) per gli investimenti in beni materiali e immateriali Industria 4.0 (di cui ai commi 6, 7 e 8). La legge di bilancio 2020 prevedeva l’utilizzo in cinque o tre quote (comma 191). Per gli investimenti in beni strumentali effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d’imposta spettante ai sensi del comma 4 (beni materiali diversi da Industria 4.0), per i soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale. Se l’interconnessione di beni materiali avviene in un periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in funzione, è comunque possibile iniziare a fruire del credito d’imposta per la parte spettante. A tale credito d’imposta non si applicano i limiti generali (700.000 euro, elevato a 1 milione per il 2020 dal decreto Rilancio, n. 34 del 2020) e i limiti speciali (cd. limite di utilizzo, 250.000 euro) di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; inoltre non è preclusa l’autocompensazione del credito in presenza di debiti iscritti a ruolo (articolo 31 del decreto-legge n. 78 del 2010). Al solo scopo di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative, le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Si demanda a un apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico il compito di stabilire il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione in relazione a ciascun periodo di imposta agevolabile. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi (artt. 61 e 109 comma 5, del Testo Unico delle Imposte sui redditi – TUIR, di cui al D.P.R. n. 917 del 1986). Esso è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto. Il comma 10 disciplina le conseguenze della cessione dei beni oggetto degli investimenti agevolati. In particolare, se entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione o di interconnessione i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verifichino le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell’articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di investimenti sostitutivi. Introdotte per evitare che il beneficio dell’iperammortamento interferisse, negli esercizi successivi, con le scelte di investimento più opportune che l’impresa potesse aver esigenza di compiere al fine di mantenere il livello di competitività raggiunto, le richiamate norme sugli investimenti sostitutivi contemplano l’ipotesi che il bene agevolato sia realizzato a titolo oneroso (ad esempio, per la necessità di sostituire i beni agevolati con beni più performanti). In tali casi si prevede che il beneficio non venga meno per le residue quote, come determinate in origine, purché nel medesimo periodo d’imposta del realizzo l’impresa:
– sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall’allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232;
– attesti l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell’interconnessione.
Di conseguenza, la sostituzione non determina la revoca dell’agevolazione, a condizione che il bene nuovo abbia caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall’allegato A alla legge n. 232 del 2016 e che siano soddisfatte le condizioni documentali richieste dalla legge per l’investimento originario. Ove l’investimento sostitutivo sia di costo inferiore a quello del bene originario, ferme restando le altre condizioni oggettive e documentali richieste, il beneficio calcolato in origine deve essere ridotto in corrispondenza del minor costo agevolabile.
Controlli e monitoraggio
Il comma 12 pone gli obblighi di conservazione documentale a carico dei beneficiari dell’agevolazione in parola, ai fini dei successivi controlli. In particolare, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni di riferimento. In relazione agli investimenti previsti dai commi 6, 7 e 8 (di cui agli allegati A e B della legge di bilancio 2017, beni individuati nell’ottica di Industria 4.0), le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, l’onere documentale di cui al periodo precedente può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. n. 445 del 2000). Qualora nell’ambito delle verifiche e dei controlli riguardanti gli investimenti agevolati si rendano necessarie valutazioni di ordine tecnico concernenti la qualificazione e la classificazione dei beni, l’Agenzia delle entrate può richiedere al Ministero dello sviluppo economico di esprimere il proprio parere. I termini e le modalità di svolgimento di tali attività collaborative sono fissati con apposita convenzione tra l’Agenzia delle entrate e il Ministero dello Sviluppo economico, nella quale può essere prevista un’analoga forma di collaborazione anche in relazione agli interpelli interpretativi, presentati all’Agenzia delle entrate (ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n. 212, Statuto del contribuente), aventi ad aggetto la corretta applicazione del credito d’imposta per i suddetti investimenti. Per l’espletamento delle attività di propria competenza, il Ministero dello Sviluppo economico potrà anche avvalersi di soggetti esterni con competenze tecniche specialistiche. Il comma 13 chiarisce che il monitoraggio delle fruizioni del credito d’imposta spetta al Ministero dell’economia e delle finanze al fine di rilevare gli eventuali scostamenti dalle previsioni ed attivare le relative procedure contabili.
