L’articolo 97 reca disposizioni volte a sostenere il settore del cinema e dell’audiovisivo. In particolare, incrementa le risorse del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo e innalza le aliquote massime del credito di imposta riconosciuto a imprese di produzione, imprese di distribuzione e imprese italiane di produzione esecutiva e di postproduzione. Inoltre, stabilizza alcune delle disposizioni recate, per il 2020, dal D.L. 34/2020 (L. 77/2020), finalizzate a introdurre maggiore flessibilità nella determinazione delle risorse destinate ai crediti di imposta, anche in deroga alle percentuali previste a regime. Preliminarmente, si ricorda che la L. 220/2016 ha ridefinito la disciplina relativa al cinema e all’audiovisivo, a fini di rilancio e di sviluppo del settore. In particolare, l’art. 13 ha istituto il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo, destinandolo al finanziamento di diverse tipologie di intervento (incentivi fiscali, incentivi automatici, contributi selettivi, contributi per attività e iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva, Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche, Piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo). Il Fondo – le cui risorse sono allocate sul cap. 8599 dello stato di previsione del MIBACT – è alimentato, a regime, con gli introiti erariali derivanti dalle attività del settore, per un importo che non può essere inferiore a € 400 mln annui. In base al co. 5, al riparto del Fondo fra le diverse tipologie di intervento si provvede con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, sentito il Consiglio superiore del cinema e dell’audiovisivo, fermo restando che l’importo complessivo per i contributi selettivi e per quelli per la promozione dovrà oscillare tra il 10% e il 15% del Fondo. Con riferimento agli incentivi fiscali (artt. 15-22), i crediti di imposta riguardano le imprese di produzione (art. 15), le imprese di distribuzione (art. 16), le imprese dell’esercizio cinematografico e le industrie tecniche e di postproduzione (art. 17), il potenziamento dell’offerta cinematografica (art. 18), le imprese italiane di produzione esecutiva e di post-produzione, in relazione a opere realizzate sul territorio nazionale su commissione di produzioni estere (art. 19) e le imprese non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo (art. 20). Per ciascuna di tali tipologie, gli articoli citati hanno stabilito le percentuali di corresponsione degli stessi crediti di imposta. A sua volta, l’art. 21, dettando disposizioni comuni ai diversi crediti di imposta, ha, anzitutto, disposto che gli stessi sono riconosciuti entro il limite massimo complessivo indicato con il citato decreto di riparto del Fondo (di cui all’art. 13, co. 5). Inoltre, ha stabilito che con il medesimo decreto si provvede al riparto delle risorse complessivamente iscritte in bilancio tra le diverse tipologie di credito di imposta. Ove necessario, tale riparto può essere modificato, con le medesime modalità, anche in corso d’anno. Inoltre, ha demandato a uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, il compito di stabilire, per ciascuna delle tipologie di credito d’imposta e nell’ambito delle percentuali per ciascuna previsti, i limiti di importo per opera o beneficiario, le aliquote da riconoscere alle varie tipologie di opere, ovvero alla varie tipologie di impresa o di sala cinematografica, la base di commisurazione del beneficio, con la specificazione dei riferimenti temporali, nonché le ulteriori disposizioni applicative, fra cui i requisiti, le condizioni e la procedura per la richiesta e il riconoscimento del credito, prevedendo modalità atte a garantire che ciascun beneficio sia concesso nel limite massimo dell’importo complessivamente stanziato, nonché le modalità dei controlli e i casi di revoca e decadenza. In particolare, il comma 1, lett. a), eleva (da € 400 mln) a € 640 mln annui l’importo minimo degli introiti erariali derivanti dalle attività del settore destinato ad alimentare annualmente la dotazione del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo. A tal fine, novella l’art. 13, co. 2, secondo periodo, della L. 220/2016. Il comma 1, lett. b), riguarda le imprese di produzione cinematografia e audiovisiva, per le quali eleva (dal 30%) al 40%:
– l’aliquota massima del credito di imposta;
– l’aliquota del credito di imposta comunque riconosciuto per le opere cinematografiche;
– l’aliquota del credito di imposta che può essere prevista in via prioritaria per determinate categorie di opere audiovisive.
In tale contesto, stabilisce anche che rientrano in tali categorie le opere audiovisive in cui il produttore indipendente mantiene la titolarità dei diritti in misura non inferiore al 40% (e non più in misura non inferiore al 30%). A tali fini, novella l’art. 15 della L. 220/2016. L’art. 15 della L. 220/2016 ha disposto, tra l’altro, che alle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva è riconosciuto un credito d’imposta, in misura non inferiore al 15% e non superiore al 30% del costo complessivo di produzione. Nella determinazione dell’aliquota del credito di imposta, il decreto di cui all’art. 21 prevede comunque che:
– per le opere cinematografiche è prevista l’aliquota del 30%;
– per le opere audiovisive, l’aliquota del 30% può essere prevista in via prioritaria per le opere realizzate per essere distribuite attraverso un’emittente televisiva nazionale e, congiuntamente, in coproduzione internazionale ovvero per le opere audiovisive di produzione internazionale;
– per le opere non realizzate in coproduzione internazionale ovvero che non siano opere audiovisive di produzione internazionale; per le opere in cui il produttore indipendente mantiene la titolarità dei diritti in misura non inferiore al 30%, secondo le modalità previste nel medesimo decreto di cui all’art. 21.
