L’articolo 50 proroga, per il triennio 2021-2023, il trattamento di sostegno al reddito, pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, a favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati ad orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria. In dettaglio, la disposizione proroga il suddetto trattamento, previsto per il triennio 2018-2020 dall’articolo l, comma l, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 72, alle medesime condizioni: per una durata massima complessiva di 12 mesi nel triennio e nel limite di spesa di euro l.000.000 per ciascuna annualità. Il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 72, all’articolo l, ha introdotto (nel caso non sia possibile il ricorso ai trattamenti di integrazione salariale previsti dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148) un sostegno al reddito pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, a favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati ad orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria, per le quali è stato approvato il programma di prosecuzione o di ripresa dell’attività ai sensi dell’art. 41 del c.d. Codice Antimafia (d.lgs. n. 159 del 2011). All’onere derivante dalla disposizione, pari a euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma l, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185.
Fonte: Servizio Studi Senato della Repubblica – dossier 20/11/2020