Copertura finanziaria
Il comma 15, per la copertura finanziaria della disciplina del credito d’imposta in parola, individua le risorse del Fondo di rotazione per l’attuazione del Next Generation EU – Italia, di cui all’articolo 184 del provvedimento, alla cui scheda di lettura si rinvia
Articolo 185, commi 14-16 – Credito d’imposta in ricerca e sviluppo e credito d’imposta in formazione 4.0
L’articolo 185, comma 14, lett. da a) ad h), proroga fino all’anno 2022 la disciplina relativa al credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative introdotto dalla legge di bilancio 2020. Contestualmente, apporta modifiche alla disciplina in questione, intese a chiarirne l’ambito applicativo. Il medesimo comma 14, lettera i), proroga al 2022 il credito d’imposta formazione 4.0. La successiva lettera l) chiarisce i costi ammissibili a tale beneficio. Il comma 15 dispone in ordine alla copertura finanziaria degli oneri recati dai commi da 1 a 14, per i quali si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l’attuazione di NextgenerationEU, di cui all’articolo 184. Il comma 16 stanzia 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 da destinare all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile-ENEA, al fine assicurare, previa convenzione, il supporto tecnico al Ministero dello Sviluppo economico per le attività previste dalla disciplina del credito d’imposta in beni strumentali e dal credito d’imposta in ricerca e sviluppo. Segnatamente, il comma 14, alle lettere da a) ad h) modifica i commi da 198 a 207 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2020 (L. n. 160/2019), che recano la disciplina del credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative a supporto della competitività delle imprese. La lettera a) del comma 14 proroga il credito fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022. A tal fine, novella il comma 198 della legge di bilancio 2020, il quale attualmente consente la fruibilità del credito d’imposta per il solo anno 2020. Le lettere da b) ad e) del comma sono finalizzate a precisare e meglio chiarire l’ambito applicativo del credito d’imposta. Nel dettaglio, la lettera b) interviene sulle tipologie di imprese che possono beneficiare del credito d’imposta, disponendo – con una novella al comma 199 della legge di bilancio 2020 – che esso sia fruibile a prescindere dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, anziché del reddito d’impresa, come invece attualmente prevede il citato comma 199. Nel dettaglio il comma 199 dell’articolo 1 della L. n. 160/2020 prevede che possono fruire del credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito d’impresa, che effettuano investimenti in una delle attività ammissibili alla misura agevolativa (articolo 1, comma 199, della legge 160/2019). La norma, facendo esplicito riferimento al reddito d’impresa, sembra dunque escludere dall’agevolazione le imprese agricole e individuali che svolgono attività che rientrano nel reddito agrario, determinato ai sensi dell’articolo 32 del Tuir (D.P.R. n. 917/1986). Si ricorda che il precedente credito d’imposta in ricerca e sviluppo ex articolo 3 del D.L. n. 145/2013 era invece rivolto a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di riferimento e dal regime contabile (cfr. Circolare Agenzia delle entrate 5/E del 16 marzo 2016). L’articolo 3 del D.L. n. 145/2013 faceva infatti riferimento “a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo”. L’intervento in esame sembra dunque superare la questione interpretativa inerente la formulazione vigente del comma 199. La lettera c) modifica la norma (comma 200, lett. c) della legge di bilancio 2020) che ammette le spese per contratti di ricerca extra muros nella determinazione della base di calcolo del credito d’imposta, alla condizione che i soggetti commissionari dei progetti relativi alle attività di ricerca e sviluppo previste nei contratti stessi siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell’UE o in Stati aderenti allo Spazio economico europeo (SEE) o in Stati compresi nell’Elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito. La lettera c), in esame al n.1, precisa che la condizione di residenza nell’UE, nel SEE o negli Stati del suddetto elenco deve sussistere qualora si tratti di contratti stipulati con soggetti esteri. La lettera c), n. 2 interviene poi sul comma 200, lett. d) della legge di bilancio 2020, il quale ammette – nella determinazione della base di calcolo del credito d’imposta – le quote di ammortamento relative all’acquisto da terzi di un’invenzione industriale o biotecnologica, una topografia di prodotto a semiconduttori o una nuova varietà vegetale, alla condizione che tali privative derivino da contratti di acquisto o licenza stipulati con soggetti terzi fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell’UE, in Stati aderenti al SEE o compresi nell’elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito. La lettera c) n. 2, precisa che tali privative, ai fini dell’ammissione delle relative quote di ammortamento nella base di calcolo del credito d’imposta in ricerca e sviluppo, possono derivare da contratti di acquisto o licenza stipulati con soggetti terzi residenti nel territorio dello Stato o fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti al SEE o in Stati compresi nell’elenco. Infine, la lettera c), al n. 3, interviene sul comma 200, lett. e) della legge di bilancio 2020. Tale disposizione attualmente considera ammissibili, ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d’imposta, le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di R&S, nel limite massimo complessivo del 20 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a) del medesimo comma 200, ovvero delle spese per contratti di ricerca extra-muros indicate alla lettera c), senza considerare per queste ultime le maggiorazioni ivi previste. La lettera in esame precisa che si deve operare il calcolo senza considerare non già le maggiorazioni previste dalla lett. c), ma la maggiorazione prevista dalla