L’articolo 29 dispone una prima assegnazione aggiuntiva di risorse al Fondo per lo sviluppo e la coesione per il ciclo di programmazione 2021-2027, per complessivi 50 miliardi. L’articolo definisce, altresì, i criteri e le procedure di programmazione, di gestione finanziaria e di monitoraggio delle risorse 2021-2027, in analogia con il precedente periodo di programmazione, ferma restando la chiave di riparto delle risorse dell’80 per cento alle aree del mezzogiorno e del 20 per cento alle aree del centro-nord.
- Il Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)
Il Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) è lo strumento finanziario nazionale attraverso il quale vengono attuate le politiche per lo sviluppo orientate alla coesione economica, sociale e territoriale e alla rimozione degli squilibri economici e sociali, in attuazione dell’articolo 119, comma 5, della Costituzione. Nel Fondo – disciplinato dal D.Lgs. n. 88 del 2011 che lo ha così ridenominato rispetto al precedente Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) – sono iscritte le risorse finanziarie aggiuntive nazionali destinate alle richiamate finalità di riequilibrio economico e sociale, nonché a incentivi e investimenti pubblici. Il requisito dell’aggiuntività è espressamente precisato dalla disciplina istitutiva del Fondo, laddove si dispone (art. 2 del D.Lgs. n. 88/2011) che le risorse non possono essere sostitutive di spese ordinarie del bilancio dello Stato e degli enti decentrati, in coerenza con l’analogo criterio dell’addizionalità previsto per i fondi strutturali dell’Unione europea. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione è finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all’insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese. Il Fondo ha carattere pluriennale, in coerenza con l’articolazione temporale della programmazione dei Fondi strutturali dell’Unione europea, garantendo l’unitarietà e la complementarietà delle procedure di attivazione delle relative risorse con quelle previste per i fondi comunitari. L’intervento del Fondo è destinato al finanziamento di progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi tra loro funzionalmente connessi. L’articolo 29 dispone una prima assegnazione di risorse aggiuntive in favore del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il ciclo di programmazione 2021-2027, nell’importo di 50 miliardi di euro, destinate esclusivamente a sostenere interventi per lo sviluppo, volti a ridurre i divari socio-economici e territoriali tra le diverse aree del Paese. In analogia con i precedenti cicli di programmazione, le risorse sono destinate ai territori secondo la chiave di riparto dell’80 per cento alle aree del Mezzogiorno e del 20 per cento alle aree del Centro-Nord. Il finanziamento è autorizzato secondo la seguente articolazione temporale: 4 miliardi per il 2021, 5 miliardi annui dal 2022 al 2029 e 6 miliardi per l’anno 2030. Il comma 1 dispone che al completamento delle risorse da destinare al FSC per il ciclo di programmazione 2021-2027 si provvederà mediante le successive leggi di bilancio, ai sensi dell’articolo 23, comma 3, della legge di contabilità (legge n. 196 del 2009). L’articolo 23, comma 3, della legge n. 196/2009 consente di incidere di incidere sulle dotazioni finanziarie di spesa relative ai fattori legislativi, per poter modulare e/o rifinanziare le risorse autorizzate da leggi di spesa secondo le necessità connesse al raggiungimento degli obiettivi di spesa, mediante interventi in Sezione II. Al riguardo, si ricorda che – secondo quanto riportato nel Programma Nazionale di Riforma (PNR) 2020 di luglio 2020 – per il periodo di programmazione 2021-2027 l’ammontare complessivo delle risorse da destinare agli interventi a favore del Fondo per lo sviluppo e la coesione è determinato in 73,5 miliardi, con un incremento della quota percentuale di PIL destinata al FSC dallo 0,5 dell’attuale ciclo di programmazione allo 0,6 per cento. Per quel che concerne la programmazione e l’utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021- 2027, l’articolo in esame definisce, alle lettere da a) a m) del comma 1, i meccanismi procedurali di programmazione, di gestione finanziaria e di monitoraggio dell’utilizzo delle risorse, in analogia con quelli precedentemente definiti per il FSC 2014-2020 dall’articolo 1, comma 703, della legge n. 190 del 2014. In particolare, la lettera a) prevede l’impiego della dotazione finanziaria del Fondo 2021-2027 per obiettivi strategici relativi ad aree tematiche nazionali per la convergenza e la coesione economica, sociale e territoriale, sulla base delle 5 missioni previste nel “Piano Sud 2030”, dando priorità alle azioni e agli interventi previsti nel Piano, inclusi quelli relativi al rafforzamento delle amministrazioni pubbliche. L’impiego per obiettivi strategici è, altresì, disposto in coerenza con gli obiettivi e le strategie dei Fondi strutturali e di investimento europei per il periodo di programmazione 2021-2027, nonché con le politiche settoriali e le politiche di investimento e di riforma previste nel Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR), secondo principi di complementarietà e addizionalità delle risorse. Per un approfondimento della programmazione dei Fondi strutturali e di Investimento europei della programmazione 2021-2027 si rinvia all’articolo 11 del disegno di legge in esame. Per approfondimento degli interventi del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR) si rinvia all’articolo 184 del disegno di legge in esame.
