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11 Settembre 2026

LEGGE DI BILANCIO 2021 Schede di lettura Articolo 10 – Riduzione della tassazione dei dividendi per gli enti non commerciali

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L’articolo 10 intende detassare il 50 per cento degli utili degli enti non commerciali, dal 1° gennaio 2021, a condizione che tali enti esercitino, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in alcuni settori individuati ex lege. Il risparmio d’imposta deve essere destinato al finanziamento delle predette attività di interesse generale. Sono esclusi dall’agevolazione gli utili derivanti dalla partecipazione in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato. Le fondazioni bancarie, infine, destinano l’imposta sul reddito non dovuta al finanziamento delle attività di interesse generale, accantonandola in un apposito fondo. Il comma 1 dell’articolo in esame prevede che gli utili percepiti dagli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché dai trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale (di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi – TUIR, D.P.R. n.917 del 1986), ovvero dalle stabili organizzazioni di tali enti nel territorio dello Stato (ai sensi della successiva lettera d) del medesimo articolo 73, comma 1) siano esenti da IRES, o più precisamente non concorrano alla formazione del reddito imponibile nella misura del 50 per cento a decorrere dall’esercizio in corso al 1° gennaio 2021. Condizione per l’accesso all’agevolazione è che esercitino, senza scopo di lucro, in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei settori indicati dal successivo comma 2. Sono esclusi da tale misura gli utili provenienti da partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui all’articolo 47-bis, comma 1, del TUIR. La richiamata disposizione prevede che i regimi fiscali di Stati o territori, diversi da quelli appartenenti all’Unione europea, ovvero da quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, si considerano privilegiati:

a) nel caso in cui l’impresa o l’ente non residente o non localizzato in Italia sia sottoposto a controllo da parte di un partecipante residente o localizzato in Italia, laddove siano assoggettati a tassazione effettiva inferiore alla metà di quella a cui sarebbero stati soggetti qualora residenti in Italia (condizione di cui al comma 4, lettera a), dell’articolo 167 TUIR);

b) in mancanza del requisito del controllo, laddove il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia. A tali fini, tuttavia, si tiene conto anche di regimi speciali che non siano applicabili strutturalmente alla generalità dei soggetti svolgenti analoga attività dell’impresa o dell’ente partecipato, che risultino fruibili soltanto in funzione delle specifiche caratteristiche soggettive o temporali del beneficiario e che, pur non incidendo direttamente sull’aliquota, prevedano esenzioni o altre riduzioni della base imponibile idonee a ridurre il prelievo nominale al di sotto del predetto limite e sempreché, nel caso in cui il regime speciale riguardi solo particolari aspetti dell’attività economica complessivamente svolta dal soggetto estero, l’attività ricompresa nell’ambito di applicazione del regime speciale risulti prevalente, in termini di ricavi ordinari, rispetto alle altre attività svolte dal citato soggetto. Per usufruire della detassazione degli utili, gli enti non commerciali devono svolgere attività nei settori di interesse generale nei seguenti ambiti (comma 2):

a) famiglia e valori connessi; crescita e formazione giovanile; educazione, istruzione e formazione, incluso l’acquisto di prodotti editoriali per la scuola; volontariato, filantropia e beneficenza;religione e sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; diritti civili;

b) prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura di qualità; sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione dei consumatori; protezione civile; salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; attività sportiva, prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; patologia e disturbi psichici e mentali;

c) ricerca scientifica e tecnologica; protezione e qualità ambientale;

d) arte, attività e beni culturali.

