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9 Settembre 2026

LEGGE DI BILANCIO 2021 Schede di lettura Articolo 15 – Sostegno al settore turistico tramite i contratti di sviluppo

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L’articolo 15 interviene sulla vigente disciplina concernente l’accesso ai contratti di sviluppo. Esso prevede che la soglia di accesso ai contratti di sviluppo pari a 20 milioni di euro è ridotta a 7,5 milioni di euro per i programmi di investimento che prevedono interventi da realizzare nelle aree interne del Paese ovvero il recupero e la riqualificazione di strutture edilizie dismesse. Per i medesimi programmi, l’importo minimo dei progetti d’investimento del proponente è conseguentemente ridotto a 3 milioni di euro. I programmi di sviluppo riguardanti esclusivamente l’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli possono essere accompagnati da investimenti finalizzati alla creazione, alla ristrutturazione e all’ampliamento di strutture idonee alla ricettività e all’accoglienza dell’utente, finalizzati all’erogazione di servizi di ospitalità, connessi alle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Ai predetti investimenti si applicano le rispettive discipline agevolative vigenti. Il MISE è chiamato a impartire al Soggetto Gestore (all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia) le direttive eventualmente necessarie ai fini della corretta attuazione delle nuove disposizioni Nel dettaglio, il comma 1, al fine di sostenere il settore del turismo, promuovendo la realizzazione di programmi in grado di ridurre il divario socio-economico tra aree territoriali del Paese e di contribuire ad un utilizzo efficiente del patrimonio immobiliare nazionale, nonché di favorire la crescita della catena economica e l’integrazione settoriale, prevede che:

a) la soglia di accesso ai contratti di sviluppo pari a 20 milioni di euro è ridotta a 7,5 milioni di euro per i programmi di investimento che prevedono interventi da realizzare nelle aree interne del Paese ovvero il recupero e la riqualificazione di strutture edilizie dismesse. Per i medesimi programmi, l’importo minimo dei progetti d’investimento del proponente è conseguentemente ridotto a 3 milioni di euro;

b) i programmi di sviluppo riguardanti esclusivamente l’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli possono essere accompagnati da investimenti finalizzati alla creazione, alla ristrutturazione e all’ampliamento di strutture idonee alla ricettività e all’accoglienza dell’utente, finalizzati all’erogazione di servizi di ospitalità, connessi alle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Ai predetti investimenti si applicano le rispettive discipline agevolative vigenti. 

