L’articolo 199 introduce un nuovo quadro sanzionatorio per le violazioni attinenti agli adempimenti correlati alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi. La disposizione definisce le sanzioni per la mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione ovvero per la memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri; per i casi di mancato o irregolare funzionamento degli strumenti; per la mancata tempestiva richiesta di intervento di manutenzione; per l’omessa installazione e per la manomissione degli strumenti trasmissione. L’articolo chiarisce inoltre il termine per la memorizzazione elettronica e, a richiesta del cliente, per la consegna dei documenti e differisce l’operatività dell’utilizzo dei sistemi evoluti di incasso, ai fini dell’obbligo di memorizzazione, dal 1° gennaio 2021 al 1° luglio 2021. Si ricorda in via preliminare che l’articolo 2 del D.Lgs. n. 127 del 2015, come modificato nel tempo – in particolare dal decreto-legge n. 119 del 2018, dalla legge di bilancio 2019 e dal decreto n.34 del 2020 – dispone che dal 1° gennaio 2020 i soggetti che effettuano le operazioni qualificate come commercio al minuto o attività assimilate (articolo 22 del DPR IVA) memorizzino elettronicamente e trasmettano telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri (cd. scontrino elettronico). L’operatività dello scontrino elettronico è stabilita al 1° luglio 2019 per i contribuenti con volume d’affari superiore a 400.000 euro. Il comma 6-ter del sopra citato articolo 2 dispone in linea generale che i dati relativi ai corrispettivi giornalieri dei commercianti al minuto e assimilati siano trasmessi telematicamente all’Agenzia delle entrate entro dodici giorni dall’effettuazione della relativa operazione (determinata ai sensi delle regole generali in tema di IVA, ossia ai sensi dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633). Rimangono fermi la memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi nonché i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA (articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100). Nel primo semestre di vigenza dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, decorrente dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a euro 400.000 e fino al 1° gennaio 2021 per gli altri soggetti, non si applicano le sanzioni previste dalla legge, ove la trasmissione telematica sia effettuata entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto. In merito alle sanzioni, il comma 6 dell’articolo 2 del D.Lgs. n. 127 del 2015 stabilisce che, in caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione, ovvero nel caso di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, si applichino le sanzioni previste per la mancata emissione di ricevuti e scontrini e quelle per la reiterazione di dette violazioni (rispettivamente articolo 6, comma 3, e articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471). Ai sensi del richiamato articolo 6, comma 3, nel caso di mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto ovvero nell’emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali, la sanzione è in ogni caso pari al cento per cento dell’imposta corrispondente all’importo non documentato. La stessa sanzione si applica in caso di omesse annotazioni su apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali. Se non constano omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione è punita con sanzione amministrativa da 250 euro a 2.000 euro. Nel caso di contestazione (articolo 12, comma 2), nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell’obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi, anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie, è disposta la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero dell’esercizio dell’attività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese. Il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo. Se l’importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di euro 50.000 la sospensione è disposta per un periodo da un mese a sei mesi. Il comma 1, lettera a), dell’articolo in esame modifica il sopra citato articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, precisando che la memorizzazione elettronica e, a richiesta del cliente, la consegna dei documenti che attestano l’operazione stessa (documento commerciale e fattura) è effettuata non oltre il momento dell’ultimazione dell’operazione. La lettera b) differisce la operatività dell’utilizzo dei sistemi evoluti di incasso ai fini dell’obbligo di memorizzazione (comma 5-bis dell’articolo 1, del decreto legislativo n. 127/2015) dal 1° gennaio 2021 al 1° luglio 2021. Pertanto con la modifica in esame a decorrere dal 1° luglio 2021, i soggetti che effettuano le operazioni di commercio al minuto, che adottano sistemi evoluti di incasso, attraverso carte di debito e di credito e altre forme di pagamento elettronico, dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, che consentono la memorizzazione, l’inalterabilità e la sicurezza dei dati, possono assolvere mediante tali sistemi all’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri. La lettera c), in coseguenza della nuova disciplina introdotta, abroga il comma 6 mentre la lettera d) apporta modifiche di coordinamento al comma 6-ter. Il comma 2, lettera a), introduce un nuovo comma 2-bis all’articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (in materia di sanzioni tributarie) che stabilisce che se le violazioni consistono nella mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero nella memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, la sanzione è pari, per ciascuna