Ai sensi del comma 3, i destinatari della detassazione devono destinare l’imposta sul reddito delle società non dovuta al finanziamento delle attività di interesse generale ivi indicate, accantonando l’importo non ancora erogato in una riserva indivisibile e non distribuibile per tutta la durata dell’ente. Il comma 4 prevede che le fondazioni bancarie (di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153) destinano l’imposta sul reddito non dovuta al finanziamento delle attività di interesse generale, accantonandola in un apposito fondo destinato all’attività istituzionale. Si ricorda in questa sede che il legislatore, nel tempo, ha perseguito l’intento di agevolare fiscalmente il settore del no profit. La legge 6 giugno 2016, n. 106 ha conferito al Governo una delega per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale. In attuazione della delega è stato emanato il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 111 – Codice del Terzo settore, integrato e corretto successivamente dal decreto legislativo n. 105 del 2018, con il quale si provvede tra l’altro al riordino e alla revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo settore, compresa la disciplina tributaria applicabile a tali enti. In estrema sintesi, il Titolo X del codice (artt. 79-89) disciplina il regime fiscale degli enti del Terzo settore. Sostanzialmente si dispone l’applicazione agli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali, del regime fiscale previsto dal Titolo X del Codice, il quale reca specifiche misure di sostegno. Agli stessi enti si applicano inoltre le norme del TUIR relative all’IRES, in quanto compatibili. Si introduce un regime fiscale opzionale per la determinazione del reddito d’impresa degli enti non commerciali del Terzo settore, vale a dire quegli enti che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di interesse generale, basato sui coefficienti di redditività. Le norme individuano le attività svolte dagli enti del Terzo settore che si caratterizzano per essere non commerciali. In particolare, si presume che tali attività si considerano non commerciali qualora i ricavi non superino di oltre il 10 per cento i relativi costi per ciascun periodo d’imposta e per non oltre due periodi di imposta consecutivi. Viene attribuito un credito d’imposta per coloro che effettuano erogazioni liberali in denaro a favore degli enti del Terzo settore non commerciali. Sono poi introdotte disposizioni che attribuiscono ulteriori benefici, non previsti dalle previgenti norme tributarie; viene introdotta una disciplina unitaria per le deduzioni e detrazioni previste per chi effettua erogazioni liberali a favore di enti del Terzo settore non commerciali e di cooperative sociali. Con riferimento alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale, sono elencate una serie di attività che, ai fini delle imposte sui redditi, sono considerate non commerciali se svolte senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato. Anche le organizzazioni di volontariato usufruiscono della detraibilità del 35 per cento delle erogazioni liberali eseguite in loro favore; gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento delle attività delle organizzazioni di volontariato sono esenti dall’imposta di registro. Sono esenti da IRES i redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciali. Viene disciplinato il regime tributario delle associazioni di promozione sociale, iscritte nell’apposita sezione speciale del Registro unico nazionale del Terzo settore, in sostanziale continuità con le previgenti norme ma con alcuni interventi di aggiornamento e razionalizzazione. Si prevede per le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale la possibilità di applicare un regime forfettario, con contabilità semplificata, per le attività commerciali esercitate, a condizione di non superare il limite di ricavi di 130.000 euro nel periodo d’imposta precedente. E’ poi introdotta una disciplina specifica relativa agli obblighi di tenuta e conservazione delle scritture contabili per le attività degli enti del Terzo settore. Con il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112 (successivamente modificato dal D.Lgs. N. 95 del 2018) si è proceduto a revisionare la disciplina dell’impresa sociale: si consente tra l’altro all’impresa sociale di distribuire dividendi ai soci (entro certi limiti) e si estende il novero di attività che configurano una “utilità sociale” a fini di legge, con l’attribuzione inoltre di alcuni incentivi fiscali. Al riguardo si ricorda che il Codice del terzo settore definisce come enti del Terzo settore (articolo 4) le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore. Il successivo articolo 5 del Codice chiarisce che gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l’esercizio, le attività aventi una molteplicità di oggetti, tra cui gli interventi e servizi sociali, educazione, istruzione e formazione professionale, ricerca scientifica di particolare interesse sociale, l’organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, e così via. Tali attività sembrano, dunque, parzialmente sovrapponibili con le “attività nei settori di interesse generale” individuate nell’articolo in esame. Agli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali, si applicano le disposizioni specifiche del Codice nonché le norme IRES di cui al titolo II del TUIR, in quanto compatibili (articolo 79, comma 1 del Codice). Le attività di interesse generale di un ETS si considerano di natura non commerciale (dunque non tassabili) quando sono svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi, tenuto conto anche degli apporti economici delle pubbliche amministrazioni e salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall’ordinamento (articolo 79, comma 2). Inoltre si considerano non commerciali gli enti del Terzo settore (articolo 79, comma 5) che svolgono in via esclusiva o prevalente le attività di interesse generale indicate dal Codice (di cui all’articolo 5), in conformità ai criteri indicati dalla legge. Indipendentemente dalle previsioni statutarie, gli enti del Terzo settore assumono fiscalmente la qualifica di enti commerciali qualora i proventi delle attività di interesse generale, svolte in forma d’impresa e non in conformità ai criteri indicati dalla legge, nonché le attività diverse da quelle di interesse generale nel medesimo periodo d’imposta, superano le entrate derivanti da attività non commerciali. Come chiarito dall’Agenzia delle entrate, in linea teorica gli enti non commerciali si caratterizzano per non avere quale oggetto esclusivo o principale lo svolgimento di un’attività di natura commerciale, che non determina reddito d’impresa. Nessun rilievo assume, invece, ai fini della qualificazione dell’ente non commerciale la natura (pubblica o privata) del soggetto, la rilevanza sociale delle finalità perseguite, l’assenza del fine di lucro o la destinazione dei risultati di gestione. Tuttavia, la presenza del comma 2 nella norma in commento – che prescrive, quale condizione per l’accesso all’agevolazione, lo svolgimento di attività in settori “di interesse generale” – non consente di individuare con precisione la platea dei destinatari della misura. In particolare, occorrerebbe chiarire se la detassazione degli utili coinvolge anche gli Enti del Terzo Settore – ETS “non commerciali” secondo le disposizioni del relativo Codice. Più in generale, occorrerebbe valutare l’opportunità di un coordinamento normativo con le disposizioni del Codice.

 

 

Fonte: Servizio Studi Senato della Repubblica – dossier 20/11/2020

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