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9 Settembre 2026

Decreto Liquidità nuove misure per le imprese

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Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 – Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonchè interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali

Sintesi del Decreto Legge:

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Liquidità approvato dal Consiglio dei Ministri, diventano operative le misure a supporto di imprese, artigiani, autonomi e professionisti.
Per favorire la ripartenza del sistema produttivo italiano, una volta superata l’emergenza sanitaria causata dal covid-19, è stato deciso di trasformare il Fondo di Garanzia per le Pmi in uno strumento capace di garantire fino a 100 miliardi di euro di liquidità, potenziandone la dotazione finanziaria ed estendendone l’utilizzo anche alle imprese fino a 499 dipendenti.
E’ inoltre previsto un forte snellimento delle procedure burocratiche per accedere alle garanzie concesse dal Fondo, che agirà su tre direttrici principali:

  • garanzia al 100% per i prestiti di importo non superiore al 25% dei ricavi fino a un massimo di 25.000 euro, senza alcuna valutazione del merito di credito. In questo caso le banche potranno erogare i prestiti senza attendere il via libera del Fondo di Garanzia;
  • garanzia al 100% (di cui 90% Stato e 10% Confidi) per i prestiti di importo non superiore al 25% dei ricavi fino a un massimo di 800.000 euro, senza valutazione andamentale;
  • garanzia al 90% per i prestiti fino a 5 milioni di euro, senza valutazione andamentale.

E’ stata inoltre prevista la possibilità di concedere alle imprese garanzie statali sui prestiti bancari attraverso Sace, nonché misure tese a potenziare gli strumenti per sostenere l’esportazione del made in Italy, l’internazionalizzazione e gli investimenti delle aziende.
Prorogata la sospensione di tributi e contributi per altri due mesi e quella relativa agli sgravi per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale. E’ stato infine estesa la normativa sul Golden Power anche alla difesa delle PMI e delle principali filiere produttive del nostro Paese.

Fondo di Garanzia
Nuove regole del FCG valevoli fino al 31 dicembre 2020

  • Gratuità della garanzia
  • Importo massimo garantito per singola impresa elevato da 2,5 a 5 milioni di euro
  • Estensione della garanzia su singole operazioni alle grandi imprese con numero di dipendenti non superiore a 499
  • Innalzamento delle percentuali di copertura della garanzia come da tabella allegata (pdf)
  • Possibilità di accesso alla garanzia del Fondo (con copertura dell’80% in garanzia diretta e al 90% in riassicurazione) per operazioni di rinegoziazione di finanziamenti esistenti, a condizione che sia prevista la contestuale erogazione di credito aggiuntivo al soggetto beneficiario pari ad almeno il 10% dell’importo del debito rinegoziato
  • Estensione automatica garanzia del Fondo per finanziamenti sospesi a causa del COVID-19 Virus
  • Garanzia concessa senza valutazione del soggetto beneficiario
  • Estensione garanzia anche in favore di soggetti segnalati in centrale rischi: “inadempienze probabili” nonché con presenza di operazioni classificate come “scadute” o “sconfinanti deteriorate” successivamente alla data del 31 gennaio 2020
  • Garanzia concessa anche alle imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019, sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale, hanno stipulato accordi di ristrutturazione o hanno presentato un piano di risanamento
  • Zero commissioni nei casi di mancato perfezionamento dei finanziamenti garantiti
  • Possibilità di cumulo della garanzia del Fondo con altre garanzie per le operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico – alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a euro 500.000,00
  • Anticipazione dell’erogazione del credito rispetto alla concessione della garanzia del Fondo
  • Potenziamento garanzie su portafogli di finanziamenti con innalzamento a 500mln Euro al fine di incrementare la quota di erogazioni crediti per le piccole imprese a maggior rischio, attraverso l’aumento dell’ammontare massimo dei portafogli di finanziamenti, l’accesso alla garanzia senza valutazione del merito di credito da parte del Gestore del Fondo, l’innalzamento delle percentuali di copertura sui singoli finanziamenti inclusi nei portafogli e sull’ammontare complessivo del portafoglio.

 

Le altre misure 
Garanzia SACE medie e grandi imprese e sostegno all’export
Per le imprese di grandi dimensioni e le PMI, inclusi lavoratori autonomi e liberi professionisti, che abbiano esaurito la propria capacità di accesso al Fondo centrale di Garanzia, si prevede la concessione fino al 31 dicembre 200 di una garanzia di SACE sui finanziamenti bancari accordati alle seguenti condizioni (in linea con quelle definite dal paragrafo 3.2. del Temporary Framework della Commissione sugli aiuti di Stato alle imprese colpite dall’emergenza):
* durata non superiore a 6 anni, con possibilità di avere fino a 24 mesi di pre-ammortamento;
* impresa beneficiaria non inclusa nella categoria delle imprese in difficoltà e non avente esposizioni deteriorate, salvo quelle maturate da febbraio 2020;
* importo garantito non superiore al maggiore tra il 25% del fatturato annuo dell’impresa del 2019 e il doppio dei costi del personale dell’impresa relativi al 2019;
* impegno dell’impresa beneficiaria a non approvare la distribuzione di dividendi nei dodici mesi successivi all’erogazione del finanziamento e di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.
In relazione ai finanziamenti aventi le dette caratteristiche si prevede la seguente copertura:
* pari al 90% dei finanziamenti destinati a imprese con meno di 5mila dipendenti in Italia e fatturato non superiore a 1,5 miliardi;
* pari all’80% dei finanziamenti destinati a imprese con più di 5mila dipendenti in Italia e fatturato compresso tra 1,5 e 5 miliardi (su base consolidata);
* pari al 70% per imprese con fatturato superiore a 5 miliardi (su base consolidata).
 
Sostegno all’esportazione, all’internazionalizzazione e agli investimenti delle imprese
Al fine di rafforzare le attività di esportazione e internazionalizzazione delle imprese, si modifica il funzionamento dell’intervento di SACE introducendo un sistema di coassicurazione in base al quale gli impegni derivanti dall’attività assicurativa di SACE, per i rischi non di mercato, sono assunti dallo Stato per il 90% e dalla stessa società per il restante 10%, liberando in questo modo fino a ulteriori 200 miliardi di risorse da destinare al potenziamento dell’export.
 
La nuova normativa Golden Power
Con le nuove misure in tema di poteri speciali si estende l’ambito applicativo del Golden Power a tutti i settori ritenuti di rilevanza strategica dalla disciplina europea sullo screening degli investimenti esteri diretti a investimenti effettuati da soggetti appartenenti all’Unione europea, per la difesa delle PMI e delle principali filiere produttive del nostro Paese. 
Potranno essere bloccate eventuali operazioni di acquisizione di aziende del tessuto produttivo italiano ed espressione dell’interesse nazionale che avvengono anche in ambito europeo.
Si potranno controllare operazioni societarie, scalate eventualmente ostili, non solo nei settori tradizionali delle infrastrutture critiche e della difesa, ma anche in quello finanziario, creditizio, assicurativo, energia, acqua, trasporti, salute, sicurezza alimentare, intelligenza artificiale, robotica, semiconduttori, cybersecurity.
Per garantire la massima efficacia della norma è stato ampliato l’obbligo di comunicazione per le acquisizioni societarie ed è stata introdotta la possibilità per il Governo di procedere con l’esercizio dei poteri speciali anche d’ufficio, se le imprese non assolvono agli obblighi di notifica previsti.
 
Le misure fiscali
Credito d’imposta per l’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro
La disposizione estende le tipologie di spese ammesse al credito d’imposta attribuito per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro di cui all’articolo 64 del decreto-legge n. 18 del 2020 includendo quelle relative all’acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), ovvero all’acquisto e all’installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi). Sono, inoltre, compresi i detergenti mani e i disinfettanti.
 
Sospensione di versamenti tributari e contributivi
La norma è diretta a sostenere gli esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del  precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del  precedente periodo d’imposta. Per tali soggetti sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, versamenti delle ritenute fiscali e previdenziali, i versamenti IVA.
Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza la sospensione trova applicazione a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi del periodo d’imposta precedente.
La sospensione trova altresì applicazione anche per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 50 milioni di euro che hanno subito una riduzione del fatturato superiore al 50 per cento.
I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020.
 
Proroga sospensione ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari
La norma intende modificare il comma 7 dell’articolo 62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, prevedendo in favore dei soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del citato decreto legge, il non assoggettamento dei ricavi e dei compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18) e il 31 maggio 2020 (in luogo del 31 marzo 2020) alle ritenute d’acconto sui redditi di lavoro autonomo e ritenute d’acconto sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari, di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte del sostituto d’imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.
 
Metodo previsionale acconti giugno
Al fine di agevolare i contribuenti che, a causa degli effetti della crisi sanitaria dovuta alla diffusione del virus COVID-19, potrebbero registrare una diminuzione dell’imponibile fiscale ai fini dell’Irpef, dell’Ires e dell’Irap, la disposizione favorisce la possibilità di calcolare e versare gli acconti dovuti utilizzando il metodo “previsionale” anziché il metodo “storico”. Infatti, la norma stabilisce, solo per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, la non applicazione di sanzioni e interessi in caso di scostamento dell’importo versato a titolo di acconto, rispetto a quello dovuto sulla base delle risultanze della dichiarazione dei redditi e dell’Irap, entro il margine del 20 per cento.
 
Rimessione in termini per i versamenti
In considerazione del periodo emergenziale, la norma proposta consente di considerare regolarmente effettuati i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni con scadenza il 16 marzo 2020, prorogati al 20 marzo 2020 per effetto dell’articolo 60 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, se eseguiti entro il 16 aprile 2020, senza il pagamento di sanzioni e interessi.
 
Disposizioni relative ai termini di consegna e di trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020
Al fine di consentire ai sostituti d’imposta di avere più tempo a disposizione per l’effettuazione degli adempimenti fiscali, in conseguenza dei disagi derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, e, nel contempo, di permettere ai cittadini e ai soggetti che prestano l’assistenza fiscale di essere in possesso delle informazioni necessarie per compilare la dichiarazione dei redditi, solo per l’anno 2020, la norma differisce al 30 aprile il termine entro il quale i sostituti d’imposta devono consegnare agli interessati le certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo.
 
Proroga dei certificati
La norma proroga espressamente la validità dei certificati previsti dall’articolo 17-bis del d.lgs. 241 del 9 luglio 1997, in materia di appalti, emessi dall’Agenzia delle entrate. In particolare, la proroga si riferisce ai certificati emessi entro il 29 febbraio 2020 prorogandone la validità fino al 30 giugno 2020, al fine di evitare, in considerazione della situazione connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, accessi da parte di contribuenti agli uffici dell’Agenzia.
 
Assistenza fiscale a distanza
La norma intende agevolare la tempestiva presentazione della dichiarazione mediante il modello 730 agevolando le modalità di rilascio della delega all’accesso alla dichiarazione precompilata e della relativa documentazione, fermo restando la regolarizzazione alla cessazione dello stato di emergenza.
 
Semplificazioni per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche
La norma modifica l’articolo 17 del decreto-legge n. 124 del 2019 al fine di prevedere che, nel caso in cui l’ammontare dell’imposta dovuta per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell’anno sia di importo inferiore a 250 euro (ma l’importo complessivo dell’imposta dovuta per il primo e secondo trimestre è superiore a 250 euro), il versamento può essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa alle fatture emesse nel secondo trimestre dell’anno. Se, considerando anche l’imposta dovuta per le fatture emesse nel secondo trimestre dell’anno, l’importo complessivo da versare resta inferiore a 250 euro, il versamento dell’imposta relativa al primo e secondo trimestre dell’anno può essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell’imposta dovuta in relazione alle fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre dell’anno di riferimento. Restano ferme le ordinarie scadenze per i versamenti dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel terzo e quarto trimestre solare dell’anno.
 
Le altre misure per le imprese previste nel decreto liquidità
Fondo solidarietà mutui “prima casa”, cd. “Fondo Gasparrini”
La norma è finalizzata a chiarire che nell’ambito della nozione di lavoratori autonomi che hanno accesso al Fondo solidarietà mutui “prima casa”, cd. “Fondo Gasparrini”, secondo la disciplina transitoria di cui all’art. 54 del D.L. n. 18 del 2020, rientrano anche le ditte individuali e gli artigiani.
Si prevede inoltre che benefici del fondo si applicano, per un periodo di nove mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, anche ai mutui in ammortamento da meno di un anno.
 
Sottoscrizione contratti e comunicazioni in modo semplificato
La norma mira ad assicurare la continuità nell’erogazione dei servizi e nell’offerta dei prodotti alla clientela da parte di banche e intermediari finanziari nella situazione di emergenza epidemiologica, favorendo la conclusione di nuovi contratti attraverso modalità di scambio del consenso più agevoli rispetto alle formalità previste dall’ordinamento.
Tale disciplina opera, in particolare, nell’interesse della clientela al dettaglio, potenzialmente più esposta alle limitazioni imposte dalla crisi nell’accesso ai servizi bancari e finanziari, in quanto non sempre in possesso delle dotazioni e strumentazioni informatiche e telematiche necessarie alla conclusione del contratto a distanza.
 
Differimento dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza
In questo quadro macroeconomico emergenziale si dispone il rinvio integrale al 1° settembre 2021 dell’entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, relativo al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
 
Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale
Il provvedimento mira a evitare che la perdita del capitale, dovuta alla crisi da Covid-19 e verificatasi nel corso degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2020, ponga gli amministratori di un numero elevatissimo di imprese nell’alternativa tra l’immediata messa in liquidazione, con perdita della prospettiva di continuità per imprese anche performanti, ed il rischio di esporsi alla responsabilità per gestione non conservativa ai sensi dell’articolo 2486 del codice civile. La sospensione degli obblighi previsti dal codice civile in tema di perdita del capitale sociale, per contro, tiene conto della necessità di fronteggiare le difficoltà dell’emergenza Covid-19 con una chiara rappresentazione della realtà, non deformata da una situazione contingente ed eccezionale. Resta invece ferma la previsione in tema di informativa ai soci, peraltro prevista, per la società per azioni, dall’art. 58 della Direttiva 1132/2017.
 
Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio
La norma mira a favorire la tempestiva approvazione dei bilanci delle imprese (in quanto anche nel contesto attuale tale approvazione mantiene un’essenziale funzione informativa), consentendo alle imprese di affrontare le difficoltà dell’emergenza Covid-19 con una chiara rappresentazione della realtà, operando una riclassificazione con riferimento alla situazione fisiologica precedente all’insorgere dell’emergenza medesima.
 
Disposizioni temporanee in materia di finanziamenti alle società
L’esigenza di incentivare i canali necessari per assicurare un adeguato rifinanziamento delle imprese rende opportuna la temporanea disattivazione dei meccanismi di postergazione dei finanziamenti effettuati dai soci o da chi esercita attività di direzione e coordinamento.
 
Disposizioni in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione
La norma in esame prevede una serie di interventi inerenti le procedure di concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione, al fine di salvaguardare quelle procedure aventi concrete possibilità di successo prima della crisi epidemica.
 
Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza
Misura eccezionale e temporanea ma a valenza generale alla luce della estrema difficoltà, nella situazione attuale, di subordinare la riconducibilità o meno dello stato di insolvenza all’emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19. Si è optato per una previsione generale di improcedibilità di tutte quelle tipologie di istanze che coinvolgono imprese di dimensioni anche grandi ma tali da non rientrare nell’ambito di applicazione del decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347 (c.d. “Decreto Marzano”), mantenendo il blocco per un periodo limitato, scaduto il quale le istanze per dichiarazione dello stato di insolvenza potranno essere nuovamente presentate.
 
Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito
L’articolato sostanzialmente estende a tutto il territorio nazionale – dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020 – il contenuto dell’art. 10 comma 5 del decreto legge 2 marzo 2020 n. 9, che viene abrogato, fermi restando gli effetti prodotti nel periodo compreso tra il 22 febbraio 2020 e l’8 marzo 2020. Inoltre, le nuove disposizioni chiariscono, dandone una interpretazione autentica, il contenuto dell’articolo abrogato con specifico riferimento agli assegni bancari e postali, a beneficio di tutti gli attori coinvolti nell’utilizzo e nella gestione di tali titoli di credito (banche, Poste, pubblici ufficiali incaricati di elevare il protesto, traenti e beneficiari degli assegni).