La vigente disciplina concernente l’accesso ai contratti di sviluppo è dettata dall’articolo 3, comma 4-bis, del D.L. n. 69/2013 (L. n. 98/2013). Si veda l’apposito approfondimento dei temi dell’attività parlamentare. Al riguardo, si ricorda che l’articolo 3 del D.L. n. 69/2013 (L. n. 98/2013) ha attribuito 150 milioni di euro una tantum – a valere sulle disponibilità esistenti del Fondo per la crescita sostenibile – per il finanziamento de contratti di sviluppo nel settore industriale, riguardanti territori regionali attualmente privi di copertura finanziaria. In particolare, lo stanziamento di 150 milioni di euro è stato destinato a finanziare, nel quadro degli interventi di cui all’articolo 43, del D.L. n. 112/2008, i programmi di sviluppo nel settore industriale, ivi inclusi quelli relativi alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Tali programmi dovevano esser realizzati nei territori regionali che, sulla base delle fonti finanziarie disponibili alla data di entrata in vigore del D.L.69/2013, non fossero destinatari di risorse per la concessione delle agevolazioni. Il D.M. 9 dicembre 2014, più volte modificato, reca la disciplina vigente in materia di contratti di sviluppo, in attuazione dell’art. 43 del D.L. n. 112/2008 (L. n. 133/2008). Il comma 2 ha previsto che detti programmi fossero agevolati tramite la concessione del solo finanziamento agevolato, nel limite massimo del 50% dei costi ammissibili. Alla concessione del contributo a fondo perduto si provvede, conformemente a quanto previsto dall’articolo 8, comma 1, del decreto interministeriale del 24 settembre 2010, nel limite finanziario dell’eventuale cofinanziamento regionale disposto in favore dei singoli programmi d’investimento. Si ricorda che il comma 1, dell’articolo 8 ha previsto che la proposta definitiva di contratto di sviluppo è presentata dal proponente all’Agenzia (Invitalia), che ne invia immediatamente copia alla Regione o alle Regioni interessate, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all’articolo 7, comma 3, prorogabile una sola volta di non oltre 30 giorni. Decorso tale termine perentorio, senza che la documentazione prevista sia stata presentata o qualora quella presentata risulti incompleta, la stessa non è più ricevibile e la relativa istanza di accesso è considerata decaduta. La Regione o le Regioni, entro 30 giorni dal ricevimento della proposta comunica/no le proprie osservazioni ed il proprio parere ed eventualmente la disponibilità al cofinanziamento, specificandone la misura, all’Agenzia, che li trasmette immediatamente al MISE. Nel caso in cui la Regione o le Regioni non trasmettano entro il termine sopra indicato le proprie osservazioni ed il proprio parere, quest’ultimo si considera positivo. Il comma 3 ha previsto che le risorse (150 milioni) volte a finanziare i tali programmi di sviluppo nel settore industriale e agricolo fossero a valere sulle disponibilità esistenti del Fondo per la crescita sostenibile (articolo 23, D.L. n. 83/2012 e D.M. 8 marzo 2013). Le somme che non risultino impegnate entro il 30 giugno 2014 per le finalità previste dal medesimo comma ritornano nella disponibilità del Fondo per la crescita sostenibile. Il comma 4 ha previsto che le modalità e i criteri per l’attuazione degli interventi di cui all’art. 43 del D.L. n. 112/2008 fossero definite con un decreto del Ministro dello sviluppo economico con riguardo a specifiche priorità in favore dei programmi ricadenti nei territori oggetto di accordi, stipulati dal medesimo Ministero, per lo sviluppo e la riconversione di aree interessate dalla crisi di specifici comparti produttivi o di rilevanti complessi aziendali. In attuazione della precedente disposizione è stato adottato il DM 14 febbraio 2014. Il comma 4-bis ha specificato che il decreto del Ministro dello sviluppo economico – di cui al comma 4 – dovesse prevedere che l’importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili degli investimenti oggetto del contratto di sviluppo, non fosse inferiore a 20 milioni di euro con riferimento ai programmi di sviluppo industriale di cui al comma 1 lettera a), dell’articolo 3 del D.M. 24 settembre 2010, ovvero 7,5 milioni di euro quando tali programmi riguardino esclusivamente attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. È inoltre specificato che nell’ambito del programma di sviluppo oggetto del contratto, i progetti di investimento del proponente devono prevedere spese ammissibili di importo non inferiore a dieci milioni di euro a parte eventuali progetti di ricerca industriale e prevalente sviluppo sperimentale, con riferimento ai programmi di sviluppo industriale di cui al comma 1, lettera a) dell’articolo 3 del D.M. 24 settembre 2010, ovvero 3 milioni di euro quando tali programmi riguardino esclusivamente attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. L’articolo 3, comma 1, del citato D.M. ha specificato che la proposta di contratto di sviluppo può avere ad oggetto diversi programmi. In particolare la lettera a) del medesimo comma riguarda il programma di sviluppo industriale definendolo come un’iniziativa imprenditoriale finalizzata alla produzione di beni e/o servizi, per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti d’investimento e, eventualmente, progetti di ricerca industriale e prevalente sviluppo sperimentale, come individuati nel Titolo IV, strettamente connessi e funzionali tra di loro in relazione al processo di produzione dei prodotti finali. Il titolo IV stabilisce nel dettaglio la disciplina dei progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale specificando, tra l’altro che le agevolazioni relative ai progetti di sviluppo industriale possono essere concesse a fronte di progetti di sviluppo sperimentale che possono prevedere anche attività di ricerca industriale. In ogni caso, la parte di sviluppo sperimentale deve essere, in termini di costi agevolabili, prevalente rispetto a quella di ricerca industriale. Ai sensi del D.M. 24 settembre 2010 per “ricerca industriale” si intende: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Comprende la creazione di componenti di sistemi complessi necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera b). Per “sviluppo sperimentale” si intende: acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Il comma 2 chiama il MISE a impartire al Soggetto Gestore (all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia) le direttive eventualmente necessarie ai fini della corretta attuazione delle nuove disposizioni. Il comma 3 autorizza la spesa di euro 100 milioni per il 2021 e 30 milioni per il 2022.

 

 

Fonte: Servizio Studi Senato della Repubblica – dossier 20/11/2020

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