- Il Piano Sud 2030
Il “Piano Sud 2030 – Sviluppo e coesione per l’Italia”, presentato dal Governo il 14 febbraio 2020, costituisce lo strumento per un’azione coordinata di rilancio degli investimenti pubblici nel Mezzogiorno in una prospettiva almeno decennale e di riprogrammazione delle risorse ordinarie ed aggiuntive destinate alla coesione. In particolare, il Piano si pone come obiettivo di incrementare gli investimenti pubblici nel Mezzogiorno mediante: il riequilibrio della spesa ordinaria in conto capitale, per mezzo dell’effettiva applicazione della clausola del 34%, l’accelerazione della capacità di spesa delle risorse aggiuntive del Fondo Sviluppo e Coesione, attraverso la riprogrammazione degli interventi, maggiore impulso all’attuazione e all’utilizzo dei Fondi SIE. Il Piano per il Sud 2030 è articolato in cinque missioni che rispondono alle priorità individuate dal Country Report 2019 per l’Italia (Annex D) e sono coerenti con gli Obiettivi di policy (OP) indicati dalla Commissione Europea per le politiche di coesione 2021-2027. Le cinque missioni sono così definite: un Sud rivolto ai giovani; un Sud connesso e inclusivo; un Sud per la svolta ecologica; un Sud frontiera dell’innovazione; un Sud aperto al mondo nel Mediterraneo. Le cinque missioni del Piano sono in linea con i 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs), delineati dall’Agenda ONU 2030. Ai sensi della lettera b), spetta al Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale il compito di individuare, in coerenza con i contenuti dei Fondi SIE e del PNRR, le aree tematiche e gli obiettivi strategici per ciascuna area, in collaborazione con le amministrazioni interessate, sentita la Conferenza permanente Stato-Regioni. Gli obiettivi strategici sono poi comunicati alle competenti Commissioni parlamentari. Con delibera del CIPE, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, viene disposta la ripartizione della dotazione finanziaria del FSC 2021-2027 tra le diverse aree tematiche. Il CIPE provvede altresì ad eventuali variazioni della ripartizione su proposta della cabina di regia, di cui alla successiva lettera d). La lettera c) dispone che gli interventi del FSC 2021-27 siano attuati nell’ambito di “Piani Sviluppo e Coesione” a titolarità delle Amministrazioni Centrali, Regionali, Città Metropolitane, ovvero di altre amministrazioni pubbliche che possono essere individuate dal CIPE, su proposta del Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale. I piani sono definiti secondo i principi dell’articolo 44 del D.L. n. 34 del 2019, tenendo conto delle competenze attribute alla Cabina di regia dalla successiva lettera d) dell’articolo in esame. I Piani sono approvati con delibere del CIPE. L’articolo 44 del D.L. 34/2019 ha previsto, ai fini di una riclassificazione ed armonizzazione degli attuali documenti di programmazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione relativi ai vari cicli di programmazione (2000- 2006, 2007-2013, 2014-2020), la predisposizione da parte dell’Agenzia per la coesione territoriale di unico Piano operativo per ciascuna Amministrazione titolare di risorse, denominato «Piano sviluppo e coesione», articolato per aree tematiche, in analogia agli obiettivi tematici della programmazione dei Fondo Strutturali Europei (SIE), al fine di garantire un coordinamento unitario in capo a ciascuna Amministrazione, nonché una accelerazione della spesa degli interventi finanziati a valere sulle risorse del Fondo medesimo. In particolare, il comma 7 indica le tipologie dei vecchi interventi che possono rientrare nel Piano Sviluppo Coesione di competenza di ciascuna amministrazione: si tratta sostanzialmente degli interventi dotati di progettazione esecutiva o con procedura di aggiudicazione avviata, che siano individuati sulla base dei dati di monitoraggio presenti, alla data del 31 dicembre 2019, nel sistema di monitoraggio unitario. L’articolo 241 del D.L. n. 34/2020 ha fissato il termine entro cui tali Piani di sviluppo e coesione dovranno essere approvati dal CIPE entro e non oltre il 31 luglio 2020 (termine che, si rammenta, era fissato dall’articolo 44 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 entro 4 mesi dall’entrata in vigore del D.L. medesimo, vale a dire al 31 agosto2019). La lettera d) delinea i compiti della Cabina di regia nell’ambito della programmazione del Fondo sviluppo e coesione 2021-2027. È attribuito alla cabina di regia il compito di definire i Piani di Sviluppo e Coesione di cui alla lettera c), ai fini della successiva proposta di approvazione da parte del CIPE, articolati