Testata Giornalistica On Line di Informazione Giuridico - Economica
9 Settembre 2026

INAIL – Circolare n. 28 del 16 giugno 2023 Adeguati assetti segnalazione INAIL

Condividi:

INAIL – Circolare n. 28 del 16 giugno 2023  
Oggetto: Segnalazioni dei creditori pubblici qualificati ai sensi dell’articolo 25-novies del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza approvato con il Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

Quadro Normativo

– Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”. Articolo 25-novies.

– Legge 29 dicembre 2021, n.233 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”.

– Decreto legislativo 17 giugno 2022, n.83 “Modifiche al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l’esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza)”.

Difendi il tuo patrimonio aziendale

Conseguenze x mancanza adeguati assetti

Cara impresa bastano 5mila euro di IVA non pagata ed è crisi

Premessa
L’articolo 25-novies del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155, di seguito CCII, come sostituito dall’articolo 6 del decreto legislativo 17 giugno 2022, n. 83 ha introdotto l’obbligo anche per l’Inail di segnalare all’imprenditore e, ove presente all’organo di controllo, l’esistenza di debiti nei propri confronti (allegato 1).
Tale obbligo era già previsto per l’Inps, l’Agenzia delle Entrate e per l’Agenzia delle entrate-Riscossione ai sensi l’articolo 30-sexies del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n.233.
Si illustrano di seguito, acquisito il parere del ministero del lavoro e delle politiche sociali, i requisiti e le tempistiche relative all’invio della segnalazione.

1.Requisiti per l’invio della segnalazione dei creditori pubblici qualificati
L’Inps, l’Inail, l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate-Riscossione, in qualità di creditori pubblici qualificati, segnalano all’imprenditore e, ove esistente, all’organo di controllo, nella persona del presidente del collegio sindacale in caso di organo collegiale, a mezzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata all’indirizzo risultante dall’anagrafe tributaria l’esistenza di debiti nei propri confronti.
Per ogni creditore soggetto all’obbligo di segnalazione sono previsti specifici requisiti al verificarsi dei quali deve essere inviata la segnalazione in discorso.
L’Inail invia la segnalazione in presenza di un debito per premi assicurativi scaduto da oltre novanta giorni e non versato, superiore all’importo di euro 5.000 (articolo 25-novies, comma 1, lettera b) del CCII).
La segnalazione, per espressa previsione normativa, è inviata quindi solo agli imprenditori, come individuati dall’articolo 2082 del Codice civile, soggetti all’obbligo dell’iscrizione nel Registro delle Imprese ai sensi dell’articolo 2195 del medesimo Codice Civile, qualora vi sia un debito riferito a premi assicurativi e ad accessori superiore a 5.000 euro scaduto da più di novanta giorni.
La segnalazione non è inviata se il debito, al verificarsi delle condizioni sopra richiamate, è stato già iscritto a ruolo ai sensi dell’articolo 24, comma 1 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
In tale ultima ipotesi è l’Agenzia delle Entrate-Riscossione che effettua la segnalazione in presenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni, superiori, per le imprese individuali, all’importo di euro 100.000, per le società di persone, all’importo di euro 200.000 e, per le altre società, all’importo di euro 500.000 (articolo 25-novies, comma 1, lettera d) del CCII).
La segnalazione è inviata entro sessanta giorni decorrenti dal verificarsi dei suddetti requisiti (articolo 25-novies, comma 2, lettera b) del CCII).
Per espressa previsione normativa, le disposizioni dell’articolo 25-novies del CCII si applicano all’Inail, in relazione ai debiti accertati a decorrere dal 15 luglio 2022, data di entrata in vigore del medesimo CCII (NOTA 1).

2. Contenuto della segnalazione
La segnalazione contiene l’invito alla presentazione dell’istanza di nomina dell’esperto indipendente di cui all’articolo 17, comma 1, se ne ricorrono i presupposti, per l’accesso alla composizione negoziata di cui all’articolo 12 del CCII (articolo 25-novies, comma 3).
Le segnalazioni, il cui contenuto è riportato nell’allegato 2, vengono inviate dall’Inail con cadenza mensile a partire dal mese di giugno 2023 con operazione centralizzata a cura della Direzione centrale organizzazione digitale.

Il Direttore Generale

Allegati 2

 

26-06-2023 06:43:48

No adeguati assetti No fido !