medesima lettera c). Ai sensi della citata lettera c) del comma 200 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2020 (L.n. 162/2019), le spese per i contratti di ricerca extra-muros stipulati con università e istituti di ricerca residenti nel territorio dello Stato, concorrono in modo maggiorato a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare. La maggiorazione opera, ai sensi della lettera c) in questo specifico caso. La lettera d), n. 1, interviene sul comma 201, lett. c) della legge di bilancio 2020. Tale norma ammette nella determinazione della base di calcolo del credito d’imposta, le spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del commissionario dei progetti relativi alle attività di innovazione tecnologica, a condizione che lo stesso commissionario, sia fiscalmente residente o localizzato in altri Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti al SEE o in Stati compresi nell’elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito. La lettera in esame precisa che la condizione di residenza nell’UE, nel SEE o negli Stati del suddetto elenco deve sussistere qualora si tratti di contratti stipulati con soggetti esteri. La lettera d) n. 2 interviene sul comma 201, lettera d) della legge di bilancio 2020. Tale norma ammette nella base di calcolo del credito d’imposta le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica, nel limite massimo complessivo del 20 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a) del medesimo comma 200, a condizione che i relativi contratti siano stipulati con soggetti residenti nel territorio dello Stato o con soggetti fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell’UE o in Stati aderenti al SEE o in Stati compresi nell’elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito. La lettera in esame specifica che il limite del 20 percento è rapportato alle spese di personale di cui alla lettera a) ovvero alle spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario dei progetti relativi alle attività di innovazione tecnologica, indicate alla lettera c). La lettera e) n. 1 modifica il comma 202, lettera b) della legge di bilancio 2020, il quale considera ammissibili ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d’imposta per le attività di design e ideazione estetica, entro dati limiti, le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili utilizzati nelle attività di design e innovazione estetica ammissibili al credito d’imposta. La modifica della lettera in esame è finalizzata ad includere anche le spese relative ai software. La lettera e) n. 2 modifica il citato comma 202, alla lettera c). Tale norma attualmente ammette nella determinazione della base di calcolo del credito d’imposta le spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento, da parte del commissionario delle attività di design e ideazione estetica, a condizione che il commissionario stesso sia fiscalmente residente o localizzato in altri Stati membri dell’UE o in Stati aderenti al SEE o in Stati compresi nell’elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito. La lettera in esame precisa che la condizione di residenza nell’UE, nel SEE o negli Stati del suddetto elenco deve sussistere qualora si tratti di contratti stipulati con soggetti esteri. Con la medesima finalità di precisazione, la lettera e) n. 3 modifica la lettera d) del citato comma 202.Tale norma ammette, entro certi limiti, nella base di calcolo del credito d’imposta, le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività innovative nel design e nell’ideazione estetica, a condizione che i soggetti cui sono commissionati i progetti siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell’UE o in Stati aderenti al SEE o in Stati compresi nell’elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito. Anche in questo caso, si precisa che la condizione di residenza nell’UE, nel SEE o negli Stati del suddetto elenco deve sussistere qualora si tratti di contratti stipulati con soggetti esteri. La lettera f) modifica il comma 203, al fine di rideterminare le percentuali entro le quali è riconosciuto il credito di imposta, ed in particolare prevede che:
– per le attività di ricerca e sviluppo, esso sia riconosciuto in misura pari al 20 per cento – anziché l’attuale 12 per cento – della relativa base di calcolo, al netto di altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute per le stesse spese ammissibili, nel limite di 4 milioni – anziché 3 milioni – ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi. Si ricorda che l’articolo 244 del D.L. n. 34/2020 ha già disposto una maggiorazione della percentuale – per le attività di ricerca e sviluppo (inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19) direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) e nelle regioni colpite dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017 (Lazio, Marche e Umbria) (cfr. sul punto, infra, ricostruzione normativa);
– per le attività di innovazione tecnologica, in misura pari al 10 per cento – anziché l’attuale 6 per cento – della relativa base di calcolo, al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 2 milioni di euro – anziché 1,5 milioni – ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi;
– per le attività di design e ideazione estetica, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 10 per cento – anziché del 6 per cento – della relativa base di calcolo, al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 2 milioni di euro – anziché di 1,5 milioni di euro – ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi;
– per le attività di innovazione tecnologica destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 individuati con il decreto ministeriale attuativo della misura, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 15 per cento – anziché al 10 per cento – della relativa base di calcolo, al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 2 milioni di euro – anziché 1,5 milioni – ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.
