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9 Settembre 2026

LEGGE DI BILANCIO 2021 Schede di lettura Articolo 59 – Fondo caregiver

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L’articolo 59 istituisce un Fondo per la copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico delle attività di cura a carattere non professionale del cd. caregiver (prestatore di cure) familiare, con una dotazione nel triennio di programmazione 2021-2023 di 25 milioni di euro per ciascun anno. Il comma 1 dispone l’istituzione di un Fondo cd. caregiver destinato alla copertura finanziaria degli interventi legislativi per il riconoscimento dell’attività non professionale del prestatore di cure familiare, come definita dall’articolo 1, comma 255, della legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205/2017) (v. box), con una dotazione di 25 milioni per ciascun anno del triennio di programmazione di bilancio 2021-2023. La relazione illustrativa indica che l’istituendo Fondo sarà iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. In proposito si deve sottolineare che il decreto legge 86/2018 (L. 97/2018) per il riordino delle attribuzioni ministeriali, per quanto qui interessa, in materia di famiglia e disabilità, novellando con l’articolo 3 la disposizione del comma 254, articolo 1, della citata legge di bilancio 2018, ha destinato il Fondo denominato “per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare” – con risorse stanziate nel bilancio della Presidenza del Consiglio (e non più presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali) – ad interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell’attività di cura non professionale del caregiver familiare, prevedendo che la definizione dei criteri di riparto e le modalità dell’utilizzo del medesimo fondo siano stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni. In base alla normativa vigente disposta ai commi 254-256, articolo 1, della citata legge di bilancio per il 2018, per il triennio di programmazione di bilancio 2018-2020 era stata perciò disposta l’istituzione di un analogo Fondo per il sostegno del titolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio, anche in quel caso finalizzato a sostenere gli interventi per il riconoscimento del valore sociale ed economico dell’attività di cura non professionale del prestatore di cure familiare. La norma, istituendo il predetto Fondo (comma 254), ha dettato la definizione dei soggetti interessati (comma 255), con l’onere previsto di 20 milioni di euro per ciascun anno coperto a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili. Il Fondo è stato poi rifinanziato di ulteriori 5 milioni per il triennio di programmazione 2019-2021 dalla legge di bilancio 2019 (art. 1, commi 483-484, della legge 145/2018). Per la gestione della procedura di pagamento delle somme residue, il citato comma 484 ha inoltre previsto che al termine di ciascun esercizio finanziario le stesse, qualora non impiegate, siano versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al medesimo Fondo. Ciò in quanto, non essendo gli interventi legislativi stati ancora approvati, le risorse risultano attualmente inutilizzate. In proposito, considerate le caratteristiche dell’istituendo Fondo, analoghe a quelle del Fondo cd. caregiver istituito a legislazione vigente presso la Presidenza del Consiglio e già finanziato con uno stanziamento di 25 milioni di euro anche per il 2021, si valuti l’opportunità di un coordinamento delle risorse stanziate dalla norma in esame con particolare riferimento all’anno 2021. Si sottolinea, peraltro, che sul sito del Governo si dà notizia dell’Intesa raggiunta in Conferenza unificata Stato-regioni il 16 ottobre 2020 sul decreto di riparto (non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale) delle risorse del predetto Fondo per un ammontare di 68.314.662 euro (suddivisi in 20 milioni per il 2018 e circa 24,5 milioni per il 2019 e 23,9 milioni per il 2020), con l’indicazione che le risorse siano destinate alle Regioni che le utilizzano per interventi di sollievo e sostegno destinati al caregiver familiare, dando priorità alle seguenti destinazioni: caregiver che assistono persone in condizione di disabilità gravissima (v. art. 3 D.M. 26 settembre 2016 di riparto del Fondo nazionale per le non autosufficienze, anno 2016); caregiver di coloro che non hanno avuto accesso alle strutture residenziali a causa delle disposizioni normative durante l’emergenza sanitaria (comprovata da idonea documentazione); programmi di accompagnamento finalizzati alla deistituzionalizzazione e al ricongiungimento del caregiver con la persona assistita. Le Regioni successivamente saranno chiamate a destinare le risorse ai comuni e agli ambiti territoriali in base agli interventi presentati. Inoltre, il Dipartimento per le politiche della famiglia è chiamato a monitorare la realizzazione degli interventi finanziati.

  • La definizione di care giver in base alla normativa vigente

La figura a fini giuridici del caregiver familiare è stata definita al comma 255 della citata legge di bilancio 2018, come persona che assiste e si prende cura dei seguenti soggetti:

– coniuge;

– una delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto, ai sensi della L. n. 76/2016;

In proposito, la legge n. 76 del 2016 – si ricorda – regolamenta le unioni civili tra persone dello stesso sesso e le convivenze di fatto, che possono riguardare sia coppie omosessuali che coppie eterosessuali. L’unione civile tra persone dello stesso sesso, che può essere considerata “formazione sociale” ai sensi degli artt. 2 e 3 della Costituzione, avviene mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni. Sono invece considerati conviventi di fatto due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale e coabitanti o aventi dimora abituale nello stesso comune. Sono estesi ai conviventi di fatto alcune prerogative spettanti ai coniugi (in buona parte così codificati in base ad alcuni orientamenti giurisprudenziali). familiare o affine entro il secondo grado; anche di un familiare entro il terzo grado, nei casi individuati dall’art. 33, comma 3, della L. 104/1992, che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative:

– sia non autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé;

– sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata continuativa ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della L.104/1992;

Quest’ultimo riferimento normativo individua l’handicap grave, in termini di riduzione dell’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.

– sia titolare di indennità di accompagnamento.

Al riguardo si rileva che la legge n. 18/1980 ha disciplinato l’indennità di accompagnamento quale sostegno economico a carico di risorse statali erogate dall’Inps in 12 mensilità, indipendentemente dal reddito del beneficiario e in regime di esenzione fiscale. Esso è corrisposto a persone per le quali viene accertato uno stato di totale invalidità o incapacità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore. L’accertamento mediante certificazione dell’invalidità del 100% non occorre per i minorenni e per gli ultrasessantacinquenni per i quali basta anche la sola difficoltà nel deambulare da soli e la necessità di assistenza continua in quanto incapaci di svolgere da soli i comuni atti della vita quotidiana.

 

 

Fonte: Servizio Studi Senato della Repubblica – dossier 20/11/2020

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