La deducibilità delle spese come degli altri componenti negativi del reddito dipende dal riferimento di tali spese ad attività o beni da cui derivano ricavi, o comunque altri proventi che concorrono a formare il reddito. In altre parole, l’ambito di operatività di una attività di impresa cui fare riferimento deve essere valutato in rapporto a tutte le attività indicate come oggetto dell’impresa stessa, anche se non esercitate. Tuttavia, è illegittimo un accertamento di antieconomicità di costo di pubblicità, quale una sponsorizzazione, se è fondato soltanto sull’assenza di maggiori ricavi conseguiti.
L’esame verte perlopiù sull’adeguatezza della pubblicità a divulgare e promuovere l’attività di impresa in questione.
La pubblicità invero può essere utilizzata anche per sensibilizzare preventivamente i consumatori verso beni e servizi anche se non ancora concretamente offerti. Pertanto, l’accertamento dell’inerenza delle spese pubblicitarie all’attività di impresa deve limitarsi alla relazione al nome e all’oggetto dell’impresa nello svolgimento e sviluppo della stessa.
In particolare, la presunzione assoluta di cui all’art. 109 del TUIR sulla natura dei corrispettivi in natura o in denaro in favore delle ASD fino all’importo di € 200.000,00 consente al contribuente di scongiurare ogni prova contraria, purchè i costi sostenuti siano necessari e strumentali.
In linea di principio, non è inerente all’impresa tutto ciò che si può ricondurre alla sfera personale o familiare dell’imprenditore ovvero di un socio o di un terzo. Per il contribuente è sufficiente una astratta riconducibilità della spesa o del costo all’impresa.
Effettività e principio di inerenza
Ai fini dell’individuazione del reddito tassabile, l’Amministrazione finanziaria per disconoscere l’inerenza deve darne prova in giudizio.
Ad ogni modo, la deducibilità del costo non postula che sia stato sostenuto per realizzare una specifica componente attiva del reddito, bensì è sufficiente che esso sia correlato in senso ampio all’attività di impresa, ovverosia che tale onere sia stato sostenuto al fine di svolgere attività anche solo potenzialmente idonea a produrre utili o comunque a soddisfare l’esigenza di affermare la sua presenza sul mercato.
È orientamento consolidato della Suprema Corte di Cassazione che l’inerenza è una nozione pregiuridica, di origine economica, legata all’idea del reddito come entità necessariamente calcolata al netto dei costi sostenuti per la propria produzione. Inerente è tutto ciò che sul piano dei costi e delle spese appartiene alla sfera dellimpresa, in quanto sostenuto nell’intento di raggiungere utili, anche in modo indiretto. Soltanto all’imprenditore spetta il compito di valutare gli atti diretti a porre le premesse indispensabili per lo svolgimento o il rafforzamento di una data attività imprenditoriale, sicché i costi relativi a detti atti non possono che ritenersi deducibili, in quanto inerenti all’impresa. Non è ammissibile alcun sindacato da parte del Fisco sull’economicità e congruità dei costi sostenuti dall’impresa per pubblicità e/o sponsorizzazione.
Appartengono altresì alla categoria delle spese inerenti tutte le spese sostenute per la realizzazione del programma economico dell’impresa.
Orbene, soltanto la legislazione in materia di reddito di impresa può disporre limitazioni ed esclusioni parziali, condizioni particolari, al fine di evitare abusi, comunque, non si può arrivare ad escludere aprioristicamente o totalmente la deduzione di un componente negativo di reddito sostenuto nell’esercizio di un’attività imprenditoriale se regolarmente documentato e nel rispetto dei principi fondamentali della competenza, dell’oggettiva determinazione o presumibile determinabilità dell’onere, come dell’inerenza.
L’accertamento con il quale sia contestata la deducibilità dei costi derivanti da spese di sponsorizzazione può essere annullato, se basato esclusivamente sulla circostanza che le spese di pubblicità siano eccessive ed episodiche. Ciò in ragione del fatto che non si può avere certezza alcuna sui ricavi conseguibili, tanto più che il riscontro sui risultati raggiunti è possibile solo a posteriori, quando l’esercizio è già concluso.
Può quindi essere ammissibile anche una errata valutazione dell’imprenditore sulla forma pubblicitaria scelta.
È pertanto più che sufficiente un collegamento prospettico e ambito su futuri ricavi, che non necessariamente dovranno essere conseguiti per avere conferma dell’inerenza tra spesa e reddito.
Articolo redatto da Andrea Cruciani