L’articolo 56 assegna per il 2021 ulteriori risorse pari a 15 milioni di euro per il finanziamento degli Istituti di patronato e assistenza sociale, che si aggiungono a quelle già previste dal cosiddetto “decreto Agosto” nella misura di 20 milioni di euro. Nel dettaglio, l’articolo in esame assegna, limitatamente all’esercizio finanziario 2021, ulteriori risorse pari a complessivi 15 milioni di euro per il finanziamento dei suddetti Istituti, ad incremento di quanto disposto dall’art. 18 del DL 104/2020 (cd “decreto Agosto”) che ha previsto un finanziamento aggiuntivo di 20 milioni di euro annui dal 2020. La suddetta somma è erogata interamente entro il primo semestre del 2021, con apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze), da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame. Il finanziamento per l’attività di istituti di patronato e assistenza sociale è disciplinato dall’articolo 13, della legge n. 152/2001, secondo i criteri stabiliti con specifico regolamento (emanato con il D.M. 10 ottobre 2008), mediante il prelevamento di un’aliquota di finanziamento (pari, nella normativa vigente, allo 0,199%) sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati da tutte le gestioni amministrate dall’INPS e dall’INAIL. L’importo ottenuto con il richiamato prelevamento è destinato al finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale nelle seguenti percentuali:
– 89,90% all’attività;
– 10% all’organizzazione, di cui il 2 per cento per l’estero;
– 0,10% per il controllo delle sedi all’estero, finalizzato alla verifica dell’organizzazione e dell’attività, nonché a verifiche ispettive straordinarie in Italia sull’organizzazione e sull’attività e per la specifica formazione del personale ispettivo addetto.
Si ricorda, inoltre, che le risorse destinate agli istituti di patronato e di assistenza sociale hanno in passato subito riduzioni per effetto di diversi provvedimenti, da ultimo l’art. 1, c. 605, della L. 208/2015 che, con riferimento all’esercizio finanziario 2016, ha disposto una riduzione delle suddette risorse pari a 15 milioni di euro. Anche l’aliquota di finanziamento degli istituti in questione è stata oggetto di ripetute modifiche, passando dallo 0,226% inizialmente previsto a decorrere dal 2001, allo 0,199% previsto dall’art. 1, c. 605, della L. 208/2015 a decorrere dal 2015. Parimenti, si è provveduto anche alla rimodulazione della quota di acconto del finanziamento statale, fissata dal 2019 al 78% dall’art. 1, c. 134, della L. 205/2017. La ripartizione del finanziamento ai sensi del richiamato art. 13 della L.152/2001 avviene con decreti della Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative. L’ultimo di tali decreti, il n. 36 del 18 marzo 2020 (integrato poi da successivi decreti direttoriali) ha disposto la ripartizione tra gli Istituti di patronato e di assistenza sociale di 328 milioni di euro a titolo di prima anticipazione per il 2019.
Fonte: Servizio Studi Senato della Repubblica – dossier 20/11/2020