L’articolo 73 dispone un incremento, nella misura del ventisette per cento, della misura lorda annua, comprensiva della tredicesima mensilità, dell’indennità di esclusività dei dirigenti medici, veterinari e sanitari degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale. Al relativo onere, quantificato in 500 milioni di euro annui (a decorrere dal 2021), si provvede a valere sul finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard a cui concorre lo Stato. Si ricorda che, per i dirigenti in esame, alla scelta del rapporto di lavoro esclusivo sono connesse l’indennità in oggetto nonché la possibilità di svolgere attività libero-professionale intramuraria (all’interno delle strutture del Servizio sanitario nazionale) – con divieto di svolgimento di attività libero-professionali all’esterno -. L’incremento di cui al presente articolo 73 decorre dal 1° gennaio 2021 e si applica sulla misura prevista, per l’indennità in oggetto, dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo alla dirigenza dell’area sanità per il periodo 2016-2018. Si ricorda che quest’ultimo importo varia a seconda che si rientri nella dirigenza medica e veterinaria o in quella sanitaria e seconda dell’incarico svolto e dell’anzianità di esperienza professionale nel Servizio sanitario nazionale. In particolare, in base all’articolo 89 del suddetto contratto, la misura annua lorda (comprensiva della tredicesima mensilità) dell’indennità, per la dirigenza sanitaria, è pari a: 18.473,29 euro per i titolari di incarichi di direzione di struttura complessa; 13.461,36 euro, 5.784,38 euro o 1.708,05 euro per i titolari di altri incarichi, rispettivamente con esperienza professionale nel Servizio sanitario nazionale, superiore a quindici anni, tra cinque e quindici anni o inferiore a cinque anni. Per la dirigenza medica e veterinaria, il medesimo importo (in base al citato articolo 89) è pari a: 18.473,29 euro per i titolari di incarichi di direzione di struttura complessa; 13.857,58 euro, 10.167,99 euro e 2.519,19 euro, per i titolari di altri incarichi, rispettivamente con esperienza professionale nel Servizio sanitario nazionale, superiore a quindici anni, tra cinque e quindici anni o inferiore a cinque anni. L’articolo 73 in esame specifica che l’incremento dell’indennità è inteso alla valorizzazione del servizio svolto dai suddetti dirigenti.
Fonte: Servizio Studi Senato della Repubblica – dossier 20/11/2020