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9 Settembre 2026

LEGGE DI BILANCIO 2021 Schede di lettura Articolo 75 – Disposizioni per l’esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta

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L’articolo 75 estende anche al 2021 il finanziamento per l’esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte di medici di base e pediatri, stanziando una spesa di 70 milioni a valere sul Finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale, per il potenziamento del sistema diagnostico del virus SARSCoV-2, prevedendo la corrispondente comunicazione dei dati come già disposta dal decreto legge cd. Ristori (D.L. 137/2020). Il comma 1 dispone l’autorizzazione di una spesa di 70 milioni di euro prevista per l’anno 2021 per le finalità già previste per il periodo di novembre e dicembre 2020 dall’articolo 18, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (cd. Ristori, in corso di conversione), per l’esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale (MMG) e dei pediatri di libera scelta (PLS) allo scopo di decongestionare il sistema diagnostico dei casi di positività al virus SARS-CoV-2, secondo le modalità definite dagli Accordi collettivi nazionali di settore. In materia di comunicazione dei dati si applicano le disposizioni di cui all’articolo 19 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137. Il citato articolo 19 dispone specifiche misure per l’implementazione del sistema diagnostico distrettuale del virus SARS-CoV-2 di cui al precedente articolo 18, per la comunicazione dei casi di positività del test antigenico rapido erogato dal medico di medicina generale (MMG) o dal pediatra di libera scelta (PLS). Le modalità attuative sono state successivamente definite con D.M. Finanze del 3 novembre 2020. Più in dettaglio, si evidenzia che il presupposto normativo della predetta comunicazione è definito nell’articolo 17-bis del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (cd. Cura Italia, L. 27/2020) che ha previsto una serie di disposizioni relative al trattamento dei dati personali nel contesto dall’emergenza sanitaria a carattere transfrontaliero determinata dalla diffusione del Covid-19, stabilendo regole semplificate in materia di comunicazione e diffusione dei dati, designazione dei soggetti autorizzati ed informativa. Al Sistema Tessera Sanitaria (TS) è attribuito il compito di rendere immediatamente disponibili alcuni dati in modo da garantire con tempestività la coerenza dei contenuti informativi dei diversi sistemi interessati, quali:

– all’assistito, il referto elettronico (indipendentemente dall’esito), nel Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE);

– il solo referto elettronico con esito positivo, al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale territorialmente competente. Le ASL successivamente dovranno trasmettere i dati relativi ai casi di positività, acquisiti dai MMG e dai PLS, alle regioni e alle province autonome, che, a loro volta, li invieranno alla piattaforma istituita per la sorveglianza epidemiologica presso l’ISS;

– il numero dei tamponi antigenici rapidi effettivamente eseguiti, aggregato per regione o provincia autonoma, al Commissario straordinario per l’emergenza epidemiologica di cui all’articolo 122 del citato D.L. Cura Italia (v. approfondimento), in relazione ai compiti di approvvigionamento dei dispositivi necessari all’effettuazione dei test;

– il numero dei tamponi antigenici rapidi effettuati, aggregati per tipologia di assistito, con l’indicazione degli esiti, positivi o negativi, alla piattaforma istituita presso l’Istituto Superiore di Sanità – ISS ai sensi dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 27 febbraio 2020, n. 640 che differenzia i casi per sintomaticità/asintomaticità e contatto stretto, per la successiva trasmissione al Ministero della salute, per l’espletamento dei compiti affidatagli in materia di prevenzione e controllo delle malattie infettive, ai sensi dell’art. 47-ter del D.lgs. n. 300 del 1999.

Ai sensi del comma 2, gli oneri della disposizione trovano copertura a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, nelle stesse modalità previste dal citato articolo 18. Infatti, si prevede anche in questo caso che al finanziamento accedano tutte le Regioni e le Province autonome, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario. La ripartizione complessiva dell’incremento di cui al presente articolo è riportata nella tabella di cui all’allegato A al presente disegno di legge: La RT precisa che si è utilizzato il costo medio pari a 15 euro per ciascun tampone come già indicato per definire lo stanziamento della spesa con riferimento al periodo novembre-dicembre 2020 (v. box), potendosi prevedere, con l’importo di 70 milioni di euro, la somministrazione potenziale di circa 4,6 milioni di tamponi antigenici rapidi, fabbisogno ritenuto soddisfacente per il primo semestre 2021, tenuto conto della presumibile evoluzione della pandemia. Come indicato all’articolo 72 (v. ante), si prevede la copertura della spesa per l’anno 2021 mediante corrispondente incremento del livello del finanziamento delfabbisogno sanitario nazionale standard. Anche in questo caso, tale finanziamento è concesso a tutte le regioni e le province autonome, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario.