per ciascuna area tematica e missione, con l’indicazione dei risultati attesi; delle azioni e degli interventi necessari per il loro conseguimento, con relativa stima finanziaria; dei soggetti attuatori a livello nazionale, regionale e locale; dei tempi di attuazione e delle modalità di monitoraggio. I suddetti piani operativi sono redatti nel rispetto della chiave di riparto che prevede che la dotazione complessiva deve essere impiegata per un importo non inferiore all’80 per cento per interventi da realizzare nei territori delle regioni del Mezzogiorno. Nei Piani è indicata, altresì, l’articolazione annuale dei fabbisogni finanziari fino al terzo anno successivo al termine della programmazione 2021-2027. Tutte le informazioni di dettaglio in merito ai risultati conseguiti sono illustrate nella relazione sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate, allegata al DEF (art. 10, co. 3, L. 196/2009). Alla Cabina di Regia spetta altresì la competenza in relazione ad eventuali riprogrammazioni dei Piani sviluppo e coesione. Nelle more della definizione dei “Piani di Sviluppo e Coesione” FSC 2021-27, il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale può sottoporre all’approvazione del CIPE l’assegnazione di risorse FSC per la realizzazione di interventi di immediato avvio dei lavori, nel limite degli stanziamenti iscritti in bilancio. Tali interventi confluiscono poi nei “Piani di Sviluppo e Coesione”, in coerenza con le aree tematiche cui afferiscono. Come precisato nella successiva lettera h), le assegnazioni del CIPE di risorse ai sensi della lettera d) consentono a ciascuna amministrazione l’avvio delle attività necessarie all’attuazione degli interventi finanziati. Secondo quanto indicato dalla lettera e), i “Piani di Sviluppo e Coesione” FSC 2021-27, con i relativi fabbisogni finanziari, costituiscono la base per la predisposizione del Documento di economia e finanza (DEF) e della relativa Nota di aggiornamento, nonché per la definizione del disegno di legge di bilancio di previsione. Al riguardo, la successiva lettera g) prevede che il Ministro presenti al CIPE, entro il 10 settembre di ogni anno, una relazione sullo stato di avanzamento degli interventi della programmazione 2021-2027 ai fini della definizione della Nota di aggiornamento del DEF e del disegno di legge di bilancio di previsione. La lettera f) assegna al Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale l’attività di coordinamento dell’attuazione dei “Piani di Sviluppo e Coesione”. Spetta altresì al Ministro la competenza di individuare i casi nei quali, per gli interventi infrastrutturali di notevole complessità o per interventi di sviluppo integrati relativi a particolari ambiti territoriali, si debba procedere alla sottoscrizione del contratto istituzionale di sviluppo. Viene altresì modificato il comma 3 dell’articolo 10 del D.L. n. 101 del 2013 (Misure urgenti per il potenziamento delle politiche di coesione), al fine di precisare che l’Agenzia per la coesione territoriale, nelle sue attività istituzionali, opera tenendo conto “delle direttive, delle priorità e degli obiettivi, anche in tema di organizzazione interna e gestionale”, come definite dal Ministro per il Sud, in quanto autorità politica delegata per le politiche di coesione (in luogo del più generico agli “atti di indirizzo e programmazione della Presidenza del Consiglio dei ministri”, previsto nel testo vigente). La lettera g) attribuisce al Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale ulteriori compiti: può proporre al CIPE, ai fini di una sua successiva deliberazione in merito, la rimodulazione delle quote annuali di spesa dei “Piani di Sviluppo e Coesione” e la revoca di assegnazioni, nei casi di di impossibilità sopravvenute, mancato rispetto dei tempi o inadempienze. Inoltre, come già sopra ricordato, il Ministro è tenuto a presentare al CIPE, entro il 10 settembre di ogni anno, una relazione sullo stato di avanzamento degli interventi della programmazione 2021-2027 ai fini della definizione della Nota di aggiornamento del DEF e del disegno di legge di bilancio di previsione. Le assegnazioni del CIPE di risorse ai sensi della lettera d) consentono a ciascuna amministrazione l’avvio delle attività necessarie all’attuazione degli interventi finanziati (lettera h). Per quanto riguarda la gestione finanziaria delle risorse FSC 2021- 2027, l’articolo 29, comma 1, alla lettera i) conferma le modalità già definite dalla precedente programmazione 2014-2020; le risorse assegnate dal CIPE ai Piani di sviluppo e coesione – ovvero nelle more di definizione dei Piani – sono trasferite, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, dal capitolo del bilancio dello Stato relativo al FSC (cap. 8000/MEF) in una apposita contabilità del c.d. Fondo di rotazione IGRUE (si tratta del conto corrente di tesoreria n. 25058) , sulla base dei profili finanziari previsti dalle delibere del CIPE di approvazione dei piani stessi. Ai sensi della successiva lettera k), sono trasferite al Fondo di rotazione anche le risorse del FSC già iscritte in bilancio per i precedenti periodi di programmazione, che sono gestite secondo le modalità indicate alla presente lettera i). Ai fini dell’erogazione delle somme, la lettera i) prevede che il Ministero dell’economia e delle finanze assegna le risorse, trasferite alla suddetta contabilità, in favore delle amministrazioni responsabili dell’attuazione dei “Piani di sviluppo e coesione” approvati dal CIPE, secondo l’articolazione temporale indicata dalle relative delibere, e provvede a effettuare i pagamenti a valere sulle medesime risorse in favore delle suddette amministrazioni, sulla base delle richieste presentate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche di coesione. Le procedure di pagamento sono disposte ai sensi della normativa per il Fondo IGRUE (art. 5 della legge n. 183 del 1987 e regolamento ex D.P.R. n.568 del 1988). Rispetto alla disciplina vigente per il ciclo 2024-2020, viene introdotta una novità contabile, prevedendo che per far fronte ad eventuali carenze di liquidità le risorse FSC assegnate in favore di un intervento e non ancora utilizzate possono essere riassegnate in favore di un intervento a titolarità di altra Amministrazione la cui realizzazione presenta carattere di urgenza. In tal caso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento politiche di coesione dispone la riassegnazione in favore del nuovo intervento, sentita l’Amministrazione titolare dell’intervento definanziato. Ai sensi della lettera j), entro il 10 settembre di ciascun anno la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le Politiche di Coesione, sulla base delle comunicazioni trasmesse dall’Agenzia per la coesione sullo stato di attuazione degli interventi, tenendo conto dei dati forniti dalle singole amministrazioni titolari degli interventi stessi e di eventuali decisioni assunte dal CIPE, aggiorna le previsioni di spesa. Sulla base di tali comunicazioni il Ministero dell’economia e delle finanze può adottare, ove necessario, decreti di svincolo delle risorse riferite all’esercizio in corso e a quelli successivi. Le amministrazioni titolari degli interventi assicurano il tempestivo e proficuo utilizzo delle risorse assegnate e assicurano i controlli sulla regolarità delle spese sostenute dai beneficiari.
- Le risorse in bilancio del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC)
Per quel che concerne le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, si ricorda che per il ciclo di programmazione 2014-2020, la dotazione aggiuntiva del Fondo è stata autorizzata dall’articolo 1, comma 6, della legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013), nella misura complessiva di 54,8 miliardi. Il Fondo 2014-2020 è stato poi successivamente rifinanziato per un importo di 5 miliardi per il 2021 e annualità seguenti dalla legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205/2017), di 4 miliardi dalla legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145/2018), e di ulteriori 5 miliardi, in termini di sola competenza, per le annualità 2021-2025 dalla legge di bilancio per il 2020 (legge n. 160/2019). Per quel che concerne, invece il nuovo ciclo 2021-2027, l’articolo 29 in esame, come sopra illustrato, autorizza un primo finanziamento per complessivi 50 miliardi, di cui 4 miliardi per il 2021, 5 miliardi annui dal 2022 al 2029 e 6 miliardi per il 2030. Nel disegno di legge di bilancio, nella Sezione II, la dotazione del capitolo 8000/MEF, il Fondo presenta una dotazione pari a circa 10,0 miliardi per il 2021, 11,5 miliardi per il 2022 e 9,0 miliardi per il 2903. Rispetto alla legislazione vigente (che reca le residuali risorse del ciclo 2014-2020), tali importi risultano determinati, oltre che dagli effetti dell’art. 29 in esame, anche dagli effetti determinati delle altre disposizioni dell’articolato, come riportato nella tabella che segue:
Per quanto riguarda le autorizzazioni di cassa si segnala che per il 2021 esse ammontano a 2.907,7 milioni. Infine si ricorda che il d.d.l. di bilancio stima al 1° gennaio 2021 residui del FSC pari a 30,4 miliardi.
Fonte: Servizio Studi Senato della Repubblica – dossier 20/11/2020