L’articolo 196 amplia la possibilità per il contribuente di far retroagire il termine di decorrenza degli accordi preventivi, che la legislazione vigente limita al periodo in corso alla data di presentazione dell’istanza per gli accordi conseguenti a quelli con altre autorità estere (accordi bilaterali o multilaterali) o di stipula dell’accordo con l’amministrazione finanziaria nazionale (accordi unilaterali), fino ai periodi d’imposta per i quali non sia ancora decorso il termine per l’accertamento previsto dall’articolo 43 del D.P.R. n. 600 del 1973. Nel caso di accordi unilaterali la facoltà è concessa a condizione che nel periodo considerato si verifichino le medesime circostanze di fatto e di diritto alla base dell’accordo e che non sia iniziata un’attività di controllo alla data di sottoscrizione dell’accordo. Nel caso di accordi bilaterali o multilaterali, oltre alle predette condizioni è necessario che il contribuente ne abbia fatto richiesta nell’istanza di accordo preventivo e che le autorità competenti estere acconsentano ad estendere la validità dell’accordo ad annualità precedenti. Viene previsto, infine, che l’ammissibilità della richiesta di accordo preventivo sia subordinata al versamento di una commissione calcolata in ragione del fatturato complessivo del gruppo cui appartiene il contribuente istante. L’articolo 31-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 prevede una procedura che consente all’amministrazione finanziaria e alle imprese che esercitano attività internazionale di stipulare accordi preventivi, volti a predeterminare elementi rilevanti ai fini dell’obbligazione tributaria, quali: il regime dei prezzi di trasferimento; la determinazione dei valori di uscita o di ingresso in caso di trasferimento della residenza; la valutazione preventiva della sussistenza dei requisiti che configurano una stabile organizzazione; l’attribuzione di utili o perdite alla stabile organizzazione in un altro Stato di un’impresa residente ovvero alla stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente; l’erogazione o percezione di dividendi, interessi, royalties e altri componenti reddituali. Le disposizioni attuative della disciplina degli accordi preventivi sono state dettate dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 marzo 2016, che stabilisce le modalità operative per l’accesso alla procedura. I commi 2 e 3 dell’articolo 31-ter disciplinano il periodo di efficacia degli accordi preventivi. Gli accordi stipulati fra un’impresa e l’autorità nazionale competente (accordi unilaterali) vincolano di norma le parti per il periodo d’imposta nel corso del quale sono stipulati e per i quattro periodi d’imposta successivi, salvo mutamenti delle circostanze di fatto o di diritto rilevanti. Qualora invece conseguano ad altri accordi conclusi con le autorità competenti di Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli previste dagli accordi o convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni (accordi bilaterali o multilaterali), vincolano le parti, secondo quanto convenuto con dette autorità, a decorrere da periodi di imposta precedenti alla data di sottoscrizione dell’accordo purché non anteriori al periodo d’imposta in corso alla data di presentazione della relativa istanza da parte del contribuente. Per effetto delle modifiche recate dalle disposizioni in esame viene ampliata la possibilità per il contribuente di far retroagire il termine di decorrenza degli accordi preventivi fino ai periodi d’imposta per i quali non sia ancora decorso il termine per l’accertamento previsto dall’articolo 43 del D.P.R. n. 600 del 1973 (di norma entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione). I presupposti per l’esercizio di tale facoltà vengono differenziati in base alla natura bilaterale o multilaterale dell’accordo. In particolare, nel caso di accordi unilaterali (lettera a) del comma 1) fra un’impresa e l’autorità nazionale competente è concessa la facoltà al contribuente di far valere retroattivamente l’accordo a condizione che nel periodo considerato si verifichino le medesime circostanze di fatto e di diritto alla base dell’accordo e che non sia iniziata un’attività di controllo alla data di sottoscrizione dell’accordo (accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza). Nel caso in cui la retroazione del termine di efficacia dell’accordo renda necessario rettificare il comportamento adottato dal soggetto passivo, l’impresa dovrà provvedere all’effettuazione del ravvedimento operoso ovvero alla presentazione della dichiarazione integrativa (articolo 2, comma 8, del D.P.R. n. 322 del 1998) senza l’applicazione, in entrambi i casi, delle relative sanzioni. Nel caso di accordi bilaterali o multilaterali (lettera b) del comma 1), oltre alle predette condizioni è necessario che il contribuente ne abbia fatto richiesta nell’istanza di accordo preventivo e che le autorità competenti di Stati esteri acconsentano ad estendere la validità dell’accordo ad annualità precedenti. Anche in questo caso, qualora in applicazione degli accordi sia necessario rettificare il comportamento adottato, il contribuente provvede all’effettuazione del ravvedimento operoso ovvero alla presentazione della dichiarazione integrativa, senza l’applicazione delle eventuali sanzioni. La lettera c) del comma 1 prevede che l’ammissibilità della richiesta di accordo preventivo sia subordinata al versamento di una commissione pari a:
a) diecimila euro nel caso in cui il fatturato complessivo del gruppo cui appartiene il contribuente istante sia inferiore a cento milioni di euro;
b) trentamila euro nel caso in cui il fatturato complessivo del gruppo cui appartiene il contribuente istante sia compreso tra cento milioni e settecentocinquanta milioni di euro;
c) cinquantamila euro nel caso in cui il fatturato complessivo del gruppo cui appartiene il contribuente istante sia superiore a settecentocinquanta milioni di euro.
Tali importi sono ridotti alla metà in caso di richiesta di rinnovo dell’accordo. L’articolo in esame prevede, infine, che le disposizioni di attuazione della disciplina in argomento siano adottate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.
Fonte: Servizio Studi Senato della Repubblica – dossier 20/11/2020