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10 Settembre 2026

LEGGE DI BILANCIO 2021 Schede di lettura Articolo 11 – Cofinanziamento nazionale fondi EU periodo 2021-2027

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L’articolo 11 stabilisce le modalità di copertura degli oneri per il cofinanziamento nazionale degli interventi cofinanziati dall’Unione europea per il periodo di programmazione 2021/2027 a valere sulle risorse dei fondi strutturali (FSE e FESR) e del Fondo per la giusta transizione, del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo per gli affari marittimi e per la pesca (FEAMP) a titolarità delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano (comma 2), a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato (comma 3) e dei c.d. “interventi complementari” (comma 4); vengono inoltre definite le attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo dei programmi ed interventi cofinanziati, effettuate per mezzo del sistema informatico della Ragioneria generale dello Stato (commi 5-7). Il comma 1 stabilisce che a seguito dell’approvazione del Quadro Finanziario Pluriennale del periodo di programmazione 2021-2027 – ormai in fase avanzata – e dei relativi regolamenti, il CIPE, con apposita deliberazione, definisce i tassi di cofinanziamento nazionale massimi applicabili e l’onere a carico del Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie per i programmi cofinanziati dall’Unione europea per il periodo di programmazione 2021-2027. Il comma precisa che il Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie, previsto dalla legge n. 183 del 1987 (c.d. Fondo IGRUE), concorre alla copertura degli oneri relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica relativa agli interventi cofinanziati dall’Unione europea per il periodo di programmazione 2021-2027, a valere sulle risorse dei fondi strutturali (FSE e FESR), del Fondo per la giusta transizione (JTF), del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo per gli affari marittimi e per la pesca (FEAMP). In particolare: per il cofinanziamento nazionale pubblico relativo agli interventi a titolarità delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano (i c.d. Programmi operativi regionali – POR), il Fondo IGRUE concorre nella misura massima del 70 per cento degli importi previsti nei piani finanziari dei singoli programmi. La restante quota massima del 30 per cento è posta a carico ai bilanci delle Regioni e delle Province Autonome, nonché degli eventuali altri organismi pubblici partecipanti ai programmi (comma 2). per gli interventi a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato (c.d. Programmi operativi nazionali – PON), la copertura è integralmente posta a carico del Fondo IGRUE (comma 3, primo periodo). gli oneri relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica dei programmi dell’Obiettivo “Cooperazione territoriale europea”, dei quali l’Italia è partner ufficiale, dei programmi “Strumento di vicinato, sviluppo e cooperazione internazionale” e dei programmi di “Assistenza alla pre-adesione” con Autorità di gestione italiana, sono a totale carico del Fondo IGRUE (comma 3, secondo periodo). Il comma 4 stabilisce, inoltre, che il Fondo IGRUE concorre altresì, nei limiti delle proprie disponibilità, al finanziamento degli oneri relativi all’attuazione di eventuali “interventi complementari” rispetto ai programmi cofinanziati dai Fondi strutturali UE 2021-2027, inseriti nell’ambito della programmazione strategica definita con il prossimo Accordo di partenariato 2021-2027, il documento strategico che fissa gli obiettivi dei fondi europei per il ciclo 2021-2027, per il quale è stato avviato il percorso di definizione tra lo Stato italiano e la Commissione europea. Al fine di massimizzare le risorse destinabili agli interventi complementari, il comma prevede che le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano possono concorrere al finanziamento degli interventi complementari con risorse a carico dei propri bilanci. L’erogazione delle risorse, a fronte di spese rendicontate, ha luogo previo inserimento, da parte dell’Amministrazione titolare, dei dati di attuazione sul sistema informatico previsto dal successivo comma 6. Alla luce delle disposizioni di cui ai commi 1-4 in esame, il Fondo di rotazione viene incrementato dell’importo necessario a garantire al Fondo le risorse per la copertura degli oneri relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica relativa agli interventi cofinanziati dall’UE per il periodo 2021-2027, dell’importo indicato nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari delle disposizioni del disegno di legge di bilancio. Al riguardo, nella Relazione tecnica al d.d.l di bilancio si riporta che “l’intervento complessivo massimo del Fondo di rotazione di cui alla legge 183/1987, in forza dei suddetti criteri, è stimato in relazione al ciclo 2021/2027, in 2 miliardi per il 2021, 2,5 miliardi per il 2022, 4,624 miliardi per il 2023, 5 miliardi per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, 3,3 miliardi per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e 3,276 miliardi per l’anno 2030”, per un importo complessivo pari a 39 miliardi per il periodo 2021-2030.

