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9 Settembre 2026

Credito di imposta carburante agricolo per il Primo Trimestre 2023

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Gasolio agricolo e credito imposta carburanti.  Prorogato al primo trimestre 2023 il credito di imposta a favore delle imprese agricole, agromeccaniche e della pesca per l’acquisto di carburanti. Il bonus è riconosciuto nella misura del 20% della spesa sostenuta nel I trimestre dell’anno 2023 – comprovato mediante le relative fatture di acquisto al netto dell’IVA – per l’acquisto di gasolio e benzina necessari per la trazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio delle attività e, per le sole imprese esercenti attività agricola e della pesca, per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all’allevamento degli animali.

Nel modello F24 va indicato il codice tributo 7014 credito imposta acquisto carburante agricolo primo trimestre 2023.

Il credito di imposta potrà essere utilizzato in compensazione entro la data del 31 dicembre 2023 o, in alternativa, ceduto a terzi (articolo 1 commi 45-50 Legge 197/2022).

Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa, né della base imponibile dell’eventuale IRAP.

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Francesco Cacchiarelli economista di impresa dal 1989

francesco@qaserpmi.it

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Articolo 1 Legge 197/2022 commi:

45. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell’aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina, alle imprese esercenti l’attivita’ agricola e la pesca e alle imprese esercenti l’attivita’ agromeccanica di cui al codice ATECO  01.61 e’ riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio delle predette attivita’, un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, in misura pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell’anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, al netto dell’imposta sul valore aggiunto.

46. Il contributo di cui al comma 45 e’ altresi’ riconosciuto alle imprese esercenti l’attivita’ agricola e la pesca in relazione alla spesa sostenuta nel primo trimestre solare dell’anno 2023 per l’acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all’allevamento degli animali.

47. Il credito d’imposta di cui ai commi 45 e 46 e’ utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2023. Non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa ne’ della base imponibile dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

48. Il credito d’imposta di cui ai commi 45 e 46 e’ cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facolta’ di successiva cessione, fatta salva la possibilita’ di due ulteriori cessioni solo se effettuate in favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di societa’ appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d’imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformita’ dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d’imposta di cui ai commi 45 e 46. Il visto di conformita’ e’ rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati all’articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del regolamento recante modalita’ per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attivita’ produttive e all’imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d’imposta e’ utilizzato dal cessionario con le stesse modalita’ con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2023. Le modalita’ attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilita’ del credito d’imposta, da effettuare in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall’articolo 3, comma 3, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1988, sono definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni dell’articolo 122-bis nonche’, in quanto compatibili, quelle dell’articolo 121, commi da 4 a 6, del citato decreto-legge n. 34 del 2020.

49. Le disposizioni dei commi da 45 a 50 si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero dell’agricoltura, della sovranita’ alimentare e delle foreste.

50. Il Ministero dell’economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d’imposta di cui ai commi da 45 al presente comma, ai fini di quanto previsto dall’articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

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