Fonte: sito web del Ministero dello Sviluppo Economico

Testo di legge:

Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonchè interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali

Articolo 1 – IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143; 

Visto il decreto-legge 30 settembre 2003,  n. 269, convertito in legge con modificazioni, dall’articolo 1, comma  1, della legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modifiche e integrazioni; 

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito in  legge con modificazioni, dall’articolo 1, comma  1, della legge 5 marzo 2020, n. 13; 

Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9; 

Visto il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11; 

Visto il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14; 

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18; 

Vista la Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo  2020 recante un “Quadro temporaneo per le  misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19″; 

Vista la Comunicazione della Commissione europea del 3 aprile  2020 recante “Modifica del quadro temporaneo per le  misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19″; 

Ritenuta la straordinaria necessita’ e  urgenza di contenere gli effetti  negativi che  l’emergenza epidemiologica   COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale,  prevedendo misure di sostegno alla liquidita’ delle imprese e di copertura di rischi di mercato particolarmente significativi; 

Considerata, a tal  fine, l’esigenza di  rafforzare il supporto all’export e all’internalizzazione delle  imprese mediante adozione del meccanismo di assunzione diretta a  carico dello Stato di una quota   preponderante   degli impegni   derivanti dall’attivita’ assicurativa di SACE S.p.A. per i rischi definiti non di  mercato ai sensi della normativa dell’Unione europea; 

Considerata  l’esigenza, a  fronte dei significativi   impatti economici derivanti dall’emergenza  sanitaria, di prevedere misure specifiche per l’anno 2020 per il rilascio della garanzia dello Stato per operazioni di esportazione in alcuni settori; 

Considerato,  altresi’, che   SACE S.p.A. in   virtu’ della specializzazione acquisita nella valutazione del  merito di credito delle aziende e dei rischi, nonche’ nella determinazione  del prezzo congruo delle garanzie, appare  il soggetto idoneo a svolgere  la funzione di rilascio delle garanzie secondo il regime previsto  dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, ampliando, tramite la concessione di diritto della garanzia  dello Stato sugli impegni da questa assunti, la capacita’ finanziaria  di rilascio di garanzie sul credito e sulla copertura di rischi di mercato; 

Considerate le deliberazioni adottate dalle Camere in data 11 marzo 2020, con  le quali il  Governo e’ stato  autorizzato, nel dare attuazione a quanto indicato nella Relazione al Parlamento presentata ai sensi dell’articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre  2012, n. 243, allo scostamento e all’aggiornamento del piano di rientro  verso l’obiettivo di medio termine per fronteggiare le esigenze sanitarie e socio-economiche derivanti dall’emergenza epidemiologica COVID-19;  

Ritenuta, altresi’,  la straordinaria necessita’  ed urgenza di prevedere  misure in materia  di continuita’ delle  imprese, di adempimenti fiscali e contabili, di poteri speciali  nei settori di rilevanza strategica, di disciplina dei termini nonche’ sanitarie; 

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata nella riunione del 6 aprile 2020; 

SULLA PROPOSTA del Presidente del  Consiglio dei ministri e del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto  con i Ministri degli   affari esteri   e della cooperazione    internazionale, dell’interno,  della giustizia,   della difesa, dello   sviluppo economico,  delle politiche   agricole alimentari   e forestali, dell’ambiente  e della tutela   del territorio e   del mare, dell’infrastrutture e dei trasporti, del  lavoro e delle politiche sociali, per i beni e le attivita’ culturali e per il turismo,  della salute, per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione,  per la pubblica amministrazione, per gli affari regionali  e le autonomie, per il sud e la coesione territoriale, per le politiche  giovanili e lo sport, per le pari opportunita’ e la famiglia  e per gli affari europei;

E M AN A il seguente decreto-legge:  

Art. 1 – Misure temporanee per il sostegno alla liquidita’ delle imprese

1. Al fine di assicurare la necessaria liquidita’ alle imprese  con sede in Italia, colpite dall’epidemia COVID-19, diverse dalle  banche e da altri  soggetti  autorizzati  all’esercizio del credito,  SACE S.p.A. concede fino al 31 dicembre 2020 garanzie, in conformita’  con la normativa europea in tema di aiuti di Stato  e nel rispetto dei criteri e delle condizioni previste dai commi da 2 a 11, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all’esercizio del  credito in Italia, per finanziamenti  sotto qualsiasi  forma alle suddette  imprese. Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. ai sensi  del presente comma non superano l’importo complessivo massimo di 200 miliardi  di euro, di cui almeno 30 miliardi sono destinati a supporto di piccole  e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n.2003/361/CE,  ivi inclusi i  lavoratori autonomi  e i liberi professionisti  titolari di partita  IVA, che abbiano pienamente utilizzato la loro capacita’ di accesso al Fondo di cui  all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 

2. Le garanzie di cui al comma  1 sono rilasciate alle seguenti condizioni: 

a) la garanzia e’ rilasciata  entro il 31 dicembre 2020,  per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con  la possibilita’ per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi; 

b) al 31 dicembre 2019 l’impresa beneficiaria non rientrava nella categoria delle imprese in difficolta’ ai sensi del Regolamento  (UE) n.651/2014 della Commissione, del 17 giugno  2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del  25 giugno 2014 e del  Regolamento (UE) n.1388/2014 del 16 dicembre 2014, e alla data del 29 febbraio 2020  non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso  il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa europea; 

c) l’importo del prestito assistito da garanzia non e’  superiore al maggiore tra i seguenti elementi: 

 1) 25 per cento del fatturato annuo  dell’impresa relativi al 2019,  come risultante  dal bilancio ovvero  dalla dichiarazione fiscale; 

 2) il doppio dei costi del personale dell’impresa  relativi al 2019, come risultanti dal bilancio  ovvero da dati certificati se l’impresa non ha  approvato il bilancio;  qualora l’impresa abbia iniziato la propria attivita’ successivamente al 31 dicembre 2018, si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi due anni  di attivita’, come documentato e  attestato dal rappresentante legale dell’impresa; 

d) la  garanzia,  in concorso  paritetico e proporzionale  tra garante  e garantito  nelle perdite  per mancato rimborso del finanziamento, copre il: 

 1) 90 per cento dell’importo del finanziamento per imprese  con meno di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino  a 1,5 miliardi di euro; 

 2) 80 per cento dell’importo del finanziamento per imprese  con valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con piu’ di 5000 dipendenti in Italia; 

 3) 70 per  cento per le  imprese con valore  del fatturato superiore a 5 miliardi di euro; 

e) le commissioni annuali dovute dalle imprese  per il rilascio della garanzia sono le seguenti: 

 1)  per i  finanziamenti  di piccole e medie  imprese sono corrisposti, in rapporto all’importo garantito, 25 punti base durante il primo anno, 50 punti base  urante il secondo  e terzo anno, 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno; 

 2) per i finanziamenti di imprese diverse dalle piccole e medie imprese sono corrisposti, in rapporto all’importo garantito, 50 punti base durante il primo anno, 100 punti base durante il secondo e terzo anno, 200 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno; 

f) la garanzia e’ a prima richiesta, esplicita,  irrevocabile, e conforme  ai requisiti  previsti dalla   normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio; 

g) la garanzia copre  nuovi finanziamenti concessi  all’impresa successivamente all’entrata  in vigore del presente decreto,  per capitale, interessi  ed oneri accessori fino  all’importo massimo garantito; 

h) le commissioni devono essere limitate al recupero dei costi  e il  costo  dei finanziamenti  coperti dalla garanzia  deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto  dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime  caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti. Tale minor costo  deve essere almeno  uguale alla  differenza tra  il costo che sarebbe  stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con  le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato  e attestato dal rappresentante legale dei suddetti  soggetti eroganti, ed il costo effettivamente applicato all’impresa; 

i) l’impresa che beneficia della garanzia  assume l’impegno che essa, nonche’ ogni altra impresa con sede in Italia che faccia  parte del  medesimo  gruppo cui  la prima appartiene,  non approvi la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni  nel corso del 2020; 

l) l’impresa che beneficia  della garanzia assume l’impegno  a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali; 

m) il soggetto finanziatore deve  dimostrare che ad esito del rilascio  del finanziamento   coperto da garanzia   l’ammontare complessivo delle esposizioni nei confronti del  soggetto finanziato risulta superiore all’ammontare di esposizioni detenute alla data  di entrata in vigore del presente decreto,  corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le  due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima dell’entrata in vigore del presente decreto; 

n) il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere  destinato a sostenere costi del personale, investimenti o  capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attivita’ imprenditoriali  che siano  localizzati  in Italia, come  documentato e attestato  dal rappresentante legale dell’impresa beneficiaria. 

3. Ai fini dell’individuazione  del limite di importo garantito indicato dal comma 2, lettera c), si fa  riferimento al valore del fatturato in Italia e dei costi del personale sostenuti in Italia  da parte dell’impresa  ovvero su base consolidata  qualora l’impresa appartenga ad un gruppo. L’impresa richiedente e’ tenuta a comunicare alla banca finanziatrice tale valore.  Ai fini della verifica del suddetto limite, qualora la medesima impresa sia beneficiaria di piu’ finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui  al presente articolo ovvero di altra garanzia pubblica, gli importi di detti finanziamenti si cumulano. Qualora la medesima impresa, ovvero il  medesimo gruppo quando la prima e’ parte di un  gruppo, siano beneficiari di piu’ finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui al comma 1, gli importi di detti finanziamenti si cumulano. 

4. Ai fini  dell’individuazione  della percentuale di  garanzia indicata dal comma 2, lettera d), si fa riferimento al valore su base consolidata del fatturato e  dei costi del personale del  gruppo, qualora l’impresa beneficiaria sia  parte di un gruppo. L’impresa richiedente e’ tenuta a  comunicare alla banca finanziatrice  tale valore. Le percentuali indicate al comma 2, lettera d)  si applicano sull’importo residuo dovuto, in caso di ammortamento progressivo  del finanziamento. 

5. Sulle obbligazioni  di SACE S.p.A. derivanti  dalle garanzie disciplinate dal comma 1, e’ accordata di diritto la  garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui  operativita’ sara’ registrata da SACE S.p.A. con gestione separata.  La garanzia dello Stato e’ esplicita, incondizionata,  irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad  ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie.  SACE S.p.A.  svolge anche per   conto del Ministero dell’economia e delle finanze le  attivita’ relative all’escussione della garanzia e al recupero dei crediti, che puo’ altresi’  delegare alle banche, alle istituzioni finanziarie nazionali e  internazionali e agli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in  Italia. SACE S.p.A. opera con la dovuta diligenza professionale. Con  decreto del Ministro dell’economia e delle finanze possono essere impartiti a SACE S.p.A. indirizzi sulla gestione dell’attivita’ di rilascio delle garanzie e sulla verifica, al  fine dell’escussione della garanzia dello Stato, del rispetto dei suddetti  indirizzi e dei criteri e condizioni previsti dal presente articolo. 

6. Per il rilascio delle  garanzie che coprono finanziamenti  in favore di imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e con  valore del fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro, sulla base  dei dati risultanti da bilancio ovvero di  dati certificati con riferimento alla data di entrata in vigore del presente decreto se l’impresa  non ha  approvato  il bilancio,  si applica la   seguente procedura semplificata, come ulteriormente specificata sul piano procedurale  e documentale da SACE S.p.A., fermo quanto previsto dal comma 9: 

a)  l’impresa  interessata  all’erogazione  di un finanziamento garantito da SACE S.p.A. presenta a  un soggetto finanziatore, che puo’ operare ed eventualmente erogare anche in  modo coordinato con altri finanziatori,  la domanda di finanziamento  garantito dallo Stato; 

b) in caso di esito positivo della  delibera di erogazione del finanziamento  da parte dei suddetti   soggetti, questi ultimi trasmettono la richiesta di emissione della garanzia a SACE S.p.A.  e quest’ultima processa la richiesta, verificando l’esito positivo  del processo deliberativo  del soggetto finanziatore  ed emettendo un codice unico identificativo del finanziamento e della garanzia; 

c) il soggetto finanziatore procede al rilascio del finanziamento assistito dalla garanzia concessa dalla SACE S.p.A. 

7. Qualora l’impresa  beneficiaria abbia dipendenti  o fatturato superiori alle  soglie indicate  dal comma 6, il  rilascio della garanzia e del corrispondente codice unico  e’ subordinato altresi’ alla decisione assunta con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, adottato sulla base  dell’istruttoria  trasmessa da SACE   S.p.A., tenendo in considerazione il ruolo che l’impresa che  beneficia della garanzia svolge rispetto alle seguenti aree e profili in Italia: 

a) contributo allo sviluppo tecnologico; 

b) appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti; 

c) incidenza su infrastrutture critiche e strategiche; 

d) impatto sui livelli occupazionali e mercato del lavoro; 

e)  peso  specifico  nell’ambito  di una filiera   produttiva strategica. 

8. Con il decreto di cui al  comma 7 possono essere elevate  le percentuali di cui  al comma 2, lettera  d), fino al limite di percentuale  immediatamente  superiore a quello   ivi previsto, subordinatamente al rispetto di specifici  impegni e condizioni in capo all’impresa beneficiaria indicati nella decisione, in  relazione alle aree e ai profili di cui al comma 7. 

9. I soggetti finanziatori forniscono  un rendiconto periodico a SACE  S.p.A.,  con i contenuti,  la cadenza e le modalita’   da quest’ultima indicati, al fine di riscontrare il  rispetto da parte dei soggetti finanziati e degli stessi  soggetti finanziatori degli impegni e delle condizioni previsti ai sensi del  presente articolo. SACE S.p.A. ne riferisce periodicamente al Ministero dell’economia  e delle finanze. 

10. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, possono essere disciplinate ulteriori modalita’  attuative e operative, ed eventuali elementi e requisiti integrativi,  per l’esecuzione delle operazioni di cui ai commi da 1 a 9. 

11. In caso di  modifiche della  Comunicazione della  Commissione europea del 19 marzo 2020 recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19″, condizioni e requisiti indicati ai commi da 2 a 8  possono essere   conseguentemente   adeguati con decreto   del Ministro dell’economia e delle Finanze, di  concerto con il Ministro dello sviluppo economico. 

12. L’efficacia dei commi da 1 a 9 e’ subordinata  all’approvazione della Commissione Europea ai sensi dell’articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea. 

13. Fermo restando il limite complessivo massimo di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell’economia e delle  finanze puo’ essere concessa, in conformita’ con la  normativa dell’Unione europea, la garanzia dello Stato su esposizioni assunte o da  assumere da Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP S.p.A.) entro  il 31 dicembre 2020 derivanti da  garanzie, anche  nella forma di garanzie  di prima perdita, su portafogli di finanziamenti concessi, in qualsiasi forma, da banche e da altri soggetti abilitati all’esercizio del credito  in Italia alle imprese  con sede in Italia  che hanno sofferto una riduzione del fatturato  a causa dell’emergenza epidemiologica  da “COVID-19”  e che prevedano  modalita’ tali da   assicurare la concessione da parte dei soggetti finanziatori di nuovi finanziamenti in funzione dell’ammontare del capitale  regolamentare liberato per effetto delle garanzie stesse. La  garanzia e’ a prima richiesta, incondizionata, esplicita,  irrevocabile, e conforme ai  requisiti previsti dalla normativa  di vigilanza prudenziale  ai fini della migliore mitigazione del rischio. 

14. E’ istituito  nello stato di   previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, un fondo a  copertura delle garanzie concesse ai sensi dei commi 5 e 13, nonche’  di quelle concesse ai sensi dell’articolo 6, comma 14-bis, del decreto-legge  30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  novembre 2003, n. 326, con una dotazione iniziale di 1.000 milioni di euro per l’anno 2020.  Al relativo onere  si provvede mediante  versamento all’entrata del bilancio dello Stato, per un corrispondente  importo, delle  risorse  disponibili  sulla contabilita’  speciale di cui all’articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile  2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Per la gestione del fondo e’ autorizzata  l’apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale. 

 

Art. 2 – Misure per il sostegno all’esportazione,  all’internazionalizzazione e agli investimenti delle imprese. 

