L’articolo 195 stabilisce che il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro è utilizzabile dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 e non per tutto l’anno 2021. La norma anticipa quindi il termine precedentemente previsto per esercitare l’opzione della cessione del credito (31 dicembre 2021) al 30 giugno 2021. Preliminarmente si ricorda che l’articolo 120 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 riconosce ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, nonché alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo del settore un credito d’imposta pari al 60 per cento delle spese sostenute, nel 2020 e per un massimo di 80.000 euro, per gli interventi necessari a far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19. Negli interventi agevolabili sono compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l’acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti. Il credito d’imposta:
– è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti;
– è utilizzabile nell’anno 2021 esclusivamente in compensazione (ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241).
Si ricorda, altresì che l’articolo 122 del sopra citato decreto stabilisce altresì che fino al 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari del credito d’imposta possono, in luogo dell’utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi il locatore o il concedente, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare, nonché gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. La cessione può riguardare esclusivamente la quota del credito relativa alle spese effettivamente sostenute, nei limiti dell’importo fruibile. Per una panoramica dettagliata sulla materia si rinvia alla consultazione della scheda informativa dell’Agenzia delle entrate: Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro. Il comma 1 dell’articolo in esame modifica il termine indicato per utilizzare l’agevolazione fiscale stabilendo che il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro non sarà più utilizzabile nell’anno 2021, ma solo dal 1° gennaio al 30 giugno 2021. Il comma 2 modifica anche il termine precedentemente previsto per esercitare l’opzione della cessione del credito. La norma prevede che i soggetti beneficiari del credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro possono optare per la cessione dello stesso fino al 30 giugno 2021. Il comma 3, conseguentemente alle norme introdotte dai commi precedenti, riduce di un miliardo di euro l’autorizzazione di spesa prevista per la copertura degli oneri (pari a 2 miliardi di euro) derivanti dall’applicazione del credito d’imposta (articolo 120, comma 6, del decretolegge 19 maggio 2020, n. 34).
Fonte: Servizio Studi Senato della Repubblica – dossier 20/11/2020