L’articolo 197 introduce alcune norme di semplificazione fiscale. La disposizone allinea per i contribuenti minori i termini di annotazione delle fatture nei registri IVA con quelli previsti per la liquidazione dell’imposta; stabilisce che per le operazioni con l’estero effettuate a partire dal 1° gennaio 2022 la trasmissione dei dati avvenga utilizzando il Sistema di Interscambio e introduce nuove sanzioni per omessa o errata trasmissione delle operazioni transfrontaliere; estende al 2021 l’esenzione dall’obbligo di fatturazione elttronica per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria; semplifica la predisposizione e consultazione dei documenti precompilati IVA; prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini della pubblicazione su internet, inviano al Dipartimento delle finanze, entro il 31 marzo dell’anno a cui l’imposta si riferisce, i dati rilevanti per la determinazionedell’ IRAP.
Termini trimestrali annotazioni VIA
In particolare, il comma 1 dell’articolo in esame modifica l’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica del 14 ottobre 1999, n. 542 che prevede la possibilità per i contribuenti minori di effettuare trimestralmente, anziché mensilmente, le liquidazioni periodiche (articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100) e i relativi versamenti dell’imposta. Si ricorda che per tali contibuenti rimane l’obbligo mensile di annotazione delle fatture emesse nel registro (articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633): entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni. Si segnala che in base all’articolo 18 del D.P.R. n. 600/1973, sono da considerarsi contribuenti minori i contribuenti che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 400.000 euro, per i lavoratori autonomi e per le imprese che hanno come oggetto della propria attività la prestazione di servizi, e a 700.000 euro, per le imprese che esercitano altre attività. Il nuovo comma 3-bis introdotto dalla disposizione in esame allinea per tali contribuenti le tempistiche di annotazione delle fatture nei registri IVA con quelle previste per la liquidazione dell’imposta. A tal fine la norma prevede che l’obbligo di annotazione nel registro delle fatture emesse possa essere adempiuto entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.
Abolizione esterometro
Il comma 2 stabilisce che per le operazioni con l’estero effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, la trasmissione dei dati avvenga non più con con la comunicazione attraverso il sistema cosiddetto esterometro, bensì utilizzando il Sistema di Interscambio. Si ricorda sinteticamente che la legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (legge finanziaria 2008) ha stabilito che la fatturazione nei confronti delle amministrazioni pubbliche debba avvenire esclusivamente in forma elettronica attraverso il Sistema di Interscambio e il decreto Ministeriale del 7 marzo 2008 ha individuato l’Agenzia delle Entrate quale gestore del Sistema di Interscambio e la Sogei quale apposita struttura dedicata ai servizi strumentali ed alla conduzione tecnica. Le regole per predisporre, trasmettere, ricevere e conservare le fatture elettroniche sono definite nel provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018 pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate. La legge di bilancio 2018 ha previsto successivamente l’obbligo di emettere soltanto fatture elettroniche attraverso il Sistema di Interscambio a partire dal 1° gennaio 2019 sia nel caso in cui la cessione del bene o la prestazione di servizio è effettuata tra due operatori Iva (operazioni B2B, cioè Business to Business), sia nel caso in cui la cessione/prestazione è effettuata da un operatore Iva verso un consumatore finale (operazioni B2C, cioè Business to Consumer). L’articolo 1, comma 3-bis del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, stabilisce tuttavia, uno specifico obbligo di comunicazione telematica (esterometro) per la trasmissione dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi delle operazioni transfrontaliere: i soggetti passivi sono tenuti a trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche (la trasmissione telematica è effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento). La norma modificando il richiamato articolo 1, comma 3-bis prevede che con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di Interscambio secondo il formato della fattura elettronica. Con riferimento alle medesime operazioni:
– la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi (dodici giorni dalla data di effettuazione dell’operazione come previsto dall’articolo 12-ter del decreto legge 34 del 2019 o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni);
– la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.
