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9 Settembre 2026

La divisione di masse plurime

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Come noto, allo scioglimento della comunione si procede con un atto di divisione. La comunione di diritti tra più soggetti, di regola, ha un unico titolo di provenienza costitutivo; ad esempio, titolo di una comunione può essere la successione ereditaria ad un unico soggetto, de cuius, a cui succedono più eredi, oppure, è possibile che uno o più beni siano acquistati in comunione da diversi soggetti (con atto di compravendita o donazione).

Più soggetti possono pertanto essere comproprietari di uno o più beni ma non necessariamente contitolari in una sola comunione; invero, in presenza di diversi titoli, atti costitutivi della comunione, atti di provenienza, si parla di masse plurime. In altre parole, ad ogni titolo di acquisto corrisponde una diversa comunione e per ogni comunione può configurarsi uno specifico atto di scioglimento.

Quando i beni in comunione provengono da titoli diversi, quindi, non si ha una sola comunione bensì tante comunioni quante sono i titoli di acquisto dei beni; pluralità di titoli, pluralità di comunioni, di masse! Orbene, ciascuna massa costituisce una entità patrimoniale a sé stante e in virtù del principio di autonomia delle masse plurime, quando i medesimi soggetti intendono procedere alla divisione del complesso di comunioni derivanti da titoli diversi, si realizzano tante divisioni quante sono le masse; ciascuna relativa ad una comunione e nella quale ogni condividente può e deve far valere i propri diritti indipendentemente da quelli relativi alle altre masse.

Ciascun compartecipe ha diversi diritti, ciascuno per la quota corrispondente ad ogni titolo e relativo ai beni con lo stesso acquistati, pertanto, l’atto di divisione di più masse è un negozio ad effetto traslativo, tanto da venire considerato anche fiscalmente un atto misto tra divisione e permuta.

Ai sensi di legge, ciascun partecipante ad una comunione ha diritto di domandarne la divisione in ogni tempo.

Inoltre, è interesse collettivo che una comunione non sia di intralcio alla libera circolazione dei beni, tanto che un eventuale patto di indivisibilità non può avere durata superiore ai dieci anni.

La variazione soggettiva dei soggetti comproprietari, invece, non rientra nella comunione di masse plurime. Lo stralcio divisionale, in particolare, non comporta scioglimento della comunione, semplicemente l’uscita o la variazione di uno o più soggetti; successori o cessionari delle quote subentrano nella posizione del dante causa, sostituendosi a lui nella titolarità dell’unico titolo di comunione.

Piuttosto che a tante divisioni per quante sono le masse, con il consenso di tutte le parti coinvolte, è possibile procedere con un solo atto che consiste nel conferimento delle singole comunioni in una comunione unica, tuttavia, occorre un negozio specifico che, se ha per oggetto beni immobili, deve rivestire la forma scritta a pena di nullità.

Inoltre, per evitare l’aumento dei costi e delle difficoltà di più procedimenti giudiziari distinti, può dirsi legittima la domanda giudiziale di divisione unica di tutti i beni delle diverse masse purché sia rispettato il principio di autonomia delle operazioni divisionali.

Si è costretti a ricorrere alla divisione giudiziale quando non c’è accordo sulla divisione o sulle modalità, invero il contenzioso può riguardare sia l’accertamento del diritto alla comunione/divisione sia il modo di dividere, in ogni caso, in litisconsorzio necessario. Nel corso del giudizio si passa dalle quote alle porzioni, tanto che, se non sorgono contestazioni sul diritto alla divisione, essa è disposta con ordinanza del giudice istruttore, piuttosto che con sentenza.

L’art. 34, comma 4, T.U.R., dispone che le comunioni tra i medesimi soggetti, che trovano origine in più titoli, sono considerate come una sola comunione se l’ultimo acquisto di quote deriva da successione a causa di morte; la divisione viene tassata come divisione di unica massa, senza applicare la tassazione della divisione di una pluralità di masse.

Articolo redatto da Andrea Cruciani 

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