L’articolo 37 conferma per il 2021 la destinazione delle risorse disponibili sul Fondo Green New Deal alla copertura delle garanzie concedibili dal MEF per sostenere specifici progetti economicamente sostenibili, nella misura di 470 milioni di euro, per un impegno massimo assumibile da SACE S.p.A. pari a 2.500 milioni di euro. Si ricorda che il comma 85 dell’art. 1 della legge di bilancio 2020 (L.160/2019) ha istituito, nello stato di previsione del MEF, un Fondo da ripartire, con la seguente dotazione: 470 milioni di euro per l’anno 2020; 930 milioni di euro per l’anno 2021; 1.420 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Di tale dotazione, una quota non inferiore a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 sarà destinata ad interventi coerenti con le finalità previste dall’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di cui fino a 20 milioni di euro per ciascuno dei predetti anni destinati alle iniziative da avviare nelle Zone Economiche Ambientali. Il comma 85 ha chiarito che il suddetto fondo sarà alimentato con i proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 – versati all’entrata del bilancio dello Stato negli anni 2020, 2021 e 2022 – di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30. Tali proventi saranno a valere sulla quota di pertinenza del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che viene versata all’entrata del bilancio dello Stato. L’importo fissato, che resta acquisito dall’erario, è pari a 150 milioni di euro per ciascuno dei predetti anni. Il comma 86 ha previsto la concessione, da parte del Ministro dell’economia e delle finanze, di una o più garanzie a titolo oneroso e nella misura massima dell’80%, per sostenere specifici programmi di investimento e operazioni, anche in partenariato pubblico/privato, e anche realizzati con l’intervento di università e organismi privati di ricerca, volti a realizzare progetti economicamente sostenibili con i seguenti obiettivi:
– decarbonizzazione dell’economia; economia circolare; rigenerazione urbana;
– turismo sostenibile; adattamento e mitigazione dei rischi derivanti dal cambiamento climatico.
Sono inclusi anche, più in generale, i programmi e i progetti innovativi, con elevata sostenibilità ambientale che tengano conto degli impatti sociali. Si prevedono anche la finalità di supporto all’imprenditoria giovanile e femminile, di riduzione dell’uso della plastica e per la sostituzione della plastica con materiali alternativi. La concessione di garanzie è riferita anche ad un portafoglio collettivo di operazioni. Il comma 87 ha previsto la partecipazione indiretta in capitale di rischio e/o debito, anche di natura subordinata, sempre del Ministro dell’economia e delle finanze, a sostegno delle operazioni di cui al comma 86. Il comma 88 ha demandato uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare anche in coordinamento con gli strumenti incentivanti e di sostegno alla politica industriale gestiti dal MISE per la partecipazione indiretta in quote di capitale di rischio e/o di debito di cui al comma 87, la ripartizione dell’intervento tra i diversi strumenti di supporto agli investimenti privati di cui ai commi 86 e 87 e quello di cui al comma 89, anche al fine di escludere che da tali interventi possano derivare oneri non previsti in termini di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche. Per le attività connesse all’attuazione dei commi 86 e 87, il Ministero dell’economia e delle finanze può operare attraverso società in house o attraverso il Gruppo BEI quale banca dell’Unione europea. Per ciascuna delle finalità di cui ai commi 86 e 87 è autorizzata l’istituzione di un apposito conto corrente di tesoreria centrale. Le specifiche iniziative da avviare nelle zone economiche ambientali sono definite con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico. L’articolo 64 del D.L. n. 76/2020 (L. 120/2020) ha previsto al comma 1 che le garanzie e gli interventi previsti dall’articolo 1, comma 86, della L. n. 160/2019 (legge di bilancio 2020), potessero riguardare, tenuto conto degli indirizzi che il CIPE può emanare entro il 28 febbraio di ogni anno e conformemente alla Comunicazione della Commissione n. 640 dell’11 dicembre 2019, in materia di Green deal europeo: progetti tesi ad agevolare la transizione