L’articolo 46 proroga per il 2021 e il 2022, entro determinati limiti di spesa, la possibilità per le imprese che cessano l’attività produttiva di accedere, in deroga ai limiti generali di durata vigenti e qualora ricorrano determinate condizioni, ad un trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale finalizzato alla gestione degli esuberi di personale, per un periodo massimo di 12 mesi. Tale possibilità è attualmente prevista sino alla fine del 2020. La disposizione in commento fa salva la disciplina prevista dall’articolo 44 del D. L. 109/2018 (vedi infra) in materia di condizioni e presupposti per l’accesso al suddetto intervento straordinario di integrazione salariale per cessazione di attività. In particolare l’autorizzazione, come accennato, è ammessa: qualora sussista una delle seguenti ipotesi:
– risultino concrete prospettive di cessione dell’attività, con conseguente riassorbimento occupazionale;
– sia possibile realizzare interventi di reindustrializzazione del sito produttivo;
– siano svolti specifici percorsi di politica attiva del lavoro, posti in essere dalla regione interessata e relativi ai lavoratori dell’azienda in oggetto;
– per un periodo massimo complessivo di dodici mesi;
– anche in deroga ai limiti di durata massima per la cassa integrazione ordinaria e straordinaria, che prevedono, rispettivamente, in generale, una durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile e di 12 mesi, anche continuativi, in caso di crisi aziendale;
– subordinatamente alla conclusione di un accordo stipulato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in cui viene altresì verificata la sostenibilità finanziaria del trattamento straordinario e indicato il relativo onere finanziario. Tali accordi sono trasmessi al Ministero dell’economia e delle finanze e all’INPS per il monitoraggio mensile del rispetto dei limiti di spesa pari a 200 milioni di euro per il 2021 e 50 milioni di euro per il 2022 a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione (di cui all’art. 18, c. 1, lett. a), del D.L.18/2008). Qualora dal monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa, non possono essere stipulati altri accordi.
In attuazione della delega di cui alla L. 183/2014, che ha disposto, nell’ambito del riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di lavoro, l’esclusione di ogni forma di integrazione salariale in caso di cessazione definitiva dell’attività aziendale o di un ramo di essa, il D.Lgs. 148/2015 ha escluso (dal 1° gennaio 2016) la cessazione di attività di impresa (o di un ramo di essa) tra le cause di richiesta di cassazione integrazione guadagni. Tuttavia, l’articolo 21, comma 4, del medesimo decreto n. 148 ha previsto (in deroga ai limiti di durata massima) la possibilità di autorizzare, entro il limite di spesa di 50 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018 (a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione), sino a un limite massimo di 12, 9 e 6 mesi, e previo accordo stipulato in sede governativa, un ulteriore intervento di CIGS, nel caso in cui all’esito dello specifico programma di crisi aziendale, l’impresa avesse cessato l’attività produttiva e sussistano concrete prospettive di rapida cessione dell’azienda e di un conseguente riassorbimento occupazionale. Successivamente, il richiamato art. 44 del D.L. 109/2018 – come modificato, da ultimo, dal comma 493 della L. 160/2019 – ha prorogato la concessione della CIGS in oggetto per il periodo dal 29 settembre 2018 al 31 dicembre 2020, nel limite di spesa costituito dalle risorse stanziate ai sensi del predetto art. 21, c. 4, del D.Lgs. 148/2015 e non utilizzate, nonché (come disposto dai decreti legge nn.124 e 162 del 2019) nel limite di 45 milioni di euro per il 2019 e di 28,7 milioni di euro per il 2020. Inoltre, il medesimo art. 44 prevede, ferme restando le risorse stanziate, la possibilità per il 2020 di prorogare ulteriormente per un massimo di sei mesi l’intervento di cassa integrazione guadagni straordinaria in oggetto. Sul punto, si ricorda che l’art. 60, c. 3, lett. c), del D.L. 104/2020 dispone che la procedura di licenziamento eventualmente già avviata è sospesa per la durata della suddetta proroga.
Fonte: Servizio Studi Senato della Repubblica – dossier 20/11/2020