L’articolo 194 reca modifiche alla disciplina della lotteria dei corrispettivi al fine permettere la partecipazione alla lotteria ai soli soggetti che fanno acquisti di beni o servizi esclusivamente attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico. Modifica inoltre la disciplina delle misure premiali per utilizzo strumenti di pagamento elettronici (cashback), chiarendo, tra l’altro, le somme riconosciute non concorrono alla formazione del reddito imponibile del beneficiario e non sono assoggettate ad alcun prelievo erariale. Le lettere a) e b) del comma 1 recano novelle, rispettivamente, ai commi 540 e 541 dell’art. 1, della legge di bilancio per il 2017 (l. n.232/2016) in materia di lotteria dei corrispettivi (o lotteria degli scontrini). Esse stabiliscono che la partecipazione alla lotteria è riservata ai soggetti che effettuano acquisti di beni e servizi esclusivamente attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico. Ulteriore modifica al comma 540 chiarisce che le segnalazioni inerenti al rifiuto del codice lotteria da parte degli esercenti devono essere effettuate tramite il portale “Lotteria” del sito internet dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli (e non “dell’Agenzia delle entrate”, come scritto nel testo vigente). La modifica al comma 542 (di cui alla lettera c) del comma 1 in esame) stabilisce che il limite annuo dell’ammontare complessivo dei premi pari a 45 milioni di euro si applichi a tutti i premi (e non solo ai “premi speciali”, destinati dalla disciplina vigente ai pagamenti elettronici). Il comma 2 reca novella all’art. 18, comma 2, del D.L. n. 119/2018 (conv. dalla legge n. 136 del 2018). Tale art. 18 reca, tra l’altro, il rinvio al 1° gennaio 2021 della lotteria dei corrispettivi. Il comma 2 dell’art. 18 del DL n. 119 in parola istituisce un apposito fondo presso il MEF (con una dotazione di 3 milioni di euro per l’anno 2020 e di 6 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021) per far fronte alle spese connesse alla lotteria. La novella in esame specifica che tali risorse siano destinate alle spese amministrative connesse alla gestione della lotteria e non più, come nel testo vigente, “all’attribuzione dei premi”. Secondo la relazione illustrativa, le modifiche alla disciplina della lotteria costituiscono una forma ulteriore di sostegno all’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici. La novella al decreto-legge n. 119 del 2018 allinea la disciplina ivi prevista (applicabile anche al pagamento in contanti) alla nuova disciplina, che limita i premi ai pagamenti effettuati con strumenti elettronici. I commi da 540 a 544 della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017) hanno previsto l’istituzione – inizialmente dal 2018, termine successivamente prorogato al 1° luglio 2020 – di una lotteria nazionale, cui partecipano i contribuenti che effettuano acquisti di beni o servizi presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi. Per partecipare all’estrazione è necessario che i contribuenti, al momento dell’acquisto, comunichino il proprio codice fiscale all’esercente e che quest’ultimo trasmetta all’Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione. Le vincite non concorrono alla formazione del reddito imponibile del vincitore e non sono assoggettate ad alcun prelievo erariale. Ove siano utilizzati strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori, sono previsti premi aggiuntivi associati alla lotteria medesima. Come detto, con le modifiche in esame, la lotteria viene destinata interamente a coloro che utilizzino strumenti elettronici di pagamento. Si ricorda, infine, che il Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 31 ottobre 2019 dispone in ordine alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi validi ai fini della lotteria. Le modalità tecniche per l’attuazione della lotteria degli scontrini sono definite con Det. 5 marzo 2020, n. 80217/RU, emanata dall’Agenzia delle dogane e dei Monopoli congiuntamente con l’Agenzia delle entrate. Il comma 3 dell’articolo in esame reca novella ai commi 288 e 290 dell’art. 1 della legge di bilancio per il 2020 (l. n. 160 del 2019) in materia di misure premiali per utilizzo strumenti di pagamento elettronici (cashback). L’articolo 1, comma 288 della legge di bilancio 2020 (come modificato dall’art. 73 del d.-l. n. 104/2020, conv. dalla l n. 126/2020) prevede che le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato che effettuano abitualmente – al di fuori di attività di impresa o esercizio di professione – acquisti con strumenti di pagamento elettronici hanno diritto ad un rimborso in denaro, nei casi, alle condizioni e sulla base dei criteri individuati dalle disposizioni attuative previste dal successivo comma 289. Con la modifica in esame si chiarisce che i rimborsi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l’intero ammontare corrisposto nel periodo d’imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale. Il citato comma 289 prevede che il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, emani uno o più decreti al fine di stabilire le condizioni e le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 288, 289-bis e 289-ter, inclusi le forme di adesione volontaria e i criteri per l’attribuzione del rimborso, anche in relazione ai volumi ed alla frequenza degli acquisti, gli strumenti di pagamento elettronici e le attività rilevanti ai fini dell’attribuzione del rimborso, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 290. Quest’ultimo reca uno stanziamento, in apposito fondo nello stato di previsione del MEF, pari 3 miliardi di euro per gli anni 2021 e 2022 per il finanziamento delle misure premiali in oggetto. La modifica in esame propone di sopprimere la disposizione (di cui al secondo periodo del comma 290) che prevede che tale importo possa essere elevato in considerazione dell’emersione di base imponibile a seguito dell’applicazione della misura premiale. L’emersione è rilevata dalla Commissione chiamata a predisporre la “Relazione sull’economia non osservata e sull’evasione fiscale e contributiva” ai sensi dell’art. 10-bis.1 della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009) dedicato al monitoraggio dell’evasione fiscale e contributiva. Come detto, la novella in esame propone l’abrogazione delle disposizioni inerenti all’incremento del fondo. Si ricorda che il citato art. 73 del d.-l. n. 104/2020 ha inserito i due nuovi commi 289-bis e 289-ter in materia di cashback. Il comma 289-bis prevede che il MEF debba utilizzare la piattaforma PagoPA (articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005-Codice dell’amministrazione digitale), e affidare alla società PagoPA S.p.A. (articolo 8, comma 2, del decreto legge n. 135 del 2018), i servizi di progettazione, realizzazione e gestione del sistema informativo destinato al calcolo del rimborso di cui ai commi 288 e 289. Gli oneri e le spese relative ai predetti servizi, comunque non superiori a 2,2 milioni per l’anno 2020, ed a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, sono a carico delle risorse finanziarie di cui al comma 290 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2020. Il comma 289-ter prevede che le attività di attribuzione ed erogazione dei rimborsi, nonché ogni altra attività strumentale e accessoria (ivi inclusa la gestione dei reclami e delle eventuali controversie) siano affidate dal MEF alla Consap – Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A. Gli oneri e le spese relative ai predetti servizi, comunque non superiori a 1,5 milioni di euro annui per gli anni 2021 e 2022, sono anch’esse a carico delle risorse finanziarie di cui al già citato comma 290.
Fonte: Servizio Studi Senato della Repubblica – dossier 20/11/2020