1. All’articolo 6 del decreto-legge  30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) al comma 9, dopo il primo periodo, e’  inserito il seguente: “SACE   S.p.A. favorisce   l’internazionalizzazione   del settore produttivo italiano, privilegiando gli impegni nei settori strategici per  l’economia  italiana in  termini di livelli  occupazionali e ricadute per il sistema economico del Paese, nonche’ gli impegni  per operazioni destinate a Paesi strategici per l’Italia.”; 

b)  i commi  9-bis, 9-ter,  9-quater, 9-quinquies,   9-sexies, 9-septies e 9-octies sono sostituiti dai seguenti:

“9-bis. SACE S.p.A. assume gli impegni derivanti dall’attivita’ assicurativa e di garanzia dei rischi definiti non di  mercato dalla normativa dell’Unione Europea, di cui al comma 9,  nella misura del dieci per cento del capitale e degli interessi di ciascun impegno. Il novanta per cento dei medesimi impegni  e’ assunto dallo Stato in conformita’ con il presente articolo, senza vincolo di  solidarieta’. La legge di bilancio definisce i limiti cumulati di assunzione  degli impegni da parte di SACE S.p.A. e del Ministero dell’economia e delle finanze, per conto dello Stato, sulla base  del piano di attivita’ deliberato dal Comitato di cui al  comma 9-sexies e approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica.

9-ter.  SACE S.p.A.  rilascia le garanzie  e le coperture assicurative da cui derivano gli impegni di cui  al comma 9-bis in nome proprio e per conto dello Stato. Il rilascio  delle garanzie e delle coperture assicurative che sono in grado di determinare elevati rischi  di concentrazione  verso singole controparti,  gruppi di controparti connesse o paesi di destinazione, rispetto al portafoglio complessivamente  assicurato da SACE   S.p.A. e dal Ministero dell’economia e delle finanze,  e’ preventivamente autorizzato  con decreto del  Ministro dell’economia  e delle finanze, sentito  il Comitato per il sostegno pubblico all’esportazione istituito ai sensi del comma 9-sexies. Le garanzie e le coperture assicurative prevedono che la richiesta di indennizzo e qualsiasi  comunicazione o istanza sono rivolte unicamente a SACE S.p.A. 

9-quater. A decorrere dall’anno 2020 nello stato di  previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e’ istituito un  fondo a copertura degli impegni assunti dallo Stato  ai sensi del presente articolo. Tale fondo e’ alimentato  con i premi riscossi da SACE S.p.A. per conto del Ministero  dell’economia e delle finanze,  al netto delle commissioni trattenute da SACE S.p.A.,  come determinate dalla convenzione di cui al comma 9-quinquies.  I premi di cui al periodo precedente sono versati all’entrata del bilancio dello  Stato per la successiva riassegnazione  in spesa al predetto fondo. La gestione del fondo e’  affidata a SACE S.p.A.  che opera secondo adeguati standard prudenziali di gestione del rischio.  Il Ministero dell’economia e delle finanze  impartisce indirizzi a SACE S.p.A. sulla gestione del fondo. Per la gestione del  fondo e’ autorizzata l’apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale. 

9-quinquies. Il Ministero dell’economia e delle finanze e  SACE S.p.A. disciplinano con convenzione, di durata  decennale, approvata con delibera del Comitato  interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze  di concerto con il Ministro degli affari  esteri e della cooperazione internazionale, e  sottoposta alla registrazione  della Corte dei conti: 

a) lo svolgimento da  parte di SACE S.p.A.  dell’attivita’ istruttoria delle operazioni da cui derivano gli impegni da  assumere ai sensi del comma 9-bis; 

b) le procedure  per il rilascio  delle garanzie e delle coperture assicurative da parte di SACE S.p.A. quando non e’ prevista l’autorizzazione  preventiva del Ministro  dell’economia e delle finanze ai sensi del comma 9-ter; 

c) la gestione, anche per conto del Ministero dell’economia e delle finanze, degli impegni in essere, ivi  inclusi l’esercizio, a tutela dei diritti di SACE S.p.A. e  del Ministero dell’economia e delle   finanze,   delle facolta’   previste nella polizza   di assicurazione, nonche’ la gestione delle fasi successive al pagamento dell’indennizzo, incluse le modalita’ di esercizio  dei diritti nei confronti del debitore e l’attivita’ di recupero dei crediti; 

d) le modalita’  con le quali e’  richiesto al Ministero dell’economia e delle finanze il  pagamento dell’indennizzo per la quota di pertinenza e le modalita’ di escussione della garanzia dello Stato relativa agli  impegni assunti da SACE  S.p.A., nonche’ la remunerazione della garanzia stessa; 

e) le  modalita’  di informazione  preventiva al Ministero dell’economia e delle finanze e al Ministro  degli affari esteri e della  cooperazione  internazionale  in ordine alle   deliberazioni dell’organo competente  di SACE S.p.A. relative  agli impegni da assumere o assunti, alle altre decisioni aziendali rilevanti ai  fini dell’assunzione di impegni, incluso il sistema aziendale  di deleghe decisionali, alla gestione degli impegni in essere e delle  richieste di indennizzo; 

f) la trasmissione periodica e a richiesta di informazioni da parte di SACE S.p.A. al Comitato  di cui al comma 9-sexies e al Comitato interministeriale per la programmazione economica,  riguardo all’andamento delle operazioni  a cui si riferiscono gli impegni assunti dallo Stato ai sensi del comma 9-bis; 

g)  ogni  altra modalita’  operativa rilevante   ai fini dell’assunzione e gestione degli impegni di cui al comma 9-bis; 

h) le modalita’ di gestione da parte di SACE S.p.A. del fondo di cui al comma 9-quater e degli attivi  in cui sono investite le riserve  tecniche,  sulla base  delle indicazioni   del Ministero dell’economia e delle finanze; 

i) le modalita’ di trasferimento al Ministero dell’economia e delle finanze dei premi riscossi da SACE S.p.A. per conto  di questo ai sensi del comma 9-quater, al netto delle commissioni trattenute da SACE S.p.A., e la determinazione delle suddette commissioni; 

l) l’eventuale    definizione di    un livello di patrimonializzazione minimo. 

9-sexies. E’ istituito  presso il Ministero dell’economia  e delle finanze  il Comitato per  il sostegno finanziario  pubblico all’esportazione. Il Comitato e’ copresieduto dal Direttore  Generale del Tesoro o da un suo delegato, e dal Direttore generale  competente del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed e’ composto da sei membri, oltre i copresidenti. I componenti  del Comitato, ed i rispettivi supplenti che, in caso di  impedimento, li sostituiscono, sono nominati con decreto del Ministro dell’economia e delle   finanze,   sulla base   delle designazioni    effettuate, rispettivamente, dal Ministero dell’economia  e delle finanze, dal Ministero degli affari esteri e  della cooperazione internazionale, dal Ministero dell’interno, dal Ministero dello  sviluppo economico, dal Ministero della difesa e del Ministero delle politiche  agricole, alimentari e forestali. Ciascun componente  partecipa alla riunione con diritto di voto. Il  presidente del Comitato  puo’ invitare a partecipare alle riunioni, senza diritto di voto,  rappresentanti di altri enti o istituzioni,  pubblici e privati secondo  le materie all’ordine del giorno. Per lo svolgimento delle proprie attivita’, il Comitato puo’ avvalersi dell’ausilio delle amministrazioni componenti il  Comitato  e puo’ richiedere  pareri all’IVASS su   specifiche questioni  ed operazioni.   Il funzionamento   del Comitato e’ disciplinato con decreto del Ministro dell’economia e delle  finanze, sentite le  amministrazioni  componenti il Comitato.  Il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, Direzione VI – assicura le funzioni di segreteria del Comitato. La  partecipazione al Comitato non  da’ diritto ad emolumenti.  Dall’istituzione del Comitato non devono derivare nuovi o maggiori oneri  per la finanza pubblica e per il suo funzionamento ci si avvale delle risorse umane, finanziarie  e strumentali  iscritte in bilancio  a legislazione vigente. 

9-septies. Il Comitato di cui al comma 9-sexies, su proposta di SACE S.p.A., delibera il piano annuale di attivita’ di cui  al comma 9-bis,  che definisce  l’ammontare progettato  di operazioni da assicurare,  suddivise per   aree geografiche   e macro-settori, evidenziando    l’importo delle    operazioni da sottoporre all’autorizzazione preventiva  del Ministro dell’economia e  delle finanze ai sensi del comma 9-ter, nonche’ il sistema  dei limiti di rischio (Risk Appetite Framework – “RAF”), che  definisce, in linea con le migliori pratiche del  settore bancario e assicurativo,  la propensione al rischio, le  soglie di tolleranza, con  particolare riguardo alle operazioni che possono determinare  elevati rischi di concentrazione  verso singole controparti,  gruppi di controparti connesse o paesi di destinazione, le politiche di governo dei  rischi nonche’ i processi di riferimento necessari per definirli e attuarli. Il piano annuale di attivita’ e il sistema degli  limiti di rischio sono approvati,  su proposta del  Ministro dell’economia  e delle finanze di concerto con il  Ministro degli affari esteri  e della cooperazione    internazionale,   con delibera del    Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE). 

9-octies. Il Comitato  per il sostegno finanziario  pubblico all’esportazione,  in aggiunta alle funzioni  di cui al comma 9-septies, esprime il parere di competenza  per l’autorizzazione da rilasciarsi con decreto del Ministro dell’economia e  delle finanze, nei casi di cui al comma 9-ter, su istanza di SACE S.p.A., verificata la conformita’  dell’operazione deliberata  da SACE S.p.A. e del relativo impegno assicurativo al piano di attivita’, al  RAF e alla convenzione, nonche’ il rispetto dei limiti indicati al comma  9-bis. Il decreto del Ministro e’  sottoposto al controllo preventivo  di legittimita’ e alla registrazione della Corte dei conti. Il  Comitato esamina ogni elemento rilevante ai fini del funzionamento del sistema di sostegno pubblico all’esportazione  e all’internazionalizzazione, anche predisponendo relazioni e formulando proposte.”; 

c) dopo il comma 14, e’ inserito il seguente:  “14-bis. Ai fini del sostegno e rilancio dell’economia, SACE  S.p.A. e’ abilitata a rilasciare, a condizioni di mercato e in conformita’  alla normativa dell’Unione Europea, garanzie  sotto qualsiasi forma, ivi incluse controgaranzie verso i confidi, in favore di banche,  di istituzioni finanziarie  nazionali e internazionali  e degli altri soggetti abilitati all’esercizio del  credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi alle imprese con sede in Italia, entro l’importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro. L’attivita’ di cui al presente comma e’ svolta con  contabilita’ separata rispetto alle attivita’ di cui al comma 9. E’ accordata  di diritto per gli impegni assunti ai sensi del presente comma la garanzia dello Stato a prima richiesta a favore di SACE S.p.A. Non  e’ ammesso il ricorso diretto dei soggetti finanziatori  alla garanzia dello Stato. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro degli affari esteri e della  cooperazione internazionale e con il Ministro dello  sviluppo economico, sono  definiti criteri, modalita’ e condizioni del rilascio da parte  di SACE S.p.A. delle garanzie di cui al presente comma e dell’operativita’ della  garanzia dello Stato, in conformita’ con la normativa dell’Unione  europea, e sono altresi’ individuate le attivita’ che  SACE S.p.A. svolge per conto del Ministero dell’economia e delle finanze. 

2. Gli impegni assunti e le operazioni deliberate dal consiglio  di amministrazione di SACE S.p.A. nonche’ le garanzie  rilasciate dallo Stato prima della data di entrata  in vigore del presente decreto sulla base delle norme previgenti rispetto a  quelle modificate dal comma 1, lettera b), del  presente articolo, e delle  disposizioni primarie e secondarie relative o collegate,  restano regolate dalle medesime norme e dalle medesime disposizioni, salvo  quanto previsto ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo. 

3. Gli impegni assunti e le operazioni deliberate dal consiglio  di amministrazione di SACE S.p.A. nonche’ le garanzie  rilasciate dallo Stato nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore  del presente decreto e il 31 dicembre 2020, sono e restano regolate dalle norme e dalle convenzioni vigenti alla data del 7 aprile 2020,  salvo quanto previsto ai commi 4, 5 e 7 del presente articolo. Il  Comitato di cui al  comma 9-sexies  dell’articolo 6 del  decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge  24 novembre 2003, n. 32, come modificato ai sensi del comma 1, una volta completata la procedura di nomina dei suoi componenti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sostituisce  il Comitato di cui al decreto del Ministro dell’economia  e delle finanze del 13 febbraio 2015, n. 3245 e successive modificazioni. A decorrere dal  1 gennaio 2021 si applicano le disposizioni  in base alle quali gli impegni derivanti  dall’attivita’ assicurativa  e di garanzia dei rischi definiti non di mercato dalla  normativa dell’Unione Europea sono  assunti  da SACE   S.p.A. e   dallo Stato   nella misura rispettivamente del dieci per cento  e del novanta per cento del capitale  e degli interessi  di ciascun impegno,  secondo quanto previsto dall’articolo 6 del decreto legge n. 269 del 2003, come  dal comma 1 del presente articolo. Le  risorse del fondo istituito ai sensi del previgente articolo 6, comma 9-bis, del  decreto legge n. 269 del 2003, confluiscono nel fondo istituito ai sensi dell’articolo 6, comma 9-quater del decreto  egge n. 269 del 2003  come modificato dal comma 1 del presente articolo. 

4. Per effetto della presente  disposizione sono garantite dallo Stato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 6, comma  9-bis e seguenti, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,  convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come vigente alla data del 6 aprile  2020, le seguenti operazioni  nel settore crocieristico, specificamente indicate  nella tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto: 

a) operazioni gia’ autorizzate, ai sensi  dell’articolo 2 della delibera CIPE n. 75/2019; 

b) operazioni ammissibili alla garanzia ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della Delibera CIPE n. 75/2019, le cui  istanze sono state gia’ presentate da SACE S.p.A.; 

c) ulteriori operazioni deliberate da SACE S.p.A., entro la  data di entrata in vigore del  presente decreto-legge, fino  all’importo massimo di 2,6 miliardi di euro. 

5. Il Ministro dell’economia e  delle finanze, per l’anno 2020, salvo quanto previsto dal comma 4, e’  autorizzato a rilasciare la garanzia dello Stato in favore di SACE S.p.A., di cui all’articolo 6, comma 9-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come vigente alla data del 6 aprile 2020, con concessione del limite  speciale di cui all’articolo 7.8 della  Convenzione approvata con decreto  del Presidente del Consiglio dei  ministri 20 novembre 2014, entro  i seguenti limiti: 

a) per il settore  crocieristico, la garanzia  dello Stato in favore di SACE  S.p.A. su nuove  operazioni deliberate  nel corso dell’anno 2020, escluse quelle di cui alla lettera a) del comma 4 non puo’ eccedere l’importo massimo in termini di flusso di tre  miliardi di euro; il  totale dell’esposizione  cumulata conservata da SACE S.p.A. e di quella ceduta allo Stato sul settore non puo’ eccedere la quota massima del 40 per  cento dell’intero portafoglio  rischi in essere complessivamente conservato  da SACE S.p.A. e ceduto allo Stato; 

b) per il settore difesa, la garanzia dello Stato  in favore di SACE S.p.A.  su nuove operazioni,  esclusivamente con controparte sovrana, deliberate  nel corso dell’anno  2020 non puo’ eccedere l’importo massimo in termini di flusso di cinque  miliardi euro; il totale dell’esposizione cumulata  conservata da SACE S.p.A. e di quella ceduta allo Stato sul  settore non puo’ eccedere la  quota massima del 29 per cento dell’intero  portafoglio rischi in essere complessivamente conservato da SACE S.p.A. e ceduto  allo Stato. La garanzia  dello Stato  e’ rilasciata,  con decreto del   Ministro dell’economia e delle finanze, su  istanza di SACE S.p.A., previo parere dell’IVASS –  espresso entro 15 giorni  dalla richiesta – limitatamente alla congruita’ del premio riconosciuto allo Stato, nel principio della condivisione dei rischi e tenuto conto dei  necessari accantonamenti  prudenziali alla  luce del nuovo   scenario di rischiosita’ sistemica e di una  maggiore concentrazione, a valere sulla dotazione del fondo di cui all’articolo  6, comma 9-bis, del decreto-legge  30 settembre   2003, n. 269,   convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n. 326, vigente alla data del 6 aprile 2020. 