  • Le risorse del Fondo IGRUE per il ciclo 2021-2027

Nella successiva tabella sono riportate le risorse del Fondo IGRUE (iscritto al cap. 7493 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze), come incrementate per effetto delle disposizioni di cui all’articolo 11 in esame. Contestualmente, la Sezione II del d.d.l. di bilancio opera una riprogrammazione delle risorse a legislazione vigente, con una posticipazione di 3,2 miliardi dal 2023 al 2024. Il comma 5 disciplina le attività di monitoraggio degli interventi cofinanziati dall’Unione europea per la programmazione 2021-2027, a valere sui Fondi strutturali, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), sul Fondo per una transizione giusta (JTF), sul Fondo europeo per gli affari marittimi e per la pesca (FEAMP), sugli altri strumenti finanziari previsti, ivi compresi quelli attinenti la cooperazione territoriale europea, nonché degli interventi complementari previsti nell’ambito dell’Accordo di partenariato. Il monitoraggio è assicurato dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – IGRUE (Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l’Unione europea). La Ragioneria generale è altresì competente per il monitoraggio degli interventi a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione della programmazione 2021-2027. Il comma dispone che le Amministrazioni centrali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano assicurano, per gli interventi di rispettiva competenza (PON e POR), la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale a livello di singolo progetto, secondo le specifiche tecniche definite congiuntamente tra la Ragioneria generale e le Amministrazioni centrali dello Stato responsabili del coordinamento per i singoli fondi. A tal fine, per garantire la standardizzazione delle relative procedure attuative previste dai sistemi di gestione e controllo, la Ragioneria generale dello Stato (Ispettorato generale per l’informatica e l’innovazione tecnologica – IGIT) sviluppa e rende disponibile per le amministrazioni responsabili un apposito sistema informatico per il supporto nelle fasi di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo dei programmi ed interventi cofinanziati (comma 6). Gli oneri per la realizzazione del suddetto sistema informatico sono valuti dalla Relazione tecnica in 10 milioni di euro. Il comma 7 provvede alla copertura dell’onere derivante dalla realizzazione di tale sistema informatico – che la Relazione tecnica valuta in 10 milioni di euro – a valere sulle risorse già stanziate per il “Programma complementare di azione e coesione per la Governance dei Sistemi di Gestione e controllo 2014-2020”. A tal fine viene modificato l’articolo 242, comma 7, del D.L. n. 34 del 2020. Nello specifico si prevede che il  Programma complementare di azione e coesione per la Governance dei Sistemi di Gestione e controllo 2014-2020” (delibera CIPE n. 114 del 2015) sia integrato con “interventi di rafforzamento della capacità amministrativa e tecnica per assicurare la chiusura della programmazione 2014/2020 e l’efficace avvio del nuovo ciclo di programmazione UE 2021-2027”, utilizzando le risorse già stanziate per il finanziamento di tale Programma complementare.