La lettera g) modifica il comma 206 della legge di bilancio 2020, al fine di introdurre l’obbligo di asseverare la relazione tecnica che le imprese beneficiarie del credito d’imposta sono tenute, ai sensi del citato comma, a redigere e conservare. La relazione illustra le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione. Essa deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sotto progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa. Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all’impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività. La lettera h) prevede una procedura di collaborazione tra il Ministero dello sviluppo economico e l’Agenzia delle entrate ai fini della corretta applicazione del credito d’imposta per i suddetti investimenti. In particolare la lettera integra il comma 207 della legge di bilancio 2020, disponendo che i termini e le modalità di svolgimento delle attività collaborative sono fissati con apposita convenzione tra l’Agenzia delle Entrate e il Ministero dello Sviluppo economico, nella quale potrà essere prevista un’analoga forma di collaborazione anche in relazione agli interpelli presentati all’Agenzia delle Entrate, aventi ad aggetto la corretta applicazione del credito d’imposta. Per l’espletamento delle attività di propria competenza, il Ministero dello Sviluppo economico potrà anche avvalersi di soggetti esterni con competenze tecniche specialistiche. In proposito, il successivo comma 16 stanzia 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 da destinare all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile-ENEA, al fine assicurare, previa convenzione, da sottoscrivere entro 60 giorni – il supporto tecnico al Ministero dello Sviluppo economico per le attività previste dalla disciplina del credito d’imposta in beni strumentali (prorogato dall’articolo 185, commi 1-13) e dal credito d’imposta in ricerca e sviluppo, qui in esame, La relazione illustrativa afferma che la corretta qualificazione degli investimenti richiede competenze tecnico-ingegneristiche di elevata specializzazione non sempre rinvenibili nella Pubblica Amministrazione.
- Il credito d’imposta in ricerca e sviluppo
Con la legge di bilancio 2020 (L. n. 160/2019, articolo 1, commi 198-209), è stata introdotta la nuova disciplina del credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative a supporto della competitività delle imprese. La nuova disciplina opera per il periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2019, quindi per il solo anno 2020. Essa si sostituisce a quella del credito di imposta per investimenti in ricerca e sviluppo di cui all’articolo 3 del D.L. n.145/2013, il cui periodo di operatività viene anticipatamente cessato all’anno 2019 (rispetto alla disciplina che ne prevedeva l’operatività fino al 2020). Il nuovo credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative introdotto dalla legge di bilancio 2020 è inquadrabile nella revisione complessiva delle misure fiscali di sostegno del “Piano industria 4.0” annunciato dal Governo a novembre 2019, alla luce del monitoraggio effettuato sull’efficacia delle misure fiscali Industria 4.0 previgenti (iper ammortamento e super ammortamento e lo stesso credito d’imposta R&S di cui al D.L. n. 145/2013) e della necessità di supportare la trasformazione tecnologica (cd. transizione 4.0) del tessuto produttivo italiano anche in chiave di sostenibilità ambientale. Rientrano in tale riforma anche il nuovo credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, introdotto dalla stessa legge di bilancio 2020 in luogo dell’iper e del super ammortamento, nonché la disciplina sulla proroga del credito d’imposta formazione 4.0. Il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali è esteso al 2022 dall’articolo 185, commi 1-13 del disegno di legge in esame, alla cui scheda di lettura si rinvia. I soggetti che possono fruire del credito d’imposta sono tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito d’impresa, che effettuano investimenti in una delle attività ammissibili alla misura agevolativa (articolo 1, comma 199, della legge 160/2019).Dalla lettera della norma in esame, che fa esplicito riferimento al reddito d’impresa, sembrano escluse dall’agevolazione le imprese agricole e individuali che svolgono attività che rientrano nel reddito agrario, determinato ai sensi dell’articolo 32 del Tuir (D.P.R. n. 917/1986). Si ricorda che il precedente credito d’imposta in ricerca e sviluppo ex articolo 3 del D.L. n. 145/2013 era invece rivolto a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di riferimento e dal regime contabile (cfr. Circolare Agenzia delle entrate 5/E del 16 marzo 2016). L’articolo 3 del D.L. n. 145/2013 faceva infatti riferimento “a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo”. Per le imprese ammesse al credito d’imposta in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative introdotto dalla legge di bilancio 2020, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. La legge di bilancio 2020 indica come attività di:
– ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta, le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico;
– innovazione tecnologica ammissibili, quelle attività finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, secondo quanto prevede il Manuale di Oslo;
– attività innovative ammissibili, quelle orientate al design e all’ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e moda, calzaturiero, occhialeria, orafo, mobile, arredo, della ceramica e per la concezione e realizzazione di nuovi campionari.