Il comma 1, lett. c), riguarda le imprese di distribuzione cinematografica e audiovisiva, per le quali eleva in maniera generalizzata (dal 30%) al 40% l’aliquota massima del credito di imposta. Conseguentemente, sopprime la previsione di riconoscimento dell’aliquota del 40% in casi particolari. A tal fine, novella il co. 1 dell’art. 16 della L. 220/2016 e sopprime il co. 2 dello stesso articolo. In particolare, l’art. 16, co. 1, della L. 220/2016 ha stabilito che alle imprese di distribuzione cinematografica e audiovisiva è riconosciuto un credito d’imposta, in misura non inferiore al 15% e non superiore al 30% – elevata al 40% nei casi previsti dal co. 2 – delle spese complessivamente sostenute per la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive. In base al co. 2, nella determinazione dell’aliquota del credito di imposta, il decreto di cui all’art. 21 prevede che:
– l’aliquota del 30% è prioritariamente stabilita in relazione alle spese per la distribuzione internazionale ovvero in relazione alle spese per la distribuzione cinematografica di opere effettuata da società di distribuzione indipendente;
– in relazione a opere distribuite direttamente dallo stesso produttore indipendente, l’aliquota è elevata fino al 40%, a condizione che le fasi della distribuzione siano gestite secondo le modalità tecniche e le disposizioni stabilite nel medesimo decreto di cui all’art. 21.
Il comma 1, lett. d), riguarda il credito d’imposta finalizzato all’attrazione in Italia di investimenti cinematografici e audiovisivi da produzioni estere. In particolare, eleva (dal 30%) al 40% l’aliquota massima del credito di imposta riconosciuto alle imprese italiane di produzione esecutiva e di post-produzione, in relazione a opere cinematografiche e audiovisive o a parti di esse realizzate sul territorio nazionale, su commissione di produzioni estere. A tal fine, novella l’art. 19 della L. 220/2016. L’art. 19 della L. 220/2021 ha disposto che alle imprese italiane di produzione esecutiva e di post-produzione è riconosciuto un credito d’imposta, in relazione a opere cinematografiche e audiovisive o a parti di esse realizzate sul territorio nazionale, utilizzando manodopera italiana, su commissione di produzioni estere, in misura non inferiore al 25% e non superiore al 30% della spesa sostenuta nel territorio nazionale. Il comma 1, lett. e), esclude innanzitutto i crediti di imposta di cui agli artt. 15 (imprese di produzione) e 19 (imprese italiane di produzione esecutiva e di post-produzione, in relazione a opere realizzate sul territorio nazionale, su commissione di produzioni estere) dal limite massimo complessivo indicato, per le rispettive tipologie di credito di imposta, dal decreto di cui all’art. 13, co. 5, della L. 220/2016. Inoltre, stabilizzando alcune delle disposizioni introdotte, per il 2020, dall’art. 183, co. 7, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020), autorizza il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo ad adottare – tenuto conto dell’andamento del mercato nel settore del cinema e dell’audiovisivo, e nel rispetto del limite delle risorse complessive individuate con il medesimo decreto di cui all’art. 13, co. 5, della L. 220/2016 – uno o più decreti volti a ridefinire, per ogni tipologia di credito di imposta, le disposizioni applicative utili per stabilire l’entità delle risorse da destinare a ciascun beneficiario, anche in deroga alle percentuali previste dalla stessa legge per ciascuna tipologia di credito di imposta e al limite massimo stabilito per ciascuna dal più volte citato decreto di cui all’art. 13, co. 5, della medesima legge. L’art. 183, co. 7, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) ha introdotto misure finalizzate a mitigare gli effetti subiti dal settore cinematografico e audiovisivo a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19, in particolare, stabilendo la possibilità di prevedere, per il 2020, una maggiore flessibilità nella ripartizione delle risorse destinate ai crediti di imposta, anche in deroga alle percentuali previste a regime. Nello specifico, ha autorizzato il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo ad adottare – limitatamente agli stanziamenti relativi al 2020, e nel rispetto del limite delle risorse individuate con il decreto di riparto del Fondo per il cinema e l’audiovisivo di cui all’art. 13, co. 5, della L. 220/2016 – uno o più decreti, ai sensi dell’art. 21, co. 5, della stessa legge, volti a ridefinire, per ogni tipologia di credito di imposta, le disposizioni applicative utili per stabilire l’entità delle risorse da destinare a ciascun beneficiario, anche in deroga alle percentuali previste dalla stessa legge per tipologia di credito di imposta e al limite massimo stabilito per ciascuna ai sensi dello stesso decreto di cui all’art. 13, co. 5, della L. 220/2016. Ha disposto, inoltre, che, qualora dall’attuazione di quanto previsto derivino nuovi o maggiori oneri, alla relativa copertura si provvede nei limiti delle risorse disponibili del Fondo di conto capitale di cui all’art. 89 del D.L. 18/2020 (L. 27/2020), che, a tal fine, sono trasferite ai pertinenti capitoli iscritti nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. Infine, ha stabilito che a scopi di mitigazione degli effetti subiti dal settore cinematografico possono essere finalizzati anche i contributi automatici, i contributi selettivi e i contributi per le attività e iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva previsti dagli artt. 23-27 della L. 220/2016, nonché i contributi per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali previsti dall’art. 28 della stessa legge. Infine, il comma 2 – in accordo con quanto previsto dall’art. 17, co. 12, della L. 196/2009, in materia di copertura finanziaria delle leggi – dispone che il Ministro dell’economia delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri recati dall’articolo in esame. In caso di scostamenti rispetto alle previsioni, si provvede mediante riduzione del più volte citato Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo.
Fonte: Servizio Studi Senato della Repubblica – dossier 20/11/2020