  • Politica di coesione 2021-2027

Per quanto riguarda i programmi della futura politica di coesione, sono tuttora in corso i negoziati tra le Istituzioni europee nell’ambito di quelli più generali sul nuovo bilancio pluriennale dell’UE 2021-2027 e su Next Generation EU, il nuovo strumento dell’UE che raccoglierebbe fondi sui mercati e li canalizzerebbe verso i programmi destinati a favorire la ripresa economica e sociale. I negoziati proseguono sulla base dell’accordo raggiunto dai leader dell’UE al Consiglio europeo di luglio 2020 che prevede (prezzi 2018) 330,9 miliardi di euro per la coesione economica, sociale e territoriale gestita dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR – circa 200,3 miliardi di euro), dal Fondo di coesione (circa 42,6 miliardi di euro) e dal Fondo sociale europeo plus (FSE+ – circa 88 miliardi di euro), cui si aggiunge la nuova iniziativa REACT-EU (47,5 miliardi di euro, tutti tramite Next generation EU) specificamente adottata, per gli anni 2021-2022, per assegnare risorse supplementari volte a rafforzare l’economia e l’occupazione nelle regioni maggiormente colpite dalla pandemia COVID-19. Al riguardo, si segnala che i negoziati stanno proseguendo con difficoltà a causa di una serie di criticità e divergenze che si stanno registrando su diversi elementi dell’accordo. Ciò sta inevitabilmente comportando un allungamento dei tempi per la finalizzazione dell’iter legislativo, con il conseguente rischio di ritardare l’avvio dei nuovi programmi, non solo della coesione, e la messa a disposizione dei fondi di Next Generation EU. In particolare, da ultimo, i Governi di Polonia e Ungheria hanno messo il proprio veto in Consiglio sull’approvazione del bilancio e della decisione sulle risorse proprie (che richiedono l’unanimità) in ragione della loro contrarietà all’introduzione di una condizionalità per l’erogazione dei fondi legata al rispetto dello Stato di diritto. Secondo quanto concordato, i futuri programmi della politica di coesione dovranno offrire sostegno in particolare agli strumenti della ripresa, ad esempio sul piano della resilienza dei sistemi sanitari nazionali e in settori quali il turismo e la cultura; dovranno sostenere anche le piccole e medie imprese, l’occupazione giovanile, l’istruzione, le competenze e contrastare la povertà minorile. In particolare, venendo più nello specifico, le risorse destinate all’obiettivo “Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita” ammonterebbero complessivamente a circa 322,2 miliardi di euro e sarebbero così ripartite: circa 202,3 miliardi per le regioni meno sviluppate; circa 47,8 miliardi per le regioni in transizione; circa 27,2 miliardi per le regioni più sviluppate; 42,5 miliardi per gli Stati membri che beneficiano del Fondo di coesione; 1,9 miliardi destinati ai finanziamenti supplementari per le regioni ultraperiferiche; 500 milioni di euro destinati agli investimenti interregionali in materia di innovazione. L’ammontare delle risorse disponibili per l’FSE+ a titolo dell’obiettivo “Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita” dovrebbe essere pari a 87,3 miliardi di euro. Le risorse destinate all’obiettivo “Cooperazione territoriale europea” (Interreg) ammonterebbero complessivamente a circa 7,9 miliardi di euro. Le risorse del FESR e dell’FSE+ destinate all’obiettivo “Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita” dovrebbero essere assegnate a tre tipi di regioni di livello NUTS 2:

– regioni meno sviluppate, il cui PIL pro capite è inferiore al 75% della media del PIL dell’UE a 27;

– regioni in transizione, il cui PIL pro capite è compreso tra il 75% e il 100% della media del PIL dell’UE a 27;

– regioni più sviluppate, il cui PIL pro capite è superiore al 100% della media del PIL dell’UE a 27.

Il Fondo di coesione dovrebbe continuare a sostenere gli Stati membri il cui reddito nazionale lordo (RNL) pro capite è inferiore al 90% dell’RNL medio pro capite dell’UE a 27 (l’Italia, quindi, ne resterebbe esclusa). Per quanto riguarda il metodo di ripartizione per le regioni meno sviluppate ammissibili nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita”, l’indice di prosperità relativa, misurato in SPA rispetto alla media dell’UE a 27, dello Stato membro in cui è situata la regione ammissibile, sarebbe: 

– per le regioni situate in Stati membri il cui livello di RNL pro capite è inferiore all’82% della media dell’UE: 2,85% (rispetto al 3,15% dell’attuale bilancio pluriennale);

– per le regioni situate in Stati membri il cui livello di RNL pro capite è compreso tra l’82% e il 99% della media dell’UE: 1,25% (rispetto al 2,7% dell’attuale bilancio pluriennale);

– per le regioni situate in Stati membri il cui livello di RNL pro capite è superiore al99% della media dell’UE: 0,75% (rispetto all’1,65% dell’attuale bilancio pluriennale).

Infine, il tasso di cofinanziamento per l’obiettivo “Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita” non dovrebbe essere superiore: all’85% per le regioni meno sviluppate; al 70% per le regioni in transizione che nel periodo di programmazione 2014-2020 erano classificate come regioni meno sviluppate; al 60% per le regioni in transizione; al 40% per le regioni più sviluppate (per il periodo di programmazione vigente i tassi di cofinanziamento sono, invece, i seguenti: l’80 o l’85% per le regioni meno sviluppate; il 60% per le regioni in transizione; il 50% per le regioni più sviluppate).

 

 

Fonte: Servizio Studi Senato della Repubblica – dossier 20/11/2020

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