L’articolo 66 proroga per il 2021 il congedo obbligatorio di paternità, confermandone la durata di sette giorni, come già disposto per il 2020 dalla normativa vigente. Ai relativi oneri, pari a 106,1 milioni di euro per il 2021, si provvede a valere sul Fondo assegno universale e servizi alla famiglia. Più nel dettaglio, la disposizione in esame – modificando l’articolo 1, comma 354, della legge n. 232 del 2016 (legge di stabilità per il 2017) – proroga per il 2021 il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente (di cui all’articolo 4, comma 24, lett. a), della L. n. 92/2012, come prorogato da successivi provvedimenti – vedi infra), confermandone la durata di sette giorni (come già previsto per il 2020) (comma 1, lett. a) e b)). Inoltre, si dispone che anche per il 2021 il padre possa astenersi per un ulteriore giorno (in accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima) (comma 1, lett. c)). Alla copertura dei relativi oneri – valutati in 106,1 milioni di euro per il 2021 – si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa al Fondo assegno universale e servizi alla famiglia, di cui all’art.1, c. 339, della L. 160/2019, come anche rifinanziato dall’articolo 2, comma 6, del presente disegno di legge (alla cui scheda di lettura si rimanda) (comma 2). Il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, introdotto in via sperimentale dall’art. 4, c. 24, lett. a), della L. n. 92/2012, è stato oggetto di successive proroghe, da ultima quella disposta per il 2020 dalla legge di bilancio 2020 (articolo 1, comma 342, della L. n. 160/2019) che ne ha anche elevato la durata a sette giorni. Si ricorda che il suddetto congedo deve essere goduto (anche in via non continuativa) entro i cinque mesi dalla nascita del figlio e che la durata dello stesso era pari a 2 giorni per il 2017 (analogamente a quanto già disposto per il 2016), a 4 giorni per il 2018 (elevabile a 5 in sostituzione della madre, in relazione al periodo di astensione obbligatoria ad essa spettante), a 5 giorni per il 2019 (elevabili a 6 in sostituzione della madre in relazione al medesimo periodo di astensione obbligatoria ad essa spettante) e a 7 giorni per il 2020 (elevabili a 8 in sostituzione della madre in relazione al medesimo periodo di astensione obbligatoria ad essa spettante). Si fa presente, infine, che la recente direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE, stabilisce una disposizione minima europea che prevede 10 giorni di congedo di paternità dopo la nascita di un figlio, da retribuirsi al livello del congedo per malattia. La citata Direttiva, infatti, all’articolo 4, dispone che gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che il padre o, laddove e nella misura in cui il diritto nazionale lo riconosce, un secondo genitore equivalente abbia diritto a un congedo di paternità di dieci giorni lavorativi da fruire in occasione della nascita di un figlio del lavoratore. La suddetta Direttiva – il cui termine di recepimento è fissato al 2 agosto 2022 – è contenuta nell’Allegato A del disegno di legge di delegazione europea 2019-2020, attualmente all’esame delle Camere.
Fonte: Servizio Studi Senato della Repubblica – dossier 20/11/2020