6. Alla  data di entrata  in vigore del presente  decreto, e’ riassicurato dallo Stato il novanta per cento degli impegni in essere a  tale  data assunti  da SACE S.p.A.   derivanti dall’attivita’ assicurativa e di garanzia dei rischi definiti non di  mercato dalla normativa dell’Unione Europea, ad esclusione di quelli per i quali e’ gia’ stata presentata la richiesta di indennizzo o  per i quali e’ stata comunicata a SACE S.p.A. il verificarsi, o la minaccia  che si verifichi, un evento generatore di sinistro o un  rischio incombente di sinistro, nonche’ di  quelli per i quali e’  stata rilasciata garanzia dello  Stato prima dell’entrata  in vigore del presente decreto- ovvero ai sensi dei commi 4 e 5. Il novanta per cento  degli attivi in cui sono investite le riserve  tecniche e’ trasferito da SACE S.p.A. al Ministero dell’economia e delle finanze.  La gestione di tali attivi  e’ affidata a SACE  S.p.A. che si attiene  agli indirizzi del Ministero dell’economia e delle finanze. Entro sei mesi dalla data di entrata  in vigore del presente  decreto legge, il Ministero  dell’economia  e delle finanze  e SACE S.p.A. possono procedere ad una verifica della coerenza tra ammontare delle  riserve tecniche trasferite e la riassicurazione dello  Stato, tenuto conto dell’assenza di remunerazione di questa. 

7. Il novanta per cento degli impegni assunti da  SACE S.p.A. nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore  del presente decreto e il 31 dicembre 2020, ad esclusione  di quelli di cui ai commi 4 e 5,  puo’ essere riassicurato  con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze,  che approva altresi’ la forma  di remunerazione concordata con SACE S.p.A., sentito il Comitato di  cui all’articolo 6, comma 9-sexies, del decreto legge 30 settembre  2003, n.269, convertito in  legge, con modificazioni,  dall’articolo 1, comma 1, della legge 24 novembre 2003, n. 326,  come modificato dal comma 1 del presente articolo. La remunerazione della riassicurazione di cui al periodo precedente  e’ versata all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata in spesa  ed essere versata sul conto di tesoreria istituito dal previgente articolo 6,  comma 9-bis del decreto-legge n. 269 del 2003.”. 

8. Ai fini del calcolo della percentuale per la quale  e’ prevista la riassicurazione ai sensi dei commi 6 e 7 si computa anche la quota degli impegni garantiti dallo Stato ai sensi dell’articolo  6, comma 9-bis, del decreto-legge n. 269 del 2003, come vigente alla data  del 6 aprile 2020, in  modo che per ogni  impegno, esclusa la quota riassicurata da terzi, la riassicurazione di cui ai commi 6 e  7 sia pari alla misura del novanta per cento degli impegni assunti da  SACE S.p.A. 

9. Entro  dieci giorni  dalla data dell’entrata  in vigore del presente decreto, SACE S.p.A. trasmette al Ministero dell’economia  e delle finanze una relazione dettagliata sul capitale e  la dotazione patrimoniale  che si renderanno   disponibili in seguito   alle disposizioni di cui al presente articolo, al fine  della valutazione sull’impiego di tali risorse per il sostegno alle imprese. 

10. Ai fini della predisposizione dello schema di  convenzione, il Ministero dell’economia e delle finanze puo’ affidare,  con apposito disciplinare, a societa’ a totale partecipazione pubblica un incarico di studio, consulenza, valutazione e assistenza.  Al relativo onere nel limite massimo di 100.000  euro per l’anno 2020, si provvede mediante  corrispondente  riduzione dello  stanziamento del   fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio triennale 2020-2022, nell’ambito del programma «Fondi di  riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello  stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2020,  allo scopo parzialmente  utilizzando l’accantonamento  relativo al medesimo Ministero.11. L’articolo 53 del decreto-legge 17 marzo 2020,  n. 18, e’ abrogato.

 

 Art. 3 – SACE S.p.A.

1. SACE S.p.A. concorda con Cassa depositi e prestiti  S.p.A. (CDP S.p.A.)  le strategie  industriali e   commerciali al   fine di massimizzare le  sinergie di gruppo  e aumentare l’efficacia  del sistema di  sostegno all’esportazione  e all’internazionalizzazione delle imprese e di rilancio dell’economia. 

2. In considerazione  del ruolo strategico  di SACE S.p.A. per l’attuazione   delle misure   di sostegno all’esportazione    e all’internazionalizzazione  delle imprese e di rilancio   degli investimenti: 

a)  CDP S.p.A.  concorda preventivamente   con il Ministero dell’economia e delle finanze,  sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, l’esercizio  dei diritti di voto  derivanti  dalla partecipazione  in SACE S.p.A.; per le deliberazioni  di nomina degli   organi sociali, il   Ministero dell’economia e delle finanze agisce di  concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; 

b) CDP S.p.A. consulta preventivamente il Ministero dell’economia e  delle  finanze  in merito  ad operazioni   di gestione della partecipazione in SACE S.p.A. diverse da quella di cui  alla lettera a); 

c) SACE S.p.A. non  e’ soggetta all’attivita’  di direzione e coordinamento di CDP S.p.A.; 

d)   SACE   S.p.A.   consulta   preventivamente   il Ministero dell’economia e delle finanze  in ordine alle decisioni aziendali rilevanti ai fini dell’efficace attuazione delle misure  di rilancio degli  investimenti,  con particolare  riferimento alle   decisioni relative all’assunzione di impegni e al recupero dei crediti; 

e)   SACE   S.p.A.   consulta   preventivamente   il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero degli  affari esteri e della cooperazione internazionale in ordine alle decisioni  aziendali rilevanti ai fini dell’efficace attuazione delle misure  di sostegno all’internazionalizzazione delle imprese, con particolare riferimento alle decisioni relative all’assunzione di impegni e al  recupero dei crediti; 

f) SACE  S.p.A., nella  predisposizione del  piano annuale di attivita’, tiene conto delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese  assunte dalla cabina di regia co-presieduta dal Ministro degli affari  esteri e della cooperazione internazionale e  dal Ministro dello sviluppo economico, di cui all’articolo 14, comma 18-bis del decreto  legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111. 

3. Restano fermi i poteri del Ministro degli affari esteri e  della cooperazione internazionale nei confronti di Simest S.p.A., ai  sensi di quanto previsto dall’articolo 2, comma 10,  del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132.

 

Art. 4 – Sottoscrizione contratti e comunicazioni in modo semplificato. 

1. Ai fini  degli articoli   117, 125-bis, 126-quinquies   e 126-quinquiesdecies del decreto legislativo  1° settembre 1993, n.385, ferme restando le previsioni sulle tecniche di  conclusione dei contratti mediante strumenti informativi o telematici,  i contratti, conclusi  con la clientela  al dettaglio come   definita dalle disposizioni della Banca d’Italia in  materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, nel  periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed  il termine dello stato di emergenza deliberato dal  Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 soddisfano il requisito ed hanno l’efficacia  di cui  all’articolo  20, comma 1-bis,  primo periodo, del   decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante il proprio indirizzo di  posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, a condizione che questi siano accompagnati da copia di  un documento di riconoscimento  in corso  di validita’  del contraente,  facciano riferimento  ad un contratto identificabile in modo certo e siano conservati insieme  al contratto medesimo con modalita’ tali  da garantirne la sicurezza, l’integrita’ e l’immodificabilita’. Il requisito  della consegna di copia del contratto e’ soddisfatto mediante la messa  a disposizione del cliente di copia del testo del contratto  su supporto durevole; l’intermediario consegna copia cartacea del contratto al cliente alla prima occasione utile successiva al termine dello stato di emergenza. Il cliente puo’ usare il medesimo strumento impiegato  per esprimere il consenso al contratto anche per esercitare il diritto  di recesso previsto dalla legge.

 

Art. 5 – Differimento dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio  2019, n.14).

 1. All’articolo 389 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1. Il presente decreto entra in  vigore il 1 settembre 2021, salvo quanto previsto al comma 2.».

 

Art. 6 – Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020 per le fattispecie verificatesi nel corso degli  esercizi chiusi entro  la predetta data non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo,  2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice  civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della societa’  per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli  articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.

 

Art. 7 – Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio. 

1. Nella redazione  del bilancio di esercizio  in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione  delle voci nella prospettiva  della continuazione dell’attivita’  di cui all’articolo 2423-bis,  comma primo, n. 1), del codice  civile puo’ comunque essere  operata se risulta sussistente nell’ultimo bilancio di esercizio chiuso in  data anteriore al 23 febbraio 2020,  fatta salva la previsione di  cui all’articolo 106 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. Il  criterio di valutazione e’ specificamente illustrato  nella nota informativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente. 

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai  bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati.

 

Art. 8 – Disposizioni temporanee in materia di finanziamenti alle societa’.

1. Ai finanziamenti effettuati a favore delle societa’  dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino  alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2467 e 2497 quinquies del codice civile.

 

 Art. 9 – Disposizioni in materia di concordato preventivo  e di accordi di ristrutturazione.

1. I termini di  adempimento dei concordati  preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati aventi scadenza nel periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021 sono prorogati di sei mesi. 

2. Nei procedimenti per l’omologazione del concordato preventivo  e degli accordi di ristrutturazione pendenti alla data del 23  febbraio 2020 il  debitore puo’  presentare, sino  all’udienza fissata  per l’omologa, istanza al tribunale per la concessione di un termine  non superiore a novanta giorni per il deposito di un nuovo piano e di una nuova proposta di concordato ai sensi  dell’articolo 161 del regio decreto  16 marzo  1942, n. 267  o di un nuovo   accordo di ristrutturazione ai sensi dell’articolo 182-bis del regio decreto  16 marzo 1942, n. 267. Il termine decorre dalla data del decreto con cui il Tribunale assegna il termine e non e’  prorogabile. L’istanza e’ inammissibile  se presentata nell’ambito  di un procedimento di concordato preventivo nel  corso del quale e’ gia’  stata tenuta l’adunanza dei creditori ma non sono state raggiunte  le maggioranze stabilite dall’articolo 177 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. 

3. Quando il debitore intende modificare unicamente  i termini di adempimento   del concordato   preventivo o dell’accordo    di ristrutturazione deposita sino all’udienza fissata per l’omologa  una memoria  contenente  l’indicazione  dei nuovi termini,  depositando altresi’ la documentazione che comprova la necessita’ della  modifica dei termini. Il differimento dei termini non puo’ essere superiore di sei mesi rispetto alle  scadenze originarie. Nel  procedimento per omologa del concordato preventivo il Tribunale acquisisce  il parere del Commissario giudiziale. Il Tribunale, riscontrata la  sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 180 o 182-bis del regio  decreto 16 marzo 1942, n. 267, procede all’omologa, dando espressamente  atto delle nuove scadenze. 

4. Il debitore che ha ottenuto la concessione del  termine di cui all’articolo 161, comma sesto, del regio decreto 16  marzo 1942, n. 267, che sia gia’ stato prorogato dal Tribunale,  puo’, prima della scadenza, presentare istanza per  la concessione di una ulteriore proroga sino a novanta  giorni, anche nei casi  in cui e’ stato depositato ricorso per  la dichiarazione di fallimento.  L’istanza indica gli elementi  che rendono necessaria  la concessione della proroga con specifico riferimento ai fatti sopravvenuti  per effetto dell’emergenza epidemiologica COVID-19. Il  Tribunale, acquisito il parere del Commissario giudiziale se  nominato, concede la proroga quando ritiene che l’istanza  si basa su concreti e giustificati motivi. Si applica l’articolo 161, commi settimo e ottavo, del  regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. 

5. L’istanza di cui al comma 4 puo’ essere presentata dal  debitore che ha ottenuto  la concessione del  termine di cui all’articolo 182-bis, comma settimo, del regio decreto 16 marzo 1942, n.  267. Il Tribunale provvede in camera  di consiglio omessi gli adempimenti previsti dall’articolo 182-bis, comma  settimo, primo periodo, del regio decreto 16 marzo 1942, n.  267 e concede la proroga quando ritiene che l’istanza si basa su concreti e giustificati motivi e che continuano a sussistere i presupposti per pervenire a un  accordo di ristrutturazione dei debiti con le maggioranze  di cui all’articolo 182-bis, primo comma del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

 

Art. 10 – Disposizioni temporanee in materia di ricorsi  e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza.

1. Tutti i ricorsi ai sensi degli  articoli 15 e 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e 3 del decreto  legislativo 8 luglio 1999, n. 270 depositati nel periodo tra il 9  marzo 2020 ed il 30 giugno 2020 sono improcedibili. 

2. Le disposizioni  di cui al comma 1  non si applicano alla richiesta presentata dal pubblico ministero quando nella medesima  e’ fatta domanda di emissione dei provvedimenti di cui all’articolo  15, comma ottavo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. 

3. Quando  alla dichiarazione  di improcedibilita’ dei  ricorsi presentati nel periodo di cui al comma 1 fa seguito la  dichiarazione di fallimento, il periodo di cui al comma 1 non viene  computato nei termini di cui agli articoli 10 e 69 bis del regio decreto  16 marzo 1942, n. 267.

 

Art. 11 – Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito.

1. Fermo restando quanto previsto ai commi 2  e 3, i termini di scadenza ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9 marzo  2020 al 30 aprile 2020, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri  titoli di credito emessi prima della data di entrata in vigore  della presente decreto, e ad ogni altro atto avente  efficacia esecutiva a quella stessa data sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione  opera a favore dei debitori e obbligati anche  in via di regresso o di garanzia,   salva la facolta’   degli stessi di rinunciarvi espressamente. 

2. L’assegno  presentato al  pagamento durante  il periodo di sospensione e’ pagabile nel giorno di presentazione.  La sospensione di cui al comma 1 opera su 

a) i termini per la presentazione al pagamento; 

b) i termini per la levata del  protesto o delle constatazioni equivalenti; 

c) i termini previsti all’articolo 9, comma 2, lettere a)  e b), della legge 15 dicembre 1990, n.  386, nonche’ all’articolo 9-bis, comma 2, della medesima legge n. 386 del 1990; 

d) il termine per  il pagamento tardivo  dell’assegno previsto dall’articolo 8, comma 1, della stessa legge n. 386 del 1990. 

3.I protesti o le constatazioni equivalenti  levati dal 9 marzo 2020 fino alla data di entrata in vigore  del presente decreto non sono trasmessi dai pubblici ufficiali alle Camere di  Commercio; ove gia’ pubblicati le Camere di commercio provvedono d’ufficio alla loro cancellazione. Con riferimento allo stesso periodo  sono sospese le informative al Prefetto di cui all’articolo 8-bis, commi 1 e 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 386.

 

Art. 12 – Fondo solidarieta’ mutui “prima casa”, cd. “Fondo Gasparrini.

1. Per lavoratori autonomi, ai sensi  dell’articolo 54, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  si intendono i soggetti di cui all’articolo 27, comma 1, del medesimo  decreto-legge n.18 del 2020. 

2. Per un periodo di nove mesi dall’entrata in vigore del  presente decreto, in deroga alla disciplina vigente, l’accesso ai benefici del Fondo di cui all’articolo 2, commi 475  e seguenti della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e’ ammesso  anche nell’ipotesi di mutui in ammortamento da meno di un anno.

 

Art. 13 – Fondo centrale di garanzia PMI.

