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9 Settembre 2026

LEGGE DI BILANCIO 2021 Schede di lettura Articolo 201 – Collaborazioni tecnico – sportive dilettantistiche

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L’articolo 201 inserisce la società Sport e Salute S.p.A. nell’ambito dei soggetti che sono autorizzati a erogare compensi nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche Si ricorda preliminarmente che l’articolo 67, comma 1, lettera m) del TUIR inserisce tra i redditi diversi, tra l’altro, i premi e i compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. L’articolo 25 della legge 133 del 1999 – che reca alcune disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche – ha stabilito che sulla parte imponibile dei redditi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), citato le società e gli enti eroganti operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 23 per cento (pari alla misura fissata per il primo scaglione di reddito), maggiorata delle addizionali di compartecipazione all’imposta sul reddito delle persone fisiche. La ritenuta è a titolo d’imposta per la parte imponibile dei suddetti redditi compresa fino a 28.158 euro ed è a titolo di acconto per la parte imponibile che eccede il predetto importo, per poi essere assoggetta ad IRPEF in sede dichiarativa. Ai sensi del successivo articolo 69, comma 2, TUIR, le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell’articolo 67 non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d’imposta a 10.000 euro. Non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale. Il comma 1 inserisce quindi la società Sport e Salute S.p.A. nell’ambito dei soggetti che sono autorizzati a erogare compensi nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche. Secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa la modifica si rende necessaria per armonizzate la disposizione del TUIR alle disposizioni introdotte della legge n. 145/2018, commi 629 e seguenti, e del conseguente riordino delle competenze della Società, essenziale per la realizzazione della missione societaria secondo quanto indicato dalla riforma dello sport e dal conseguente atto di indirizzo del Ministro per le politiche giovanili e lo sport. Le collaborazioni tecnico sportivo-dilettantistiche, a legislazione vigente, rappresentano uno strumento essenziale per realizzare la missione della Società per la realizzazione di attività e progetti sia in ambito scolastico che in ambito di promozione dello sport di base e sociale.

 

 

Fonte: Servizio Studi Senato della Repubblica – dossier 20/11/2020

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