Testata Giornalistica On Line di Informazione Giuridico - Economica
9 Settembre 2026

LEGGE DI BILANCIO 2021 Schede di lettura Articolo 36 – Proroga del credito d’imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI

Condividi:

L’articolo 36 prevede la proroga sino al 31 dicembre 2021 del credito d’imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle piccole e medie imprese (PMI) istituito dalla legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018). I commi da 89 a 92 dell’unico articolo della legge di bilancio 2018 hanno istituito un credito d’imposta alle PMI in relazione alle spese di consulenza sostenute per l’ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione (Multilateral Trading Facility – MTF) europei, in misura pari al 50 per cento delle spese e fino a un massimo di 500.000 euro. Le citate disposizioni prevedono che il regime agevolativo abbia termine il 31 dicembre 2020 mentre, per effetto della proroga recata dalla disposizione in esame, lo stesso verrebbe esteso ai costi sostenuti fino al 31 dicembre 2021. La misura è inserita in un complesso di interventi volti a potenziare strumenti per la concessione di finanziamenti al settore produttivo, alternativi rispetto al credito bancario: emissione di specifici strumenti di debito (cd. minibond), raccolta tramite portali on-line (cd. crowdfunding) e varie forme di incentivazione fiscale a favore dei soggetti che investono in strumenti finanziari emessi da PMI. Più in dettaglio, il comma 89 ha riconosciuto un credito d’imposta alle PMI (imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui attivo totale di bilancio non supera i 43 milioni di euro), che abbiano iniziato, dopo l’entrata in vigore della legge di bilancio 2018, una procedura di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un MTF di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, e siano state effettivamente ammesse agli scambi. Il credito d’imposta, concesso nei limiti previsti dalla disciplina UE degli aiuti alle imprese compatibili con il mercato interno, ammonta al 50 per cento dei costi di consulenza sostenuti per l’ammissione alle negoziazioni, fino a un massimo di 500.000 euro. Il successivo comma 90, come modificato dalla norma in esame, stabilisce che il credito d’imposta è riconosciuto nel limite complessivo di 20 milioni di euro per il 2019 e 30 milioni di euro per il 2020, 2021 e 2022, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata ottenuta la quotazione. Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è maturato e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi, fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo. L’agevolazione: 

– non concorre alla formazione della base imponibile IRPEF, IRES e IRAP;

– non rileva ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi di cui all’articolo 61 del D.P.R. n. 917 del 1986 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi – TUIR) non rileva rispetto ai criteri di inerenza per la deducibilità delle spese, di cui all’articolo 109, comma 5, del TUIR. Al credito d’imposta non si applicano inoltre il limite annuale di utilizzazione di 250.000 euro, previsto dall’articolo 1, comma 53 della legge n. 244 del 2007, e il limite massimo per la compensazione di 700.000 euro, previsto dall’articolo 34 della legge n. 388 del 2000.

 

 

Fonte: Servizio Studi Senato della Repubblica – dossier 20/11/2020

Partner