1.Fino al 31 dicembre 2020, in deroga alla vigente disciplina  del Fondo di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a),  della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano le seguenti misure: 

a) la garanzia e’ concessa a titolo gratuito; 

b) l’importo massimo garantito per singola  impresa e’ elevato nel rispetto della disciplina dell’Unione europea,  a 5 milioni di euro. Sono ammesse alla garanzia le imprese con numero di  dipendenti non superiore a 499; 

c)  la percentuale  di copertura della  garanzia diretta e’ incrementata, anche mediante il concorso delle sezioni  speciali del Fondo di  garanzia,  al  90 per cento dell’ammontare  di ciascuna operazione  finanziaria,  previa autorizzazione  della Commissione Europea ai sensi dell’articolo 108  del Trattato sul funzionamento dell’unione europea (TFUE), per le operazioni finanziarie con  durata fino  a 72 mesi. L’importo totale delle predette operazioni finanziarie non puo’ superare, alternativamente: 

1) il doppio della spesa salariale  annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che  lavora nel sito dell’impresa ma  che figura formalmente  nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l’ultimo anno disponibile. Nel  caso di imprese costituite  a partire dal 1º gennaio  2019, l’importo massimo del prestito  non puo’ superare i  costi salariali annui previsti per i primi due anni di attivita’; 

2) il 25 per cento del fatturato totale  del beneficiario nel 2019; 

3) il fabbisogno per costi del  capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di  piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi,  nel caso di imprese con numero  di dipendenti  non superiore a  499; tale fabbisogno  e’ attestato mediante apposita autocertificazione resa dal  beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.445; 

d) per le operazioni finanziarie  aventi le caratteristiche di durata e importo di cui alla lettera c), la percentuale di  copertura della riassicurazione e’ incrementata,  anche mediante il concorso delle sezioni speciali del  Fondo di garanzia, al 100  per cento dell’importo garantito dai Confidi o da altro fondo  di garanzia, a condizione che le garanzie  da questi rilasciate non superino  la percentuale  massima di copertura  del 90 per cento, previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi  dell’articolo 108 del TFUE, e che non prevedano il pagamento di  un premio che tiene conto  della remunerazione  per il rischio di   credito. Fino all’autorizzazione della Commissione Europea e, successivamente  alla predetta autorizzazione per le operazioni finanziarie non  aventi le predette caratteristiche di durata e importo di cui alla lettera c) e alla  presente  lettera d),  le percentuali   di copertura sono incrementate, rispettivamente,  all’80 per cento per la garanzia diretta  di cui alla  lettera c) e al  90 per cento per   la riassicurazione di cui alla presente lettera d); 

e) sono ammissibili alla garanzia  del Fondo, per la garanzia diretta nella misura dell’80 per cento e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi  rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell’80 per cento, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto  beneficiario,  purche’ il nuovo   finanziamento preveda l’erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito  aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10  per cento dell’importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione; 

f) per le operazioni per  le quali banche o gli intermediari finanziari  hanno accordato,  anche di propria iniziativa, la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento,  o della sola quota   capitale, ovvero l’allungamento   della scadenza dei finanziamenti, in connessione degli effetti indotti dalla  diffusione del COVID-19, su operazioni  ammesse alla garanzia del Fondo, la durata della garanzia del Fondo e’ estesa in conseguenza; 

g) fermo restando quanto gia’ previsto all’articolo 6,  comma 2, del decreto del Ministro  dello sviluppo economico  6 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 7 luglio 2017, n.  157, e fatto salvo quanto previsto per  le operazioni finanziarie  di cui alla lettera m), la garanzia e’ concessa senza applicazione del modello di valutazione di cui alla parte IX,  lettera A, delle condizioni di ammissibilita’   e disposizioni   di carattere generale per l’amministrazione del Fondo di garanzia  riportate nell’allegato al decreto del Ministro  dello sviluppo economico  12 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 27 febbraio 2019, n. 49. Ai  fini della  definizione  delle misure  di accantonamento  a titolo di coefficiente  di rischio, in  sede di ammissione  della singola operazione  finanziaria,  la probabilita’  di inadempimento   delle imprese e’ calcolata esclusivamente sulla base dei dati contenuti nel modulo economico-finanziario del suddetto modello di valutazione. Con frequenza bimestrale, in  riferimento all’insieme delle  operazioni finanziarie   ammesse alla   garanzia, la consistenza degli accantonamenti prudenziali operati a valere sul Fondo e’ corretta  in funzione dei dati di Centrale dei Rischi di Banca d’Italia, acquisiti dal Gestore del Fondo al momento della presentazione delle  richieste di ammissione alla garanzia. La garanzia e’ concessa anche in  favore di beneficiari finali che presentano, alla data  della richiesta di garanzia,  esposizioni  nei confronti  del soggetto finanziatore classificate come “inadempienze probabili” o “scadute  o sconfinanti deteriorate” ai sensi del paragrafo 2, parte B della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d’Italia e  successive modificazioni, purche’ la predetta classificazione non sia precedente alla data  del 31 gennaio 2020. La garanzia e’ concessa anche alle imprese  che, in data  successiva  al 31 dicembre  2019, sono state  ammesse alla procedura del concordato con continuita’   aziendale di cui all’articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n.  267, hanno stipulato accordi di ristrutturazione ai sensi dell’articolo  182-bis del regio decreto 267 del 1942 o hanno presentato un piano  attestato di cui all’articolo 67 del predetto regio decreto, purche’, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le  loro esposizioni non siano piu’ in una situazione che ne determinerebbe la classificazione come esposizioni deteriorate, non  presentino importi in arretrato successivi all’applicazione delle misure di concessione e  la banca, sulla base dell’analisi della situazione  finanziaria del debitore, possa ragionevolmente  presumere il rimborso integrale dell’esposizione alla scadenza, ai sensi dell’articolo 47-bis,  comma 6, lettere a) e c) del regolamento (UE) n.  575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013. Ai fini  dell’ammissione alla garanzia non e’ necessario che sia trascorso un anno dalla  data in  cui sono  state accordate  le misure di concessione  o, se posteriore, dalla data in cui le esposizioni sono state  classificate come esposizioni deteriorate, ai  sensi dell’art 47-bis, comma 6, lettera b) del Regolamento 575/2013. Sono, in ogni caso,  escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze”  ai sensi della disciplina bancaria; 

h) non e’ dovuta la commissione per  il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie di cui all’articolo  10, comma 2, del decreto ministeriale 6 marzo 2017; 

i)  per operazioni  di investimento immobiliare  nei settori turistico – alberghiero e delle  attivita’ immobiliari, con durata minima di 10 anni e  di importo superiore  a euro 500.000,00, la garanzia del Fondo puo’ essere cumulata con altre forme  di garanzia acquisite sui finanziamenti; 

l) per le garanzie  su specifici portafogli  di finanziamenti, anche senza piano  d’ammortamento, dedicati  a imprese danneggiate dall’emergenza COVID-19, o appartenenti, per almeno il 60 per  cento, a specifici settori e filiere colpiti dall’epidemia, la  quota della tranche junior coperta dal Fondo  puo’ essere elevata del 50 per cento, ulteriormente incrementabile del  20 per cento in caso di intervento di ulteriori garanti; 

m) previa  autorizzazione  della Commissione Europea ai sensi dell’articolo 108 del TFUE, sono ammissibili alla garanzia del fondo, con copertura  al 100 percento sia in garanzia diretta  che in riassicurazione,  i nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari di  cui all’articolo 106 del Testo  Unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre  1993 n. 385 e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in  favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attivita’ di impresa, arti o professioni la cui attivita’  d’impresa e’ stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell’articolo 47 del decreto del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, purche’ tali  finanziamenti prevedano l’inizio del rimborso del capitale non  prima di 24 mesi dall’erogazione e abbiano una durata fino a 72 mesi e un importo  non superiore al 25 per cento  dell’ammontare dei ricavi  del soggetto beneficiario,  come risultante  dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della  domanda di garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio  2019, da  altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione  ai sensi dell’articolo  47 del decreto del residente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, e, comunque, non superiore a 25.000,00 euro. Si ha un nuovo finanziamento  quando, ad esito  della concessione  del finanziamento coperto  da garanzia, l’ammontare  complessivo delle  esposizioni del finanziatore   nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all’ammontare  di esposizioni detenute alla data di  entrata in vigore del presente decreto, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute  tra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima dell’entrata in vigore del presente decreto ovvero per decisione autonoma del soggetto finanziato. Nei casi  di cessione o affitto di azienda  con prosecuzione della  medesima attivita’ si considera altresi’  l’ammontare dei ricavi  risultante dall’ultima dichiarazione dei  redditi o dall’ultimo  bilancio depositato dal cedente o dal locatore. In relazione  alle predette operazioni, il soggetto richiedente applica all’operazione finanziaria un  tasso di interesse, nel caso di garanzia diretta o un  premio complessivo di garanzia, nel caso di riassicurazione, che  tiene conto della sola copertura dei soli costi di istruttoria e di gestione dell’operazione finanziaria e, comunque, non superiore al  tasso di Rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, maggiorato della differenza tra il CDS banche a 5 anni e il CDS ITA  a 5 anni, come definiti dall’accordo quadro per l’anticipo  finanziario a garanzia pensionistica di cui all’articolo 1, commi da 166 a 178  della legge 11 dicembre 2016, n. 232, maggiorato dello 0,20 per cento. In  favore di tali soggetti  beneficiari l’intervento  del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese e’ concesso  automaticamente, gratuitamente e senza valutazione e il soggetto finanziatore eroga il finanziamento coperto dalla garanzia del Fondo, subordinatamente alla verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere  l’esito definitivo dell’istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo. 

n) in favore dei soggetti beneficiari con ammontare di ricavi non superiore a 3.200.000 euro,  la cui attivita’ d’impresa  e’ stata danneggiata   dall’emergenza   COVID-19 come   da dichiarazione autocertificata ai sensi dell’articolo 47 del decreto del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, la  garanzia di cui alla lettera c) puo’ essere cumulata con un’ulteriore garanzia concessa da confidi o altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie, a  valere su risorse proprie,  sino alla copertura  del 100 per cento del finanziamento concesso. La predetta garanzia puo’  essere rilasciata per prestiti di importo non superiore al 25 per cento dei ricavi  del soggetto beneficiario. Si ha un nuovo finanziamento quando, ad  esito della concessione del finanziamento coperto da garanzia,  l’ammontare complessivo delle esposizioni  del finanziatore nei confronti  del soggetto finanziato risulta superiore  all’ammontare di esposizioni detenute alla  data di entrata  in vigore del presente  decreto, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute  tra le due date in conseguenza del regolamento  contrattuale stabilito tra le parti prima dell’entrata in vigore del presente  decreto ovvero per decisione autonoma del soggetto finanziato) le Regioni, i Comuni, gli enti locali,  le Camere di  Commercio, anche  per il tramite di Unioncamere, le Amministrazioni di  settore, anche unitamente alle associazioni e gli enti di riferimento, possono conferire risorse  al Fondo ai fini della costituzione di sezioni  speciali finalizzate a sostenere l’accesso al credito, anche a favore di determinati settori economici o filiere d’impresa; 

o) sono prorogati per tre mesi  tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni  assistite dalla garanzia del Fondo; 

p)  la garanzia  del Fondo puo’  essere richiesta anche   su operazioni finanziarie gia’  perfezionate ed erogate dal  soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data  di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020. In tali casi, il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del  Fondo una dichiarazione attestante la  riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario  per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia. 

2. Fino al 31 dicembre 2020, in deroga alla vigente disciplina  del Fondo di cui all’articolo 2, comma  100, lett. a) della legge 23 dicembre  1996, n. 662,  per le garanzie   su portafogli di finanziamenti, anche senza piano d’ammortamento, dedicati  a imprese danneggiate dall’emergenza COVID-19, costituiti per almeno il 20  per cento da imprese aventi, alla data di inclusione dell’operazione  nel portafoglio, un rating, determinato dal  soggetto richiedente sulla base dei propri modelli interni, non superiore alla classe “BB” della scala  di valutazione  Standard’s and Poor’s,  sono applicate le seguenti misure: 

a)  l’ammontare  massimo dei portafogli  di finanziamenti e’ innalzato a euro 500 milioni; 

b) i finanziamenti hanno le caratteristiche di durata  e importo previste dal comma  1, lettera c), e possono  essere deliberati, perfezionati  ed erogati dal  soggetto finanziatore  prima della richiesta di garanzia sul portafoglio di finanziamenti ma comunque in data successiva al 31 gennaio 2020; 

c) i soggetti beneficiari sono ammessi senza la  valutazione del merito di credito da parte del Gestore del Fondo; 

d) il punto di stacco e lo  spessore della tranche junior  del portafoglio  di finanziamenti  sono determinati   utilizzando la probabilita’ di default calcolata dal soggetto richiedente sulla base dei propri modelli interni; 

e) la garanzia e’ concessa a copertura di una quota non superiore al  90 per  cento della   tranche junior   del portafoglio di finanziamenti; 

f) la quota della tranche junior coperta dal Fondo,  fatto salvo quanto   previsto   dall’articolo   8, comma 2,   del decreto interministeriale del 14 novembre  2017, non puo’ superare il 15 percento dell’ammontare del portafoglio di finanziamenti,  ovvero il 18 percento,  nel caso in cui  il portafoglio abbia  ad oggetto finanziamenti concessi a fronte della realizzazione  di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e/o di programmi di investimenti; 

g) in relazione ai singoli finanziamenti inclusi nel  portafoglio garantito, il Fondo copre il 90 percento della perdita registrata sul singolo finanziamento; 

h) i finanziamenti possono essere concessi anche in favore  delle imprese ubicate nelle regioni sul cui territorio e’ stata disposta la limitazione dell’intervento del predetto Fondo  di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla  sola controgaranzia dei fondi di garanzia regionali e dei consorzi di garanzia collettiva. 

3. All’articolo 18, comma 2 del decreto-legge 30  aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  28 giugno 2019, n. 58, le parole “fino  al 31 dicembre 2020”  sono sostituite dalle seguenti “fino al 10 aprile 2020”. 

4. Previa  autorizzazione  della Commissione  Europea ai sensi dell’articolo  108 del TFUE,  la garanzia dei  confidi di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto-legge  30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n. 326, a valere sulle risorse dei fondi rischi di  natura comunitaria, nazionale,  regionale e   camerale, puo’   essere concessa sui finanziamenti erogati alle piccole e medie imprese a copertura  della quota dei finanziamenti stessi non coperta dalla garanzia  del Fondo di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ovvero di altri fondi di garanzia di natura pubblica. 

5. Per le imprese che accedono al Fondo di garanzia per le  piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma 100, lettera  a), della legge  23 dicembre  1996 n. 662,   qualora il rilascio   della documentazione antimafia  non sia immediatamente conseguente  alla consultazione della banca dati nazionale unica prevista dall’articolo 96 del decreto legislativo 6  settembre 2011, n. 159, l’aiuto  e’ concesso all’impresa sotto condizione  risolutiva anche in assenza della documentazione medesima. Nel  caso in cui la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una  delle cause interdittive  ai sensi della  medesima disciplina  antimafia, e’ disposta la revoca dell’agevolazione ai sensi dell’articolo 92, commi 3  e 4,  del predetto  decreto legislativo  n. 159 del 2011 e dell’articolo 9 del  decreto legislativo 31  marzo 1998, n. 123, mantenendo l’efficacia della garanzia. 

6 .All’articolo 11, comma 5, del decreto- legge 29  novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio 2009, n.2, dopo le parole “organismi pubblici” sono inserite le parole  “e privati”. 

7. Le garanzie di cui all’articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22 dicembre 2011, n. 214, nonche’ le garanzie su portafogli di minibond, sono  concesse  a valere sulla  dotazione disponibile  del Fondo, assicurando la sussistenza, tempo  per tempo, di un ammontare di risorse libere del  Fondo, destinate al  rilascio di garanzie su singole operazioni finanziarie, pari ad almeno  l’85 percento della dotazione disponibile del Fondo. 

8. Gli  operatori  di microcredito  iscritti nell’elenco  di cui all’articolo 111 del testo unico di cui  al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in possesso del requisito  di micro piccola media impresa, beneficiano, a titolo gratuito e nella misura  massima dell’80 per cento dell’ammontare del finanziamento  e, relativamente alle nuove  imprese costituite  o che hanno iniziato  la propria attivita’ non oltre tre anni prima della richiesta della garanzia del Fondo e non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due  bilanci approvati, senza valutazione del merito di  credito, della garanzia del Fondo di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a),  della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sui  finanziamenti concessi da banche  e intermediari finanziari finalizzati alla concessione,  da parte dei medesimi operatori,  di operazioni di microcredito  in favore di beneficiari come definiti dal medesimo articolo 111 e dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 17 ottobre 2014, n. 176. 

9. All’articolo 111, comma 1, lettera a), del  decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole “euro 25.000,00” sono sostituite dalle seguenti: “euro 40.000,00”. Il Ministero dell’economia e  delle finanze adegua il decreto ministeriale. 17 ottobre 2014, n. 176  alle nuove disposizioni. 

10. Per le finalita’ di cui  al presente articolo, al Fondo  di garanzia di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono  assegnati 1.729 milioni di  euro per l’anno 2020. 

11. Le disposizioni  di cui al presente  articolo, in quanto compatibili, si applicano anche alle garanzie di cui all’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004,  n. 102, in favore delle imprese agricole e della pesca. Per  le finalita’ di cui al presente comma sono assegnati  all’ISMEA 100 milioni di euro  per l’anno 2020. Le predette risorse sono versate su un conto corrente di tesoreria centrale appositamente istituito, intestato  a ISMEA, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario  derivante dalla gestione delle garanzie. 

12. L’articolo 49 del  decreto-legge 17 marzo  2020, n. 18, e’ abrogato. 

13. Alla copertura degli oneri previsti dal  presente articolo si provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti  dall’abrogazione di cui al comma 12 e  per 249 milioni di euro  per l’anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle somme di cui all’articolo 56, comma 6, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

 

Art. 14 – Finanziamenti erogati dall’Istituto per il Credito Sportivo  per le esigenze di liquidita’ e concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti.