Per ogni tipo di attività si indicano le spese ammissibili ai fini della determinazione della base di calcolo del beneficio e anche, in alcuni casi, i limiti percentuali rispetto al totale delle spese ammesse, che sono maggiorati nel caso di spese di personale sostenute per: giovani ricercatori (età non superiore a 35 anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un’università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline tecniche o scientifiche secondo la classificazione UNESCO Isced), assunti dall’impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati in laboratori e altre strutture di ricerca situate nel territorio dello Stato giovani specializzati (soggetti di età non superiore a 35 anni, al primo impiego, laureati in design e altri titoli equiparabili) assunti a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di design e innovazione estetica in laboratori e altre strutture di ricerca situate nel territorio dello Stato. Nel caso di attività di ricerca e sviluppo, ricevono una maggiorazione anche le spese per contratti di ricerca extra-muros stipulati con università e istituti di ricerca nonché – secondo quanto recentemente introdotto con il D.L. n. 34/2020 (art. 38, comma 5) – con start-up innovative, aventi sede nel territorio dello Stato. Il credito di imposta è riconosciuto attualmente: per le attività di ricerca e sviluppo, in misura pari al 12 per cento della relativa base di calcolo, al netto di altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute per le stesse spese ammissibili, nel limite di 3 milioni, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi. L’articolo 244 del D.L. n. 34/2020 ha disposto che – per le attività di ricerca e sviluppo (inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19) direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) e nelle regioni colpite dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017 (Lazio, Marche e Umbria) – la percentuale è maggiorata dal 12 al 25 per cento per le grandi imprese che occupano almeno duecentocinquanta persone, il cui fatturato annuo è almeno pari a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio è almeno pari a 43 milioni di euro; dal 12 al 35 per cento per le medie imprese, che occupano almeno cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro; dal 12 al 45 per cento per le piccole imprese che occupano meno di cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro. per le attività di innovazione tecnologica, in misura pari al 6 per cento della relativa base di calcolo, al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi; per le attività di innovazione tecnologica destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 individuati con il decreto ministeriale attuativo della misura previsto dal comma 200, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo, al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Nel rispetto dei massimali indicati e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attività, è possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d’imposta; per le attività di design e ideazione estetica, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 6 per cento della relativa base di calcolo, al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. La nuova disciplina considera dunque l’ammontare degli investimenti effettuati e non più il valore incrementale degli investimenti rispetto alla media del triennio. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione delle spese sostenute. Si demanda ad un decreto ministeriale l’adozione delle disposizioni attuative della misura. In Gazzetta Ufficiale n. 182 del 21 luglio 2020, è stato pubblicato Decreto del MISE 26 maggio 2020, cd. Decreto Transizione 4.0 che reca disposizioni applicative della disciplina del credito d’imposta concernenti, in particolare: la definizione delle attività di ricerca e sviluppo (articolo 2), delle attività di innovazione tecnologica (articolo 3) e delle attività di design e ideazione estetica ammissibili (articolo 4); l’individuazione, nell’ambito delle attività di innovazione tecnologica, degli obiettivi di innovazione digitale 4.0 e degli obiettivi di transizione ecologica rilevanti per la maggiorazione dal 6 al 10 per cento dell’aliquota del credito d’imposta (articolo 5); la determinazione e la documentazione delle spese ammissibili al credito d’imposta (articolo 6). Si segnala che, nel corso dell’audizione del Ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli, svoltasi lo scorso 9 settembre presso la X Commissione della Camera dei deputati, sulle priorità di utilizzo delle risorse del Recovery Fund, il Ministro ha evidenziato la necessità di un rafforzamento degli interventi di sostegno agli investimenti in ricerca e sviluppo e tecnologie emergenti. Il comma 14, lettera i), proroga al 2022 (più precisamente, fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022) il