L’articolo 209 incrementa la dotazione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di 800 milioni di euro per l’anno 2021 e di 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022. Si tratta del Fondo istituito dall’articolo 1, comma 200, della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014) nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (capitolo 3076). Nel disegno di legge di bilancio 2021 (Sezione II) il capitolo 3076 presenta una dotazione pari a 115,6 milioni di euro per il 2021, 174,2 milioni di euro per il 2022 e 323,7 milioni di euro per il 2023, a cui si aggiungono gli stanziamenti previsti dall’articolo in esame.
Fonte: Servizio Studi Senato della Repubblica – dossier 20/11/2020