operazione, al novanta per cento dell’imposta corrispondente all’importo non memorizzato o trasmesso. Nella relazione illustrativa che accompagna il testo si precisa che la mancata o tardiva memorizzazione, nonché la memorizzazione di dati incompleti o non veritieri (infedele) sono dunque violazioni sanzionate nella medesima misura, ferma restando l’applicazione di un’unica sanzione pur a fronte di violazioni inerenti i diversi momenti (memorizzazione e trasmissione) dell’adempimento. La sanzione prevista dall’articolo 6, comma 2-bis si applica quindi una sola volta, qualora, ad esempio, la trasmissione tardiva od omessa di un corrispettivo faccia seguito alla sua infedele memorizzazione. Salve le procedure alternative adottate con i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate, la sanzione si applica anche in caso di mancato o irregolare funzionamento degli strumenti. Se non constano omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione o l’omessa verificazione periodica degli stessi strumenti nei termini legislativamente previsti è punita con sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro. Le lettere b) e c) introducono modifiche formali di coordinamento. Il comma 3 introduce modifiche all’articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, in materia di violazioni di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto. La lettera a) introduce un nuovo comma 2- quinquies che stabilisce che per l’omessa o tardiva trasmissione ovvero la trasmissione con dati incompleti o non veritieri dei corrispettivi giornalieri, se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, si applica la sanzione amministrativa in misura fissa di 100 euro per ciascuna trasmissione. Non si applica l’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472. Si ricorda che il sopra citato articolo 12 stabilisce che è punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio, chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi ovvero commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni formali della medesima disposizione. Alla stessa sanzione soggiace chi, anche in tempi diversi, commette più violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell’imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo. Se le violazioni rilevano ai fini di più tributi, si considera quale sanzione base cui riferire l’aumento, quella più grave aumentata di un quinto. La lettera b) stabilisce che la sanzione amministrativa da 1.000 a 4.000 euro prevista per l’omessa installazione degli apparecchi per l’emissione dello scontrino fiscale (comma 5, articolo 11 del richiamato decreto n. 471) si applica anche all’omessa installazione degli strumenti di memorizzazione e trasmissione telematica, salve le procedure alternative adottate con i provvedimenti di attuazione dell’Agenzia delle entrate. La lettera c) dispone che, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque manomette o comunque altera gli strumenti trasmissione telematica o fa uso di essi allorché siano stati manomessi o alterati o consente che altri ne faccia uso al fine di eludere le disposizioni in materia di memorizzazione e trasmettono telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 12.000 euro. Il comma 4 modifica l’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (sanzioni accessorie in materia di imposte dirette ed imposta sul valore aggiunto). La lettera a) stabilisce che le sanzioni accessorie previste dal richiamato articolo 12 si applicano anche nelle ipotesi di violazioni consistenti nella mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero nella memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri (articolo 2, commi 1, 1-bis e 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n.127). Come sopra segnalato, il comma 2 del menzionato articolo 12 prevede che qualora siano state contestate nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell’obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi è disposta la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero dell’esercizio dell’attività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese. Il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo. Se l’importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di 50.000 euro la sospensione è disposta per un periodo da un mese a sei mesi. La lettera b) stabilisce che le sanzioni previste per l’omessa installazione dei registratori di cassa si applica anche all’omessa installazione ovvero alla manomissione o alterazione degli strumenti di trasmmissione dei corrispettivi, salve le procedure alternative adottate con i provvedimenti di attuazione dell’Agenzia delle entrate. Si ricorda che il comma 3 del richiamato articolo 12 prevede che se è accertata l’omessa installazione degli apparecchi misuratori è disposta la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività nei locali ad essa destinati per un periodo da quindici giorni a due mesi. In caso di recidiva, la sospensione è disposta da due a sei mesi. Il comma 5 integra l’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 in materia di ravvedimento al fine di coordinare le cause di esclusione sancite al comma 1, lettera b-quater), alla nuova disciplina sanzionatoria. In particolare la norma stabilisce che non è consentito ravvedere la sanzione disposta per l’omessa memorizzazione dei corrispettivi o la memorizzazione con dati incompleti o inesatti quando la violazione è già stata constatata. Il comma 6 stabilisce l’entrata in vigore delle norme: le disposizioni in esame si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021.
Fonte: Servizio Studi Senato della Repubblica – dossier 20/11/2020