beneficio del credito d’imposta formazione 4.0. La successiva lettera l) chiarisce i costi ammissibili a tale beneficio. La legge di bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205) ha assegnato tale credito di imposta in favore di ogni tipo e forma di impresa, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, fino ad un importo massimo annuale di euro 300.000 per ciascun beneficiario. Il comma 48 della legge di bilancio 2018 prevede, inoltre, che tali attività devono essere svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0 quali big data e analisi dei dati, cloud, fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali. Sono escluse dal beneficio le attività di formazione, ordinaria o periodica, organizzata dall’impresa per conformarsi alle norme in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e di protezione dell’ambiente o ad altre norme obbligatorie in materia di formazione. Inoltre il credito di imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di spettanza e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi in cui il credito sia impiegato. Con D.M. 4 maggio 2018 sono state emanate le disposizioni applicative del credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0., con particolare riguardo alla documentazione richiesta, all’effettuazione dei controlli e alle cause di decadenza del beneficio. Successivamente, la legge di bilancio 2019 (articolo 1, comma 79 della legge n. 145 del 2018) ha rimodulato il beneficio secondo la dimensione delle imprese. Il beneficio è stato prorogato al 2020 dalla legge di bilancio 2020 (articolo 1, menzionato comma 210 della legge n. 160 del 2019) che ha effettuato alcune rimodulazioni del limite massimo annuale del credito, da applicarsi secondo la dimensione delle imprese, prevedendo che:
– nei confronti delle piccole imprese il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 50 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 300.000 euro;
– nei confronti delle medie imprese, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 40 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro (rispetto ai vigenti 300.000 euro);
– nei confronti delle grandi imprese il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 30 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro (rispetto ai vigenti 200.000 euro).
La medesima legge di bilancio 2020 ha aumentato la misura dell’agevolazione per tutte le imprese, fermi restando i limiti massimi annuali, al 60 per cento nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o ultra svantaggiati come definite dal decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali 17 ottobre 2017. Sono state chiarite le modalità di applicazione del credito d’imposta per il caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all’impresa ed è stato eliminato l’obbligo di disciplinare espressamente lo svolgimento delle attività di formazione in contratti collettivi aziendali o territoriali. La lettera l) chiarisce che, per il periodo in corso al 31 dicembre 2020 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2023, ai fini della disciplina introdotta originariamente dalla legge di bilancio 2018 (dall’articolo 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205) sono ammissibili all’agevolazione i seguenti costi, previsti dall’articolo 31, comma 3, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno UE. Si tratta in particolare dei seguenti costi:
a) spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
b) costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, le spese di alloggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature nella misura in cui sono utilizzati esclusivamente per il progetto di formazione;
c) i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
d) le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.
Il comma 15 infine dispone in ordine alla copertura finanziaria degli oneri recati dai commi da 1 a 14 dell’articolo 185 in esame, per i quali si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l’attuazione di NextgenerationEU, di cui all’articolo 184, secondo le modalità di cui al comma 4 del medesimo articolo. Il comma 4 dell’articolo 184 dispone che, qualora le risorse iscritte sul Fondo di rotazione siano utilizzate per progetti finanziati dal dispositivo di ripresa e resilienza dell’Unione europea che comportino minori entrate per il bilancio dello Stato, l’ importo corrispondente alle predette minori entrate viene versato sulla contabilità speciale n.1778, intestata: “Agenzia delle Entrate – Fondi di bilancio” per la conseguente regolazione contabile, mediante versamento sui pertinenti capitoli dello stato di previsione dell’entrata del bilancio statale. Si rinvia, più diffusamente, alla scheda di lettura relativa all’articolo 184.
Fonte: Servizio Studi Senato della Repubblica – dossier 20/11/2020