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9 Settembre 2026

LEGGE DI BILANCIO 2021 Schede di lettura Articolo 198 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche

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L’articolo 198 chiarisce che per il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche e sugli altri documenti inviati attraverso il Sistema di interscambio è obbligato, in solido, il contribuente che effettua la cessione del bene o la prestazione di servizio, anche nel caso in cui la fattura è emessa da un soggetto terzo per suo conto. Più in dettaglio la norma in esame chiarisce che l’obbligazione per il pagamento dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche e gli altri documenti inviati attraverso il Sistema di interscambio (di cui all’articolo 1, comma 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) grava sul contribuente che effettua la cessione del bene o la prestazione di servizio, in solido, anche nel caso in cui la fattura è emessa – ai sensi dell’articolo 21 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, D.P.R. IVA – da un soggetto terzo per suo conto. La relazione illustrativa chiarisce che scopo della norma è evitare incertezze nell’applicazione dell’imposta di bollo nei casi in cui il soggetto che procede all’emissione della fattura è diverso dal soggetto cedente o prestatore, chiarendo che anche in tali casi, resta ferma la responsabilità del cedente o prestatore, ai sensi dell’articolo 22 del DPR n. 642 del 1972 (TU sull’imposta di bollo), per il pagamento dell’imposta e delle eventuali sanzioni amministrative. Si ricorda che l’articolo 12-novies del decreto-legge n. 34 del 2019 consente all’Agenzia delle entrate, già in fase di ricezione delle fatture elettroniche, di verificare con procedure automatizzate la corretta annotazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, avendo riguardo alla natura e all’importo delle operazioni indicate nelle fatture stesse. L’Agenzia, ove rilevi che sulle fatture elettroniche non sia stata apposta la specifica annotazione di assolvimento dell’imposta di bollo, può integrare le fatture stesse con procedure automatizzate, già in fase di ricezione sul Sistema di interscambio (disciplinato dall’articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, legge finanziaria 2008). L’Agenzia include nel calcolo dell’imposta dovuta, da rendere noto a ciascun soggetto passivo IVA (ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del D.M. del 16 giugno 2014), sia l’imposta dovuta in base a quanto correttamente dichiarato nella fattura, sia il maggior tributo calcolato sulle fatture nelle quali non è stato correttamente indicato l’assolvimento dell’imposta. Nei casi residuali in cui non sia possibile effettuare tale verifica con procedure automatizzate, restano comunque applicabili le ordinarie procedure di regolarizzazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo e di recupero del tributo, ai sensi del D.P.R. n. 642 del 1972 che reca il Testo Unico sull’imposta di bollo. L’articolo 17 del decreto-legge n. 124 del 2019 ha introdotto una specifica procedura di comunicazione tra Amministrazione e contribuente per individuare il quantum dovuto nel caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche. In tal caso l’amministrazione finanziaria deve comunicare con modalità telematiche al contribuente l’ammontare dell’imposta da versare nonché delle sanzioni per tardivo versamento e degli interessi. Il comma 1-bis dell’articolo 17, come modificato dall’articolo 26 del decreto-legge n. 23 del 2020 dispone che, ove l’ammontare dell’imposta dovuta per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell’anno sia di importo inferiore a 250 euro (ma l’importo complessivo dell’imposta dovuta per il primo e secondo trimestre sia superiore a 250 euro), il versamento può essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa alle fatture emesse nel secondo trimestre dell’anno. Ove, considerando anche l’imposta dovuta per le fatture emesse nel secondo trimestre dell’anno, l’importo complessivo da versare resti inferiore a 250 euro, il versamento dell’imposta relativa al primo e secondo trimestre dell’anno può essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell’imposta per le fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre dell’anno di riferimento. L’articolo 143 del D.L. n. 34 del 2020 (decreto “rilancio”) ha differito dal 1° gennaio 2020 al 1° gennaio 2021 l’applicazione delle norme che hanno introdotto la procedura di integrazione, da parte dell’Agenzia delle entrate, dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di Interscambio, ove non rechino l’annotazione di assolvimento dell’imposta. La legge n. 244 del 24 dicembre 2007 ha stabilito che la fatturazione nei confronti delle amministrazioni pubbliche debba avvenire esclusivamente in forma elettronica attraverso il Sistema di Interscambio. Il Decreto Ministeriale del 7 marzo 2008 ha individuato l’Agenzia delle Entrate quale gestore del Sistema di Interscambio e la Sogei quale apposita struttura dedicata ai servizi strumentali ed alla conduzione tecnica. Il Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, numero 55, stabilisce le regole in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica e definisce le modalità di funzionamento del Sistema di Interscambio. Il Sistema di Interscambio, gestito dall’Agenzia delle Entrate, è un sistema informatico in grado di:

– ricevere le fatture sotto forma di file con le caratteristiche della FatturaPA;

– effettuare controlli sui file ricevuti;

– inoltrare le fatture verso le amministrazioni pubbliche destinatarie, o verso cessionari/committenti privati (B2B e B2C).

L’articolo 21 del D.P.R. IVA (n. 633 del 1972) disciplina l’obbligo di fatturazione prevedendo che, per ciascuna operazione imponibile, il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili o, ferma restando la sua responsabilità, assicura che la stessa sia emessa, per suo conto, dal cessionario o dal committente ovvero da un terzo.

 

 

Fonte: Servizio Studi Senato della Repubblica – dossier 20/11/2020

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