1. Il Fondo di cui  all’articolo 90, comma  12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, puo’ prestare garanzia, fino  al 31 dicembre 2020, sui finanziamenti erogati dall’Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per  le esigenze di liquidita’ delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive  Associate, degli  Enti di  Promozione  Sportiva, delle  associazioni e delle societa’  sportive dilettantistiche  iscritte al registro di cui all’articolo 5, comma 2, lettera c), del d.lgs.  23 luglio 1999 n.242. A tali fini, e’ costituito un  apposito comparto del predetto Fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per l’anno 2020. Per la gestione di tale comparto del fondo e’ autorizzata l’apertura  di un conto corrente di tesoreria centrale intestato  all’Istituto per il Credito Sportivo su cui sono versate le predette risorse  per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie. 

2. Il Fondo speciale di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, puo’ concedere contributi in conto interessi, fino al 31 dicembre 2020, sui finanziamenti erogati dall’Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le  esigenze di liquidita’ delle Federazioni  Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive  Associate,  degli Enti di  Promozione Sportiva,   delle associazioni e delle societa’ sportive dilettantistiche iscritte  nel registro di cui all’articolo 5, comma 2, lettera c),  del d.lgs. 23 luglio 1999 n. 242, secondo le modalita’ stabilite  dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali dell’Istituto per  il Credito Sportivo. Per tale funzione e’ costituito un apposito comparto del Fondo dotato di 5 milioni di euro per l’anno 2020. 

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 35 milioni  di euro per l’anno 2020, si provvede mediante  corrispondente riduzione delle somme di cui all’articolo 56, comma 6, decreto-legge  17 marzo 2020, n. 18, e a 5 milioni di euro per l’anno 2020, in  soli termini di fabbisogno, mediante utilizzo delle risorse  di cui all’articolo 13, comma 12.

 

 

Art. 15 – Modifiche  all’articolo  4-bis, comma 3,  del decreto-legge   21 settembre 2019, n. 105, convertito con modificazioni dalla  legge 18                       novembre 2019, n. 133.

1. L’articolo 4-bis, comma 3, del decreto-legge 21 settembre  2019, n.105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre  2019, n.133, e’ sostituito dai seguenti: 

“3. Fino alla data di entrata in vigore  del primo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui  all’articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge  15 marzo 2012, n. 21, convertito,  con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, come sostituito dal comma 1, lettera c), numero 3), del presente  articolo, fatta salva l’applicazione degli articoli 1 e 2 del  citato decreto-legge, come modificati dal presente articolo, sono soggetti alla notifica di  cui al comma 5 dell’articolo 2 del medesimo decreto-legge n. 21 del  2012 l’acquisto a qualsiasi  titolo di partecipazioni  in societa’ che detengono  beni e rapporti  nei settori di cui  all’articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed e), ivi inclusi,  nel settore finanziario, quello creditizio e assicurativo, del  regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019. 

3-bis. Al  fine di contrastare  l’emergenza epidemiologica  da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi, fino al 31 dicembre 2020: 

a) sono soggetti all’obbligo di notifica  di cui al comma 2 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, anche le  delibere, gli atti o le operazioni, adottati da un’impresa che detiene  beni e rapporti nei settori di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettere  a), b), c), d) ed e) del regolamento  (UE) 2019/452, ivi inclusi, nel settore  finanziario,  quello creditizio  ed assicurativo, ovvero individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  di cui al citato articolo  2, comma 1-ter, che abbiano  per effetto modifiche della titolarita’, del controllo o della disponibilita’  di detti attivi o il cambiamento della loro destinazione; 

b) sono soggetti all’obbligo di notifica  di cui al comma 5 dell’articolo 2  del medesimo decreto-legge  n. 21 del 2012, in relazione ai beni e ai rapporti di cui al comma  1 dell’articolo 2, del medesimo decreto-legge n. 21 del 2012, nonche’ ai beni e rapporti nei settori indicati alla lettera a), ovvero individuati con  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al  citato articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge n. 21 del 2012, anche gli  acquisti a qualsiasi titolo di partecipazioni, da parte  di soggetti esteri, anche  appartenenti  all’Unione europea,  di rilevanza tale   da determinare  l’insediamento  stabile dell’acquirente  in ragione dell’assunzione del controllo della societa’ la cui partecipazione e’ oggetto dell’acquisto, ai sensi dell’articolo 2359 del codice  civile e del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.58, nonche’ gli acquisti di  partecipazioni, da parte di  soggetti esteri non appartenenti all’Unione  europea, che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote gia’ direttamente o  indirettamente possedute, e il  valore complessivo  dell’investimento sia  pari o superiore a un  milione di euro,  e sono altresi’ notificate  le acquisizioni che determinano il superamento delle soglie del  15 per cento, 20 per cento, 25 per cento e 50 per cento; 

c) la disposizione di cui all’articolo 2, comma 6, lettera  a), del decreto-legge  n. 21 del 2012, si  applica anche quando il controllo ivi previsto sia esercitato da un’amministrazione  pubblica di uno Stato membro dell’Unione europea. 

3- ter. Si applicano le disposizioni dell’articolo 2, commi  6 e 7, del citato decreto-legge n.  21 del 2012, come modificato  dal presente articolo. 

3-quater. Le disposizioni di  cui ai commi 3 e 3-bis aventi vigenza fino al 31  dicembre 2020 si applicano  nei confronti di delibere, atti o operazioni, nonche’ di acquisti  di partecipazioni, rilevanti ai fini degli obblighi di notifica di cui ai commi  2 e 5 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, per  i quali tale obbligo sia sorto nel predetto arco temporale, ancorche’ la  notifica sia intervenuta successivamente o sia stata omessa.  Restano validi, anche successivamente al termine di cui al 31 dicembre 2020, gli atti e i provvedimenti adottati a seguito di esercizio dei poteri speciali in applicazione delle disposizioni dei commi 3 e 3-bis, e sono  fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi atti e  provvedimenti successivamente  al decorso del predetto termine. Fermo restando  l’obbligo di notifica, i poteri speciali di cui all’articolo 2 del decreto-legge n.  21 del 2012 e relativi a societa’ che detengono beni e rapporti nei settori di  cui all’articolo 4, paragrafo  1, lettere a), b), c), d)  e e) del regolamento (UE) 2019/452,  ivi inclusi, nel settore finanziario, quello creditizio ed assicurativo, si applicano nella misura  in cui la tutela degli interessi essenziali dello Stato,  ovvero la tutela della  sicurezza  e dell’ordine  pubblico, previsti  dal medesimo articolo 2 non sia adeguatamente garantita dalla sussistenza  di una specifica regolamentazione di settore.”

 

Art. 16 – Modifiche al decreto-legge 15 marzo  2012, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 11 maggio 2012, n. 56.

1. Al decreto-legge  15 marzo 2012, n.  21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, sono  apportate le seguenti modifiche: 

a) all’articolo 1, comma 8-bis, e’ aggiunto  infine il seguente periodo: “Nei casi di violazione degli obblighi di notifica di cui al presente articolo, anche in assenza della notifica di cui ai commi  4 e 5, la Presidenza del Consiglio puo’ avviare il procedimento ai fini dell’eventuale esercizio dei poteri di cui al comma 1, lettere a), b) e c). A tale  scopo, trovano  applicazione i termini  e le norme procedurali previste dal presente articolo, nonche’  dal regolamento di cui al comma 8. Il termine di  quarantacinque giorni di cui ai commi  4 e 5  decorre dalla  conclusione del   procedimento di accertamento della violazione dell’obbligo di notifica.”; 

b) all’articolo 1-bis, comma 2, ultimo periodo,  dopo le parole “l’integrita’ e la sicurezza delle reti e dei dati che vi transitano” sono inserite le seguenti: “, compresi quelli individuati sulla  base dei principi e delle linee guida elaborate a livello internazionale e dall’Unione europea”; 

c) all’articolo 1-bis, comma 3-bis: 

1) al decimo periodo,  le parole “dall’ultimo  periodo” sono sostituite dalle seguenti: “dall’undicesimo periodo”; 

2) sono aggiunti  infine i seguenti  periodi: “Nei casi di violazione degli obblighi di notifica di cui  al presente articolo, anche in assenza della notifica, la  Presidenza del Consiglio puo’ avviare il procedimento ai fini dell’eventuale esercizio  dei poteri speciali. A tale scopo, trovano applicazione i  termini e le norme procedurali previste dal presente comma. Il termine di trenta  giorni di cui al presente comma decorre dalla conclusione  del procedimento di accertamento della violazione dell’obbligo di notifica.”; 

d) all’articolo 2, dopo il  comma 8, e’ aggiunto il seguente comma: “8-bis. Nei casi di violazione degli obblighi di  notifica di cui al presente articolo, anche in assenza della notifica di  cui ai commi 2, 2-bis e 5, la  Presidenza del Consiglio  puo’ avviare il procedimento ai fini dell’eventuale esercizio dei poteri speciali.  A tale scopo, trovano applicazione i termini  e le norme procedurali previste dal presente articolo, nonche’ dal  regolamento di cui al comma 9. Il termine di quarantacinque giorni di cui ai commi  4 e 6 decorre dalla conclusione  del procedimento di accertamento  della violazione dell’obbligo di notifica.”; 

e) all’articolo 2-bis sono aggiunti i seguenti commi:“2. Al fine  di raccogliere  elementi utili all’applicazione degli articoli 1, 1-bis e 2, il gruppo di coordinamento istituito  ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente  del Consiglio dei ministri 6 agosto 2014 puo’ richiedere a  pubbliche amministrazioni, enti pubblici o privati, imprese o altri soggetti terzi che ne  siano in possesso, di fornire informazioni e di esibire documenti. 

3 .Ai medesimi fini di cui al comma precedente,  la Presidenza del Consiglio puo’ stipulare convenzioni o protocolli di  intesa con istituti o enti di ricerca.”

 

Art. 17 – Modifiche all’articolo 120 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58).

1. All’articolo 120 del decreto legislativo 24  febbraio 1998, n.58, sono apportate le seguenti modifiche: 

a) al comma 2-bis, le  parole “ad elevato valore  corrente di mercato e” sono soppresse; 

b) al comma 4-bis, e’ aggiunto infine il  seguente periodo: “La CONSOB puo’, con provvedimento motivato da esigenze di  tutela degli investitori nonche’ di  efficienza e trasparenza  del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali,  prevedere, per un limitato periodo di tempo, in aggiunta alle soglie indicate nel primo periodo del presente comma una soglia del 5 per cento per societa’ ad azionariato particolarmente diffuso.”

 

ART. 18 – Sospensione di versamenti tributari e contributivi.

1. Per i  soggetti  esercenti   attivita’ d’impresa,   arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio  dello Stato con ricavi o  compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di  imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente  decreto, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020  rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta  e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese  del precedente periodo d’imposta,  sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di  maggio 2020, i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi: 

a) alle ritenute alla fonte di cui agli  articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che  i predetti soggetti operano in qualita’ di sostituti d’imposta; 

b) all’imposta sul valore aggiunto. 

2. Per i soggetti di cui al comma 1 sono sospesi, altresi’,  per i mesi di aprile e  di maggio 2020, i  termini dei versamenti  dei contributi  previdenziali   e assistenziali   e dei premi per l’assicurazione obbligatoria. 

3. Per i  soggetti  esercenti   attivita’ d’impresa,   arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi  superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente  a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, che  hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto  allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto  allo stesso  mese del  precedente periodo   d’imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi: 

a) alle ritenute alla fonte di cui agli  articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che  i predetti soggetti operano in qualita’ di sostituti d’imposta; 

b) all’imposta sul valore aggiunto. 

4. Per i soggetti di cui al comma 3 sono sospesi, altresi’,  per i mesi di aprile e  di maggio 2020, i  termini dei versamenti  dei contributi  previdenziali   e assistenziali   e dei premi per l’assicurazione obbligatoria. 

5. I versamenti di cui ai commi da 1 a 4 sono sospesi anche  per i soggetti esercenti attivita’ d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio  fiscale, la sede  legale o la sede operativa  nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l’attivita’ di impresa, di arte o  professione,  in data successiva  al 31 marzo 2019. I versamenti di cui alle lettere a) dei predetti commi 1  e 3 nonche’ quelli di cui ai commi 2 e 4 sono altresi’ sospesi per gli  enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti,  che svolgono attivita’ istituzionale  di interesse generale non in regime d’impresa. 

6. La sospensione dei versamenti dell’imposta sul  valore aggiunto si applica per i mesi di aprile e  maggio 2020, a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi del periodo d’imposta precedente, ai soggetti esercenti attivita’ d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la  sede legale o la sede operativa  nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi  e Piacenza, che hanno subito  rispettivamente  una diminuzione   del fatturato o   dei corrispettivi di almeno il 33  per cento nel mese di marzo  2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto  allo stesso mese del precedente  periodo d’imposta. 

7. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4, 5 e  6 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in  un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a  un massimo di 5 rate mensili di pari importo a  decorrere dal medesimo mese di giugno 2020. Non si fa  luogo al rimborso di quanto gia’ versato. 

8. Per i soggetti aventi diritto restano  ferme, per il mese di aprile  2020, le  disposizioni  dell’articolo 8,   comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, e dell’articolo 61, commi  1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per i mesi di aprile  2020 e maggio  2020, le  disposizioni  dell’articolo 61,  comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. La ripresa della riscossione  dei versamenti sospesi resta disciplinata dall’articolo 61, commi 4 e  5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. 

9. L’INPS, l’INAIL e gli enti  gestori di forme obbligatorie  di previdenza e assistenza di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n.509 e 10 febbraio  1996, n. 103, comunicano  all’Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che  hanno effettuato la sospensione   del versamento   dei contributi previdenziali   e assistenziali e dei premi di assicurazione  obbligatoria di cui ai commi precedenti. L’Agenzia delle entrate, nei tempi consentiti dagli adempimenti informativi fiscali  previsti dalla normativa vigente, comunica  ai predetti  enti previdenziali  l’esito dei riscontri effettuati  sulla verifica  dei requisiti sul  fatturato e sui corrispettivi di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 6 con modalita’ e  termini definiti con accordi di cooperazione tra le parti. Analoga  procedura si applica con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 62,  comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

 

Art. 19 – Proroga sospensione ritenute sui redditi di lavoro autonomo e  sulle provvigioni  inerenti rapporti  di commissione, di   agenzia, di mediazione,  di rappresentanza  di commercio e di  procacciamento d’affari.

1. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale  o la sede operativa nel territorio dello Stato con  ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel  periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 17 marzo 2020, i ricavi  e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e  il 31 maggio 2020 non sono  assoggettati alle  ritenute d’acconto di  cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della  Repubblica 29 settembre  1973, n. 600,  da parte del sostituto  d’imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano  sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti, che si avvalgono   della presente    opzione, rilasciano    un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e  compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono a versare  l’ammontare  delle ritenute  d’acconto non operate  dal sostituto in un’unica soluzione entro il 31 luglio  2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari  importo a decorrere dal mese di luglio 2020, senza applicazione di  sanzioni e interessi. 

2. Il comma 7, dell’articolo 62, del decreto-legge 17  marzo 2020, n.18 e’ abrogato.

 

Art. 20 – Metodo previsionale acconti giugno.

1. Le disposizioni concernenti le sanzioni e gli interessi  per il caso  di omesso  o di insufficiente   versamento degli acconti dell’imposta sul reddito  delle persone fisiche, dell’imposta  sul reddito delle  societa’ e dell’imposta  regionale sulle attivita’ produttive non si applicano in caso di insufficiente versamento delle somme dovute se l’importo versato non e’  inferiore all’ottanta per cento della somma che risulterebbe dovuta a titolo di  acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso. 

2. Le disposizioni di cui al comma 1  si applicano esclusivamente agli acconti dovuti per il periodo d’imposta successivo a  quello in corso al 31 dicembre 2019.

 

 Art. 21 – Rimessione in termini per i versamenti.

1. I versamenti nei confronti delle pubbliche  amministrazioni, di cui all’articolo 60 del decreto-legge 17  marzo 2020, n. 18, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 aprile 2020.

 

Art. 22 – Disposizioni relative ai  termini di consegna e di  trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020.

1. Per l’anno  2020, il termine  di cui all’articolo  4, comma 6-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.322, e’ prorogato al 30 aprile. 

