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10 Settembre 2026

LEGGE DI BILANCIO 2021 Schede di lettura Articolo 79 – Integrazione del livello del finanziamento del programma di investimenti per l’edilizia sanitaria e l’ammodernamento tecnologico

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L’articolo 79 incrementa di 2 miliardi lo stanziamento per l’esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni, il limite annualmente definito in base alle effettive disponibilità del bilancio statale. La disposizione ripartisce detto incremento tra le Regioni. L’articolo 79 incrementa di 2 miliardi lo stanziamento per l’esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, con rideterminazione a 32 miliardi di euro dell’ammontare fissato dall’art. 20 della legge n. 67 del 1988. Come ricordato dalla stessa norma in commento, l’ultimo intervento in materia di edilizia sanitaria è stato operato dalla legge di bilancio 2020 (art. 1, commi 81 e 82 della legge n. 160 del 2019) che ha previsto un incremento delle risorse pluriennali per gli interventi in materia di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico pari a 2 miliardi di euro, con rideterminazione a 30 miliardi di euro dell’ammontare fissato dall’art. 2 della legge n. 67 del 1988. Si ricorda che gli interventi precedenti sono stati operati dall’art. 2, comma 69, della legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria 2010), che ha elevato di 1 miliardo (da 23 a 24 miliardi di euro) le risorse destinate al proseguimento del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico di cui al citato art. 20 della legge n. 67/1988, e all’art. 1, comma 555, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019), che ha elevato di 4 miliardi complessivi (da 24 a 28 miliardi di euro) l’importo delle predette risorse. La norma specifica che resta comunque fermo, per la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni, il limite annualmente definito in base alle effettive disponibilità del bilancio statale. Sul punto la RT al provvedimento chiarisce che le risorse incrementali sono da ripartire secondo le seguenti annualità:

– 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024;

– 140 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029;

– 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2035.

La relativa realizzazione, a seguito della ripartizione delle risorse con delibere del CIPE alle regioni e agli enti interessati, si realizza mediante la sottoscrizione degli Accordi di programma che avviano il complessivo iter di realizzazione delle opere. I trasferimenti di risorse avvengono per stati di avanzamento dei lavori. A tale proposito appare utile ricordare che la legge di bilancio 2020 non ha definito l’articolazione annua dell’incremento dei due miliardi di cui al comma 81, ad eccezione della quota di incremento per il 2022, pari a 100 milioni di euro (in termini sia di competenza contabile sia di autorizzazione di cassa). Inoltre, la sezione II della legge di bilancio 2020 (unità di voto 9.1, che consta del solo capitolo 7464 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze) prevede una rimodulazione delle risorse annue per gli investimenti sanitari in oggetto, con una riduzione per il 2020 e il 2021, rispettivamente nella misura di 400 milioni di euro e di 1.420 milioni (in termini sia di competenza contabile sia di autorizzazione di cassa), ed un conseguente incremento delle somme relative ad anni successivi al triennio di riferimento (incremento la cui articolazione annua non è rilevabile). La ripartizione complessiva dell’incremento di cui al presente articolo, tenuto conto della composizione percentuale del fabbisogno sanitario regionale corrente prevista per l’anno 2020, è stabilita nei termini riportati nella tabella di cui all’allegato B, annesso alla presente legge, di cui si riproduce il contenuto qui di seguito:

 

 

 

Fonte: Servizio Studi Senato della Repubblica – dossier 20/11/2020

 

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