  • I test antigenici finanziati nei mesi di novembre e dicembre 2020

Per potenziare la capacità di risposta dell’assistenza territoriale, anche per allentare la pressione sui Dipartimenti di prevenzione delle ASL e per ridurre i tempi di attesa dei numerosi assistiti nel caso in cui siano identificati quali “contatti stretti” di casi confermati di COVID-19 l’articolo 18 del DL. 137 del 2020 (cd. Ristori, in corso di conversione in prima lettura al Senato) ha autorizzato la spesa di 30 milioni di euro per l’esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale (MMG) e dei pediatri di libera scelta, (PLS), secondo le modalità definite dagli Accordi collettivi nazionali di settore. In proposito si sottolinea che sul testo delle due ipotesi di Accordo con i MMG e di Accordo con i PLS è stata sancita l’Intesa in Conferenza Stato-regioni e Province autonome il 30 ottobre 2020 (pubblicata in G.U. del 6 novembre 2020). La copertura di questa nuova autorizzazione di spesa (comma 2) per far fronte al rapido peggioramento dei tassi epidemiologici della pandemia in corso, è corrispondentemente fissata, per l’anno 2020, in 30 milioni a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per il medesimo anno, in base alla seguente tabella di riparto (Allegato 1 al D.L. n. 137/2020). Si deve rilevare che il presente riparto tra regioni e province autonome deroga – come già è avvenuto per il recente riparto del Fondo sanitario nazionale 2020 effettuato a seguito dell’emergenza COVID-19 – alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali (regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano) il differente concorso al finanziamento sanitario corrente, che prevede la compartecipazione di tale autonomie speciali al finanziamento sanitario fino a concorrenza del fabbisogno standard non soddisfatto dalle fonti ordinarie (quali entrate proprie degli enti del SSN, tra cui ticket sanitari e ricavi per attività intramoenia, e fiscalità generale delle regioni, quale IRAP – nella componente di gettito destinata alla sanità – e addizionale regionale all’IRPEF), tranne la Regione siciliana, per la quale l’aliquota di compartecipazione è fissata dal 2009 nella misura fissa del 49,11 per cento del suo fabbisogno sanitario. Tale compartecipazione viene commisurata in relazione alla parte indistinta del finanziamento del fabbisogno sanitario corrente, in base alle quote rilevate per l’anno precedente. Le autonomie speciali sono conseguentemente escluse dal riparto delle somme da erogare alle regioni a titolo di compartecipazione all’IVA e dal Fondo sanitario nazionale che finanzia le spese sanitarie vincolate a determinati obiettivi, oltre che la quota residuale da destinare alla Regione siciliana (qui un approfondimento). La somma stimata di 30 milioni di euro nel 2020, in base alla RT, è stata calcolata quale costo unitario medio ipotizzato per ciascun test antigenico rapido (15 euro) per il numero dei tamponi, pari a 2 milioni, che si valuta verranno richiesti nei mesi di novembre e dicembre 2020 per la somministrazione sia presso gli studi medici – per un costo di 18 euro considerato il maggior costo organizzativo -, sia al di fuori degli stessi studi medici per un costo unitario minore – 12 euro, stimato il minore impatto delle misure di prevenzione e protezione da adottare. Con riferimento ai luoghi al di fuori degli studi medici, si nota che gli accordi raggiunti citano espressamente le sedi messe a disposizione dalle Aziende sanitarie e Agenzie – incluse eventuali strutture fisse e/o mobili rese disponibili dalla Protezione Civile o dal Comune ovvero da forme organizzative complesse dell’assistenza primaria – ovvero, ove possibile e se vi è l’adesione del medico, presso il domicilio del paziente. L’Accordo chiarisce inoltre che il target affidato al personale medico convenzionato riguarda per i propri assistiti: a) i contatti stretti asintomatici individuati dal medico di medicina generale oppure individuati e segnalati dal Dipartimento di Prevenzione in attesa di tampone rapido; b) i casi sospetti di contatto che il medico di medicina generale si trova a dover visitare e che decide di sottoporre a test rapido. Qualora il medico si trovi ad operare in strutture rese disponibili dall’Azienda sanitaria, per gli assistiti di altri medici di medicina generale, il target è rappresentato dai contatti stretti asintomatici allo scadere dei 10 giorni di isolamento identificati in base ad una lista trasmessa dal Dipartimento di Sanità Pubblica/Igiene e Prevenzione al medico individuato che si è reso disponibile alla somministrazione del tampone rapido. In proposito si deve fare riferimento alla Circolare del Ministero della salute del 12 ottobre 2020 che ha definito la differente durata dei periodi di isolamento fiduciario (casi di infezione) e quarantena (contatti stretti non positivi) per i casi sintomatici e asintomatici. La scelta di individuare il target sopra definito che raggruppa segnatamente i casi asintomatici risiede anche nel valore diagnostico del test rapido antigenico volto sicuramente ad escludere le infezioni da Sars-CoV-2 per i casi sospetti, in quanto non vi è la possibilità di falsi negativi (mentre, viceversa, non assicura la diagnosi di positività, essendo possibili falsi positivi). La norma pertanto detta un obbligo e non una facoltà per i medici interessati alla somministrazione del test antigenico rapido. Si segnala peraltro, che i contenuti dei citati Accordi, come definiti dall’apposito Atto di indirizzo della Conferenza Stato-Regioni per il rafforzamento delle attività territoriali di diagnostica per la prevenzione dei contagi COVID19, sono stati sottoscritti tra Sisac – Struttura Interregionale dei Sanitari Convenzionati per il rinnovo degli accordi riguardanti il personale sanitario a rapporto convenzionale -, e alcune sigle sindacali, senza raggiungere l’unanimità delle rappresentanze delle parti interessate.

 

 

Fonte: Servizio Studi Senato della Repubblica – dossier 20/11/2020

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