L’articolo 2086 del Codice Civile non pretende amministratori infallibili. Pretende amministratori in grado di DIMOSTRARE che l’impresa era governata, non subita.
Il cuore giuridico della norma impone il dovere di istituire assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati. E questo dovere, quando le cose vanno male, esce rapidamente dalla teoria manageriale per entrare in un luogo molto più concreto: l’azione di responsabilità contro gli amministratori.
In quel momento, in un’aula di tribunale, la domanda non sarà: “Quale modello di controllo avevate adottato?”
La domanda sarà: “Potete dimostrare di aver governato l’impresa prima che la crisi diventasse evidente?”
Un’obbligazione di mezzi, non di risultato
Gli “adeguati assetti” non trasformano l’amministratore in un indovino. La legge non pretende che chi guida un’impresa preveda ogni crisi, ogni insoluto, ogni aumento delle materie prime, ogni blocco di mercato o errore commerciale.
Non viene chiesta l’infallibilità, viene chiesta una diligenza organizzata.
Si tratta di un’obbligazione di mezzi, non di risultato: L’amministratore non è automaticamente responsabile per il solo fatto che l’impresa sia andata in difficoltà.
Una crisi può colpire anche un’azienda ben organizzata.
Una decisione corretta al momento in cui viene presa, sulla base delle informazioni disponibili, può rivelarsi sbagliata a posteriori.
Il punto non è garantire il successo ad ogni costo, ma dimostrare “giuridicamente” che l’impresa non è stata gestita al buio.
La catena probatoria: trasformare i fatti in evidenze
Saper ricostruire, con evidenze tracciabili, il processo decisionale:
Segnale: Quando è emerso il problema?
Informazione: Chi lo ha rilevato e con quali dati?
Valutazione: A chi è stato comunicato e quali alternative sono state vagliate?
Decisione: Quale scelta è stata compiuta?
Azione: Chi doveva eseguirla ed entro quale termine?
Verifica: L’azione è stata monitorata?
Se questa catena non esiste — o non è documentabile — l’amministratore può anche aver lavorato 16 ore al giorno, essersi preoccupato e aver parlato con tutti. Ma in sede giudiziaria rischia di non poterlo provare. E nel contenzioso, ciò che non si può dimostrare equivale quasi a ciò che non si è fatto.
Il non problema dello “strumento perfetto”
Molte discussioni sugli adeguati assetti scivolano su una domanda: “Quale strumento dobbiamo comprare o adottare?” (Budget, cash flow, KPI, certificazioni, software dedicati?).
La risposta corretta è semplicemente: dipende.
La legge non impone lo stesso vestito a tutte le imprese; impone che il vestito sia cucito su misura in base ad esempio a dimensioni e complessità produttiva; Livello di indebitamento e struttura finanziaria; Settore, presenza di commesse, stagionalità e concentrazione dei clienti ecc. ecc.
Lo strumento modesto ma vivo batte lo strumento sofisticato ma “morto”
Questo è il nodo cruciale. Un’azienda può acquistare software evoluti e ricchi di dashboard eleganti, ma se nessuno li alimenta, li legge e li usa per decidere, quell’assetto resta una mera facciata decorativa.
Al contrario, una PMI che adotta strumenti semplici ma vivi, coerenti e tracciati (come una contabilità aggiornata, un cash flow a 13 settimane, una previsione di tesoreria a 12 mesi, l’elenco dei debiti fiscali e un breve verbale trimestrale delle decisioni) è perfettamente in grado di difendersi.
Un assetto è adeguato quando accorcia la distanza tra il segnale di allarme e l’azione correttiva.
Un’impresa ben organizzata è più leggibile, più finanziabile e più governabile. Ma è anche più difendibile.
La riforma non ha inventato l’obbligo di saper fare l’imprenditore — chi guida un’azienda lo sa già fare.
La riforma ha semplicemente rafforzato l’obbligo di poter dimostrare di aver governato con strumenti proporzionati, informazioni attendibili e decisioni tracciabili.
Prima che la crisi arrivi, ogni organo amministrativo dovrebbe porsi un’unica domanda: “Se domani qualcuno ci chiedesse perché abbiamo preso, rinviato o evitato una determinata decisione, avremmo le evidenze per spiegarlo?”
Francesco Cacchiarelli economista di impresa & business partner
Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Viterbo, al numero 084 sezione A, anzianità 1989
Iscritto nel Registro dei Revisori Legali MEF, al numero 103287 sezione A, anzianità 1999
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