L’articolo 200 abroga l’imposta sui trasferimenti di denaro all’estero effettuati per mezzo degli istituti di pagamento cd. money transfer. Preliminarmente si ricorda che l’articolo 25-novies del decreto legge 119 del 2018 ha istitutito dal 1º gennaio 2019 un’imposta sui trasferimenti di denaro effettuati verso Paesi non appartenenti all’Unione europea, dagli istituti di pagamento che offrono il servizio di rimessa di somme di denaro. L’imposta, che non si applica ai trasferimenti di denaro per transazioni commerciali, è istituita sui trasferimenti effettuati dagli istituti di pagamento (disciplinati dall’articolo 114-decies del TUB) che offrono il servizio di rimessa di somme di denaro, come definito dall’articolo 1, comma 1, lettere b) ed n) del decreto legislativo n. 11 del 2010. Si ricorda che per rimessa di denaro o money transfer si intende il servizio di trasferimento effettuato senza far transitare i fondi su rapporti di conto intestati all’ordinante o al beneficiario. La richiamata lettera n) chiarisce, più in dettaglio, che la rimessa di denaro consiste nel servizio di pagamento in cui, senza l’apertura di conti di pagamento a nome del pagatore o del beneficiario, il prestatore di servizi di pagamento riceve i fondi dal pagatore, con l’unico scopo di trasferire un ammontare corrispondente, espresso in moneta avente corso legale, al beneficiario o a un altro prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario, e/o dove tali fondi sono ricevuti per conto del beneficiario e messi a sua disposizione. L’imposta è dovuta in misura pari all’1,5 per cento del valore di ogni singola operazione effettuata, a partire da un importo minimo di 10 euro. Il MEF, d’intesa con l’Agenzia delle Entrate, sentita la Banca d’Italia è tenuto a emanare uno o più provvedimenti per determinare le modalità di riscossione e di versamento dell’imposta sulle rimesse di somme di denaro. L’articolo in esame abroga la sopra citata disposizione che istituisce l’imposta. Nella relazione illustrativa si chiariscono le motivazioni del provvedimento ovvero si sottolinea che nel corso dell’istruttoria finalizzata all’adozione dei relativi provvedimenti attuativi, sono emerse diverse problematiche che hanno reso difficile l’adozione di questi ultimi provvedimenti. In particolare si tratta dell’assenza di un apparato sanzionatorio ad hoc, del carattere discriminatorio della stessa – essendo applicabile esclusivamente agli istituti di pagamento e non anche ad altre categorie di soggetti che offrono analogo servizio, quali le banche e la società Poste Italiane s.p.a.- e, soprattutto, il contrasto con il principio comunitario della libera circolazione dei capitali, sancito dall’articolo 63 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea-TFUE che stabilisce, al paragrafo 1, che sono vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi.
Fonte: Servizio Studi Senato della Repubblica – dossier 20/11/2020