L’articolo 32 proroga per le annualità 2021 e 2022 il credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo in favore delle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle suddette regioni), differenziandone la misura percentuale a seconda delle dimensioni delle imprese in termini occupazionali e di fatturato. Nei confronti delle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia il comma 1 estende anche alle annualità 2021 e 2022 il credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo (definito dall’articolo 1, comma 200, della legge n. 160 del 2019 – legge di bilancio 2020). Il credito di imposta viene disposto nelle medesime misure stabilite per tali investimenti nei medesimi territori come già determinate per il 2020 (periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019) dall’articolo 244 del decreto-legge n. 34 del 2020:
– 25 per cento per le grandi imprese, che occupano almeno 250 persone, il cui fatturato annuo è almeno pari a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio è almeno pari a 43 milioni di euro;
– 35 per cento per le medie imprese che occupano almeno 50 persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro;
– 45 per cento per le piccole imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro (imprese cosi definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003).
- Il credito di imposta per ricerca e sviluppo
La legge di bilancio 2020 (art. 1, co. 198) ha introdotto un credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative a supporto della competitività delle imprese, alle condizioni e nelle misure di cui ai commi da 199 a 206. Questa nuova disciplina opera per il periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2019 e si sostituisce, si rammenta, a quella del credito di imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, di cui all’articolo 3 del D.L. n. 145/2015, il cui periodo di operatività è stato anticipatamente cessato all’anno 2019. Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, che effettuano investimenti nelle attività di ricerca e sviluppo, indicate quali attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico (co. 200); attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati (co. 201); attività innovative, intendendo come tali le attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese dei settori tessile e moda, calzaturiero, occhialeria, orafo, mobile e arredo e della ceramica per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari (co.202).
Il credito può essere fruito nella seguente misura:
– 12 per cento per le attività di ricerca e sviluppo, nel limite massimo di 3 milioni;
– 6 per cento per le attività di innovazione tecnologica nonché per le attività di design e ideazione estetica, nel limite massimo di 1,5 milioni;
– 10 per cento per le attività di innovazione tecnologica destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, nel limite massimo di 1,5 milioni.
I costi ammissibili possono rientrare in una o più delle seguenti categorie:
– spese del personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario impiegati nei progetti);
– strumentazioni e attrezzature;
– costi relativi a immobili e terreni;
– costi per la ricerca contrattuale, conoscenze e brevetti acquisiti o ottenuti in licenza, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti;
– spese generali supplementari e altri costi di esercizio (materiali e forniture).
Sulla materia è poi intervenuto l’articolo 244 del D.L. n. 34 del 2020 incrementando la misura del credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo – introdotto con riferimento a tutto il territorio nazionale dall’articolo 1, commi da 198 a 209, della legge di bilancio 2020 (legge n. 160/2019) – in favore delle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (nonché delle imprese operanti nelle regioni Lazio, Marche e Umbria, colpite dagli eventi sismici del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017), al fine di incentivare l’avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo, ricomprendendovi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di Covid- 19, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle suddette regioni. La misura del credito d’imposta è aumentata, per le imprese operanti nelle regioni del Mezzogiorno, nella seguente misura:
– dal 12 al 25 per cento per le grandi imprese, che occupano almeno 250 persone, il cui fatturato annuo è almeno pari a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio è almeno pari a 43 milioni di euro;
– dal 12 al 35 per cento per le medie imprese che occupano almeno 50 persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro;
– dal 12 al 45 per cento per le piccole imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.
Il comma 2 precisa che la maggiorazione dell’aliquota del credito d’imposta si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e in particolare dall’articolo 25 del medesimo regolamento in materia di aiuti ai progetti di ricerca e sviluppo. Il comma 3 provvede alla copertura dell’onere riducendo il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – Programmazione 2021-2027 di 52 milioni per il 2022, di 104 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 52 milioni per il 2025.
Fonte: Servizio Studi Senato della Repubblica – dossier 20/11/2020
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