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10 Settembre 2026

LEGGE DI BILANCIO 2021 Schede di lettura Articolo 82 – Finanziamento della Croce Rossa italiana

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L’articolo 82, comma 1, trasferisce, a decorrere dall’anno 2021, al Ministero della salute le competenze in materia di assegnazione (ai sensi del D.Lgs. 28 settembre 2012, n. 178) del finanziamento concernente la Croce Rossa italiana (CRI) alle regioni, all’Ente strumentale alla Croce Rossa italiana (ente pubblico in liquidazione coatta amministrativa) e all’Associazione della Croce Rossa italiana (associazione di diritto privato). Il Ministro della salute provvede con propri decreti. A tal fine, il comma in esame istituisce un apposito fondo, a decorrere dal 2021, nello stato di previsione del medesimo Ministero. La dotazione del fondo è fissata in 117.130.194 euro e il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard a cui concorre lo Stato – finanziamento nel cui ambito rientrano attualmente le risorse in esame – è ridotto nella misura corrispondente. Sono riservate al Ministero della salute e al Ministero della difesa le competenze relative alla definizione e sottoscrizione delle convenzioni mediante le quali è attribuito il finanziamento statale alla suddetta Associazione (di diritto privato). Ogni decreto di assegnazione ed ogni convenzione può disporre per un periodo massimo di tre anni. Il comma 2 autorizza il Ministero della salute a concedere anticipazioni di cassa ai suddetti enti destinatari delle risorse in esame, nella misura massima dell’80 per cento della quota assegnata a ciascun ente (ivi compresa l’Associazione di diritto privato) dall’ultimo decreto adottato. Il comma 3 demanda ad uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, la determinazione del finanziamento, destinato alla copertura degli oneri relativi al personale trasferito dall’Ente strumentale ad amministrazioni diverse dagli enti del Servizio sanitario nazionale, che deve essere trasferito alle medesime amministrazioni (ai fini dell’esaurimento della gestione liquidatoria). Il summenzionato fondo, istituito ai sensi del precedente comma 1 presso lo stato di previsione del Ministero della salute, viene corrispondentemente ridotto da parte dei medesimi decreti ministeriali. Il comma 4 autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, con propri decreti. Si ricorda che il citato D.Lgs. n. 178 del 2012 ha previsto, con decorrenza dal 1° gennaio 2016, la trasformazione in associazione di diritto privato, denominata Associazione della Croce Rossa italiana, del precedente ente pubblico, denominato Associazione italiana della Croce rossa (CRI), con la contestuale trasformazione di quest’ultimo in un ente pubblico strumentale (non più associativo) e la successiva estinzione del medesimo, mediante procedura di liquidazione coatta amministrativa. In particolare, l’ente strumentale è stato costituito per svolgere funzioni di supporto tecnico e logistico dell’attività della nuova Associazione, operando altresì come intestatario di beni e del personale. L’art. 2, comma 5, del medesimo D.Lgs. n. 178/2012 prevede che le risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato (diverse da quelle derivanti dall’erogazione di fondi per attività di volontariato di cui all’articolo 1, comma 6, del medesimo decreto legislativo) che sarebbero state erogate alla Croce rossa nell’anno 2014 ai sensi della normativa vigente in materia, sono attribuite all’Ente e all’Associazione, con decreti del Ministro della salute, del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro della difesa, ciascuno in relazione alle proprie competenze, ripartendole tra Ente e Associazione in relazione alle funzioni di interesse pubblico ad essi affidati. Ai sensi dell’articolo 8, comma 2, il finanziamento statale è attribuito mediante convenzioni annuali tra i Dicasteri ivi indicati e l’Associazione. Tali convenzioni stabiliscono, altresì, procedure di verifica dell’impiego dei beni pubblici trasferiti all’Associazione. Il medesimo art. 8, comma 2 prevede, dal 1° aprile 2018, il trasferimento – con corrispondente trasferimento anche delle risorse finanziarie – presso pubbliche amministrazioni che presentino carenze in organico nei corrispondenti profili professionali ovvero anche in sovrannumero, del personale (della vecchia Associazione) individuato come funzionale alle attività propedeutiche alla gestione liquidatoria in oggetto. Si prevede che il finanziamento annuale statale della nuova Associazione non possa superare l’importo complessivamente attribuito, in base alla normativa vigente, per l’anno 2014, ad essa ed all’Ente strumentale, decurtato del 10 per cento per il 2017 e del 20 per cento a decorrere dal 2018. Si ricorda, inoltre, che i commi 1-bis e 1-ter dell’art. 16 del D.L. n. 148 del 2017, (convertito, con modificazioni, dalla l. n. 172 del 2017) prevedono il trasferimento, mediante mobilità volontaria, presso pubbliche amministrazioni di dirigenti inquadrati (nella vecchia Associazione) nell’area dei professionisti o nell’area medica (così inquadrati nell’àmbito del contratto collettivo nazionale relativo ai dirigenti degli enti pubblici non economici e delle agenzie fiscali, contratto applicato alla vecchia Associazione). Tali norme, al fine di garantire la ricollocazione del personale dipendente dalla vecchia Associazione che risulti eccedentario rispetto al fabbisogno di personale della nuova Associazione, consente ai dirigenti suddetti, che abbiano svolto compiti e funzioni in materia di sanità pubblica, di accedere, mediante mobilità volontaria, nel rispetto delle disponibilità in organico e dei limiti alle assunzioni previsti dalla disciplina vigente, alle pubbliche amministrazioni ed alle qualifiche ivi individuate, anche qualora siano in possesso di una specializzazione diversa da quella richiesta per il corrispondente inquadramento. La deroga in oggetto concerne le seguenti destinazioni: dirigenza delle professionalità sanitarie del Ministero della salute e dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA); dirigenza medica dell’Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà (INMP) – per tale destinazione, la deroga concerne esclusivamente gli incarichi rientranti nella dirigenza di seconda fascia -; dirigenza medica e della professione infermieristica di due Centri dell’Istituto superiore di sanità, Centro nazionale per i trapianti (CNT) e Centro Nazionale sangue (CNS); qualifiche di ricercatore e tecnologo degli enti pubblici di ricerca.

 

 

Fonte: Servizio Studi Senato della Repubblica – dossier 20/11/2020

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