2. Per l’anno 2020, la sanzione per la tardiva  trasmissione delle certificazioni uniche di cui all’articolo 4, comma  6-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.  322, non si applica se le certificazioni uniche di  cui al comma 6-ter del medesimo articolo 4 sono  trasmesse in via telematica  all’Agenzia delle entrate entro il 30 aprile.

 

Art. 23 – Proroga dei certificati di cui all’articolo  17-bis, comma 5, del decreto legislativo 9  luglio 1997, n. 241,  emessi nel mese di febbraio 2020.

1. I  certificati  previsti dall’articolo  17-bis, comma 5, del decreto legislativo 9  luglio 1997, n. 241,  emessi entro il 29 febbraio 2020, conservano la loro validita’ fino al 30 giugno 2020. 

 

Art. 24 – Termini agevolazioni prima casa.

1. I termini  previsti dalla  nota II-bis all’articolo  1 della Tariffa parte prima,  allegata al testo unico  delle disposizioni concernenti  l’imposta di  registro, approvato  con decreto del Presidente della Repubblica  26 aprile 1986, n. 131, nonche’  il termine previsto dall’articolo 7 della legge  23 dicembre 1998, n. 448,  ai fini  del riconoscimento  del credito d’imposta  per il riacquisto della prima casa, sono sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020.

 

Art. 25 – Assistenza fiscale a distanza.

1. Con riferimento al periodo d’imposta 2019, al fine  di superare le difficolta’ determinate dall’emergenza sanitaria e considerate  le restrizioni volte a contrastare l’epidemia  da COVID-19, fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria,  i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati  indicati all’articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241, possono inviare in via telematica ai CAF e  ai professionisti abilitati la copia  per immagine  della delega all’accesso  alla dichiarazione precompilata sottoscritta e la copia della documentazione necessaria, unitamente  alla copia del  documento di identita’.  In caso di necessita’,  in luogo della   sottoscrizione della   delega, il contribuente puo’ inviare al CAF o al  professionista abilitato, in via telematica, copia  per immagine di un’apposita  autorizzazione predisposta in forma libera e sottoscritta. 

2. Le modalita’ di cui al comma 1  sono consentite anche per la presentazione, in via telematica, di dichiarazioni, modelli e domande di accesso o fruizione di prestazioni all’INPS. 

3. Resta fermo l’obbligo di regolarizzazione,  con consegna delle citate deleghe e della documentazione, una  volta cessata l’attuale situazione emergenziale.

 

Art. 26 – Semplificazioni  per il versamento  dell’imposta di bollo  sulle fatture elettroniche.

1. All’articolo 17 del  decreto-legge 26 ottobre  2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.  157, il comma 1-bis  e’ sostituito dal  seguente: “1-bis. Al  fine di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti, il pagamento dell’imposta di bollo puo’ essere effettuato, senza  applicazione di interessi e sanzioni: 

a) per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta  relativa al secondo  trimestre solare dell’anno  di riferimento, qualora  l’ammontare dell’imposta  da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell’anno  sia inferiore a 250 euro; 

b) per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per  il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre solare  dell’anno di riferimento, qualora l’ammontare dell’imposta da  versare per le fatture elettroniche emesse nel  primo e secondo trimestre solare dell’anno sia inferiore complessivamente a 250 euro.”. 

 

Art. 27 – Cessione gratuita di farmaci ad uso compassionevole.

1. La presunzione di cessione di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441, non  opera per le cessioni gratuite di farmaci  nell’ambito dei programmi ad uso compassionevole, individuati dal decreto del Ministro della salute  7 settembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 novembre  2017, n.256, autorizzate dal competente  Comitato Etico, effettuate nei confronti dei soggetti indicati dall’articolo 3 dello stesso decreto. 

2. I farmaci di cui al comma  1 non si considerano destinati  a finalita’ estranee all’esercizio dell’impresa ai sensi  dell’articolo 85, comma 2, del testo unico delle imposte sui  redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 

 

Art. 28 – Modifiche all’articolo 32-quater del decreto-legge n. 124 del 2019.

1. All’articolo 32-quater del decreto-legge  26 ottobre 2019, n.124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019,  n.157, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) al comma 1, dopo le parole “di cui al decreto  del Presidente della Repubblica  22 dicembre 1986,  n. 917,”, le parole  “dalle societa’ e dagli enti residenti di  cui all’articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c),” sono sostituite dalle seguenti: “dalle societa’ e dagli enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a),  b), c) e d),”; 

b) al comma 1, lettera  c), dopo le parole “sono  soggetti a tassazione con applicazione”, le parole “di  una ritenuta a titolo d’imposta nella  misura prevista dall’articolo  27, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n. 600″, sono sostituite dalle seguenti: “della ritenuta di  cui all’articolo 27, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con la stessa aliquota e alle  stesse condizioni previste nel medesimo articolo 27″; 

c) al comma 1, dopo la lettera c),  sono inserite le seguenti: “c-bis) per la quota imputabile ai soggetti di cui  all’articolo 73, comma 1, lettera c) del citato testo unico  di cui al decreto del Presidente  della Repubblica  n. 917 del 1986,  concorrono alla formazione del reddito complessivo per l’intero ammontare; c-ter) per la quota imputabile a soggetti non  residenti nel territorio dello Stato, sono soggetti a tassazione con applicazione  di una ritenuta nella misura prevista  dal medesimo articolo  27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; per i soggetti non residenti indicati nel comma 3-ter  del citato articolo 27 lamisura della  predetta ritenuta  e’ pari a quella stabilita  dal medesimo comma 3-ter.”; 

d) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente: “1-bis.  Resta fermo il regime fiscale applicabile agli utili  provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori  a regime fiscale privilegiato individuati ai sensi dell’articolo 47-bis, comma 1,  del testo  unico delle  imposte sui redditi  di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.”; 

e) il comma  2 e’ sostituito  dal seguente: “2.  Sugli utili derivanti dalle azioni e dagli  strumenti finanziari similari alle azioni, immessi nel sistema di deposito  accentrato gestito da una societa’  di gestione  accentrata, e’  applicata, in luogo  della ritenuta di cui al comma 1, l’imposta sostitutiva di cui all’articolo 27-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, con la stessa aliquota e alle stesse condizioni previste  nel medesimo articolo 27-ter. Le ritenute di cui al comma 1 del  presente articolo e l’imposta sostitutiva di cui al  periodo precedente sono operate  sulla base  delle informazioni  fornite dalla societa’ semplice.”; 

f)  dopo  il comma  2 e’ aggiunto  il seguente: “2-bis.   Le disposizioni di cui al presente articolo si  applicano ai dividendi percepiti a partire dal 1° gennaio 2020. In deroga alle  disposizioni di cui al periodo precedente, alle distribuzioni di  utili derivanti da partecipazioni  in societa’ ed enti  soggetti all’imposta sul reddito  delle societa’,   formatesi con utili   prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019, deliberate  entro il 31 dicembre 2022, continua ad  applicarsi la disciplina previgente  a quella prevista dall’articolo 1, commi da 999 a 1006, della legge  27 dicembre 2017, n. 205.”.

 

Art. 29 – Disposizioni in materia di processo tributario e notifica degli atti sanzionatori  relativi al contributo  unificato e attivita’ del contenzioso degli enti impositori.

1. Gli enti impositori, gli agenti della riscossione e  i soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo  15 dicembre 1997, n. 446, e le parti assistite da un difensore abilitato che si sono costituite in giudizio  con modalita’ analogiche, sono tenute a notificare e  depositare gli atti successivi,  nonche’ i provvedimenti  giurisdizionali,  esclusivamente con   le modalita’ telematiche stabilite dal decreto del Ministro dell’economia e  delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dai successivi decreti attuativi. 

2. All’articolo 16 del decreto del Presidente della  Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 1-bis  e’ aggiunto il seguente: “1-ter. La  sanzione irrogata,  anche attraverso la  comunicazione contenuta nell’invito  al pagamento di cui all’articolo  248, e’ notificata a cura dell’ufficio  e anche tramite posta elettronica certificata, nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione del domicilio, e’ depositata presso l’ufficio.”. 

3. In deroga al termine fissato  dall’articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, la proroga  del termine di cui all’articolo 73,  comma 1, si applica  anche alle attivita’ del contenzioso degli enti impositori.

 

Art. 30 – Credito d’imposta per l’acquisto di dispositivi  di protezione nei luoghi di lavoro.

1. Al fine  di incentivare  l’acquisto di attrezzature  volte a evitare il contagio del virus  COVID-19 nei luoghi di lavoro,  il credito d’imposta di cui all’articolo 64 del decreto-legge  17 marzo 2020, n. 18, trova applicazione secondo le misure  e nei limiti di spesa  complessivi  ivi previsti,  anche per le spese   sostenute nell’anno  2020 per l’acquisto   di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di  sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione  accidentale ad agenti biologici  e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale. 

2. Con  il decreto  del Ministro  dello sviluppo  economico, di concerto on il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare ai sensi del comma 2 dell’articolo 64 del decreto-legge 17  marzo 2020, n.18, sono  stabiliti altresi’  i criteri e le modalita’   di applicazione e di fruizione del credito d’imposta di cui al  presente articolo.

 

Art. 31 – Potenziamento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

1. Per l’anno  2020, al fine  di consentire lo  svolgimento di maggiori  prestazioni  lavorative articolate   su turnazioni, in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall’incremento  delle attivita’ di controllo presso i porti,  gli aeroporti e le dogane interne in relazione dall’emergenza  sanitaria Covid19, le risorse variabili del Fondo risorse decentrate dell’Agenzia  delle dogane e dei monopoli sono incrementate di otto milioni di euro, a valere  sui finanziamenti dell’Agenzia stessa, in deroga all’articolo  23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75.  Alla compensazione degli effetti finanziari in termini  di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 4,12 milioni di  euro per l’anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall’abrogazione di cui al comma 2.

2. L’articolo  70 del decreto-legge  17 marzo 2020, n. 18  e’ abrogato. 

3. A decorrere dall’entrata  in vigore del presente decreto,  i dipendenti dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli,  che provengono dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli  di Stato e quelli che prestano servizio presso gli uffici dei Monopoli o  presso qualsiasi altro  ufficio  dell’Agenzia  delle dogane e  dei monopoli, sono equiparati ai dipendenti provenienti dall’Agenzia delle  dogane, nei limiti del servizio prestato e delle attribuzioni ad  esso connesse, anche ai sensi di quanto  disposto dagli articoli 324  e 325 del decreto del Presidente della  Repubblica 23 gennaio 1973,  n. 43, dall’articolo  32 del decreto-legge  30 agosto 1993, n.   331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,  n. 427, dall’articolo  57, comma 3, del  decreto del Presidente   della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, dagli articoli 30  e 31 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, dagli articoli 18, 19 e  58 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Agli effetti di cui al  presente comma si provvede nell’ambito del fondo delle risorse decentrate  nei limiti degli  importi complessivamente  disponibili a legislazione vigente.

 

Art. 32 – Misure urgenti per l’avvio di specifiche funzioni assistenziali  per l’emergenza COVID-19.

1. Per   far fronte   all’emergenza epidemiologica   COVID-19, limitatamente al  periodo dello stato  di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, anche in  deroga al limite di spesa di cui all’articolo 45, comma 1-ter,  del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e in  deroga all’articolo 8-sexies, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre  1992, n. 502, le regioni, ivi comprese quelle in  piano di rientro, e le province autonome di Trento  e Bolzano possono riconoscere  alle strutture inserite nei piani adottati in attuazione dell’articolo 3,  comma 1, lettera b), del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, la  remunerazione di  una specifica  funzione assistenziale  per i maggiori costi correlati all’allestimento dei reparti e alla gestione dell’emergenza COVID 19 secondo le disposizioni dei predetti piani e  un incremento tariffario per le attivita’ rese a pazienti COVID. Il  riconoscimento avviene in sede di rinegoziazione per l’anno 2020 degli accordi e dei contratti di cui all’articolo 8-quinquies del decreto legislativo  30 dicembre 1992, n. 502, per le  finalita’ emergenziali previste  dai predetti piani. 

2. Con decreto  del Ministro della  salute, di concerto con  il Ministro  dell’economia  e delle finanze,  previa Intesa con   la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono stabilite le modalita’ di determinazione della specifica funzione assistenziale e  l’incremento tariffario di cui al comma 1 in modo da garantire  la compatibilita’ con le risorse previste per l’attuazione dell’articolo  3, comma 6, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. 

3. Nella vigenza dell’accordo rinegoziato ai sensi del comma 1, gli enti del servizio sanitario nazionale  corrispondono agli erogatori privati, a titolo di acconto e salvo conguaglio a seguito di apposita rendicontazione delle attivita’ da parte degli erogatori privati,  un corrispettivo, su base mensile, per le prestazioni rese ai sensi  del presente articolo,  nel limite del 70  per cento dei dodicesimi corrisposti o comunque dovuti per l’anno 2020.

 

Art. 33 – Proroga organi e rendiconti.

1. In considerazione della situazione  straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia COVID-19, per  gli enti e organismi pubblici di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.  196, con esclusione delle  Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, delle Citta’ metropolitane, delle Province, dei  Comuni, delle Comunita’  montane e dei loro consorzi e associazioni, ed altresi’ con esclusione  delle Societa’, che, nel periodo dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, sono  tenuti al rinnovo degli organi ordinari e straordinari di amministrazione e  controllo, i termini di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla  legge 15 luglio 1994, n. 444, sono ulteriormente  prorogati fino al termine dello stato di emergenza e, comunque, fino alla loro  ricomposizione. Fino al termine dello stato di emergenza, gli enti e organismi pubblici  a base associativa che, in tale periodo, sono tenuti al  rinnovo degli organi di amministrazione e controllo possono sospendere le procedure di rinnovo elettorali, anche in corso, con contestuale proroga  degli organi. 

2. Limitatamente all’anno 2020, i  rendiconti suppletivi previsti dall’articolo 61  del regio decreto  18 novembre 1923, n.  2440, relativi all’esercizio 2019, sono presentati entro il  termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020. 

3. All’articolo 11 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n.  123, comma  1, dopo  la lettera  c), e’ inserita  la lettera “c-bis) rendiconti di contabilita’ speciale  concernenti i pagamenti degli interventi  europei o della  programmazione complementare  di cui all’articolo 1, comma 671, della legge 23  dicembre 2014, n. 190″; conseguentemente, all’articolo 12,  comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 123 del 2011, le parole: “nonche’ dei pagamenti di cui alla lettera e-bis)”, sono sostituite dalle  seguenti: “nonche’ dei pagamenti di cui alle lettere c-bis) ed e-bis)”.”

 

Art. 34 – Divieto di cumulo pensioni e redditi.

1. Ai fini del riconoscimento dell’indennita’ di  cui all’articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, i professionisti  iscritti agli enti di diritto privato di previdenza  obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo10 febbraio 1996, n. 103 devono intendersi non titolari  di trattamento pensionistico e iscritti in via esclusiva.

 

Art. 35 – Pin Inps.

1. Fino  al termine  dello stato di  emergenza deliberato  dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e per l’intero periodo ivi considerato,  l’Inps e’ autorizzato  a rilasciare le proprie identita’ digitali (PIN  INPS) in maniera semplificata  acquisendo telematicamente  gli elementi necessari   all’identificazione del richiedente, ferma restando la verifica con  riconoscimento diretto, ovvero riconoscimento facciale da remoto, una volta cessata l’attuale situazione emergenziale.

 

Art. 36 – Termini  processuali  in materia di  giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare. 

1. Il termine del 15 aprile 2020 previsto dall’articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo  2020, n. 18 e’ prorogato all’11 maggio  2020. Conseguentemente  il termine iniziale del   periodo previsto dal comma 6 del predetto articolo e’ fissato  al 12 maggio 2020. Le disposizioni del presente articolo si applicano,  in quanto compatibili, ai procedimenti di cui ai commi 20 e 21 dell’articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020. 

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai procedimenti penali in cui i  termini di cui all’articolo  304 del codice di procedura penale scadono nei sei mesi successivi all’11 maggio 2020. 

3. Nei giudizi disciplinati dal codice del processo  amministrativo sono ulteriormente sospesi, dal 16 aprile al 3 maggio  2020 inclusi, esclusivamente i termini per  la notificazione dei ricorsi,  fermo restando quanto previsto dall’articolo  54, comma 3, dello stesso codice. 

4. La proroga del termine di cui al  comma 1, primo periodo, si applica altresi’ a tutte le funzioni  e attivita’ della Corte dei conti, come elencate nell’articolo 85  del decreto legge 17 marzo 2020,  n. 18.  Conseguentemente  il termine iniziale  del periodo previsto dal comma 5 del predetto articolo 85 e’ fissato al 12 maggio 2020.