Nella relazione illustrativa che accompagna il testo si sottolinea che la modifica normativa è finalizzata a semplificare gli adempimenti a carico dei soggetti passivi IVA, prevedendo che possa essere usato un unico canale di trasmissione, il Sistema di interscambio, sia per trasmettere le fatture elettroniche, sia per inviare all’Agenzia i dati delle operazioni con l’estero, eliminando così l’obbligo di trasmissione di un’apposita comunicazione solo per le operazioni transfrontaliere. Il comma 3, facendo seguito alla nuova disciplina introdotta dal comma 2, modifica l’articolo 11, comma 2-quater, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 in materia di sanzioni per omissione o errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere introducendo due nuovi periodi che stabiliscono le nuove sanzioni applicabili alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022. In particolare la disposizione prevede che per le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, in caso di omessa o errata trasmissione dei dati, si applica la sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 400 euro mensili. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 200 euro per ciascun mese, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alle scadenze stabilite ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Esenzione fattura elettronica Sistema tessera sanitaria Il comma 4 estende anche al periodo d’imposta 2021 la vigenza della discipliana prevista dall’articolo 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n.119 che stabilisce che per i periodi d’imposta 2019 e 2020 i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, non possono emettere fatture elettroniche. I dati fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria possono essere utilizzati solo dalle pubbliche amministrazioni per l’applicazione delle disposizioni in materia tributaria e doganale, ovvero, in forma aggregata per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva.
Precompilata IVA
Il comma 5 introduce alcune norme volte a integrare le disposizioni che disciplinano la consultazione e la predisposizione da parte dell’Agenzia delle entrate dei documenti precompilati IVA. A tale proposito si ricorda che l’articolo 16 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 (Decreto fiscale 2019), sostituendo integralmente l’articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, prevede che a partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° luglio 2020, in via sperimentale, nell’ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei soggetti passivi dell’IVA residenti e stabiliti in Italia, in apposita area riservata del sito internet dell’Agenzia stessa, le bozze dei seguenti documenti:
– registri delle fatture e degli acquisti (articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633);
– comunicazioni delle liquidazioni periodiche dell’IVA.
Successivamente l’articolo 142 del decreto legge n. 34/2020 ha disposto lo slittamento dell’avvio sperimentale del processo alle operazioni Iva effettuate dal 1° gennaio 2021. Tale processo di semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili a carico dei contribuenti è stato illustrato dal direttore dell’Agenzia delle entrate durante un’audizione al Senato della Repubblica (Indagine conoscitiva sul processo di semplificazione del sistema tributario e del rapporto tra contribuenti e fisco). Il direttore ha rappresentato che avendo tutti i dati IVA disponibili, sia quelli legati alla fatturazione elettronica sia quelli legati alla trasmissione dei corrispettivi, l’amministrazione finanziaria può mettere i contribuenti nelle condizioni di ricevere i registri IVA disponibili in linea sulla base dei dati acquisiti; inoltre, sono messe a disposizione anche le bozze delle liquidazioni periodiche precompilate, così come la bozza della dichiarazione IVA precompilata. Il contribuente può apportare modifiche alla bozza dal momento che l’Agenzia è in possesso del dato numerico ma non possiede tutte quelle ulteriori informazioni connesse al profilo soggettivo e, quindi, alla percentuale di detraibilità di alcune spese nota solo all’interessato. La lettera a) del comma in esame specifica che che per la predisposizione dei menzionati documenti precompilati IVA, l’Agenzia utilizza, oltre ai dati provenienti dalle operazioni acquisite con le fatture elettroniche e con le comunicazioni, da quelle transfrontaliere e dai corrispettivi acquisiti telematicamente, anche i dati fiscali presenti nel sistema dell’Anagrafe Tributaria. La lettera b) chiarisce che in merito alla possibilità prevista per l’operatore IVA di usufruire dei documenti precompilati IVA per il tramite di intermediari (articolo 4, comma 2 del decreto legislativo n. 127) questi ultimi devono aver acquisito la delega per usufruire dei servizi della fatturazione elettronica.
Invio dati determinaizone IRAP
Il comma 6 prevede che allo scopo di semplificare gli adempimenti tributari dei contribuenti e le funzioni dei centri di assistenza fiscale nonché degli altri intermediari, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 marzo dell’anno a cui l’imposta si riferisce inviano al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze i dati rilevanti per la determinazione dell’imposta regionale sulle attività produttive–IRAP mediante l’inserimento degli stessi nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale ai fini della loro pubblicazione sul sito informatico www.finanze.it (articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360). Nella relazione illustrativa si sottolinea che tale intervento è volto a facilitare gli adempimenti tributari dei contribuenti e le funzioni dei centri di assistenza fiscale e degli altri intermediari. Viene, infatti, in tal modo creato un unico sito per la consultazione degli atti relativi all’IRAP, senza necessità di consultare i diversi siti istituzionali delle varie regioni e province autonome. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuati i dati rilevanti per la determinazione dell’imposta regionale sulle attività produttive. Il mancato inserimento da parte delle regioni e delle province autonome nel suddetto sito informatico dei dati rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta comporta l’inapplicabilità di sanzioni e di interessi.
Fonte: Servizio Studi Senato della Repubblica – dossier 20/11/2020