Testata Giornalistica On Line di Informazione Giuridico - Economica
9 Settembre 2026

Regime dei contribuenti minimi

Condividi:
Regime minimi. Dal 2012 i contribuenti “minimi”, che non hanno i requisiti necessari per accedere al nuovo regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, possono accedere al regime contabile agevolato sempre se in possesso dei requisiti per essere considerati minimi (articolo 1, commi da 96 a 117 della legge 244/2007).
Possono accedere al regime contabile agevolato anche i contribuenti:
  • che, pur avendo i requisiti per essere “minimi”, hanno optato  per il regime ordinario o per il regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo (articolo 13 della legge 388/2000);
  • che fuoriescono per decorrenza dei termini dal regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;
  • che, pur avendo i requisiti per accedere al nuovo regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità hanno optato  per il regime ordinario o per il regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo.
I contribuenti che si avvalgono del nuovo  regime contabile agevolato devono essere in possesso degli stessi requisiti previsti per i contribuenti c.d. minimi (Articolo 1, commi da 96 a 117 della legge 244/2007, ossia:
  • nell’anno precedente hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 30mila euro; non hanno avuto lavoratori dipendenti o collaboratori (anche a progetto); non hanno effettuato cessioni all’esportazione; non hanno erogato utili da partecipazione agli associati con apporto di solo lavoro.
  • nel triennio precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali per un ammontare superiore a 15mila euro (per quelli utilizzati soltanto in parte nell’ambito dell’attività di impresa o di lavoro autonomo si considera un valore pari al 50% dei relativi corrispettivi);
  • iniziano l’attività e presumono di possedere i requisiti di cui ai punti 1) e 2). Il limite dei 30mila euro di ricavi o compensi deve essere rapportato all’anno (ad esempio, per una nuova attività che inizia il 1° settembre 2013 il limite è di 10mila euro, ossia i 4/12 di 30mila).
Il regime cessa di avere efficacia:
  • dall’anno successivo a quello in cui viene meno anche uno solo dei requisiti previsti oppure si verifica una delle condizioni di esclusione;
  • a seguito di opzione per il regime contabile ordinario.
Sono esclusi, invece, i contribuenti:
  • che si avvalgono di regimi speciali Iva (per esempio, agenzie di viaggio e turismo, vendita di sali e tabacchi, ecc.);
  • i non residenti;
  • che effettuano, in via esclusiva o prevalente,  attività di cessioni di immobili (fabbricati e terreni edificabili) e di mezzi di trasporto nuovi;
  • che partecipano contestualmente a società di persone, associazioni professionali o a società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria che hanno optato per la trasparenza fiscale.
I contribuenti che iniziano un’attività d’impresa, arte o professione dal 1° gennaio 2012 e che presumono di rispettare i requisiti previsti, devono comunicare la loro scelta utilizzando il modello di dichiarazione di inizio attività (mod. AA9/11) barrando l’apposita casella inserita nel quadro B.

I contribuenti che si avvalgono del nuovo regime contabile agevolato sono esonerati dai seguenti obblighi:

  • registrazione e tenuta delle scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi, dell’ Irap e dell’Iva; tenuta del registro dei beni ammortizzabili;
  • liquidazioni e versamenti periodici dell’Iva nonché l’esonero dal versamento dell’acconto annuale;
  • presentazione della dichiarazione Irap e versamento della relativa imposta.
I contribuenti che si avvalgono del nuovo  regime contabile agevolato sono obbligati ai seguenti adempimenti:
  • conservazione dei documenti ricevuti ed emessi;
  • fatturazione e certificazione dei corrispettivi;
  • comunicazione annuale dei dati Iva se il volume d’affari è pari o superiore a 25.822,84 euro;
  • presentazione delle dichiarazioni ai fini delle imposte dirette e dell’Iva;
  • versamento annuale dell’ Iva, dell’acconto e del saldo dell’Irpef e relative addizionali;
  • adempimenti dei sostituti d’imposta;
  • comunicazione delle operazioni rilevanti (c.d. spesometro);
  • comunicazione dei dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici;
  • studi di settore e parametri (per l’individuazione del limite relativo all’ammontare dei ricavi conseguiti e dei compensi percepiti non rileva l’adeguamento ai ricavi o compensi determinati sulla base degli studi di settore o dei parametri).
Fonte Agenzia delle Entrate

Indicazioni da riportare nelle fatture emesse:
“Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, comma 100, della Legge 244/2007. Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità ex art. 27, commi 1 e 2, del DL 98/2011” .
Il Provvedimento del 22.12.2011 ha chiarito che i ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta (diversamente si sarebbero generate posizione creditorie nei confronti dell’erario, visto l’ammontare dell’imposta sostitutiva dovuta del 5%).
A tal fine i contribuenti minimi per quelle attività che sarebbero teoricamente soggette a ritentue di acconto, dovravvno scrivere nella fattura una dicitura del tipo “Le somme oggetto di fatturazione afferiscono al reddito soggetto all’imposta sostitutiva propria del regime di vantaggio, gli importi dovuti, pertanto, non devono essere assoggettati alla ritenuta d’acconto di cui all’art. 25 del DPR 600/1973, come previsto dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2011, n. 185820/2011” per evitare che il cliente, che deve operare da sostituto d’imposta, trattenga il 20% dell’importo imponibile IVA a titolo di ritenuta d’acconto.

Attenzione: è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 27.11.2013 n. L 316 la decisione 13.11.2013, n. 2013/678/Ue, che aumenta a 65.000 euro la soglia del volume di affari che esonera dagli obblighi Iva. Questo vuol dire che l’attuale limite dei 30.000 euro attualmente vigente per rimanere nel regime dei minimi potrebbe essere aumentato dal 2014 a 65.000 euro. Il condizionale è d’obbligo poiché è bene sottolineare come serva comunque una legge nazionale che recepisca la normativa europea e dia attuazione a tutto ciò.

Vai al glossario

Partner