 

Art. 37 – Termini dei procedimenti amministrativi e dell’efficacia degli  atti amministrativi in scadenza.

1. Il termine  del 15 aprile  2020 previsto dai  commi 1 e 5 dell’articolo  103 del decreto-legge  17 marzo 2020, n. 18,  e’ prorogato al 15 maggio 2020.

 

Art. 38 – Disposizioni  urgenti in materia  contrattuale per la   medicina convenzionata.

1. In considerazione della temporanea sospensione delle  trattative in corso per  la definizione  contrattuale dell’accordo  collettivo nazionale 2016-2018 per la Medicina Generale e la Pediatria di Libera Scelta, per le necessita’  connesse al contenimento dell’emergenza pandemica da COVID-19, per tutta la  durata dell’emergenza e salvo quanto previsto dal comma 2, e’ riconosciuto l’adeguamento  immediato della quota capitaria/oraria ai Medici  di Medicina Generale e ai Pediatri di Libera Scelta ai contenuti economici  previsti dall’Atto di indirizzo per il rinnovo dell’accordo collettivo  nazionale della medicina   convenzionata,   approvato dal Comitato   di Settore Regioni-Sanita’ in data 9 luglio 2019 e 29 agosto  2019 su proposta della Conferenza delle Regioni e delle  Province autonome e parere positivo del Governo, riferiti al totale incrementale previsto per il 2018, nonche’ i relativi arretrati. 

2. Le parti contrattuali, si impegnano a concludere  le trattative per l’accordo collettivo nazionale 2016-2018  entro sei mesi dalla fine dell’emergenza secondo le  procedure ordinarie, anche tenendo conto dei compiti di cui al comma 3, rinegoziati coerentemente con la parte normativa prevista dal medesimo Atto di indirizzo. Nel caso  in cui non si provveda alla conclusione  delle trattative nei termini previsti cessano gli effetti di cui al comma 1. 

3. Il trattamento economico di cui al comma 1 viene  erogato anche per garantire la reperibilita’ a distanza dei  medici per tutta la giornata, anche con l’ausilio del personale di  studio, in modo da contenere il contatto diretto e conseguentemente limitare i rischi di contagio dei medici e del personale stesso. 

4. I medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera  scelta si dotano, con  oneri a proprio  carico, di sistemi  di piattaforme digitali che consentano il contatto  ordinario e prevalente con i pazienti fragili e cronici gravi, e collaborano a distanza, nel  caso in cui non siano dotati  di dispositivi di protezione  individuale idonei, in via straordinaria ove fosse richiesto dalle  Regioni, per la sorveglianza clinica dei pazienti in quarantena o isolamento o  in fase di guarigione dimessi precocemente dagli Ospedali. 

5. Le Regioni possono impegnare il 20 per cento dei fondi ripartiti di cui all’articolo 1, comma 449, della legge 27  dicembre 2019, n. 160, per l’acquisto e la fornitura ai medici  di pulsiossimetri che permettano, previa consegna al paziente se necessario, la valutazione a distanza della saturazione di ossigeno e della  frequenza cardiaca durante il  videoconsulto.  Il medico si avvarra’  delle fasi di osservazione e dei segni riscontrati, come dei sintomi  riferiti dal paziente, per un orientamento  che definisca le successive azioni cliniche necessarie in accordo con  i percorsi definiti a livello regionale. 

6. Per le medesime finalita’ di cui  al comma 1 e’ riconosciuto l’adeguamento immediato  del trattamento economico  spettante agli specialisti ambulatoriali, ai contenuti economici previsti  dall’Atto di indirizzo per il rinnovo dell’accordo collettivo  nazionale della medicina   convenzionata,   approvato dal Comitato   di Settore Regioni-Sanita’ in data 9 luglio 2019 su  proposta della Conferenza delle Regioni  e delle Province  autonome e parere positivo  del Governo, riferiti al totale incrementale previsto per il 2018. 

7. Agli  oneri derivanti  dal presente articolo   si provvede nell’ambito delle  risorse finanziarie  disponibili a legislazione vigente.

 

Art. 39 – Procedure   semplificate   per le pratiche    e attrezzature medico-radiologiche.

1. Il rispetto dei requisiti di salute e sicurezza  per la tutela dei lavoratori e della popolazione dai  rischi di esposizione alle radiazioni   ionizzanti a    seguito delle nuove    pratiche medico-radiologiche avviate ai  fini della gestione dell’emergenza presso le strutture sanitarie, comprese le aree e  strutture di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge  17 marzo 2020, n. 18, ovvero eseguite mediante attrezzature radiologiche  portatili presso il domicilio del paziente affetto da COVID-19, incluse  le residenze assistite, e’ assolto con l’osservanza delle disposizioni di  cui ai Capi VIII e IX del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,  e con la trasmissione, agli organi di cui all’articolo 22,  comma 1 dello stesso  decreto legislativo,   di una comunicazione   di avvio dell’attivita’, corredata  dal benestare dell’esperto  qualificato, comprensivo delle valutazioni e indicazioni di radioprotezione di cui all’articolo 61, comma 2, e dell’esito della prima  verifica di cui all’articolo 79, comma 1, lettera b),  punti 1 e 2, del medesimo decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230. 

2. L’utilizzo e il movimento  nei diversi ambienti e luoghi  di pertinenza della medesima struttura sanitaria,  comprese le aree e strutture di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 17  marzo 2020, n. 18, di  attrezzature medico-radiologiche  mobili, ai fini dello svolgimento di pratiche mediche  per le quali alla data di entrata in vigore del presente decreto sia gia’ stata inoltrata  agli organi competenti la comunicazione preventiva di cui all’articolo  22 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, non sono oggetto della comunicazione di cui al comma 1 e restano soggetti al solo  benestare dell’esperto qualificato, che la struttura acquisisce agli atti. 

3. Restano ferme le disposizioni del decreto legislativo 26  maggio 2000, n. 187, in materia di protezione dei pazienti contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse a esposizioni mediche. 

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente  articolo si applicano fino alla data di cessazione dello stato di  emergenza sul territorio  nazionale relativo   al rischio sanitario   connesso all’insorgenza di patologie derivanti da COVID-19, dichiarata con  la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.

 

Art. 40 – Disposizioni urgenti materia di sperimentazione dei  medicinali per l’emergenza epidemiologica da COVID.

1. Limitatamente al periodo dello stato di emergenza, di  cui alla delibera del Consiglio dei Ministri in data 31  gennaio 2020, ferme restando  le disposizioni  vigenti in materia  di sperimentazione clinica dei  medicinali, al  fine di migliorare  la capacita’ di coordinamento e di analisi delle  evidenze scientifiche disponibili sui medicinali, l’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) puo’ accedere a tutti i dati degli studi clinici sperimentali, osservazionali  e dei programmi  di uso terapeutico  compassionevole, per pazienti  con COVID-19. 

2. I protocolli degli studi clinici sperimentali sui medicinali  di fase I, II, III e IV, degli studi osservazionali sui  farmaci e dei programmi di uso  terapeutico compassionevole  sono preliminarmente valutati dalla Commissione tecnico scientifica (CTS)  dell’AIFA, che ne  comunica  gli esiti  anche al Comitato   tecnico scientifico dell’Unita’ di crisi del Dipartimento della Protezione civile, di cui all’articolo  2 dell’ordinanza  del Capo del Dipartimento   della protezione civile n. 630 del  3 febbraio 2020. Relativamente  agli studi di  fase I la  CTS dell’AIFA  si avvale del parere  della Commissione di cui all’articolo 7 del decreto  del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 439. 

3. Limitatamente al periodo dello stato di emergenza, di  cui alla delibera del Consiglio  dei Ministri in data 31gennaio  2020, il Comitato etico dell’Istituto  Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma, quale comitato etico unico nazionale per la valutazione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali per  uso umano, degli studi osservazionali sui farmaci, dei programmi  di uso terapeutico compassionevole per pazienti  con COVID-19, esprime il parere nazionale,  anche sulla base della  valutazione della CTS dell’AIFA. 

4. Il Comitato etico di cui al comma  3 acquisisce dai promotori tutta la documentazione necessaria  unitamente ai protocolli degli studi clinici sperimentali sui medicinali di fase I, II,  III e IV, degli studi  osservazionali  sui farmaci e dei  programmi di uso terapeutico compassionevole per la cura dei  pazienti con COVID-19, nonche’ eventuali emendamenti. Alle valutazioni relative alle singole richieste di usi terapeutici nominali si  applicano le disposizioni gia’ vigenti in materia. 

5. Il Comitato etico di cui al comma 3 comunica il parere all’AIFA, e quest’ultima cura la pubblicazione  del parere e del protocollo approvato sul proprio sito istituzionale.  Al fine di fronteggiare l’emergenza da COVID-19  e limitatamente al periodo  di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri  in data 31 gennaio 2020, in deroga alle  vigenti procedure  in materia di acquisizione  delle domande di sperimentazione clinica, l’AIFA, sentito il Comitato etico nazionale di cui al comma 3, pubblica entro 10 giorni dalla  data di entrata in vigore del presente decreto una circolare  che indica le procedure semplificate per la menzionata acquisizione  delle domande nonche’ per le modalita’ di adesione agli studi. 

6. Per gli  studi sperimentali  non profit di cui al  presente articolo non  e’ richiesta la  stipula di una specifica  polizza assicurativa. 

7. Dall’applicazione del presente articolo  non derivano nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni  pubbliche interessate provvedono agli adempimenti di cui al  presente articolo con  le risorse  umane, finanziarie  e strumentali disponibili  a legislazione vigente sui propri bilanci. 

8. A decorrere  dall’entrata in  vigore del presente   decreto l’articolo 17 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 e’ abrogato.

 

Art. 41 – Disposizioni in materia di lavoro.

1. Le disposizioni di cui  all’articolo 19 del decreto-legge  17 marzo 2020, n. 18, si applicano anche ai i lavoratori assunti dal  24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020. 

2. Le disposizioni di cui  all’articolo 22 del decreto-legge  17 marzo 2020, n. 18, si applicano anche ai lavoratori assunti tra il 24 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020. 

3. Le domande presentate ai sensi del comma 4 dell’articolo 22  del decreto-legge 17 marzo 2020,  n. 18, sono esenti dall’imposta  di bollo.

4. Alla copertura degli oneri previsti dal  presente articolo, valutati in 16 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede  mediante corrispondente riduzione delle somme di cui all’articolo 56, comma 6, decreto-legge  17 marzo 2020,  n. 18 e in soli   termini di fabbisogno, mediante utilizzo delle risorse di cui  all’articolo 13, comma 12.

 

Art. 42 – Disposizioni   urgenti per disciplinare   il Commissariamento dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.

1. Per le  esigenze di  contenimento e  contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19, di  cui alla delibera del Consiglio  dei ministri 31 gennaio 2020, con decreto del  Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta  del Ministro della salute,  sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  Regioni e le province autonome,  e’ nominato un commissario  straordinario per l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. Il  commissario assume, per il periodo in  cui e’ in carica, tutti  i poteri di ordinaria   e straordinaria   amministrazione che   lo statuto dell’Agenzia, approvato con decreto del Ministro della salute in data 18 maggio 2018, attribuisce al presidente, al direttore  generale ed al consiglio di  amministrazione che  decadono automaticamente  con l’insediamento del commissario. Il commissario e’ scelto tra  esperti di riconosciuta competenza in diritto sanitario,  in organizzazione, programmazione, gestione  e finanziamento del servizio  sanitario, anche  estranei  alla pubblica  amministrazione.  Il mandato del commissario  cessa alla conclusione  dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, o alla scadenza delle eventuali proroghe. Qualora il commissario, al momento della nomina, abbia  altro incarico in corso,  puo’ continuare a svolgerlo, per la durata del mandato di cui  al presente comma, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 11  e 14 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. Al commissario  e’ corrisposto un compenso determinato  con decreto del Ministro  della salute, di concerto  con il Ministro  dell’economia e delle  finanze, salva l’ipotesi di cumulo con altro incarico per il quale  gia’ percepisca un compenso. 

2. Nell’assolvimento  dei compiti istituzionali  di ricerca e supporto tecnico-operativo alle regioni, come previsto  dall’articolo 2 dello statuto dell’Agenzia, il commissario collabora all’azione  di potenziamento della rete di assistenza ospedaliera e territoriale, al fine di assicurare la piu’ elevata risposta sanitaria  all’emergenza, monitorando l’adozione,  l’aggiornamento e l’attuazione  dei piani adottati in applicazione della circolare del Ministero  della salute prot. GAB 2627 in data 1° marzo 2020 e alle successive  integrazioni; assicura    il necessario    supporto tecnico   operativo e giuridico-amministrativo  alle regioni, anche per   superare le eventuali  criticita’ riscontrate  e per garantire, nella   fase emergenziale, i livelli essenziali di assistenza  e la effettivita’ della tutela del diritto alla salute; verifica che gli atti, i  piani e le azioni  di competenza  del commissario  straordinario di cui all’articolo 122, comma 2, del decreto-legge 17 marzo  2020, n. 18, siano attuati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e  di Bolzano in modo tempestivo ed efficace e fornisce a  tale fine ogni supporto richiesto dalle Regioni e dal commissario straordinario,  in coerenza con i programmi operativi che le regioni  predispongono per l’emergenza  Covid-19 di cui   all’articolo 18, comma   1 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. 

3. Il commissario, in considerazione del ruolo di raccordo  fra il Ministero della salute e le regioni  svolto dall’Agenzia, supporta, attraverso  l’esercizio   delle attivita’   istituzionali proprie dell’Agenzia, indicate al comma 2,  la tempestiva attuazione delle direttive  del Ministro  della salute finalizzate  alla gestione dell’emergenza epidemiologica COVID-19, con  particolare riferimento agli articoli 3 e 4 del  decreto-legge 17 marzo 2020,  n. 18, al potenziamento delle reti ospedaliere e territoriali, ai rapporti  con gli erogatori pubblici e privati, nonche’ alle disposizioni di cui al decreto-legge 9 marzo 2020 n. 14 e ad ogni ulteriore  atto normativo ed amministrativo generale  adottato per fronteggiare l’emergenza, come  recepito  e delineato  per ciascuna regione  nei Programmi operativi per l’emergenza COVID-19 di cui al richiamato articolo  18, comma 1. Supporta altresi’ le direzioni generali del Ministero e le  Regioni nel perseguimento di ogni ulteriore obiettivo indicato  dal Ministro della salute mediante l’adozione di direttive,  nell’esercizio della funzione di indirizzo e di controllo del sistema sanitario nazionale. Resta fermo il ruolo di coordinamento del Capo del Dipartimento della protezione civile, ai sensi dell’ordinanza del Capo del  Dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630. 

 

Art. 43 – Disposizioni finanziarie.

1. Ai fini dell’immediata attuazione delle disposizioni recate  dal presente decreto,  il Ministro dell’economia  e delle finanze e’ autorizzato  ad apportare,  con propri decreti,   le occorrenti variazioni di bilancio. Ove necessario, il Ministero dell’economia  e delle finanze puo’ disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene tempestivamente  con l’emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

 

 

Art. 44 – Entrata in vigore.

1. Il presente decreto entra  in vigore il giorno successivo  a quello  della sua  pubblicazione  nella Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella  Raccolta  ufficiale degli  atti normativi della  Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

 Dato a Roma, addi’ 8 aprile 2020 

 

MATTARELLA 

Conte, Presidente del  Consiglio dei  ministri 

Gualtieri, Ministro  dell’economia e delle finanze 

Di Maio, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 

Lamorgese, Ministro dell’interno 

Bonafede, Ministro della giustizia 

Guerini, Ministro della difesa 

Patuanelli, Ministro  dello sviluppo economico 

Bellanova, Ministro  delle politiche agricole alimentari e forestali 

Costa, Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 

De Micheli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 

Catalfo, Ministro del lavoro e  delle politiche sociali 

Franceschini, Ministro per i  beni e le  attivita’  culturali e  per il turismo 

Speranza, Ministro della salute 

Pisano,  Ministro per  l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione 

Dadone,  Ministro per  la pubblica amministrazione 

Boccia,  Ministro per   gli affari regionali e le autonomie 

Provenzano, Ministro per il sud e  la coesione territoriale 

Spadafora, Ministro per le  politiche giovanili e lo sport 

Bonetti,   Ministro per le pari opportunita’ e la famiglia 

Amendola,  Ministro per  gli affari europei 

 

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

 

 

 

 

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