Il Decreto Legislativo 13 settembre 2024, n. 136, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 settembre 2024, (re)introduce importanti novità al Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, con un impatto significativo sui revisori e le imprese.
Novità chiave per i revisori
Le modifiche introdotte dal Correttivo Ter aumentano le responsabilità dei revisori, che dovranno essere più proattivi nella gestione delle crisi aziendali, con un potenziamento delle attività di monitoraggio, controllo e segnalazione.
Aumento del carico di lavoro
I revisori saranno chiamati a intensificare la loro vigilanza sui dati aziendali, individuando tempestivamente segnali di crisi. Dovranno segnalare per iscritto all’organo amministrativo la presenza di condizioni di rischio e l’inadeguatezza degli assetti aziendali e proporre tempestive misure correttive.
Maggiore responsabilità
Le nuove norme impongono ai revisori di assumere un ruolo più incisivo nel gestire la crisi d’impresa, espandendo i loro obblighi. Una segnalazione tempestiva e motivata potrà attenuare o escludere la loro responsabilità civile ai sensi dell’art. 2407 c.c. e dell’art. 15 del d.lgs. n. 39/2010.
Miglioramento della prevenzione
Il miglioramento previsto nella prevenzione delle crisi aziendali è significativo. La tempestiva rilevazione di segnali di crisi e la conseguente segnalazione possono evitare il peggioramento della situazione economica, proteggendo lavoratori e creditori.
Maggiore trasparenza
Le nuove norme richiedono una maggiore trasparenza riguardo alla situazione finanziaria delle imprese, con obblighi di comunicazione più rigorosi da parte delle banche e degli intermediari finanziari. La modifica all’art. 25-decies prevede che le banche informino gli organi di controllo societari in caso di variazioni peggiorative o sospensioni di affidamenti.
Art. 7: Modifiche specifiche
L’articolo 7 del decreto modifica diversi articoli del Codice della crisi d’impresa. Tra questi, l’art. 25-octies impone ai revisori e agli organi di controllo societari di vigilare con attenzione sull’andamento delle trattative e di segnalare tempestivamente l’esistenza di condizioni di crisi. La segnalazione sarà considerata tempestiva se fatta entro 60 giorni dalla conoscenza dei segnali di crisi, garantendo la prova di ricezione.
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Il rischio di revisione (audit risk) è il rischio che il revisore esprima un giudizio senza modifiche (giudizio positivo) su un bilancio che contenga errori significativi che ne inficino la veridicità e che siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio stesso.
Art. 7 Modifiche alla Parte prima, Titolo II, Capo III del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 in G.U. del 27 settembre 2024
1. All’articolo 25-octies del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il primo periodo e’ sostituito dal seguente:
«L’organo di controllo societario e il soggetto incaricato della revisione legale, nell’esercizio delle rispettive funzioni, segnalano, per iscritto, all’organo amministrativo la sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), per la presentazione dell’istanza di cui all’articolo 17.»;
b) il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
«2. La tempestiva segnalazione all’organo amministrativo ai sensi del comma 1 e la vigilanza sull’andamento delle trattative sono valutate ai fini dell’attenuazione o esclusione della responsabilita’ prevista dall’articolo 2407 del codice civile o dall’articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. La segnalazione e’ in ogni caso considerata tempestiva se interviene nel termine di sessanta giorni dalla conoscenza delle condizioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), da parte dell’organo di controllo o di revisione.»;
c) alla rubrica, dopo le parole: «Segnalazione dell’organo di controllo», sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e del soggetto incaricato della revisione legale».
2. All’articolo 25-decies del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «comunicano al cliente variazioni, revisioni o revoche degli affidamenti» sono sostituite dalle seguenti: «comunicano al cliente variazioni in senso peggiorativo, sospensioni o revoche degli affidamenti».
Note all’art. 7:
– Si riporta l’articoli 25-octies del citato decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal presente decreto:
«Art. 25-octies (Segnalazione dell’organo di controllo e del soggetto incaricato della revisione legale). –
1. L’organo di controllo societario e il soggetto incaricato della revisione legale, nell’esercizio delle rispettive funzioni, segnalano, per iscritto, all’organo amministrativo la sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), per la presentazione dell’istanza di cui all’articolo 17. La segnalazione e’ motivata, e’ trasmessa con mezzi che assicurano la prova dell’avvenuta ricezione e contiene la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l’organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese. In pendenza delle trattative, rimane fermo il dovere di vigilanza di cui all’articolo 2403 del codice civile.
2. La tempestiva segnalazione all’organo amministrativo ai sensi del comma 1 e la vigilanza sull’andamento delle trattative sono valutate ai fini dell’attenuazione o esclusione della responsabilita’ prevista dall’articolo 2407 del Codice civile o dall’articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. La segnalazione e’ in ogni caso considerata tempestiva se interviene nel termine di sessanta giorni dalla conoscenza delle condizioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), da parte dell’organo di controllo o di revisione.»