Adeguati assetti Tribunale Cagliari sentenza n. 188/2021

 

Allegato 2
Segnalazioni dei creditori pubblici qualificati ai sensi dell’articolo 25-novies del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
Oggetto: segnalazione ai sensi dell’articolo 25-novies del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

Si segnala, in applicazione dell’articolo 25-novies del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, che per la ditta (ragione sociale), codice fiscale (xxxxxxxxxx), risulta un
debito per premi assicurativi, in fase amministrativa, scaduto da oltre novanta giorni, pari a (xxxxx) euro.

Si ricorda che ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 l’imprenditore commerciale e agricolo può chiedere la nomina di un esperto al segretario
generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’impresa, quando si trova in condizioni di squilibrio
patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza e risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa. L’esperto agevola le
trattative tra l’imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di squilibrio patrimoniale
o economico-finanziario, anche mediante il trasferimento dell’azienda o di rami di essa.

Si invita pertanto, qualora ne ricorrano i presupposti, a presentare l’istanza di nomina dell’esperto indipendente di cui all’articolo 17, comma 1 del citato decreto legislativo 12
gennaio 2019, n. 14, ovvero a rivolgersi alla sede Inail competente per definire le modalità di rientro in bonis prima dell’attivazione delle procedure di riscossione coattiva del credito

 

Allegato 1
DECRETO LEGISLATIVO 12 gennaio 2019, n. 14 Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155.
Testo in vigore dal 15 luglio 2022
Art. 25-novies (Segnalazioni dei creditori pubblici qualificati).
1. L’Istituto nazionale della previdenza sociale, l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate Riscossione segnalano all’imprenditore e, ove esistente, all’organo di controllo, nella persona del presidente del collegio sindacale in caso di organo collegiale, a mezzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata all’indirizzo risultante dall’anagrafe tributaria:
a) per l’Istituto nazionale della previdenza sociale, il ritardo di oltre novanta giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore:
1) per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al 30 per cento di quelli dovuti nell’anno precedente e all’importo di euro 15.000;
2) per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, all’importo di euro 5.000;
b) per l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l’esistenza di un debito per premi assicurativi scaduto da oltre novanta giorni e non versato superiore all’importo di euro 5.000;
c) per l’Agenzia delle entrate, l’esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all’imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche di cui all’articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, di importo superiore a euro 5.000 e, comunque, non inferiore al 10 per cento dell’ammontare del volume d’affari risultante dalla dichiarazione relativa all’anno d’imposta precedente; la segnalazione è in ogni caso inviata se il debito e’ superiore all’importo di euro 20.000;
d) per l’Agenzia delle entrate-Riscossione, l’esistenza di crediti affidati per la riscossione,
autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni, superiori,
per le imprese individuali, all’importo di euro 100.000, per le società di persone,
all’importo di euro 200.000 e, per le altre società, all’importo di euro 500.000.
2. Le segnalazioni di cui al comma 1 sono inviate:
a) dall’Agenzia delle entrate, contestualmente alla comunicazione di irregolarità di cui
all’articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
e, comunque, non oltre centocinquanta giorni dal termine di presentazione delle
comunicazioni di cui all’articolo 21-bis del decreto-legge n. 78 del 2010;
b) dall’Istituto nazionale della previdenza sociale, dall’Istituto nazionale per
l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e dall’Agenzia delle entrate-Riscossione,
entro sessanta giorni decorrenti dal verificarsi delle condizioni o dal superamento degli
importi indicati nel medesimo comma 1.
3. Le segnalazioni di cui al comma 1 contengono l’invito alla presentazione dell’istanza
di cui all’articolo 17, comma 1, se ne ricorrono i presupposti.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano:
a) con riferimento all’Istituto nazionale della previdenza sociale e all’Istituto nazionale
per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in relazione ai debiti accertati a
decorrere dal 1° gennaio 2022, per il primo, e ai debiti accertati a decorrere dall’entrata
in vigore del presente decreto per il secondo;
b) con riferimento all’Agenzia delle entrate, in relazione ai debiti risultanti dalle
comunicazioni di cui all’articolo 21-bis del decreto-legge n. 78 del 2010 a decorrere da
quelle relative al secondo trimestre 2022;
c) con riferimento all’Agenzia delle entrate-Riscossione, in relazione ai carichi affidati
all’agente della riscossione a decorrere dal 1° luglio 2022

 

 

 

Partner