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10 Settembre 2026

Al Superbonus 110% non si applica il limite della compensazione a 2 milioni di euro

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Legge 23 dicembre 2000, n. 388 articolo 34 (Disposizioni in materia di compensazione e versamenti diretti)  
1. A decorrere dal 1 gennaio 2001 il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato in euro 2 milioni per ciascun anno solare.  

La compensazione orizzontale è sempre soggetta al limite annuale di compensabilità prescritto dall’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 – attualmente pari a 2 milioni di euro, per effetto, da ultimo, della previsione di cui all’articolo 1, comma 72, della legge del 30 dicembre 2021, n. 234 – a meno che i crediti non siano esclusi espressamente dal computo del limite.

Nella legge che regola il credito – o che istituisce i codici tributo – puoi trovare periodi come questo “alle compensazioni di cui trattasi non si applicano i limiti di cui all’articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, pro tempore vigenti“.

 

 

Interpello 25-08-2022 n.435
Compensazione – Utilizzo di crediti di imposta agevolativi derivanti dagli interventi elencati all’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 – Articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
QUESITO
[ALFA], nel prosieguo istante, fa presente quanto qui di seguito sinteticamente riportato. L’istante, società operante nel settore assicurativo, intende acquisire, a mezzo di “cessione del credito”, una serie di crediti di imposta agevolativi derivanti dagli interventi elencati all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Al riguardo, chiede di sapere se sia possibile compensare i predetti crediti con le entrate di seguito elencate:
……..
In proposito, l’istante precisa, altresì, che trattasi di tributi non espressamente acclusi nell’elenco di cui all’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, benché ad esso indirettamente riconducibili per il tramite della lettera hter) dello stesso comma 2 dell’articolo 17, che stabilisce «Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi: h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i Ministri competenti per settore».
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
In sintesi, l’istante «ritiene che la soluzione da dare al quesito posto sia affermativa e, quindi, di potere utilizzare i crediti d’imposta acquisiti in compensazione per il pagamento di tutti i tributi attualmente versati per il tramite del “Modello F24 Ordinario” e del “Modello F24 Accise”. Si arriva a questa conclusione considerando il tenore letterale dell’art. 121 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 comma 3° che, per memoria, è il seguente: “I crediti d’imposta di cui al presente articolo sono utilizzati in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 Nr. 241…” Questo rinvio deve essere interpretato nel senso che tutti i tributi versati ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1977 Nr. 241 debbano essere ricompresi tra quelli astrattamente compensabili con il credito di imposta acquisito ai sensi dell’art. 121 del D.L. 19 maggio 2020. Ne consegue che possono essere compensati anche gli ulteriori tributi versati con quella modalità così come previsti nell’alveo del comma h-ter) della norma medesima».

PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
L’articolo 121, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, stabilisce che «I crediti d’imposta di cui al presente articolo sono utilizzati in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d’imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all’articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244». Il richiamato articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 disciplina i «versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all’INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche». Nello specifico, al comma 2, elenca i crediti e i debiti interessati dal versamento unitario e dalla compensazione, includendovi altresì una previsione di chiusura del sistema che stabilisce «Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi: […] h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i Ministri competenti per settore». La norma in parola, dunque, nel disciplinare la cd. compensazione orizzontale, consente di utilizzare il modello di versamento unitario (F24) al fine di assolvere, con un’unica operazione, il pagamento delle somme elencate al comma 2, anche mediante compensazione con eventuali crediti relativi alle entrate sempre ivi indicate. In sintesi, se una somma può essere riscossa tramite Modello F24, perché:
a) è inclusa nell’elenco di cui al comma 2 dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997;
b) è previsto da un decreto ministeriale emanato ai sensi della lettera h-ter del citato comma 2;
c) è previsto espressamente da una norma di rango primario (anche secondaria/attuativa), con una formulazione che richiama l’applicazione dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997; allora i relativi debiti possono essere pagati utilizzando in compensazione i crediti tributari e contributivi (anche di natura agevolativa) che possono essere esposti nel modello F24, salvo che, ovviamente, non sia stato disposto un divieto espresso al pagamento tramite compensazione. Al riguardo, si ricorda che, quando la riscossione di una entrata avviene tramite la sezione “accise” del modello F24, i crediti ad essa relativi non possono essere utilizzati in compensazione, mentre i debiti ivi esposti possono comunque essere pagati utilizzando in compensazione i crediti relativi ad imposte e contributi da esporre nelle altre sezioni del modello F24 (cfr. in proposito le risposte ad interpello n. 1 e n. 406, rispettivamente pubblicate sul sito internet dell’Agenzia delle entrate il 7 gennaio 2020 e il 3 agosto 2022). Peraltro, versare i debiti della sezione “accise” utilizzando in compensazione i crediti esposti in altre sezioni del modello F24, configura sempre una compensazione orizzontale, soggetta al limite annuale di compensabilità prescritto dall’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 – attualmente pari a 2 milioni di euro, per effetto, da ultimo, della previsione di cui all’articolo 1, comma 72, della legge del 30 dicembre 2021, n. 234 – a meno che i crediti non siano esclusi espressamente dal computo del limite, come accade per i crediti oggetto di interpello. Per le ragioni sin qui esposte, l’istante può compensare i crediti di imposta agevolativi derivanti dagli interventi elencati all’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 – acquisiti a mezzo di “cessione del credito”, sulla cui legittimità la scrivente non si pronuncia, restando integro il potere di controllo da parte degli organi competenti – con tutte le entrate oggetto dell’interpello in esame, il cui versamento per il tramite del Modello F24 è previsto, direttamente o indirettamente, da disposizioni normative primarie o da decreti ministeriali, che richiamano le modalità di versamento di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.

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DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34
Art. 121 Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali
2. In deroga all’articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e 3.1, e all’articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano per le spese relative agli interventi di:
a) recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) efficienza energetica di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 119;
c) adozione di misure antisismiche di cui all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 4 dell’articolo 119;
d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’articolo 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
e) installazione di impianti fotovoltaici di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 119 del presente decreto;
f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 8 dell’articolo 119;
f-bis) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all’articolo 119-ter del presente decreto.
3. I crediti d’imposta di cui al presente articolo sono utilizzati in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d’imposta e’ usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione.
La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all’articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

 

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