Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese, salvo quanto disposto dal secondo comma.
Decorsi cinque giorni dalla scadenza del termine previsto dal terzo comma dell’articolo 2492, il conservatore del registro delle imprese iscrive la cancellazione della società qualora non riceva notizia della presentazione di reclami da parte del cancelliere.
Ferma restando l’estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l’ultima sede della società.
Riflessione: La cancellazione della società dal Registro delle imprese ha natura costitutiva e determina l’estinzione della società anche se rimangono creditori da soddisfare.
Le riserve di patrimonio netto
Conseguenze mancanza adeguati assetti
Cosa fare per migliorare gli assetti aziendali
Possibili utilizzi della riserva sovrapprezzo quote
Continuità aziendale e responsabilità del revisore
Adeguati assetti Tribunale Cagliari sentenza n. 188/2021
Cara impresa bastano 5mila euro di IVA non pagata ed è crisi
Come compensare una cartella di pagamento con altri crediti tributari
Perché a volte gli imprenditori sottovalutano i segnali delle crisi aziendali