verso un’economia pulita e circolare e ad integrare i cicli produttivi con tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili; progetti tesi ad accelerare la transizione verso una mobilità sostenibile e intelligente, con particolare riferimento a progetti volti a favorire l’avvento della mobilità multimodale automatizzata e connessa, idonei a ridurre l’inquinamento e l’entità delle emissioni inquinanti, anche attraverso lo sviluppo di sistemi intelligenti di gestione del traffico, resi possibili dalla digitalizzazione. Il comma 2 ha previsto l’assunzione delle garanzie da parte di SACE S.p.A., nel limite di 2.500 milioni di euro per il 2020 e, per gli anni successivi, nei limiti di impegno assumibili fissati annualmente dalla legge di bilancio, nell’esercizio delle attribuzioni assegnate alla SACE dall’articolo 2 del d.lgs. n. 143/1998, conformemente ai termini e alle condizioni previsti nella convenzione stipulata tra il MEF e SACE S.p.A. e approvata con delibera del CIPE da adottare entro il 30 settembre 2020, che disciplina:
a) lo svolgimento da parte di SACE S.p.A. dell’attività istruttoria delle operazioni, anche con riferimento alla selezione e alla valutazione delle iniziative in termini di rispondenza agli obiettivi sopra illustrati e di efficacia degli interventi in relazione ai medesimi obiettivi;
b) le procedure per il rilascio delle garanzie e delle coperture assicurative da parte di SACE S.p.A. anche al fine di escludere che da tali garanzie e coperture assicurative possano derivare oneri non previsti in termini di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche;
c) la gestione delle fasi successive al pagamento dell’indennizzo, incluse le modalità di esercizio dei diritti nei confronti del debitore e l’attività di recupero dei crediti;
d) le modalità con le quali è richiesto al MEF il pagamento dell’indennizzo a valere sul fondo di cui al comma 5 e le modalità di escussione della garanzia dello Stato relativa agli impegni assunti da SACE S.p.A., nonché la remunerazione della garanzia stessa;
e) ogni altra modalità operativa rilevante ai fini dell’assunzione e gestione degli impegni;
f) le modalità con cui SACE S.p.A. riferisce periodicamente al MEF degli esiti della rendicontazione cui i soggetti finanziatori sono tenuti nei riguardi di SACE S.p.A., ai fini della verifica della permanenza delle condizioni di validità ed efficacia della garanzia.
Con deliberazioni del CIPE n. 55/2020 e n. 56/2020 del 29 settembre 2020 sono stati, rispettivamente, approvati l’atto di indirizzo per le attività di cui all’articolo 64, comma 1, del D.L. 76/2020, e la convenzione MEF-SACE per le attività di cui all’articolo 64, comma 2, del D.L. 76/2020. Il comma 3 prevede che il rilascio da parte di SACE S.p.A. delle garanzie di importo pari o superiore a 200 milioni di euro, è subordinato alla decisione assunta con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base dell’istruttoria trasmessa da SACE S.p.A. Il comma 4 prevede che sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività sarà registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie. Il comma 5 prevede che per il 2020 le risorse disponibili del fondo istituito dall’articolo 1, comma 85, della L. n. 160/2019 (sul quale si veda supra), sono interamente destinate alla copertura delle garanzie dello Stato previste sulle obbligazioni di SACE S.p.A. mediante versamento sull’apposito conto di tesoreria centrale, istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 88, quarto periodo, della citata L. n. 160 del 2019. Sul medesimo conto sono versati i premi riscossi da SACE S.p.A. al netto delle commissioni trattenute da SACE S.p.A. per le attività svolte ai sensi dell’articolo in esame e risultanti dalla contabilità di SACE S.p.A., salvo conguaglio all’esito dell’approvazione del bilancio. Per gli esercizi successivi, le risorse del predetto fondo destinate alla copertura delle garanzie concesse da SACE S.p.A. sono determinate con il decreto istitutivo dell’apposito conto corrente di tesoreria centrale, tenuto conto dei limiti di impegno definiti con la legge di bilancio. Il comma 7 ha previsto che per il 2020, le garanzie potessero essere assunte anche in assenza degli indirizzi del CIPE.
Fonte: Servizio Studi Senato della Repubblica – dossier 20/11/2020