Il comma 503, non modificato dalla Camera dei deputati, incrementa il Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi per gli anni 2021, 2023, 2024, 2025 e 2026. La disposizione aumenta il Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui all’art. 1 della L. 440/1997, di 117,8 milioni di euro per il 2021 (per tale annualità vi è una riduzione, su cui si veda infra), di 106,9 milioni di euro per il 2023 (non è previsto un incremento per l’annualità 2022), di 7,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 3,4 milioni per l’anno 2026. La finalità dell’incremento è ridurre le disuguaglianze e favorire l’ottimale fruizione del diritto all’istruzione, anche per i soggetti privi di mezzi. Originariamente, l’art. 1 della L. 440/1997 ha istituito, nello stato di previsione dell’allora Ministero della pubblica istruzione, un fondo denominato «Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi» destinato:
– alla piena realizzazione dell’autonomia scolastica;
– all’introduzione dell’insegnamento di una seconda lingua comunitaria nelle scuole medie;
– all’innalzamento del livello di scolarità e del tasso di successo scolastico;
– alla formazione del personale della scuola;
– alla realizzazione di iniziative di formazione post-secondaria non universitaria;
– allo sviluppo della formazione continua e ricorrente;
– agli interventi per l’adeguamento dei programmi di studio dei diversi ordini e gradi;
– ad interventi per la valutazione dell’efficienza e dell’efficacia del sistema scolastico;
– alla realizzazione di interventi perequativi in favore delle istituzioni scolastiche tali da consentire, anche mediante integrazione degli organici provinciali, l’incremento dell’offerta formativa;
– alla realizzazione di interventi integrati;
– alla copertura della quota nazionale di iniziative cofinanziate con i fondi strutturali dell’Unione europea.
Successivamente, il d.lgs. 77/2005 ha inserito anche l’alternanza scuola-lavoro (dal 2019 denominata “percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento -PCTO) tra le destinazioni delle risorse di cui alla L. 440/1997. In seguito, l’art. 5, co. 4, del D.L. 104/2013 (L. 128/2013) ha inserito una ulteriore destinazione delle risorse di cui all’art. 1 della L. 440/1997, stabilendo che dall’anno scolastico 2013/2014 parte del Fondo è destinata al finanziamento di progetti volti alla costituzione o all’aggiornamento, presso le istituzioni scolastiche statali, di laboratori scientifico-tecnologici che utilizzano materiali innovativi, necessari a connotare l’attività didattica laboratoriale secondo parametri di alta professionalità. Si ricorda che in virtù dell’art. 1, co. 601, della L. 296/2006, a decorrere dal 2007, l’autorizzazione di spesa di cui alla L. 440/1997, unitamente a quella di cui all’art. 1, co. 634, della medesima L. 296/2006 nonché quota parte delle risorse finanziarie destinate alla realizzazione del piano programmatico di cui all’art. 1, co. 3 della L 53/2003 sono confluite nel Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche (allocato sui capp. 1195, 1196, 1204, 1194, 2394 dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione). Nella Nota 24 gennaio 2007, prot. 1306, il Ministro aveva specificato che nel Fondo citato affluivano le risorse per: il funzionamento amministrativo didattico; le funzioni connesse al subentro nei contratti per le pulizie delle scuole stipulati dagli enti locali (cosiddetti appalti storici); la stabilizzazione dei lavoratori utilizzati in lavori socialmente utili – ex LSU – in servizio presso le istituzioni scolastiche; la sperimentazione didattica e metodologica nelle classi con alunni disabili. I criteri per l’assegnazione alle scuole delle risorse a valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche sono definiti dal D.M. 633/2016. Si segnala infine che gli strumenti per garantire l’effettività del diritto allo studio delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti fino al completamento del percorso di istruzione secondaria di secondo grado sono disciplinati dal d.lgs. 63/2017. Si segnala che, in base ai commi 504-506 e ai commi 981 e 982, il Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi viene ridotto, rispettivamente, di 30 milioni di euro per il 2021, per lo svolgimento degli esami di Stato per l’anno scolastico 2020/2021, e di 25,856 milioni di euro per il 2021 per l’istituzione del Fondo da destinare alla copertura delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell’ultrattività riconosciuta ai contratti collettivi regionali dei dirigenti scolastici.
Fonte: Servizio Studi Senato della Repubblica – dossier 28/12/2020